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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/12/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T dott.ssa IZ LA, nella causa iscritta al n. 1492/2021 R.G
Promossa
DA:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), nella qualità legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (p.iva: Controparte_1
, con sede in Gela, nella via Licata n. 40), rappresentata e difesa dall'Avv. Tania P.IVA_1
Putaggio del foro di Catania (c.f. , p.e.c.: C.F._2
p. iva: ) ed elettivamente domiciliata Email_1 P.IVA_2
presso il suo studio in Gela nella via Battesimo n. 24
- opponente -
CONTRO
Controparte_2
, con sede in Caltanissetta (CL) Via Salvo
[...]
D'acquisto s.n.c. – in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. P.IVA_3 CP_2
) ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in via S. Libertà n.174 P.IVA_4 CP_2
-resistente-
Oggetto: “opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del
1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011”.
All'udienza fissata per la discussione e decisione le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale e contestualmente decisa, con lettura del dispositivo al termine dell'udienza, assenti le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.11.21 nella qualità di legale rappresentante e Parte_1 obbligata in solido ex art. 6 l. n. 689/1981 dell'associazione sportiva dilettantistica ” (p.iva: CP_1
, con sede in Gela, nella via Licata n. 40) proponeva opposizione avverso l'ordinanza P.IVA_1
ingiunzione n. 20/0166, prot. 10581 del 22.10.2021 (notificata il 30.10.2021) emessa dal Dirigente del Servizio xviii di relativamente all'illecito 20/2019 Controparte_2 CP_2
di cui al verbale unico di accertamento e notificazione redatto dalla Guardia di Finanza, gruppo di
Gela, in data 29.04.2019 con cui è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 14.419,00 nei confronti della odierna opponente in qualità di autore della Parte_1 violazione e legale rappresentante dell' sportiva , obbligata in solido CP_1 Controparte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 6, l. 689/81, per la violazione di cui all'art. 3 comma 3 del d.l. n. 151 22 febbraio
2002 n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002 n.73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del d.lgs n.
151/15 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico violazione commessa a far data dal 1.1.2019 la sanzione amministrativa è aumentata del
20% ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 445 lett. d ) della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
In particolare, la odierna opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia dell'ordinanza di ingiunzione;
nel merito, l'annullamento dell'ordinanza perché infondata, ingiusta ed illegittima per motivi attinenti a gravi errori inescusabili dell'accertamento prodromico e per non corrispondenza al vero delle conclusioni del verbale unico di accertamento poste a fondamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva in giudizio l' di che difendeva la legittimità del proprio operato e CP_4 CP_2
chiedeva il rigetto del ricorso.
Occorre precisare che nell'odierno giudizio, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione è
l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della sanzione.
Sul punto, ex multis, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cfr.: Cass., Sez. I, 7.3.2007, n. 5277).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez.
VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò posto con il primo motivo di opposizione l'opponente eccepisce la nullità della ordinanza ingiunzione perchè fondata su una pluralità di gravi errori insanabili dell'accertamento prodromico, consistenti nella errata indicazione del nome del legale rappresentante della associazione tale
DO LE e nella indicazione errata a pag. 4 del verbale di contestazione della data di inizio lavoro in ordine alla OR . Persona_1
Il motivo è infondato.
La dedotta erronea indicazione della persona del trasgressore è privo di rilievo, non avendo precluso l'esercizio del diritto di difesa ex art 18, comma 1 l 689/81 atteso che detta norma prevede che gli scritti difensivi o la richiesta di audizione degli interessati devono pervenire agli uffici amministrativi entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, a nulla perciò rilevando detti errori.
Pertanto se il soggetto ha potuto difendersi e l'errore formale non ha inciso sul diritto di difesa, il verbale resta valido e il giudice può valutare liberamente la rilevanza dell'errore, ma la possibilità di esercitare la difesa è elemento decisivo per la validità dell'atto, ciò è avvenuto nel caso di specie.
Le contestazioni delle violazioni sono state precise e dirette alla IG.ra che in ogni caso Parte_1
è stata in grado di esercitare il proprio diritto di difesa avendo presentato la stessa scritti difensivi in data 27/09/2019, e avendo esposto le proprie ragioni in sede di audizione il 12/10/2021. Ed in effetti proprio in ragione dell'esercizio del diritto di difesa, tra l'altro non è stato considerato come lavoratore in nero il IG. marito della IG.ra . Persona_2 Pt_1
Relativamente alla IG.ra la data di assunzione del 2/11/2019 riportata a pag. 4 del Persona_1
verbale è stato chiaramente un errore di battitura, un errore scusabile e comunque sanato, considerato che lo stesso trasgressore nella comunicazione di assunzione obbligatoria (UNILAV) trasmessa telematicamente ha riportato la data di inizio dell'attività lavorativa della lavoratrice che al momento dell'accesso era in nero.
In ordine alla illegittimità della ordinanza ingiunzione per avere adottato la sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs n.81/2008 all'esito della accesso ispettivo si tratta di doglianza che avrebbe dovuto essere fatta valere avverso la suddetta sospensione.
Nel merito l'opposizione è infondata. Va detto che la ordinanza ingiunzione trova origine da un accesso ispettivo effettuato dai militari della Guardia di Finanza in data 1.02.2019 presso la sede della Controparte_1
.
[...]
In tale circostanza i militari della Guardia di Finanza hanno accertato la presenza di alcuni lavoratori per i quali è stata emessa la sanzione amministrativa mentre erano intendi al lavoro.
Tale circostanza costituisce oggetto di accertamento contenuto in un verbale redatto da pubblici ufficiali e, pertanto, fidafaciente, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dagli stessi come avvenuti o riscontrati in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da loro compiuti.
Occorre previamente ricordare che «(…) per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022);» (Corte di Cassazione Sez. Lav. ordinanza 14 dicembre 2022 n. 36573).
Tenuto conto di tale insegnamento della Suprema Corte nel caso che qui viene in rilievo, emerge che il verbale relativo all'accesso ispettivo del 1.2.2019 fa fede fino a querela di falso circa il rinvenimento delle persone per cui è stata emessa la ordinanza ingiunzione intente a lavorare nell'associazione in questione, quale fatto attestato dal pubblico ufficiale rogante come avvenuto in sua presenza.
Considerato che non è stata prodotta in giudizio alcuna querela di falso che mini il valore probatorio del verbale suddetto, questo Giudice ritiene provato il fatto che le quattro persone per cui è stata emessa la ordinanza ingiunzione impugnata fossero intente a svolgere attività lavorativa presso la associazione in data 1.2.2019.
Nello specifico è stata trovata all'interno dei locali aziendali mentre svolgeva Parte_2
l'attività di pulizia, la stessa indossava un camice di colore lilla con il logo senza Parte_3
cartelino di identificazione. è stata trovata all'interno dei locali aziendali dentro un camerino mentre Controparte_5 effettuava un massaggio ad una cliente, , con l'ausilio di un macchinario denominato Persona_3
ondadinamica., la stessa indossava un camice di color bianco, senza cartellino di identificazione.
è stata trovata mentre effettuava un massaggio alle mani ad una cliente e Persona_1 Parte_4
mentre effettuava una lezione di idrobike, indossava t- shirt di color azzurro ed era Persona_4
in costume.
Sentiti a sommarie informazioni gli stessi hanno confermato di essere alle dipendenze della di percepire la retribuzione in contanti, di ricevere direttive dalla OR CP_1 Parte_1
o dal marito, di rivolgersi in caso di assenza alla OR . Hanno indicato i giorni di lavoro e Pt_1
le ore lavorate ( leggasi il verbale di sommarie informazioni).
Pertanto le dichiarazioni rese nella immediatezza e senza condizionamenti dai lavoratori corraborano le risultanze degli accertatori.
Risulta altresì documentalmente acclarato che questi lavoratori erano in nero perché le comunicazioni di assunzione dovevano essere effettuate con i modelli UNILAV entro le 24 ore del giorno antecedente all'inizio del lavoro. Di contro sono state effettuate dopo l'accesso ispettivo.
Rispetto a questi lavoratori, tutti trovati intenti al lavoro il giorno dell'accesso ispettivo, appare evidente l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al
Ministero del Lavoro in via telematica tramite Modello Unificato-Lav (Decreto 30.10.2007 del
Ministero del Lavoro e ella Previdenza Sociale) – con una comunicazione che assolve gli obblighi di informazione anche nei confronti di enti diversi, tra i quali, – il giorno antecedente l'instaurazione stessa (il termine è fissato alle ore 24 del giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro). In mancanza di detta comunicazione, la prestazione di lavoro svolta, accertata nel caso di specie de visu dai militi della Guardia di Finanza, si configura come lavoro sommerso ed è soggetta all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3 co. 3 del d.l. 12/2002 per il caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Infondate sono, dunque, le doglianze avanzate dalla parte ricorrente sul punto.
Parimenti prive di fondamento sono le censure avanzate nel merito in relazione alla posizione di per il quale il contratto prodotto in atti non assume alcuna valenza probatoria Persona_4
essendo privo di data certa.
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione formulata dalla deve essere rigettata. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in complessive €.2.540,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Gela 16/12/2025
IL G.O.T.
IZ LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T dott.ssa IZ LA, nella causa iscritta al n. 1492/2021 R.G
Promossa
DA:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), nella qualità legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (p.iva: Controparte_1
, con sede in Gela, nella via Licata n. 40), rappresentata e difesa dall'Avv. Tania P.IVA_1
Putaggio del foro di Catania (c.f. , p.e.c.: C.F._2
p. iva: ) ed elettivamente domiciliata Email_1 P.IVA_2
presso il suo studio in Gela nella via Battesimo n. 24
- opponente -
CONTRO
Controparte_2
, con sede in Caltanissetta (CL) Via Salvo
[...]
D'acquisto s.n.c. – in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. P.IVA_3 CP_2
) ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in via S. Libertà n.174 P.IVA_4 CP_2
-resistente-
Oggetto: “opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del
1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011”.
All'udienza fissata per la discussione e decisione le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale e contestualmente decisa, con lettura del dispositivo al termine dell'udienza, assenti le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.11.21 nella qualità di legale rappresentante e Parte_1 obbligata in solido ex art. 6 l. n. 689/1981 dell'associazione sportiva dilettantistica ” (p.iva: CP_1
, con sede in Gela, nella via Licata n. 40) proponeva opposizione avverso l'ordinanza P.IVA_1
ingiunzione n. 20/0166, prot. 10581 del 22.10.2021 (notificata il 30.10.2021) emessa dal Dirigente del Servizio xviii di relativamente all'illecito 20/2019 Controparte_2 CP_2
di cui al verbale unico di accertamento e notificazione redatto dalla Guardia di Finanza, gruppo di
Gela, in data 29.04.2019 con cui è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 14.419,00 nei confronti della odierna opponente in qualità di autore della Parte_1 violazione e legale rappresentante dell' sportiva , obbligata in solido CP_1 Controparte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 6, l. 689/81, per la violazione di cui all'art. 3 comma 3 del d.l. n. 151 22 febbraio
2002 n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002 n.73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del d.lgs n.
151/15 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico violazione commessa a far data dal 1.1.2019 la sanzione amministrativa è aumentata del
20% ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 445 lett. d ) della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
In particolare, la odierna opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia dell'ordinanza di ingiunzione;
nel merito, l'annullamento dell'ordinanza perché infondata, ingiusta ed illegittima per motivi attinenti a gravi errori inescusabili dell'accertamento prodromico e per non corrispondenza al vero delle conclusioni del verbale unico di accertamento poste a fondamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva in giudizio l' di che difendeva la legittimità del proprio operato e CP_4 CP_2
chiedeva il rigetto del ricorso.
Occorre precisare che nell'odierno giudizio, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione è
l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della sanzione.
Sul punto, ex multis, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cfr.: Cass., Sez. I, 7.3.2007, n. 5277).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez.
VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò posto con il primo motivo di opposizione l'opponente eccepisce la nullità della ordinanza ingiunzione perchè fondata su una pluralità di gravi errori insanabili dell'accertamento prodromico, consistenti nella errata indicazione del nome del legale rappresentante della associazione tale
DO LE e nella indicazione errata a pag. 4 del verbale di contestazione della data di inizio lavoro in ordine alla OR . Persona_1
Il motivo è infondato.
La dedotta erronea indicazione della persona del trasgressore è privo di rilievo, non avendo precluso l'esercizio del diritto di difesa ex art 18, comma 1 l 689/81 atteso che detta norma prevede che gli scritti difensivi o la richiesta di audizione degli interessati devono pervenire agli uffici amministrativi entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, a nulla perciò rilevando detti errori.
Pertanto se il soggetto ha potuto difendersi e l'errore formale non ha inciso sul diritto di difesa, il verbale resta valido e il giudice può valutare liberamente la rilevanza dell'errore, ma la possibilità di esercitare la difesa è elemento decisivo per la validità dell'atto, ciò è avvenuto nel caso di specie.
Le contestazioni delle violazioni sono state precise e dirette alla IG.ra che in ogni caso Parte_1
è stata in grado di esercitare il proprio diritto di difesa avendo presentato la stessa scritti difensivi in data 27/09/2019, e avendo esposto le proprie ragioni in sede di audizione il 12/10/2021. Ed in effetti proprio in ragione dell'esercizio del diritto di difesa, tra l'altro non è stato considerato come lavoratore in nero il IG. marito della IG.ra . Persona_2 Pt_1
Relativamente alla IG.ra la data di assunzione del 2/11/2019 riportata a pag. 4 del Persona_1
verbale è stato chiaramente un errore di battitura, un errore scusabile e comunque sanato, considerato che lo stesso trasgressore nella comunicazione di assunzione obbligatoria (UNILAV) trasmessa telematicamente ha riportato la data di inizio dell'attività lavorativa della lavoratrice che al momento dell'accesso era in nero.
