Articolo 4 della Legge 3 marzo 1951, n. 178
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
14 aprile 1951
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Versione
28 agosto 2015
Art. 4.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((sentito il Consiglio dell'Ordine))
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.
Entrata in vigore il 28 agosto 2015
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