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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 7.3.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1788 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
TRA
Pt_1
Avv. Ruperto Claudia
Appellante
E
CP_1
Appellato
Contro
Parte_2
Appellato
CP_3
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 649/2022 resa dal Tribunale di Tivoli pubblicata in data 31/05/2022 e non notificata
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Tivoli premetteva di aver CP_1 Contr lavorato per la dal 03.09.2012 al 28.06.2015 senza alcuna Parte_2 regolarizzazione, svolgendo mansioni di cuoco e di aver lavorato sempre per sei giorni a settimana per 12 ore al giorno e di essere dimesso per giusta causa stante l'omessa regolarizzazione contributiva e l'omesso versamento della somma spettante. Chiedeva quindi al Tribunale di voler accertare e dichiarare preliminarmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrata al V livello ex Cnnl di categoria, e per l'effetto condannare la società datrice al pagamento della somma di € 20.023,53 dovuta per le differenze di trattamento economico, euro 5.139,10 a titolo di preavviso e TFR e infine euro. 33.745,57 a titolo di lavoro straordinario;
con vittoria di spese del giudizio. L' si costitutiva con memoria eccependo la propria posizione di terzietà, Pt_1 atteso che oggetto del giudizio è la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e il pagamento di differenze retributive nei confronti del datore di lavoro e delle differenze di contribuzione con riguardo all' . Eccepiva, altresì, con riferimento alla Pt_1 prescrizione dei contributi, che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve necessariamente intervenire entro cinque anni dalla scadenza del termine di versamento dei contributi dei quali si chiede il recupero, altrimenti la contribuzione si considera prescritta e l non potrà dar seguito ad azioni di recupero. Pt_1
Espletata la prova per testi, disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di e – costituitisi in giudizio con memorie, rispettivamente dell'11.05.2022 e Pt_1 CP_3 del 20.05.2022 - ed autorizzato il deposito di conteggi alternativi, all'udienza del
31.05.2022 la causa veniva discussa mediante lo scambio di note di trattazione scritta ed infine decisa con sentenza con cui il Giudice stabiliva che tra e CP_1 [...]
era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4 indeterminato full-time dal 03.09.2012 al 28.06.2015, da inquadrarsi nel livello 5 del CCNL
Turismo e Pubblici Esercizi. Condannava pertanto , Controparte_4 in persona del l.r.p.t., a pagare al ricorrente la complessiva somma lorda di € 56.229,38, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, ferie e permessi non goduti, 13ma e 14ma mensilità, indennità di preavviso e TFR, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché condannava , in Controparte_4 persona del l.r.p.t., a versare ad e , sulla somma predetta, i contributi e i premi Pt_1 CP_3 omessi. Condannava infine al pagamento delle spese Controparte_4 di lite da distrarsi in favore dei procuratori del lavoratore. Propone tempestivo appello l' chiedendo la riforma della sentenza per il Pt_1 seguente motivo.
Lamenta l' che la pronuncia è illegittima per errata pronuncia in ordine Pt_1 all'eccezione di prescrizione sollevata dall e per violazione dell'art. 3 legge 335/95 Pt_1
2 Deduce infatti l' che su ordine del Giudice di primo grado, il ricorso del Pt_1
è stato notificato all' solo dopo che il giudice ha disposto l'integrazione CP_1 Pt_1 del contraddittorio con l'ordinanza resa il 19/04/2022, pertanto, il primo atto interruttivo nei confronti dell' è intervenuto solo nel 2022 in seguito all'ordinanza suddetta. I contributi Pt_1 relativi al periodo dal 03.09.2012 al 2015 sarebbero- dunque- prescritti e la società datrice di lavoro non può essere condannata al pagare contributi ormai prescritti né l può esigerli. Pt_1
sostiene quindi che i periodi interessati dalla regolarizzazione contributiva Pt_1 sono ormai coperti da intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 comma9 L. 335/1995, non essendo pervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica del ricorso introduttivo con l'allegato verbale udienza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
Secondo l'appellante, in ragione di un eventuale accoglimento delle domande di parte, il lavoratore o il datore di lavoro potranno attivarsi per la costituzione di rendita vitalizia ex art. 1 legge n. 1338 del 1962. In riforma dell'impugnata sentenza chiede di condannare eventualmente la Pt_1 convenuta società datrice di lavoro al pagamento in favore dell'appellante dei contributi, ovvero delle differenze contributive, oltre sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto, ma solo se ritenuti oggi ancora non prescritti, con decorrenza dal primo atto interruttivo nei confronti dell' assolvere l dalle domande volte ad Pt_1 CP_5 ottenere qualsiasi tipo di prestazione di natura assistenziale/previdenziale e comunque dichiararle infondate in fatto ed in diritto. Spese come per legge.
All'udienza del 17.5.2022 parte appellante chiedeva termine per depositare l'appello notificato nei confronti dell'appellato e la Corte rinviava all'udienza del CP_1
5.7.2024, udienza che veniva rinviata d'ufficio. Alla successiva udienza del 20.12.2024 l' reiterava l'istanza di concessione di termine per produrre la prova della notifica al Pt_1 lavoratore e all e la Corte rinviava all'udienza del 21.2.2025. Anche a tale udienza la CP_3 causa veniva rinviata per i medesimi incombenti.
All'odierna udienza del 7.3.2025 l' reiterava l'istanza di concessione del Pt_1 termine per la produzione della notifica in oggetto. L'appello è improcedibile. Non puo' essere infatti accolta l'istanza di concessione di un ulteriore termine per la produzione delle due notifiche mancanti, nei confronti sia del lavoratore che dell , sia in considerazione dell'anzianità di ruolo della CP_1 CP_3 causa che in applicazione dei consolidati principi sanciti dalla S.C.. in materia di ragionevole durata del processo. Ritiene infatti il Collegio di doversi conformare all'orientamento dalla S.C. secondo cui, in caso di omessa immediata produzione della prova della notificazione, non è possibile concedere alla parte onerata un rinvio al fine di consentirgli di provvedervi successivamente;
infatti, il consentire la produzione a seguito di rinvio si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio, ricavabile dal novellato art. 111 Cost., comma 2, secondo il quale i tempi di definizione di un processo non possono essere protratti per sopperire ad omissioni di una parte che devono, in difetto perfino di allegazione dei motivi,
3 qualificarsi assolutamente ingiustificate (vd. Cas. S.U. n. 627/2008 e, in senso conforme,
Cass. n. 9453/2011 e n. 14780/2014).
Si consideri che non sussiste, nonostante i ripetuti rinvii a tal fine disposti, alcun elemento da cui poter desumere l'avvenuta notifica nei confronti dei due appellati.
Quanto alle spese di lite non vi è luogo a provvedere stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità dell'appello;
nulla per le spese;
dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 7.3.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 7.3.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1788 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
TRA
Pt_1
Avv. Ruperto Claudia
Appellante
E
CP_1
Appellato
Contro
Parte_2
Appellato
CP_3
Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 649/2022 resa dal Tribunale di Tivoli pubblicata in data 31/05/2022 e non notificata
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Tivoli premetteva di aver CP_1 Contr lavorato per la dal 03.09.2012 al 28.06.2015 senza alcuna Parte_2 regolarizzazione, svolgendo mansioni di cuoco e di aver lavorato sempre per sei giorni a settimana per 12 ore al giorno e di essere dimesso per giusta causa stante l'omessa regolarizzazione contributiva e l'omesso versamento della somma spettante. Chiedeva quindi al Tribunale di voler accertare e dichiarare preliminarmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrata al V livello ex Cnnl di categoria, e per l'effetto condannare la società datrice al pagamento della somma di € 20.023,53 dovuta per le differenze di trattamento economico, euro 5.139,10 a titolo di preavviso e TFR e infine euro. 33.745,57 a titolo di lavoro straordinario;
con vittoria di spese del giudizio. L' si costitutiva con memoria eccependo la propria posizione di terzietà, Pt_1 atteso che oggetto del giudizio è la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e il pagamento di differenze retributive nei confronti del datore di lavoro e delle differenze di contribuzione con riguardo all' . Eccepiva, altresì, con riferimento alla Pt_1 prescrizione dei contributi, che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve necessariamente intervenire entro cinque anni dalla scadenza del termine di versamento dei contributi dei quali si chiede il recupero, altrimenti la contribuzione si considera prescritta e l non potrà dar seguito ad azioni di recupero. Pt_1
Espletata la prova per testi, disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di e – costituitisi in giudizio con memorie, rispettivamente dell'11.05.2022 e Pt_1 CP_3 del 20.05.2022 - ed autorizzato il deposito di conteggi alternativi, all'udienza del
31.05.2022 la causa veniva discussa mediante lo scambio di note di trattazione scritta ed infine decisa con sentenza con cui il Giudice stabiliva che tra e CP_1 [...]
era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4 indeterminato full-time dal 03.09.2012 al 28.06.2015, da inquadrarsi nel livello 5 del CCNL
Turismo e Pubblici Esercizi. Condannava pertanto , Controparte_4 in persona del l.r.p.t., a pagare al ricorrente la complessiva somma lorda di € 56.229,38, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, ferie e permessi non goduti, 13ma e 14ma mensilità, indennità di preavviso e TFR, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché condannava , in Controparte_4 persona del l.r.p.t., a versare ad e , sulla somma predetta, i contributi e i premi Pt_1 CP_3 omessi. Condannava infine al pagamento delle spese Controparte_4 di lite da distrarsi in favore dei procuratori del lavoratore. Propone tempestivo appello l' chiedendo la riforma della sentenza per il Pt_1 seguente motivo.
Lamenta l' che la pronuncia è illegittima per errata pronuncia in ordine Pt_1 all'eccezione di prescrizione sollevata dall e per violazione dell'art. 3 legge 335/95 Pt_1
2 Deduce infatti l' che su ordine del Giudice di primo grado, il ricorso del Pt_1
è stato notificato all' solo dopo che il giudice ha disposto l'integrazione CP_1 Pt_1 del contraddittorio con l'ordinanza resa il 19/04/2022, pertanto, il primo atto interruttivo nei confronti dell' è intervenuto solo nel 2022 in seguito all'ordinanza suddetta. I contributi Pt_1 relativi al periodo dal 03.09.2012 al 2015 sarebbero- dunque- prescritti e la società datrice di lavoro non può essere condannata al pagare contributi ormai prescritti né l può esigerli. Pt_1
sostiene quindi che i periodi interessati dalla regolarizzazione contributiva Pt_1 sono ormai coperti da intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 comma9 L. 335/1995, non essendo pervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica del ricorso introduttivo con l'allegato verbale udienza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
Secondo l'appellante, in ragione di un eventuale accoglimento delle domande di parte, il lavoratore o il datore di lavoro potranno attivarsi per la costituzione di rendita vitalizia ex art. 1 legge n. 1338 del 1962. In riforma dell'impugnata sentenza chiede di condannare eventualmente la Pt_1 convenuta società datrice di lavoro al pagamento in favore dell'appellante dei contributi, ovvero delle differenze contributive, oltre sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto, ma solo se ritenuti oggi ancora non prescritti, con decorrenza dal primo atto interruttivo nei confronti dell' assolvere l dalle domande volte ad Pt_1 CP_5 ottenere qualsiasi tipo di prestazione di natura assistenziale/previdenziale e comunque dichiararle infondate in fatto ed in diritto. Spese come per legge.
All'udienza del 17.5.2022 parte appellante chiedeva termine per depositare l'appello notificato nei confronti dell'appellato e la Corte rinviava all'udienza del CP_1
5.7.2024, udienza che veniva rinviata d'ufficio. Alla successiva udienza del 20.12.2024 l' reiterava l'istanza di concessione di termine per produrre la prova della notifica al Pt_1 lavoratore e all e la Corte rinviava all'udienza del 21.2.2025. Anche a tale udienza la CP_3 causa veniva rinviata per i medesimi incombenti.
All'odierna udienza del 7.3.2025 l' reiterava l'istanza di concessione del Pt_1 termine per la produzione della notifica in oggetto. L'appello è improcedibile. Non puo' essere infatti accolta l'istanza di concessione di un ulteriore termine per la produzione delle due notifiche mancanti, nei confronti sia del lavoratore che dell , sia in considerazione dell'anzianità di ruolo della CP_1 CP_3 causa che in applicazione dei consolidati principi sanciti dalla S.C.. in materia di ragionevole durata del processo. Ritiene infatti il Collegio di doversi conformare all'orientamento dalla S.C. secondo cui, in caso di omessa immediata produzione della prova della notificazione, non è possibile concedere alla parte onerata un rinvio al fine di consentirgli di provvedervi successivamente;
infatti, il consentire la produzione a seguito di rinvio si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio, ricavabile dal novellato art. 111 Cost., comma 2, secondo il quale i tempi di definizione di un processo non possono essere protratti per sopperire ad omissioni di una parte che devono, in difetto perfino di allegazione dei motivi,
3 qualificarsi assolutamente ingiustificate (vd. Cas. S.U. n. 627/2008 e, in senso conforme,
Cass. n. 9453/2011 e n. 14780/2014).
Si consideri che non sussiste, nonostante i ripetuti rinvii a tal fine disposti, alcun elemento da cui poter desumere l'avvenuta notifica nei confronti dei due appellati.
Quanto alle spese di lite non vi è luogo a provvedere stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità dell'appello;
nulla per le spese;
dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 7.3.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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