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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9739/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240157232978000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 7.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 25 dello stesso mese, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240157232978000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 17.3.2025;
- importo complessivo: € 297,25;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) prescrizione e/o decadenza triennale ed inapplicabilità della sospensione Covid.
Il 24.6.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni rivolte avverso le incombenze di competenza della Regione, contesta nel resto e chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
allega pec del
24.6.2025 con la quale ha chiamato in causa la Regione Campania.
Il 6.11.2025 si costituisce la Regione Campania che contesta le avverse doglianze, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Con ”memorie” del 25.11.2025 la difesa attorea chiede un rinvio della trattazione onde permettere la notifica del ricorso alla Regione Campania, istanza, questa, però del tutto superflua poiché già vi ha provveduto l'ADER e la Regione si è pure costituita.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. A pagina 5 della cartella vi è il riferimento all'avviso di accertamento prodromico n. 734366933730 che si dichiara essere stato preceduto da un primo avviso di accertamento recante il n. 734272585668; orbene, quest'ultimo risulta notificato il 7.12.2020 a mezzo racc. di operatore postale privato “Società_1” n. AINIM201127RR0031651, come da A/R sottoscritto, ma il successivo accertamento, quello n.
734366933730, non risulta validamente notificato, infatti fu trasmesso con “postalizzazione diretta” a mezzo di operatore postale privato “Nominativo_1” con racc. n. AINIM230414RR0024237, che fu restituita il 28.6.2023 per compiuta giacenza ma senza invio della CAD, obbligatoria anche nel caso di “postalizzazione diretta”
(Cass. S.U. 10012/2021).
Dall'ultima valida notifica, risalente al 7.12.2020, al 17.3.2025, data quest'ultima di notifica della cartella controversa, la pretesa risulta prescritta, pertanto l'eccezione attorea si palesa fondata e si impone l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell'atto impugnato e del debito tributatio.
L'omessa notifica del ricorso all'Ente impositore - nonostante l'obbligo previsto dalla novella legislativa che ha introdotto all'art. 14 del D. L.vo 546/92 il comma 6 bis - poi chiamato in giudizio dall'ADER, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9739/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240157232978000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 7.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 25 dello stesso mese, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240157232978000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 17.3.2025;
- importo complessivo: € 297,25;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) prescrizione e/o decadenza triennale ed inapplicabilità della sospensione Covid.
Il 24.6.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni rivolte avverso le incombenze di competenza della Regione, contesta nel resto e chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
allega pec del
24.6.2025 con la quale ha chiamato in causa la Regione Campania.
Il 6.11.2025 si costituisce la Regione Campania che contesta le avverse doglianze, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Con ”memorie” del 25.11.2025 la difesa attorea chiede un rinvio della trattazione onde permettere la notifica del ricorso alla Regione Campania, istanza, questa, però del tutto superflua poiché già vi ha provveduto l'ADER e la Regione si è pure costituita.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. A pagina 5 della cartella vi è il riferimento all'avviso di accertamento prodromico n. 734366933730 che si dichiara essere stato preceduto da un primo avviso di accertamento recante il n. 734272585668; orbene, quest'ultimo risulta notificato il 7.12.2020 a mezzo racc. di operatore postale privato “Società_1” n. AINIM201127RR0031651, come da A/R sottoscritto, ma il successivo accertamento, quello n.
734366933730, non risulta validamente notificato, infatti fu trasmesso con “postalizzazione diretta” a mezzo di operatore postale privato “Nominativo_1” con racc. n. AINIM230414RR0024237, che fu restituita il 28.6.2023 per compiuta giacenza ma senza invio della CAD, obbligatoria anche nel caso di “postalizzazione diretta”
(Cass. S.U. 10012/2021).
Dall'ultima valida notifica, risalente al 7.12.2020, al 17.3.2025, data quest'ultima di notifica della cartella controversa, la pretesa risulta prescritta, pertanto l'eccezione attorea si palesa fondata e si impone l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell'atto impugnato e del debito tributatio.
L'omessa notifica del ricorso all'Ente impositore - nonostante l'obbligo previsto dalla novella legislativa che ha introdotto all'art. 14 del D. L.vo 546/92 il comma 6 bis - poi chiamato in giudizio dall'ADER, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese.