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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 -SEXIES c.p.c.
All'udienza del 23/10/2025 davanti al giudice Dr. IL Lo ES sono comparsi: per l'Avv. GAUDESI DAVIDE;
per il Parte_1 [...]
l'Avv. ALLEGRA MARCO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a concludere.
L'Avv. Gaudesi insiste e si riporta al contenuto della comparsa conclusionale.
L'Avvocato Allegra si riporta agli atti e ribadisce l'assenza di criticità nelle poste di bilancio in relazione al riporto alle voci di credito dei bilanci che, infatti, Pt_2
non erano stati annullati al momento della redazione del bilancio rileva Pt_3
la validità della delibera per i principi consolidati della Cassazione, in ultimo
Sentenza n. 29323/2019 e 12843/2020.
Il giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 20.00, all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 12925 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza
- dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. IL Lo ES, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 12925 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(C.F: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VI Gaudesidel foro di , che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata CP_1 telematicamente in atti;
1 CONTRO
Controparte_2
(cod.fisc: ), in persona dell'Amministratore pro-tempore “ P.IVA_1 [...]
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocato Marco Allegra nel cui studio a CP_1 ha eletto domicilio come da procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica: respinge l'impugnazione proposta dall'attrice contro la legittimità della delibera approvata dall'assemblea del in data 12 Controparte_4 giugno 2024 e la condanna al pagamento delle spese di lite in misura di euro 1.500,00 oltre CPA, IVA, rimborso forfettario del 15% come per legge, compensandole per il resto.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la delibera Parte_1 condominiale approvata il 12 giugno 2024 dall'assemblea del
[...]
, comunicatale a mezzo Pec il successivo 14 giugno 2024. Controparte_5
L'impugnazione si riferisce alla parte della delibera in cui sono stati approvati il bilancio consuntivo dell'anno di gestione 2023 e il preventivo dell'anno 2024.
L'attrice, sottoponendo all'attenzione del tribunale le medesime ragioni già articolate nel corso della procedura di mediazione tempestivamente attivata il 12 luglio 2024, ha denunciato l'invalidità della decisione condominiale segnalando che i bilanci, sia quello a consuntivo dell'anno 2023, sia quello a preventivo dell'anno 2024, contrastano con le regola di veridicità, trasparenza e correttezza e con le forme e i criteri stabiliti dall'art. 1130-bis c.c.
Sul punto l'attrice, dopo aver genericamente denunciato la incomprensibilità delle voci di bilancio, ha osservato che le spese presuntivamente sostenute dal non Parte_4 vengono provate né documentate, e non vi è alcun riferimento all'impiego delle tabelle millesimali.
Nel dettaglio l'attrice ha evidenziato la grave omissione dell'esposizione dei residui attivi di gestione imputabili all'affitto dell'alloggio dell'ex portiere (concesso in locazione
2 per € 310,00) quantificabili, infatti, dalla data iniziale alla data della delibera a ben €
38.750,00 ma esposti per € 9.609,50.
La ha poi soffermato l'attenzione sul fatto che, sia nel bilancio consuntivo Parte_1 che in quello preventivo, risultano esposizioni contabili a suo debito derivanti dai precedenti bilanci che, però, approvati in unica delibera per il lungo periodo compreso tra gli anni 2015-2021 e redatti in modo arbitrario, sono stati annullati da questo tribunale all'esito del procedimento giudiziario n. 2160/2023, con sentenza dell'11 luglio 2024; così come non attendibili sono i bilanci relativi all'anno 2022 approvati il 25 marzo 2022.
Così, ha specificato l'attrice, a pag. 41 del consuntivo, le viene imputato a debito l'importo complessivo di € 7.570,37 contenuto nella colonna “Saldo Finale” riferibile per la gran parte al saldo esposto al 31/12/2022 e soltanto in misure di € 39.80 all'anno 2023.
Anche i costi per il servizio idrico non risultano indicati in base all'effettivo utilizzo, né risulta la lettura dei consumi idrici e sono perciò arbitrari.
Sotto ulteriore aspetto, l'attrice ha pure lamentato che con il bilancio le vengono addebitate pro quota spese legali inerenti alle vertenze civili dalle quali si era formalmente dissociata nel corso delle assemblee (all. 9 e 10) e già esposte nel bilancio dell'anno 2022, nonché le spese per procedimenti giurisdizionali avviati da lei stessa contro il Condominio
e all'esito dei quali era risultava vittoriosa (“Spese legali mediazione – € Parte_1
640,00, “Spese legali Dec. ing.vo ” – € 500,00, “Spese legali” - € 400,00). Parte_1
Inoltre, nel rendiconto 2023 le vengono addebitati: “Compenso avvocato di parte condominiale procedimento di mediazione n. 491/2023 - Controparte_1
c/EV - € 48.00”; - “Compenso avvocato di parte condominiale procedimento di mediazione n. 135/2023 - c/EV” - € 48.00;- “Imposta di Controparte_1 registro Dec. Ing. nr. 4385/2022 c/EV” - € 260,75.
In base a ciò l'attrice, segnalando di non essere stata messa nelle condizioni di analizzare la documentazione contabile sottostante i rendiconti, ha chiesto di “accertare e ritenere, oltre che dichiarare illegittima, nulla o comunque annullabile per le ragioni di cui in narrativa la delibera condominiale del 12.06.2024 e per l'effetto annullarla e comunque privarla di efficacia;
- Con vittoria delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
Si è tempestivamente costituito il Condominio per chiedere il rigetto dell'impugnazione.
Il ha innanzitutto rilevato che il bilancio consuntivo dell'anno 2023 e il CP_1 bilancio preventivo dell'anno 2024 hanno riportato i crediti dei bilanci degli anni
3 precedenti, in base al principio di continuità delle voci di bilancio, dal momento che alla data del 12 giugno 2024 non erano ancora stati annullati. Ha poi osservato che l'art. 1130 bis c.c. non prevede che in sede di approvazione del bilancio l'amministratore sottoponga ai condomini la documentazione dei costi e delle spese esposte nelle scritture di rendiconto, essendo sempre possibile per il condomino ottenere l'ostensione della documentazione contabile ricapitolata nei bilanci chiedendone copia.
Tanto premesso, il ha difeso la legittimità sostanziale e formale dei CP_1 bilanci impugnati, contestando quanto riferito dall'attrice con riguardo al “fondo locazione casa portiere” che, infatti, risulta regolarmente riportato tra le voci di Passività dello Stato
Patrimoniale del condominio al 31/12/2023 (cfr. pag. 4) con saldo iniziale di € 15.527,79 perfettamente corrispondente con il saldo finale del bilancio dell'esercizio precedente.
Quanto alle singole poste passive il ha osservato che nelle pagg.
7-9 del CP_1 rendiconto esse risultano indicate per ogni condomino e per ciascun capitolo di spesa in base ai millesimi di appartenenza e, con specifico riguardo ai costi per controverse condominiali, nella pagina n. 5 alla voce n. 2, intestata a “spese generali”, risultano elencati soltanto ed esclusivamente i giudizi inerenti il recupero quote condominiali e canoni di locazione non pagati per il godimento della “casa ex portiere”, nonché i costi relativi a impugnative di delibere assembleari e mediazioni nonché ad opposizioni a decreti ingiuntivi. Riguardo a tali costi, ha aggiunto il Condominio, il debito della , Parte_1 indicato a pag. 8 della ripartizione, si attesta in € 442,23 ma non riguarda tutti i contenziosi condominiali come invece affermato dall'attrice. Come si evince, infatti, dalla ripartizione personalizzata alla stessa inviata, risultano escluse le voci di bilancio denotate dai codici
02/020, 02/021 e 02/022, riguardanti le cause che le vedevano direttamente interessata (All.
F - Ripartizione personale EV Gestione Ordinaria 2023).
Sotto ulteriore profilo, il ha riferito che le quote per consumi idrici CP_1 risultano imputate bimestralmente in base ai consumi rendicontati in bilancio, come si evince anche dall'ultimo avviso di pagamento inviato alla condomina (All. G).
In base a ciò, il ha chiesto conclusivamente il rigetto dell'impugnazione. CP_1
A fronte di tali eccezioni l'attrice non ha formulato precisazione assertive;
con la memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. n. 2 ha chiesto invece di ordinare al Condominio l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei giustificativi di spesa del condominio relativi alle “annualità
2015 a 2021 oggetto della impugnata delibera” nonché “l'ulteriore documentazione” ai fini dalla documentazione dei debiti/crediti del condominio, e in particolare quella già consegnata dalla precedente gestione condominiale in occasione del passaggio di consegne.
4 L'attrice ha sollecitato anche la nomina di CTU contabile per valutare la veridicità, chiarezza e trasparenza dei bilanci nonché per riferire se nei bilanci impugnati risultino riportate indebitamente le esposizioni dei precedenti bilanci.
Respinte tutte le richieste istruttorie, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza odierna in base all'istruttoria documentale.
***
A giudizio di questo tribunale in composizione monocratica, l'impugnazione è infondata.
Tutte le questioni sollevate dall'attrice con riguardo alle voci contabili esposte nei rendiconti relativi agli anni 2015-2022 siccome riportante nel bilancio consuntivo dell'anno 2023 e nel preventivo per l'anno 2024 sono destituite di fondamento.
Il 12 giugno 2024, infatti, quando l'assemblea dei condomini approvava i bilanci impugnati, i precedenti rendiconti relativi agli anni 2015-2021 non erano ancora stati annullati e non risultano in questo giudizio doglianze in ordine alla rendicontazione dell'anno 2022, eccetto la seguente generica considerazione dell'atto di citazione: “La contestazione è da intendersi fatta sull'intero importo, ovvero su quanto riportato sin dal rendiconto 2022”.
Nei termini in cui è proposta tale contestazione non è fondata.
È vero che in seguito all'annullamento dei rendiconti 2015-2021, i cui dati sono stati riportati nel bilancio 2022, occorre rettificare l'ultimo bilancio approvato in base alle precedenti esposizioni contabili giudicate illegittime, ma ciò non inficia la validità della delibera che, prima dell'accertamento di quella illegittimità, abbia approvato i rendiconti successivi prendendo le mosse da quelli sub iudice.
Come correttamente rilevato dal , il principio di continuità dei valori di CP_1 bilancio comporta che il bilancio deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente, anche nel caso in cui l'esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa. Infatti, solo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare conseguenzialmente i dati di partenza del bilancio successivo (Cassazione civile sez. I, sentenza n. 4522/2016, in parte motiva).
Stabilito ciò, si deve ancora rammentare che “Una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame
5 dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza” (Cassazione civile sez. II, 29618/2022).
Il condomino che intende contestare la veridicità dei costi esposti nel bilancio approvato dalla maggioranza ha l'onere di indicare in modo specifico quali siano le esposizioni contabili non corrispondenti al vero, riferibili a spese non deliberate o non approvate e a documentazione falsa.
Nel caso di specie, la semplice letture del “riepilogo generale” relativo al periodo
01/01/2023-31/12/2023 consente di ricavare tutti i riferimenti necessari a verificare, in modo trasparente e lineare, la rappresentazione della gestione finanziaria del CP_1
Il conto economico separa sinteticamente le spese in base alle tabelle (androne, generali, scale) distinguendo quelle imputabili ai “proprietari” da quelle “ordinarie”, e cioè riferire all'uso ordinario e perciò in carico agli inquilini diversi dai proprietari -se presenti. Segue la descrizione dei fondi, dei crediti e dei debiti, e cioè la descrizione dello stato patrimoniale.
I debiti per servizi sono elencati con indicazione delle fatture di riferimento, che non risultano contestate, in quanto emesse dai fornitori specificamente menzionati. La scheda sintetica allegata al bilancio indica inoltre tra i fornitori quelli legati al da CP_1 rapporti contrattuali ancora pendenti, segnalando la data di scadenza.
Il “fondo canone di locazione appartamento condominiale” risulta contabilizzato in modo dettagliato con indicazione del saldo di euro 14.477,79, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice.
La scheda di riparto dei costi risulta correttamente riferita ai millesimi nominativamente attribuiti: il riparto della gestione ordinaria fa chiaro ricorso alle tabelle millesimali “proprietà” per le spese ordinarie e generali e “ascensore” in modo coerente con le tabelle allegate dalla stessa attrice a corredo dell'atto introduttivo. Il riparto del consumo idrico risulta dettagliato per ogni bimestre, con riferimento preciso ai bollettini ricevuti dall' e indicazione delle date di pagamento poi riportante del registro di Pt_5 contabilità dettagliatamente allegato (si consideri ad esempio il pagamento del 17 ottobre
2023 riferito al bollettino 18 gennaio 2023. La scheda stima l'ammontare richiesto in base ai consumi indicati e non in base ai millesimi o in modo forfettario.
Non è vero, perciò, che il bilancio consuntivo approvato il 12 giugno 2024 non rispetta i criteri e le forme dettata dell'art. 1130 bis c.c. E tale conclusione valgono anche per il
6 bilancio preventivo dell'anno 2024 che, infatti, come si comprende dalla lettura dell'ordine del giorno, corrisponde al prospetto “comparazione consuntivo/preventivo” per l'anno
2023.
Al cospetto di ciò, era onere dell'attrice, che ha criticato le modalità di redazione del bilancio ed ha stigmatizzato come arbitrarie le esposizioni contabili di costi e i calcoli della ripartizione, indicare in modo specifico quali documenti di costo, tra quelli espressamente enunciati in bilancio, riporterebbero dati diversi dai reali o non esistenti, e allegare una misurazione diversa dei consumi indicati nella relativa tabella.
Ciò non è avvenuto e il tentativo di supplire a ciò attraverso l'ordine di esibizione non era ammissibile, essendo noto che ai sensi dell'art. 195 disp. att. c.p.c. la richiesta di esibizione deve essere dettagliata e non vaga o generica. E si consideri che, diversamente da quanto riferito dall'attrice, non risulta che l'amministratore di condominio, nei rapporti interni con l'interessata, si sia sottratto all'ostensione della documentazione di spesa richiesta;
dagli atti emerge invece che la , con la e-mail del 22 luglio 2025, comunicava non Parte_1 esserle “possibile presentarci al suo studio nella data indicata “stabilendo di rimandare “a data da destinarsi a settembre” (All. D di parte convenuta).
Non assecondabile era poi la richiesta di CTU, evidentemente esplorativa, non potendosi demandare al tecnico di ricercare tout court incoerenze contabili non indicate (le uniche contestazioni specifico sono invero quelle già sopra emerse in modo evidente come insussistenti).
Infondata è anche la contestazione contabile relativa alle spese generali ripartite in capo alla laddove riferita ai costi per pendenze giudiziarie. Parte_1
Come segnalato dal Condominio, i costi per le pendenze giudiziarie in cui la stessa
è stata parte risultano indicati in bilancio tra le spese generali nelle voci 02/20, Parte_1
02/21, 02/22, 02/25 e come emerge dalla specifica contabile del mastrino intestato alla
, non sono state inserite nel riparto dettagliato a lei riferito. L'unica voce di spesa Parte_1 indebitamente imputata è quella relativa al contenzioso , dal quale la Parte_6 Parte_1 si era formalmente dissociata che però si riferiscono a costi di competenza riportati per continuità dal bilancio 2022 non oggetto della deliberazione impugnata e non specificamente contestato in questo giudizio.
In definitiva, ciò che è emerso all'esito del giudizio è che, diversamente da quanto si
è già deciso per i bilanci cumulativamente approvati per le annualità 2015-2021, il bilancio consuntivo dell'anno 2023 e quello preventivo dell'anno 2024 non sono illegittimi. Non si
7 assiste in vero a un'automatica comunicazione della illegittimità dei precedenti bilanci, visto che alla data dell'approvazione i medesimi erano ancora validi.
Sussiste semmai il dovere dell'amministratore condominiale, ancora non attuato, di compulsare la rettifica dell'ultimo bilancio consuntivo in seguito alla rinnovazione di quelli precedenti già annullati. La rappresentazione contabile del bilancio 2023 non è infatti allo stato più attuale ed efficace, pur se formalmente legittima.
La domanda di annullamento va perciò respinta ma tenuto conto della circostanza da ultimo considerata circa l'efficacia rappresentativa dei bilanci impugnati, che ha costituito uno dei motivi principali dell'impugnazione, si ritiene di giustizia compensare le spese di lite in misura di ½. A tal proposito, tenuto conto del valore della controversia, nella sostanza determinabile in base all'esposizione debitoria indicata nel bilancio del 2023 in capo all'attrice, le spese di lite si liquidano in euro 3.000,00, tenendo al minimo i valori della tabella allegata al DM n. 55 del 2014. Tenuto conto della soccombenza le spese si stabiliscono a carico dell'attrice in misura della metà, oltre accessori e si compensano per la restante parte.
Così deciso a Palermo il 23/10/2025
Il giudice
IL Lo ES
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor IL Lo ES, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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Verbale udienza ex art. 281 -SEXIES c.p.c.
All'udienza del 23/10/2025 davanti al giudice Dr. IL Lo ES sono comparsi: per l'Avv. GAUDESI DAVIDE;
per il Parte_1 [...]
l'Avv. ALLEGRA MARCO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a concludere.
L'Avv. Gaudesi insiste e si riporta al contenuto della comparsa conclusionale.
L'Avvocato Allegra si riporta agli atti e ribadisce l'assenza di criticità nelle poste di bilancio in relazione al riporto alle voci di credito dei bilanci che, infatti, Pt_2
non erano stati annullati al momento della redazione del bilancio rileva Pt_3
la validità della delibera per i principi consolidati della Cassazione, in ultimo
Sentenza n. 29323/2019 e 12843/2020.
Il giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 20.00, all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 12925 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza
- dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. IL Lo ES, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 12925 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(C.F: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VI Gaudesidel foro di , che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata CP_1 telematicamente in atti;
1 CONTRO
Controparte_2
(cod.fisc: ), in persona dell'Amministratore pro-tempore “ P.IVA_1 [...]
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocato Marco Allegra nel cui studio a CP_1 ha eletto domicilio come da procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica: respinge l'impugnazione proposta dall'attrice contro la legittimità della delibera approvata dall'assemblea del in data 12 Controparte_4 giugno 2024 e la condanna al pagamento delle spese di lite in misura di euro 1.500,00 oltre CPA, IVA, rimborso forfettario del 15% come per legge, compensandole per il resto.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la delibera Parte_1 condominiale approvata il 12 giugno 2024 dall'assemblea del
[...]
, comunicatale a mezzo Pec il successivo 14 giugno 2024. Controparte_5
L'impugnazione si riferisce alla parte della delibera in cui sono stati approvati il bilancio consuntivo dell'anno di gestione 2023 e il preventivo dell'anno 2024.
L'attrice, sottoponendo all'attenzione del tribunale le medesime ragioni già articolate nel corso della procedura di mediazione tempestivamente attivata il 12 luglio 2024, ha denunciato l'invalidità della decisione condominiale segnalando che i bilanci, sia quello a consuntivo dell'anno 2023, sia quello a preventivo dell'anno 2024, contrastano con le regola di veridicità, trasparenza e correttezza e con le forme e i criteri stabiliti dall'art. 1130-bis c.c.
Sul punto l'attrice, dopo aver genericamente denunciato la incomprensibilità delle voci di bilancio, ha osservato che le spese presuntivamente sostenute dal non Parte_4 vengono provate né documentate, e non vi è alcun riferimento all'impiego delle tabelle millesimali.
Nel dettaglio l'attrice ha evidenziato la grave omissione dell'esposizione dei residui attivi di gestione imputabili all'affitto dell'alloggio dell'ex portiere (concesso in locazione
2 per € 310,00) quantificabili, infatti, dalla data iniziale alla data della delibera a ben €
38.750,00 ma esposti per € 9.609,50.
La ha poi soffermato l'attenzione sul fatto che, sia nel bilancio consuntivo Parte_1 che in quello preventivo, risultano esposizioni contabili a suo debito derivanti dai precedenti bilanci che, però, approvati in unica delibera per il lungo periodo compreso tra gli anni 2015-2021 e redatti in modo arbitrario, sono stati annullati da questo tribunale all'esito del procedimento giudiziario n. 2160/2023, con sentenza dell'11 luglio 2024; così come non attendibili sono i bilanci relativi all'anno 2022 approvati il 25 marzo 2022.
Così, ha specificato l'attrice, a pag. 41 del consuntivo, le viene imputato a debito l'importo complessivo di € 7.570,37 contenuto nella colonna “Saldo Finale” riferibile per la gran parte al saldo esposto al 31/12/2022 e soltanto in misure di € 39.80 all'anno 2023.
Anche i costi per il servizio idrico non risultano indicati in base all'effettivo utilizzo, né risulta la lettura dei consumi idrici e sono perciò arbitrari.
Sotto ulteriore aspetto, l'attrice ha pure lamentato che con il bilancio le vengono addebitate pro quota spese legali inerenti alle vertenze civili dalle quali si era formalmente dissociata nel corso delle assemblee (all. 9 e 10) e già esposte nel bilancio dell'anno 2022, nonché le spese per procedimenti giurisdizionali avviati da lei stessa contro il Condominio
e all'esito dei quali era risultava vittoriosa (“Spese legali mediazione – € Parte_1
640,00, “Spese legali Dec. ing.vo ” – € 500,00, “Spese legali” - € 400,00). Parte_1
Inoltre, nel rendiconto 2023 le vengono addebitati: “Compenso avvocato di parte condominiale procedimento di mediazione n. 491/2023 - Controparte_1
c/EV - € 48.00”; - “Compenso avvocato di parte condominiale procedimento di mediazione n. 135/2023 - c/EV” - € 48.00;- “Imposta di Controparte_1 registro Dec. Ing. nr. 4385/2022 c/EV” - € 260,75.
In base a ciò l'attrice, segnalando di non essere stata messa nelle condizioni di analizzare la documentazione contabile sottostante i rendiconti, ha chiesto di “accertare e ritenere, oltre che dichiarare illegittima, nulla o comunque annullabile per le ragioni di cui in narrativa la delibera condominiale del 12.06.2024 e per l'effetto annullarla e comunque privarla di efficacia;
- Con vittoria delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
Si è tempestivamente costituito il Condominio per chiedere il rigetto dell'impugnazione.
Il ha innanzitutto rilevato che il bilancio consuntivo dell'anno 2023 e il CP_1 bilancio preventivo dell'anno 2024 hanno riportato i crediti dei bilanci degli anni
3 precedenti, in base al principio di continuità delle voci di bilancio, dal momento che alla data del 12 giugno 2024 non erano ancora stati annullati. Ha poi osservato che l'art. 1130 bis c.c. non prevede che in sede di approvazione del bilancio l'amministratore sottoponga ai condomini la documentazione dei costi e delle spese esposte nelle scritture di rendiconto, essendo sempre possibile per il condomino ottenere l'ostensione della documentazione contabile ricapitolata nei bilanci chiedendone copia.
Tanto premesso, il ha difeso la legittimità sostanziale e formale dei CP_1 bilanci impugnati, contestando quanto riferito dall'attrice con riguardo al “fondo locazione casa portiere” che, infatti, risulta regolarmente riportato tra le voci di Passività dello Stato
Patrimoniale del condominio al 31/12/2023 (cfr. pag. 4) con saldo iniziale di € 15.527,79 perfettamente corrispondente con il saldo finale del bilancio dell'esercizio precedente.
Quanto alle singole poste passive il ha osservato che nelle pagg.
7-9 del CP_1 rendiconto esse risultano indicate per ogni condomino e per ciascun capitolo di spesa in base ai millesimi di appartenenza e, con specifico riguardo ai costi per controverse condominiali, nella pagina n. 5 alla voce n. 2, intestata a “spese generali”, risultano elencati soltanto ed esclusivamente i giudizi inerenti il recupero quote condominiali e canoni di locazione non pagati per il godimento della “casa ex portiere”, nonché i costi relativi a impugnative di delibere assembleari e mediazioni nonché ad opposizioni a decreti ingiuntivi. Riguardo a tali costi, ha aggiunto il Condominio, il debito della , Parte_1 indicato a pag. 8 della ripartizione, si attesta in € 442,23 ma non riguarda tutti i contenziosi condominiali come invece affermato dall'attrice. Come si evince, infatti, dalla ripartizione personalizzata alla stessa inviata, risultano escluse le voci di bilancio denotate dai codici
02/020, 02/021 e 02/022, riguardanti le cause che le vedevano direttamente interessata (All.
F - Ripartizione personale EV Gestione Ordinaria 2023).
Sotto ulteriore profilo, il ha riferito che le quote per consumi idrici CP_1 risultano imputate bimestralmente in base ai consumi rendicontati in bilancio, come si evince anche dall'ultimo avviso di pagamento inviato alla condomina (All. G).
In base a ciò, il ha chiesto conclusivamente il rigetto dell'impugnazione. CP_1
A fronte di tali eccezioni l'attrice non ha formulato precisazione assertive;
con la memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. n. 2 ha chiesto invece di ordinare al Condominio l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei giustificativi di spesa del condominio relativi alle “annualità
2015 a 2021 oggetto della impugnata delibera” nonché “l'ulteriore documentazione” ai fini dalla documentazione dei debiti/crediti del condominio, e in particolare quella già consegnata dalla precedente gestione condominiale in occasione del passaggio di consegne.
4 L'attrice ha sollecitato anche la nomina di CTU contabile per valutare la veridicità, chiarezza e trasparenza dei bilanci nonché per riferire se nei bilanci impugnati risultino riportate indebitamente le esposizioni dei precedenti bilanci.
Respinte tutte le richieste istruttorie, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza odierna in base all'istruttoria documentale.
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A giudizio di questo tribunale in composizione monocratica, l'impugnazione è infondata.
Tutte le questioni sollevate dall'attrice con riguardo alle voci contabili esposte nei rendiconti relativi agli anni 2015-2022 siccome riportante nel bilancio consuntivo dell'anno 2023 e nel preventivo per l'anno 2024 sono destituite di fondamento.
Il 12 giugno 2024, infatti, quando l'assemblea dei condomini approvava i bilanci impugnati, i precedenti rendiconti relativi agli anni 2015-2021 non erano ancora stati annullati e non risultano in questo giudizio doglianze in ordine alla rendicontazione dell'anno 2022, eccetto la seguente generica considerazione dell'atto di citazione: “La contestazione è da intendersi fatta sull'intero importo, ovvero su quanto riportato sin dal rendiconto 2022”.
Nei termini in cui è proposta tale contestazione non è fondata.
È vero che in seguito all'annullamento dei rendiconti 2015-2021, i cui dati sono stati riportati nel bilancio 2022, occorre rettificare l'ultimo bilancio approvato in base alle precedenti esposizioni contabili giudicate illegittime, ma ciò non inficia la validità della delibera che, prima dell'accertamento di quella illegittimità, abbia approvato i rendiconti successivi prendendo le mosse da quelli sub iudice.
Come correttamente rilevato dal , il principio di continuità dei valori di CP_1 bilancio comporta che il bilancio deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente, anche nel caso in cui l'esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa. Infatti, solo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare conseguenzialmente i dati di partenza del bilancio successivo (Cassazione civile sez. I, sentenza n. 4522/2016, in parte motiva).
Stabilito ciò, si deve ancora rammentare che “Una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame
5 dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza” (Cassazione civile sez. II, 29618/2022).
Il condomino che intende contestare la veridicità dei costi esposti nel bilancio approvato dalla maggioranza ha l'onere di indicare in modo specifico quali siano le esposizioni contabili non corrispondenti al vero, riferibili a spese non deliberate o non approvate e a documentazione falsa.
Nel caso di specie, la semplice letture del “riepilogo generale” relativo al periodo
01/01/2023-31/12/2023 consente di ricavare tutti i riferimenti necessari a verificare, in modo trasparente e lineare, la rappresentazione della gestione finanziaria del CP_1
Il conto economico separa sinteticamente le spese in base alle tabelle (androne, generali, scale) distinguendo quelle imputabili ai “proprietari” da quelle “ordinarie”, e cioè riferire all'uso ordinario e perciò in carico agli inquilini diversi dai proprietari -se presenti. Segue la descrizione dei fondi, dei crediti e dei debiti, e cioè la descrizione dello stato patrimoniale.
I debiti per servizi sono elencati con indicazione delle fatture di riferimento, che non risultano contestate, in quanto emesse dai fornitori specificamente menzionati. La scheda sintetica allegata al bilancio indica inoltre tra i fornitori quelli legati al da CP_1 rapporti contrattuali ancora pendenti, segnalando la data di scadenza.
Il “fondo canone di locazione appartamento condominiale” risulta contabilizzato in modo dettagliato con indicazione del saldo di euro 14.477,79, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice.
La scheda di riparto dei costi risulta correttamente riferita ai millesimi nominativamente attribuiti: il riparto della gestione ordinaria fa chiaro ricorso alle tabelle millesimali “proprietà” per le spese ordinarie e generali e “ascensore” in modo coerente con le tabelle allegate dalla stessa attrice a corredo dell'atto introduttivo. Il riparto del consumo idrico risulta dettagliato per ogni bimestre, con riferimento preciso ai bollettini ricevuti dall' e indicazione delle date di pagamento poi riportante del registro di Pt_5 contabilità dettagliatamente allegato (si consideri ad esempio il pagamento del 17 ottobre
2023 riferito al bollettino 18 gennaio 2023. La scheda stima l'ammontare richiesto in base ai consumi indicati e non in base ai millesimi o in modo forfettario.
Non è vero, perciò, che il bilancio consuntivo approvato il 12 giugno 2024 non rispetta i criteri e le forme dettata dell'art. 1130 bis c.c. E tale conclusione valgono anche per il
6 bilancio preventivo dell'anno 2024 che, infatti, come si comprende dalla lettura dell'ordine del giorno, corrisponde al prospetto “comparazione consuntivo/preventivo” per l'anno
2023.
Al cospetto di ciò, era onere dell'attrice, che ha criticato le modalità di redazione del bilancio ed ha stigmatizzato come arbitrarie le esposizioni contabili di costi e i calcoli della ripartizione, indicare in modo specifico quali documenti di costo, tra quelli espressamente enunciati in bilancio, riporterebbero dati diversi dai reali o non esistenti, e allegare una misurazione diversa dei consumi indicati nella relativa tabella.
Ciò non è avvenuto e il tentativo di supplire a ciò attraverso l'ordine di esibizione non era ammissibile, essendo noto che ai sensi dell'art. 195 disp. att. c.p.c. la richiesta di esibizione deve essere dettagliata e non vaga o generica. E si consideri che, diversamente da quanto riferito dall'attrice, non risulta che l'amministratore di condominio, nei rapporti interni con l'interessata, si sia sottratto all'ostensione della documentazione di spesa richiesta;
dagli atti emerge invece che la , con la e-mail del 22 luglio 2025, comunicava non Parte_1 esserle “possibile presentarci al suo studio nella data indicata “stabilendo di rimandare “a data da destinarsi a settembre” (All. D di parte convenuta).
Non assecondabile era poi la richiesta di CTU, evidentemente esplorativa, non potendosi demandare al tecnico di ricercare tout court incoerenze contabili non indicate (le uniche contestazioni specifico sono invero quelle già sopra emerse in modo evidente come insussistenti).
Infondata è anche la contestazione contabile relativa alle spese generali ripartite in capo alla laddove riferita ai costi per pendenze giudiziarie. Parte_1
Come segnalato dal Condominio, i costi per le pendenze giudiziarie in cui la stessa
è stata parte risultano indicati in bilancio tra le spese generali nelle voci 02/20, Parte_1
02/21, 02/22, 02/25 e come emerge dalla specifica contabile del mastrino intestato alla
, non sono state inserite nel riparto dettagliato a lei riferito. L'unica voce di spesa Parte_1 indebitamente imputata è quella relativa al contenzioso , dal quale la Parte_6 Parte_1 si era formalmente dissociata che però si riferiscono a costi di competenza riportati per continuità dal bilancio 2022 non oggetto della deliberazione impugnata e non specificamente contestato in questo giudizio.
In definitiva, ciò che è emerso all'esito del giudizio è che, diversamente da quanto si
è già deciso per i bilanci cumulativamente approvati per le annualità 2015-2021, il bilancio consuntivo dell'anno 2023 e quello preventivo dell'anno 2024 non sono illegittimi. Non si
7 assiste in vero a un'automatica comunicazione della illegittimità dei precedenti bilanci, visto che alla data dell'approvazione i medesimi erano ancora validi.
Sussiste semmai il dovere dell'amministratore condominiale, ancora non attuato, di compulsare la rettifica dell'ultimo bilancio consuntivo in seguito alla rinnovazione di quelli precedenti già annullati. La rappresentazione contabile del bilancio 2023 non è infatti allo stato più attuale ed efficace, pur se formalmente legittima.
La domanda di annullamento va perciò respinta ma tenuto conto della circostanza da ultimo considerata circa l'efficacia rappresentativa dei bilanci impugnati, che ha costituito uno dei motivi principali dell'impugnazione, si ritiene di giustizia compensare le spese di lite in misura di ½. A tal proposito, tenuto conto del valore della controversia, nella sostanza determinabile in base all'esposizione debitoria indicata nel bilancio del 2023 in capo all'attrice, le spese di lite si liquidano in euro 3.000,00, tenendo al minimo i valori della tabella allegata al DM n. 55 del 2014. Tenuto conto della soccombenza le spese si stabiliscono a carico dell'attrice in misura della metà, oltre accessori e si compensano per la restante parte.
Così deciso a Palermo il 23/10/2025
Il giudice
IL Lo ES
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor IL Lo ES, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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