TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 25/11/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERINETTI Parte_1 C.F._1 BR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERINETTI Parte_2 C.F._2 BR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUZZINI Controparte_1 C.F._3 EM (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERUZZINI Controparte_2 C.F._4 EM
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte attrice, voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Urbino, respinta ogni avversa eccezione, accertare e dichiarare che la porzione di terreno di proprietà di e la porzione di terreno di proprietà di (fondo servente), descritte in Controparte_2 Controparte_1
narrativa, sono gravate da servitù di passaggio, esercitato nei modi di cui in narrativa e graficamente rappresentati nel doc.to n. 3A) e 3B) o comunque come indicati con l'espletanda ctu tecnica, per l'utilità ed in favore dei seguenti immobili:
pagina 1 di 6 - locale adibito a rimessa auto (garage) annesso all'immobile distinto al Catasto del Comune di Urbino al Fg. 91, part. 136, di proprietà di rappresentato con il colore giallo nell'allegata Parte_1
planimetria (doc. n. 1- (fondo dominante),
- area scoperta con piccolo manufatto adibiti a parcheggio/ricovero/lavaggio auto annessa all'immobile adibito a civile abitazione distinto al Catasto Urbano del comune di Urbino, Fg. 91, part. 196, di proprietà di , rappresentata con il colore rosa nell'allegata planimetria (doc. n. 2- Parte_2
fondo dominante);
e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 C.C. e dell'art. 1079 C.C. e comunque in virtù dell'uso pacifico, ininterrotto, uti domini ed alla luce del sole esercitato dagli attori e dai loro danti causa da oltre venti anni e, quindi, per maturata usucapione. Voglia altresì, ordinare la demolizione delle opere costruite dalle convenute che contestano e/o impediscono il normale e pacifico uso delle dedotte servitù di passaggio e voglia, infine, ordinare la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dei Registri
Immobiliari competente, con vittoria di spese e competenza del giudizio”.
Per parte convenuta:
in via istruttoria insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate affinchè non vengano considerate tacitamente rinunciate;
nel merito si riporta alla prima memoria ex art. 183 co. VI cpc:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Accertare e dichiarare l'insussistenza di una servitù di passaggio, né per maturata usucapione per possesso ultraventennale, né tantomeno per interclusione del fondo ex art 1051 cod civ.
Conseguentemente respingere in toto la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 12.07.2021, la signora e Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio le signore e rassegnando le conclusioni Controparte_2 Controparte_1
in epigrafe indicate.
Si sono costituite in giudizio le signore e contestando la domanda Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 6 attorea e formulando le proprie conclusioni come sopra riportate.
Alla prima udienza del 11.02.2022 il GI ha concesso alle parti termine per memorie ex art 183VI comma cpc. riservando all'esito della scadenza dei termini ogni decisione sull'ammissione delle richieste istruttorie. A scioglimento della riserva assunta, il GI considerato che le fotografie e le cartine topografiche non consentono adeguata comprensione dei luoghi con conseguente difficoltà nel vagliare l'effettiva rilevanza dei numerosi capitoli in cui si articolano le richieste di ammissione delle prove orali formulate dalle parti, ritenuto necessario procedere all'ispezione dei luoghi anche al fine di accertare la lamentata condizione di interclusione degli asseriti fondi dominanti, circostanza contestata dalle convenute anche in ragione della sopravvenuta edificazione della recinzione ad opera degli attori, disponeva la data del 03.06.2022 per l'ispezione giudiziale dei luoghi di causa, poi differita al
22.07.2022 dove veniva redatto verbale cartaceo. Ad esito della riserva assunta a seguito dello svolgimento dell'ispezione dei luoghi, rilevato che le prove orali richieste dalle parti, così come articolate nelle memorie depositate nei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. appaiono superflue e dunque inammissibili in ragione degli elementi conosciti acquisiti in ragione dell'ispezione dei luoghi e in ragione delle dichiarazioni spontanee rese dalle parti in occasione dell'ispezione, il GI fissava l'udienza del 26.05.2023 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la servitù di passaggio costituisce un'ipotesi tipica di servitù prediale coattiva prevista dall'art. 1051 c.c., per il quale il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
L'utilità richiesta non deve consistere coordinarsi ad un'impossibilità assoluta di utilizzazione del fondo, o in questo caso di passare attraverso il fondo individuato come servente, ma anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1082 c.c. pagina 3 di 6 Infatti, nel caso di servitù del passaggio coattivo, la stessa può essere concessa non solo se il fondo intercluso non ha uscita sulla pubblica via, ma anche se l'accesso sussiste ma si rivela inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. Tale tipologia di servitù può essere costituita per sentenza, ma anche per usucapione, trattandosi di servitù apparente, ovvero di servitù che si manifesta con opere visibili, ad esempio tramite la presenza di un viale che percorre il fondo servente). Presupposto per l'usucapione è la prova del possesso ininterrotto, non violento e non clandestino, nonché la prova dell'animus di esercitare la servitù di passaggio.
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria con la conseguenza che, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto (Cass. n. 18859 del 2013).
Essendo quindi necessario qualificare il petitum del giudizio, si chiarisce che, nel caso di specie, dal contegno degli atti processuali, nonché dalla domanda proposta è inequivocabile che il fatto costitutivo della pretesa avanzata sia l'accertamento della maturata usucapione e non la proposizione di una domanda di costituzione della servitù coattiva.
Pertanto, non è necessario verificare e non si pone alcuna questione relativa all'interclusione del fondo, dovendo essere accertato il ricorrere dei requisiti necessari ai fini dell'usucapione.
Com'è noto, l'esercizio del possesso della servitù di passaggio in funzione dell'acquisto per usucapione del relativo diritto reale impone un accertamento rigoroso che non si esaurisca nella mera dimostrazione della esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, essendo viceversa essenziale che la strada o il percorso mostrino di essere stati realizzati al preciso fine di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (v. Cass.civ. sez.6-2, ordinanza 17 marzo 2017 n.7004; Cass.civ.sez.2, 31 maggio 2010 n.13238).
In sede di ispezione giudiziale del 22.07.2022, è stata constatata la presenza di un vano box molto ampio che può sicuramente ospitare autovetture. Mentre sul lato destro dell'area cortilizia vi è una recinzione che impedisce il transito della zona con la ghiaia ad una contigua zona erbosa di proprietà di
. In sede di ispezione giudiziale sono state rese delle dichiarazioni spontanee: Parte_2
pagina 4 di 6 - La sig.ra ha dichiarato che il locale attualmente adibito a box auto era prima Controparte_1
destinato alla lavorazione dei tessuti dal 1991 al 2015;
- In relazione alla presenza del furgone di fronte al box, riferisce che il furgone Parte_2
era parcheggiato altrove e lo spazio era libero per raggiungere la tettoia;
“specifico che le auto erano condotte dai miei figli, uno di anni 36 e l'altro di anni 28. Mio marito invece parcheggiava nello spazio con la ghiaia o dal lato sinistro o dal lato destro.”
- La sig.ra dichiara di aver dismesso tale proprietà oggetto di contenzioso per CP_3
beneficiare della pensione sociale;
- La sig.ra specifica che il garage fu costruito negli anni 70 e ivi Parte_2
parcheggiavano diverse persone. “Dal 1993 l'immobile è stato adibito a laboratorio per il taglio e già vi era la porta basculante. Durante questo periodo nessuno parcheggiava ma veniva il camion del nostro fornitore a portare i tessuti, il quale sostava fuori il box auto per il tempo necessario”.
Alla luce pertanto, dei principi normativi e giurisprudenziali prima richiamati e delle fonti di prova indicate, si rileva che, per quanto riguarda la pretesa servitù in favore del locale adibito a rimessa auto annesso all'immobile distinto al Catasto del Comune di Urbino al F 91 part. 136, l'esercizio dell'attività commerciale dal 1991 al 2015 (peraltro esercitata da altri soggetti e con ingresso concesso unicamente ai veicoli per lo scarico di merci) di per sé esclude, in capo al ricorrente, l'esistenza dell'elemento del possesso ventennale ai fini dell'usucapione. Per cui la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù va rigettata.
Il passaggio di camion dei fornitori non comporta il possesso di servitù carraia, in quanto il primo presenta carattere discontinuo e occasionale, senza che ciò possa costituire animus possidendi necessario ai fini del possesso per usucapione, soprattutto per quanto concerne il carattere della riconoscibilità.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez 2° civ. 11.3.1974, n. 634), chi pretende di avere usucapito una servitù di passaggio deve fornire non solo la prova dell'esistenza di opere permanenti e visibili per l'esercizio del passaggio medesimo ma anche la prova dell'effettivo esercizio di essa per tutto il tempo necessario per usucapire. pagina 5 di 6 Il medesimo principio deve essere affermato con riferimento alla pretesa servitù di passaggio a vantaggio dell'area scoperta di proprietà di . Per quanto dichiarato in sede di Parte_2
dichiarazioni spontanee, il passaggio era semmai esercitata dai figli e dal marito e non direttamente da lei, ma quanto ai primi, si tratta di un passaggio con auto che non copre i 20 anni necessari all'usucapione (infatti i figli hanno 28 e 36 anni), mentre non è stato provato per quanto tempo ed in che modalità il marito avrebbe esercitato il passaggio (e per dipiù la stessa si riferisce a parcheggio, non a passaggio;
quindi potrebbe semmai trattarsi astrattamente di diversa servitù).
Quanto argomentato porta al rigetto della domanda.
Le spese stante la natura della causa si possono ritenere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda attorea;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Urbino, lì 25.11.2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERINETTI Parte_1 C.F._1 BR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERINETTI Parte_2 C.F._2 BR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUZZINI Controparte_1 C.F._3 EM (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERUZZINI Controparte_2 C.F._4 EM
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte attrice, voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Urbino, respinta ogni avversa eccezione, accertare e dichiarare che la porzione di terreno di proprietà di e la porzione di terreno di proprietà di (fondo servente), descritte in Controparte_2 Controparte_1
narrativa, sono gravate da servitù di passaggio, esercitato nei modi di cui in narrativa e graficamente rappresentati nel doc.to n. 3A) e 3B) o comunque come indicati con l'espletanda ctu tecnica, per l'utilità ed in favore dei seguenti immobili:
pagina 1 di 6 - locale adibito a rimessa auto (garage) annesso all'immobile distinto al Catasto del Comune di Urbino al Fg. 91, part. 136, di proprietà di rappresentato con il colore giallo nell'allegata Parte_1
planimetria (doc. n. 1- (fondo dominante),
- area scoperta con piccolo manufatto adibiti a parcheggio/ricovero/lavaggio auto annessa all'immobile adibito a civile abitazione distinto al Catasto Urbano del comune di Urbino, Fg. 91, part. 196, di proprietà di , rappresentata con il colore rosa nell'allegata planimetria (doc. n. 2- Parte_2
fondo dominante);
e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 C.C. e dell'art. 1079 C.C. e comunque in virtù dell'uso pacifico, ininterrotto, uti domini ed alla luce del sole esercitato dagli attori e dai loro danti causa da oltre venti anni e, quindi, per maturata usucapione. Voglia altresì, ordinare la demolizione delle opere costruite dalle convenute che contestano e/o impediscono il normale e pacifico uso delle dedotte servitù di passaggio e voglia, infine, ordinare la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dei Registri
Immobiliari competente, con vittoria di spese e competenza del giudizio”.
Per parte convenuta:
in via istruttoria insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate affinchè non vengano considerate tacitamente rinunciate;
nel merito si riporta alla prima memoria ex art. 183 co. VI cpc:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Accertare e dichiarare l'insussistenza di una servitù di passaggio, né per maturata usucapione per possesso ultraventennale, né tantomeno per interclusione del fondo ex art 1051 cod civ.
Conseguentemente respingere in toto la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 12.07.2021, la signora e Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio le signore e rassegnando le conclusioni Controparte_2 Controparte_1
in epigrafe indicate.
Si sono costituite in giudizio le signore e contestando la domanda Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 6 attorea e formulando le proprie conclusioni come sopra riportate.
Alla prima udienza del 11.02.2022 il GI ha concesso alle parti termine per memorie ex art 183VI comma cpc. riservando all'esito della scadenza dei termini ogni decisione sull'ammissione delle richieste istruttorie. A scioglimento della riserva assunta, il GI considerato che le fotografie e le cartine topografiche non consentono adeguata comprensione dei luoghi con conseguente difficoltà nel vagliare l'effettiva rilevanza dei numerosi capitoli in cui si articolano le richieste di ammissione delle prove orali formulate dalle parti, ritenuto necessario procedere all'ispezione dei luoghi anche al fine di accertare la lamentata condizione di interclusione degli asseriti fondi dominanti, circostanza contestata dalle convenute anche in ragione della sopravvenuta edificazione della recinzione ad opera degli attori, disponeva la data del 03.06.2022 per l'ispezione giudiziale dei luoghi di causa, poi differita al
22.07.2022 dove veniva redatto verbale cartaceo. Ad esito della riserva assunta a seguito dello svolgimento dell'ispezione dei luoghi, rilevato che le prove orali richieste dalle parti, così come articolate nelle memorie depositate nei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. appaiono superflue e dunque inammissibili in ragione degli elementi conosciti acquisiti in ragione dell'ispezione dei luoghi e in ragione delle dichiarazioni spontanee rese dalle parti in occasione dell'ispezione, il GI fissava l'udienza del 26.05.2023 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la servitù di passaggio costituisce un'ipotesi tipica di servitù prediale coattiva prevista dall'art. 1051 c.c., per il quale il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
L'utilità richiesta non deve consistere coordinarsi ad un'impossibilità assoluta di utilizzazione del fondo, o in questo caso di passare attraverso il fondo individuato come servente, ma anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1082 c.c. pagina 3 di 6 Infatti, nel caso di servitù del passaggio coattivo, la stessa può essere concessa non solo se il fondo intercluso non ha uscita sulla pubblica via, ma anche se l'accesso sussiste ma si rivela inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. Tale tipologia di servitù può essere costituita per sentenza, ma anche per usucapione, trattandosi di servitù apparente, ovvero di servitù che si manifesta con opere visibili, ad esempio tramite la presenza di un viale che percorre il fondo servente). Presupposto per l'usucapione è la prova del possesso ininterrotto, non violento e non clandestino, nonché la prova dell'animus di esercitare la servitù di passaggio.
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria con la conseguenza che, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto (Cass. n. 18859 del 2013).
Essendo quindi necessario qualificare il petitum del giudizio, si chiarisce che, nel caso di specie, dal contegno degli atti processuali, nonché dalla domanda proposta è inequivocabile che il fatto costitutivo della pretesa avanzata sia l'accertamento della maturata usucapione e non la proposizione di una domanda di costituzione della servitù coattiva.
Pertanto, non è necessario verificare e non si pone alcuna questione relativa all'interclusione del fondo, dovendo essere accertato il ricorrere dei requisiti necessari ai fini dell'usucapione.
Com'è noto, l'esercizio del possesso della servitù di passaggio in funzione dell'acquisto per usucapione del relativo diritto reale impone un accertamento rigoroso che non si esaurisca nella mera dimostrazione della esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, essendo viceversa essenziale che la strada o il percorso mostrino di essere stati realizzati al preciso fine di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (v. Cass.civ. sez.6-2, ordinanza 17 marzo 2017 n.7004; Cass.civ.sez.2, 31 maggio 2010 n.13238).
In sede di ispezione giudiziale del 22.07.2022, è stata constatata la presenza di un vano box molto ampio che può sicuramente ospitare autovetture. Mentre sul lato destro dell'area cortilizia vi è una recinzione che impedisce il transito della zona con la ghiaia ad una contigua zona erbosa di proprietà di
. In sede di ispezione giudiziale sono state rese delle dichiarazioni spontanee: Parte_2
pagina 4 di 6 - La sig.ra ha dichiarato che il locale attualmente adibito a box auto era prima Controparte_1
destinato alla lavorazione dei tessuti dal 1991 al 2015;
- In relazione alla presenza del furgone di fronte al box, riferisce che il furgone Parte_2
era parcheggiato altrove e lo spazio era libero per raggiungere la tettoia;
“specifico che le auto erano condotte dai miei figli, uno di anni 36 e l'altro di anni 28. Mio marito invece parcheggiava nello spazio con la ghiaia o dal lato sinistro o dal lato destro.”
- La sig.ra dichiara di aver dismesso tale proprietà oggetto di contenzioso per CP_3
beneficiare della pensione sociale;
- La sig.ra specifica che il garage fu costruito negli anni 70 e ivi Parte_2
parcheggiavano diverse persone. “Dal 1993 l'immobile è stato adibito a laboratorio per il taglio e già vi era la porta basculante. Durante questo periodo nessuno parcheggiava ma veniva il camion del nostro fornitore a portare i tessuti, il quale sostava fuori il box auto per il tempo necessario”.
Alla luce pertanto, dei principi normativi e giurisprudenziali prima richiamati e delle fonti di prova indicate, si rileva che, per quanto riguarda la pretesa servitù in favore del locale adibito a rimessa auto annesso all'immobile distinto al Catasto del Comune di Urbino al F 91 part. 136, l'esercizio dell'attività commerciale dal 1991 al 2015 (peraltro esercitata da altri soggetti e con ingresso concesso unicamente ai veicoli per lo scarico di merci) di per sé esclude, in capo al ricorrente, l'esistenza dell'elemento del possesso ventennale ai fini dell'usucapione. Per cui la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù va rigettata.
Il passaggio di camion dei fornitori non comporta il possesso di servitù carraia, in quanto il primo presenta carattere discontinuo e occasionale, senza che ciò possa costituire animus possidendi necessario ai fini del possesso per usucapione, soprattutto per quanto concerne il carattere della riconoscibilità.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez 2° civ. 11.3.1974, n. 634), chi pretende di avere usucapito una servitù di passaggio deve fornire non solo la prova dell'esistenza di opere permanenti e visibili per l'esercizio del passaggio medesimo ma anche la prova dell'effettivo esercizio di essa per tutto il tempo necessario per usucapire. pagina 5 di 6 Il medesimo principio deve essere affermato con riferimento alla pretesa servitù di passaggio a vantaggio dell'area scoperta di proprietà di . Per quanto dichiarato in sede di Parte_2
dichiarazioni spontanee, il passaggio era semmai esercitata dai figli e dal marito e non direttamente da lei, ma quanto ai primi, si tratta di un passaggio con auto che non copre i 20 anni necessari all'usucapione (infatti i figli hanno 28 e 36 anni), mentre non è stato provato per quanto tempo ed in che modalità il marito avrebbe esercitato il passaggio (e per dipiù la stessa si riferisce a parcheggio, non a passaggio;
quindi potrebbe semmai trattarsi astrattamente di diversa servitù).
Quanto argomentato porta al rigetto della domanda.
Le spese stante la natura della causa si possono ritenere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda attorea;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Urbino, lì 25.11.2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 6 di 6