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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4930/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gabriele Ciardo (CF.
[...]
) ed (CF. ), elettivamente C.F._2 Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Lecce alla Via Calabria n.3 presso lo studio di quest'ultima, p.e.c.:
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Attrice
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi Controparte_2 C.F._4 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Panico (C.F.
, elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Lecce, al V.le F. Lo C.F._5
Re n. 14,
Convenuto
Conclusioni:
Per l'attore
A) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità della donazione effettuata a mezzo assegno bancario (N. 0023562168-06) in data 17/02/2000 da in favore di Parte_1
, avente ad oggetto la somma di £.1.632.159.434 (pari ad attuali €. Controparte_2
842.940,00) e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione della somma di
1 €.842.940,00 o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
B) In subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 cc., la revocazione per causa di ingratitudine della donazione effettuata a mezzo assegno bancario (N. 0023562168-
06) in data 17/02/2000 da , in favore di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 condannare il convenuto alla restituzione della somma di €.842.940,00 o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo;
C) Condannare , al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_2 giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari che ne formulano espressa richiesta.
Ogni mezzo istruttorio riservato.
Per la convenuta:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione reietta, disattesi gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano e sconoscono, previa ogni opportuna declaratoria, così provvedere:
a) in via preliminare:
1. nell'ipotesi in cui l'On.le Giudicante adito pervenga alla declaratoria di nullità della donazione de qua, accertare e dichiarare, in ogni caso, la intervenuta prescrizione decennale dell'avversa azione di ripetizione della somma elargita, per tutti i motivi di fatto e diritto addotti nel presente atto;
2. per lo effetto, accertare e dichiarare che il convenuto non è tenuto a restituire all'attore la somma elargitagli il 17.02.2000, essendosi prescritta la relativa azione di ripetizione;
3. con condanna alle spese e compensi di lite, con distrazione;
b) in via principale, nel merito, previa corretta qualificazione della fattispecie giuridica de qua, accertare e dichiarare che la fattispecie integra gli estremi della obbligazione naturale ex art.
2034 c.c. per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, e per lo effetto, rigettare
l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, ed in conseguenza, dichiarare la non ripetibilità della somma elargita;
c) in subordine, accertare e dichiarare che nella fattispecie de qua trattasi di donazione indiretta, non soggetta ad atto pubblico, e come tale valida, per le motivazioni in fatto ed in diritto spiegate
2 nel presente atto, e per lo effetto respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
ed in conseguenza, dichiarare la non ripetibilità della somma elargita;
in subordine la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione;
d) in via gradata: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante adito pervenga alla qualificazione della donazione de qua come donazione diretta, accertare e dichiarare, in ogni caso, che essa donazione fu di modico valore, ex art. 783, 2 c., c.c., in rapporto alle condizioni economiche del donante;
- per lo effetto, accertare e dichiarare che la donazione de qua, in quanto di modico valore, non necessitava della forma dell'atto pubblico, e dunque valida, per le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate nel presente atto;
- in conseguenza, accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma elargita;
- per lo effetto, respingere la domanda attorea di nullità della donazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
e) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare, in ogni caso, la intervenuta prescrizione decennale dell'avversa azione di ripetizione della somma elargita, per i motivi di fatto e diritto addotti nel presente atto;
f) per lo effetto, accertare e dichiarare che il convenuto non è tenuto a restituire all'attore la somma di £. 1.632,159.434 (pari ad attuali € 842.940,00) elargitagli il 17.02.2000, essendosi prescritta la relativa azione di ripetizione;
g) nel merito dell'avversa domanda di revoca della donazione per ingratitudine, nella denegata ipotesi vi si accedesse, rigettare anche tale avversa domanda in quanto assolutamente infondata, poiché non ne sussistono i presupposti né di fatto né di diritto, per tutti i motivi come esplicati nel presente atto;
- in ogni caso, condannare esso attore al pagamento delle spese e compensi di lite, con distrazione;
4. nella denegatissima ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, respingere in ogni caso la avversa domanda di condanna al pagamento degli interessi legali, stante la buona fede del convenuto, nonché quella della rivalutazione monetaria, essendo la somma ex adverso richiesta determinata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 17 giugno 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Lecce Cipriano al fine di sentire dichiarare nulla la donazione, CP_2
3 ovvero disporne la revoca. della somma di £ 1.632,159.434 (pari ad attuali € 842.940,00) elargitagli con assegno a lui intestato il 17 febbraio 2020.
A fondamento della composita richiesta, l'attore ha posto due motivi:
a) la nullità della donazione perché priva della necessaria forma scritta;
b) l'ingratitudine mostrata dall' , suo nipote ex sorore, responsabile di aver posto CP_3 in essere nei suoi confronti gravi atti di ingratitudine e manifestato assoluta indifferenza.
Si è costituito il con lunga memoria, nella quale ha ricostruito i rapporti con CP_2
l'attore (da pag. 2 a pag. 13) , attribuendo ad un equivoco il sorgere delle incomprensioni e non negando la percezione della liberalità, attribuita alla necessità di far fronte ad esigenze sorte in coincidenza con un'erronea attività di acquisto di titoli da lui portata maldestramente ad esecuzione.
Il convenuto ha poi negato di essersi reso responsabile di atti di ingratitudine verso lo zio.
In punto di diritto, opponendosi alla domanda, ha sostenuto, nell'ordine e in via progressivamente subordinata, che
1) ove pure fosse sussistita la nullità della donazione, la connessa richiesta di ripetizione della somma ricevuta avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta;
2) si era a cospetto di dazione costituente obbligazione naturale, come tale non ripetibile, connessa al suo notevole scoperto di conto e necessità di ripiano;
3) nel caso di specie ricorreva una donazione indiretta, come tale non necessitante di atto pubblico;
4) la disposizione operata mediante la consegna dell'assegno, in ragione della causa sottostante, si configurava come adempimento del terzo, con connessa impossibilità di richiesta di ripetizione da parte del beneficiario, nonché di prescrizione dell'azione di indebito;
5) nessuna nullità per carenza di forma ricorreva, tenuto conto del limitato valore della disposizione, a fronte di un patrimonio complessivo del disponente, stimato in almeno 60 miliari di lire all'epoca dei fatti;
6) nessun atto di ingratitudine aveva mai commesso, né tantomeno si era reso protagonista di ingiurie verso l'attore.
A seguito di rituale scambio di memorie, con ordinanza del 30 novembre 2023, il Giudice istruttore, valutando sufficiente la sola documentazione versata al fascicolo, ha disatteso le istanze
4 di prova variamente articolate dalle parti ed ha fissato l'udienza del 14 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni.
La trattazione del fascicolo è poi slittata al 4 novembre 2026.
Con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato la trattazione della causa all'udienza del 27 novembre 2025, fissandola per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e dettando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
§1
Viene in preliminare, e dirimente, rilievo il tema della qualificazione del negozio giuridico posto in essere dalle parti, incontestatamente segnato dalla consegna da parte del al Pt_1 indicato come beneficiario di un assegno non trasferibile tratto sulla Banca del Salento, Pt_2 datato 17 febbraio 2000, dell'importo di euro £ 1.632,159.434.
Non costituisce oggetto di contestazione il buon fine dell'assegno.
E tanto costituisce prova inequivocabile di una – peraltro, non contestata – donazione operata dall'attore in favore del convenuto.
Si è a cospetto di atto di disposizione patrimoniale a titolo di liberalità, caratterizzata dalla consegna di un mezzo di pagamento di soma di rilevante importo.
Ciò consente la deduzione della nullità per difetto di forma (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 30 luglio
1990 n. 7647).
Nella vicenda in esame, peraltro, non può certamente dirsi ricorrere l'adempimento di obbligazione naturale, che come è noto richiede che la prestazione sia stata compiuta in esecuzione di doveri morali e sociali: in disparte il tema legato alla carenza di prova circa la necessità che il ripianasse il debito contratto con la propria banca per una maldestra operazione di CP_2 acquisto di titoli, non può certamente ritenersi che lo zio fosse tenuto a coprire le perdite del nipote,
a meno che non si voglia immaginare che il rapporto di parentela imponga, ex se, una tale condotta verso tutti i congiunti.
Né risulta che la consegna del mezzo di pagamento fosse causalmente dettata da una operazione funzionale alla esecuzione di obbligazioni nascenti da un diverso rapporto obbligatorio, sì da qualificarsi come donazione indiretta: nella vicenda in esame si registra soltanto la consegna
5 dell'assegno priva di documentata causale, non potendo desumersi dal peculiare importo del titolo di pagamento alcunché.
Merita di essere ricordato, a tal fine, che “ai fini della configurabilità della donazione indiretta (d'immobile), è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante”.
(Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha invalido il negozio concluso per il difetto di forma solenne: Cass. Civ. Sez. II, 6 novembre 2008 n. 26746).
Né appare in alcuna misura sostenibile che l'attore abbia, con l'assegno consegnato al nipote, operato il pagamento di una obbligazione su quest'ultimo gravante: lo stesso scherma negoziale adottato con la consegna dell'assegno direttamente nelle mani del beneficiario e la sua indicazione come prenditore esula dalla struttura dell'adempimento del terzo ovvero dal contratto in favore di terzi.
E tanto conduce a negare valore alla tesi secondo la quale si sarebbe dinanzi alla non consentita istanza di ripetizione.
In realtà, per come sopra accennato, con la consegna dell'assegno è stata posta in essere una donazione diretta di somma – portata dal mezzo di pagamento “tradito” ed intestato – necessitante della forma dell'atto pubblico (art. 782 c.c.) a pena di nullità.
Non può certamente riconoscersi, poi, donazione di modico valore: ove pure potesse dirsi provato che il patrimonio del disponente all'epoca dei fatti ammontasse a £ 60 miliardi, si è a cospetto di disposizione di rilevantissimo importo, in guisa tale da comportare la riduzione dell'intero patrimonio – ivi compreso quello immobilizzato – in misura assai significativa.
Ne discende, conclusivamente, la nullità della donazione, id est, della disposizione compiuta da con la consegna dell'assegno bancario n. 0023562168-06 in data 17 Parte_1 febbraio 2000 in favore di per difetto della necessaria forma dell'atto Controparte_2 pubblico richiesta dall'ordinamento.
§2
Quanto precede introduce il tema legato alla tempestivamente eccepita prescrizione della domanda di ripetizione.
6 Occorre allora ricordare il disposto dell'art. 1422 c.c., a mente del quale “L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”.
Ne discende che “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 32694 del 16/12/2024).
Non appare inutile rilevare che la Suprema Corte nel dettare il principio sopra richiamato
(in dichiarato ossequio all'orientamento fissato da Cass. Sez. 3 12-5-2014 n. 10250, Cass. Sez. 3
15-7-2011 n. 15669 e Cass. Sez. 2 13-4-2005 n. 76511) ha fissato l'affermazione (punto 4) secondo la quale “il principio secondo il quale dalla nullità del contratto deriva il diritto di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto medesimo, secondo le regole relative all'indebito oggettivo con diritto soggetto a prescrizione, deve valere anche nel caso la nullità riguardi donazione, in quanto l'animus donandi non esonera dal rispetto dei requisiti di forma a pena di nullità”.
Ed allora, tenuto conto del fatto che l'atto di disposizione risale al febbraio 2000, che non sono stati operati atti di interruzione della prescrizione, il termine estintivo decennale per l'esercizio dell'actio indebiti si era incontestabilmente consumato alla data di introduzione del giudizio.
A tali determinazioni deve arrestarsi la valutazione del Tribunale, dovendosi in ultima analisi dichiarare la nullità della donazione e la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Atteso l'esito del giudizio, segnato da reciproca soccombenza, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
7
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 17 giugno 2022 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della donazione di £. 1.632,159.434 compiuta da a Parte_1 mezzo assegno n. 0023562168-06 in data 17 febbraio 2000 in favore di CP_2
[...]
2. rigetta la domanda di ripetizione avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo le quali, in caso di dichiarazione di nullità del titolo in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo e non dalla data della decisione. Al principio deve essere data continuità, in quanto l'art. 1422 cod. civ. è chiaro nel disporre che l'azione per fare dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione e, nel contempo, nel fare salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto;
infatti, la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente.