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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2508/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2508/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Battipaglia (SA), all lo studio dell'avv. Giuseppina Pagano che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. RI e avanzavano richiesta congiunta Parte_1 Parte_2 di scioglimento del matrimonio, esponendo do avere contratto matrimonio civile a Cuba in data 20 ottobre 2008 e che, dalla loro unione, era nato un figlio, Per_1
(18.02.2011).
[...]
, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. 3198/2018 del 07.05.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori - Persona_2 affido condiviso- madre e con l'impegno da parte di entrambi di sostenerlo moralmente ed economicamente tenuto conto delle sue inclinazioni naturali. aspirazioni e progetti di vita;
2) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo Pt_2 alla Signor un contributo mensile pari ad euro Parte_1
600,00 (seice te secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico ovvero in contanti con rilascio di relativa quietanza;
3) le spese straordinarie cadranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, intendendo per esse le spese sanitarie non coperte da SSN, spese scolastiche, odontoiatriche, sportive e viaggi di istruzione;
le spese straordinarie non essenziali verranno previamente concordate tra i coniugi;
4) Il figlio minore , in ragione dell'occupazione del Signor Persona_2 re tutti i fine settimana dal venerdì Parte_2 nte gli impegni scolastici- alla domenica sera alle ore 20:30; le parti concorderanno volontariamente eventuali fine settimana in cui si riterrà opportuno modificare detto diritto di visita in favore della madre per occasioni particolari cui deve prendere parte il piccolo : il figlio trascorrerà. ad anni alterni, le Per_1 festività natalizie e pasquali co on l'altro genitore e 15 giorni consecutivi. nel periodo estivo, icol padre;
trascorrerà, ove possibile. col padre ovvero con la madre, il giorno in cui cade il loro compleanno ed onomastico nonché la Festa del Papà e della Mamma;
il padre farà visita al minore presso l'abitazione ove è collocato in caso di malattia:
5) Ciascun coniuge ha l'obbligo di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza e/o recapiti telefonici nell'interesse del minore;
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto del minore;
7) I coniugi hanno definito bonariamente ogni altra questione patrimoniale pendente;
8) Per tutto quanto non presente nel suddetto accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20 ottobre 2008 a Cuba tra nata a [...] il Parte_1
13.01.199 , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2 il 15.04.1962, C. , gistro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di B 2009, Atto n.5, Parte II, Serie C) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2508/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Battipaglia (SA), all lo studio dell'avv. Giuseppina Pagano che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. RI e avanzavano richiesta congiunta Parte_1 Parte_2 di scioglimento del matrimonio, esponendo do avere contratto matrimonio civile a Cuba in data 20 ottobre 2008 e che, dalla loro unione, era nato un figlio, Per_1
(18.02.2011).
[...]
, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. 3198/2018 del 07.05.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori - Persona_2 affido condiviso- madre e con l'impegno da parte di entrambi di sostenerlo moralmente ed economicamente tenuto conto delle sue inclinazioni naturali. aspirazioni e progetti di vita;
2) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo Pt_2 alla Signor un contributo mensile pari ad euro Parte_1
600,00 (seice te secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico ovvero in contanti con rilascio di relativa quietanza;
3) le spese straordinarie cadranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, intendendo per esse le spese sanitarie non coperte da SSN, spese scolastiche, odontoiatriche, sportive e viaggi di istruzione;
le spese straordinarie non essenziali verranno previamente concordate tra i coniugi;
4) Il figlio minore , in ragione dell'occupazione del Signor Persona_2 re tutti i fine settimana dal venerdì Parte_2 nte gli impegni scolastici- alla domenica sera alle ore 20:30; le parti concorderanno volontariamente eventuali fine settimana in cui si riterrà opportuno modificare detto diritto di visita in favore della madre per occasioni particolari cui deve prendere parte il piccolo : il figlio trascorrerà. ad anni alterni, le Per_1 festività natalizie e pasquali co on l'altro genitore e 15 giorni consecutivi. nel periodo estivo, icol padre;
trascorrerà, ove possibile. col padre ovvero con la madre, il giorno in cui cade il loro compleanno ed onomastico nonché la Festa del Papà e della Mamma;
il padre farà visita al minore presso l'abitazione ove è collocato in caso di malattia:
5) Ciascun coniuge ha l'obbligo di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza e/o recapiti telefonici nell'interesse del minore;
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto del minore;
7) I coniugi hanno definito bonariamente ogni altra questione patrimoniale pendente;
8) Per tutto quanto non presente nel suddetto accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20 ottobre 2008 a Cuba tra nata a [...] il Parte_1
13.01.199 , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2 il 15.04.1962, C. , gistro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di B 2009, Atto n.5, Parte II, Serie C) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi