Art. 4.
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((sentito il Consiglio dell'Ordine))
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((sentito il Consiglio dell'Ordine))
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.