In ordine alla illegittimità della ordinanza ingiunzione per avere adottato la sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs n.81/2008 all'esito della accesso ispettivo si tratta di doglianza che avrebbe dovuto essere fatta valere avverso la suddetta sospensione.
Nel merito l'opposizione è infondata. Va detto che la ordinanza ingiunzione trova origine da un accesso ispettivo effettuato dai militari della Guardia di Finanza in data 1.02.2019 presso la sede della Controparte_1
.
[...]
In tale circostanza i militari della Guardia di Finanza hanno accertato la presenza di alcuni lavoratori per i quali è stata emessa la sanzione amministrativa mentre erano intendi al lavoro.
Tale circostanza costituisce oggetto di accertamento contenuto in un verbale redatto da pubblici ufficiali e, pertanto, fidafaciente, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dagli stessi come avvenuti o riscontrati in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da loro compiuti.
Occorre previamente ricordare che «(…) per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022);» (Corte di Cassazione Sez. Lav. ordinanza 14 dicembre 2022 n. 36573).
Tenuto conto di tale insegnamento della Suprema Corte nel caso che qui viene in rilievo, emerge che il verbale relativo all'accesso ispettivo del 1.2.2019 fa fede fino a querela di falso circa il rinvenimento delle persone per cui è stata emessa la ordinanza ingiunzione intente a lavorare nell'associazione in questione, quale fatto attestato dal pubblico ufficiale rogante come avvenuto in sua presenza.
Considerato che non è stata prodotta in giudizio alcuna querela di falso che mini il valore probatorio del verbale suddetto, questo Giudice ritiene provato il fatto che le quattro persone per cui è stata emessa la ordinanza ingiunzione impugnata fossero intente a svolgere attività lavorativa presso la associazione in data 1.2.2019.
Nello specifico è stata trovata all'interno dei locali aziendali mentre svolgeva Parte_2
l'attività di pulizia, la stessa indossava un camice di colore lilla con il logo senza Parte_3
cartelino di identificazione. è stata trovata all'interno dei locali aziendali dentro un camerino mentre Controparte_5 effettuava un massaggio ad una cliente, , con l'ausilio di un macchinario denominato Persona_3
ondadinamica., la stessa indossava un camice di color bianco, senza cartellino di identificazione.
è stata trovata mentre effettuava un massaggio alle mani ad una cliente e Persona_1 Parte_4
mentre effettuava una lezione di idrobike, indossava t- shirt di color azzurro ed era Persona_4
in costume.
Sentiti a sommarie informazioni gli stessi hanno confermato di essere alle dipendenze della di percepire la retribuzione in contanti, di ricevere direttive dalla OR CP_1 Parte_1
o dal marito, di rivolgersi in caso di assenza alla OR . Hanno indicato i giorni di lavoro e Pt_1
le ore lavorate ( leggasi il verbale di sommarie informazioni).
Pertanto le dichiarazioni rese nella immediatezza e senza condizionamenti dai lavoratori corraborano le risultanze degli accertatori.
Risulta altresì documentalmente acclarato che questi lavoratori erano in nero perché le comunicazioni di assunzione dovevano essere effettuate con i modelli UNILAV entro le 24 ore del giorno antecedente all'inizio del lavoro. Di contro sono state effettuate dopo l'accesso ispettivo.
Rispetto a questi lavoratori, tutti trovati intenti al lavoro il giorno dell'accesso ispettivo, appare evidente l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al
Ministero del Lavoro in via telematica tramite Modello Unificato-Lav (Decreto 30.10.2007 del
Ministero del Lavoro e ella Previdenza Sociale) – con una comunicazione che assolve gli obblighi di informazione anche nei confronti di enti diversi, tra i quali, – il giorno antecedente l'instaurazione stessa (il termine è fissato alle ore 24 del giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro). In mancanza di detta comunicazione, la prestazione di lavoro svolta, accertata nel caso di specie de visu dai militi della Guardia di Finanza, si configura come lavoro sommerso ed è soggetta all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3 co. 3 del d.l. 12/2002 per il caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Infondate sono, dunque, le doglianze avanzate dalla parte ricorrente sul punto.
Parimenti prive di fondamento sono le censure avanzate nel merito in relazione alla posizione di per il quale il contratto prodotto in atti non assume alcuna valenza probatoria Persona_4
essendo privo di data certa.
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione formulata dalla deve essere rigettata. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in complessive €.2.540,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Gela 16/12/2025
IL G.O.T.
IZ LA