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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 in II grado R.G. n. 3568/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 614/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n. 39, presso lo studio Parte_1 degli Avv.ti Francesca D'Addario e Silvio Pascucci, che lo rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco Massaini ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio in Fabrica di Roma (VT), Via A. Manzoni n. 13 – Loc. Faleri;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2021 adiva il Tribunale di Viterbo, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che le lesioni subite dal Sig. sono state esclusivamente causate dalla mancata Parte_1 messa in sicurezza delle apparecchiature dal medesimo utilizzate per la propria opera ed in particolar modo che il tornio, causa dell'infortunio, era privo del sistema di sicurezza, al fine di abbreviare i tempi di realizzo delle opere;
Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2087 c. c. la responsabilità esclusiva della e condannarla al risarcimento Controparte_1 dei danni dal medesimo subiti per l'importo di € 550.739,65, oltre l'invalidità specifica lavorativa da determinarsi in sede di CTU;
Accertare e dichiarare la violazione da parte della di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008, per non aver CP_1 quest'ultima ottemperato all'obbligo di formazione dei lavoratori, di disposizione del DVR e di nomina di un responsabile della sicurezza e per non aver fornito dei dispositivi di protezione individuale;
Condannare pertanto la al risarcimento dei Controparte_2 danni tutti subiti dal ricorrente, per l' importo complessivo di € 550.739,65 e/o quella somma maggiore e o minore che riterrà di giustizia alla luce delle acquisende risultanze istruttorie;
Condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA”. Il ricorrente esponeva che in data 11.12.2019, alle ore 15.30 circa, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in qualità di addetto al tornio, veniva agganciato dal predetto macchinario, che lo trascinava provocandogli lesioni;
che al momento dell'evento era dipendente della convenuta e la propria qualifica era quella di fresatore e tornitore;
che, Controparte_1 subito dopo l'incidente, veniva trasportato mediante elisoccorso presso il nosocomio policlinico A. Gemelli di Roma;
che il 13.12.2019 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione delle fratture zigomatiche e mascellari a cielo aperto per via translesionale, contenute per mezzo di fissazione rigida interna, riduzione della frattura delle ossa nasali proprie e a cielo chiuso e contenzione esterna per mezzo di tamponamento nasale anteriore e splint del dorso nasale, si procedeva inoltre a revisione delle ferite lacerocontuse”; che, dopo l'intervento, si sottoponeva a numerosi accertamenti clinici;
che, a causa del perdurare della sintomatologia dolorosa, si sottoponeva a visita medica presso il proprio medico legale di fiducia Dott.ssa , la quale emetteva la seguente Per_1 diagnosi: “Dalla documentazione sanitaria esaminata risulta dunque che il Sig. in Pt_1 occasione del riferito evento traumatico del 11.12.2019 ebbe a riportare: - un politraumatismo a prevalente interessamento del neurocranio (trauma cranico fratturativo- emorragico integrante lesività lacero-contusa con perdita di sostanza del cuoio capelluto, frattura parietale sinistra focale, infossata e con dislocazione di frammento e falda di emorragia subaracnoidea, incruentemente trattata, con residue documentate ricorrenti crisi sincopali, vertigini rotatorie posturali, disfunzione cognitiva ad eziopatogenesi psico- organica, deflessione del tono dell'umore), dello splancnocranio (lesività lacero-contusa multipla in emivolto sinistro con frattura zigomaticomascellare sinistra, frattura ossa nasali, frattura palato duro destro, frattura delle pareti superiore e posteriore del seno mascellare con obliterazione fluida mista ad emoseno condizionanti intervento di osteosintesi a cielo aperto e riduzione delle ossa nasali, con residua documentata diplopia in OS e pregiudizio articolare temporo-mandibolare), del collo, delle spalle (con segni di lesione della cuffia dei rotatori) e della mano destra (frattura II metacarpo destro). VALUTAZIONE MEDICO- LEGALE Sulla base della documentazione medica esaminata si ritiene che il danno patito dal paziente sia medico-legalmente valutabile come segue: - incapacità temporanea assoluta pari a 90 (novanta) giorni;
- incapacità temporanea parziale al 75% pari a 90 (novanta) giorni;
- invalidità permanente, intesa come danno biologico, nell'ordine del 55% (cinquantacinque per cento) della totale;
- spese mediche, anche future, come da documentazione. Coesiste severo pregiudizio della capacità lavorativa specifica dichiarata dall'infortunato (operaio specializzato)”; che in data 10.1.2020 inviava richiesta di risarcimento danni alla che tale richiesta e quella successiva inviata in Controparte_1 data 25.5.2020 rimanevano prive di riscontro;
che, successivamente, invitava la società ad aderire alla mediazione inoltrata per mezzo dell'Organismo di Mediazione del Tribunale di Viterbo;
che in tale sede la dichiarava la propria estraneità ai fatti e la Controparte_1 mediazione terminava con esito negativo;
che veniva sottoposto a visita da parte del consulente Inail, il quale gli riconosceva una I.P. pari al 50% con erogazione della relativa rendita. Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva la responsabilità ex art 2087 c.c. della per non aver ottemperato all'obbligo di disposizione di tutte le misure Controparte_1 necessarie per prevenire eventuali rischi connessi alla pericolosità del macchinario. In particolare evidenziava: - che al momento dell'evento il tornio era privo del sistema di sicurezza, eliminato per agevolare e velocizzare le opere di utilizzo;
- che l'abbigliamento in dotazione ai dipendenti della società era inadeguato rispetto alle rigide temperature all'interno del luogo di lavoro, essendo i lavoratori costretti a munirsi di un abbigliamento proprio;
- la mancanza di allarme collegato agli apparecchi e di controllo di sicurezza durante le attività lavorative;
- la mancata copertura assicurativa della società convenuta per la RCO a copertura dei rischi e danni subiti dai lavoratori nel corso delle proprie mansioni. Si costituiva in giudizio la ormulando le seguenti conclusioni: “Nel CP_1 CP_1 merito, accertare e dichiarare che l'evento del 11.12.2019 ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del Sig. per quanto esposto in narrativa e per l'effetto, rigettare Parte_1 la domanda di parte ricorrente;
In subordine, nella denegata e non voluta ipotesi di rigetto della superiore richiesta, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale in misura prevalente e/o paritaria del Sig. e per l'effetto liquidare i danni eventualmente Parte_1 patiti dal Sig. nella proporzionale misura e, tenuto conto degli importi già Parte_1 indennizzati dall'INAIL, rideterminare al giusto ed equo a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15% iva e CPA come per legge”. La società resistente deduceva che il ricorrente aveva subito l'infortunio per sua esclusiva responsabilità, avendo eliminato, di propria iniziativa, il sistema di sicurezza del macchinario;
che la negligenza del risultava dal verbale di sopralluogo effettuato Pt_1 dalla ASL di Viterbo;
che, in particolare, il ricorrente, dopo aver rimosso il sistema di sicurezza, aveva aperto il portello del tornio e cercato di pulire/limare una barra metallica con le mani ed un pezzo di carta vetrata;
che il lavoratore era operaio specializzato con pluriennale esperienza nello specifico ambito lavorativo ed aveva conseguito l'adeguata formazione;
che il ricorrente conosceva benissimo il macchinario, avendoci lavorato da svariati anni ed essendo l'unico in azienda a saperlo utilizzare;
che il responsabile dell'officina, , come solito fare all'inizio di ogni turno di lavoro, aveva Controparte_3 controllato i macchinari ed il tornio marca VEGA era perfettamente funzionante ed aveva gli adeguati sistemi di sicurezza alloggiati al loro posto;
che la società ogni anno acquistava il vestiario lavorativo e lo consegnava a tutti i dipendenti, ma il ricorrente era solito non indossarlo. In diritto affermava l'assenza di responsabilità della società, contestando, altresì, l'invalidità richiesta e la quantificazione del risarcimento.
Il Tribunale respingeva il ricorso proposto da e lo condannava al Parte_1 pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquidava in € 4.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con ricorso depositato il 6.12.2024 ha proposto appello avverso la detta Parte_1 sentenza del Tribunale. Si è costituita la che chiedeva di, in via preliminare, dichiarare la CP_1 inammissibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché non avendo richiesto la modifica della sentenza impugnata e, nel merito, comunque, di rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
Con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale deducendo: Parte_1
“I. Erroneità della pronuncia in merito all'asserita mancata contestazione delle dichiarazioni effettuate dalla 1. La Sentenza è in primo luogo errata e ingiusta nella CP_1 parte in cui ritiene che l'odierno appellante non abbia contestato la ricostruzione fornita dalla società secondo la quale sarebbe stato lo stesso a rimuovere il sistema di Parte_1 sicurezza del tornio, il che consentirebbe di ritenere detto fatto provato in forza del principio di non contestazione. È d'uopo a questo punto rammentare che il Sig. ha Parte_1 dichiarato nel proprio scritto introduttivo del giudizio che il sinistro a lui occorso era da attribuirsi esclusivamente alla responsabilità della in quanto il tornio non aveva CP_1 le apposite misure di sicurezza, In tutti gli atti difensivi il Sig. ha sempre insistito nel Pt_1 chiedere al Giudice di prime cure l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ovvero accertare e dichiarare che le lesioni dallo stesso subite in seguito al sinistro del 11/12/2019 sono da attribuirsi esclusivamente alla in virtù del CP_1 mancato rispetto da parte dell'odierna appellata di quanto disposto dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. n. 81/2001. Che la responsabilità del sinistro siano da attribuirsi esclusivamente alla non anche al Sig. emerge senza alcun dubbio anche dal verbale CP_1 Parte_1 di sopralluogo della ASL di Viterbo (Verbale n° 22 – DP-MO del 06/03/2020)”;
“II. Erroneità della sentenza nell'attribuire la responsabilità del sinistro verificatosi in data 11.12.2019 alla esclusiva condotta del Sig. . In prima istanza è opportuno Parte_1 specificare che quanto asserito dell'odierna appellata, ovvero che il Sig. ha eliminato Pt_1 di propria iniziativa il sistema di sicurezza del macchinario e che detta condotta risultava dal Firmato Da: PASCUCCI SILVIO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
17 verbale del sopralluogo della ASL di Viterbo, non solo non risponde C.F._1 al vero ma viene di fatto smentita non solo dallo stesso Verbale della ASL di Viterbo, ma anche e soprattutto dalla relazione dell'Ing. (perizia di parte della Persona_2
COMETE CSC) … Le numerose incongruenze tra quanto emerge dal verbale del sopralluogo effettuato dal personale ispettivo del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL) della e quanto asserito dal tecnico di parte Parte_2 appellata emergono ictu oculi. Il personale ispettivo della ASL ha infatti dichiarato che il tornio una volta acceso funzionava anche con il portello dello stesso in posizione aperta, inoltre come sopra riportato dalle foto nn. 5,6 e 7 del fascicolo fotografico del summenzionato verbale il personale ispettivo della ASL ha accertato che il dispositivo di blocco era mancante sul portello del tornio e che il tasto di arresto del macchinario era privo del fungo rosso (rendendo di fatto molto difficoltoso, se non impossibile, poter premere il pulsante del blocco in caso di emergenza). Nella relazione effettuata sul macchinario dal tecnico di parte appellata si legge invece che il tornio era fornito di sistema di sicurezza che impediva alla macchina l'apertura degli sportelli se questa era in funzione e che consentiva la messa in moto solo se chiusi (dichiarazione smentita da quanto rilevato dai funzionari della ASL che hanno dato atto del funzionamento del tornio con lo sportello aperto!!!), nella relazione del tecnico di parte appellata si legge inoltre che il macchinario de quo è dotato di fungo di emergenza che spegne gli ausiliari elettrici e che quindi disalimenta tutti i movimenti della macchina, (fatto anch'esso smentito dal verbale della ASL e dalla documentazione fotografica ad esso integrata dalla quale si evince chiaramente l'assenza del fungo rosso del tasto d'arresto del macchinario). La relazione riporta infine che il tornio per essere manomesso necessitava senza dubbio dell'utilizzo di appositi attrezzi e che le viti di fissaggio erano riempite con smalto a spessore in modo da rendere immediatamente evidente ogni manomissione. La ed il giudice di CP_1 prime cure hanno erroneamente attribuito la responsabilità dell'accaduto alla esclusiva condotta del , ma ciò non solo non risponde a verità, ma quanto asserito dalla Pt_1 scrivente difesa è anche dimostrato dai fatti e per tabulas dalla documentazione e dalle contraddittorie dichiarazioni del responsabile dell'officina, Sig. che non Controparte_3 sono state oggetto di attenda valutazione da parte del giudice di primo grado … Pt_1
avrebbe dovuto utilizzare uno strumento apposito, strumento che non è stato
[...] rinvenuto in prossimità del tornio dopo l'incidente, né è stato rinvenuto nei successivi sopralluoghi dagli ispettori della ASL, né tantomeno sono stati rinvenuti segni di evidente manomissione del tornio delle viti di fissaggio (che in base alla relazione sul tornio le viti di fissaggio erano state riempite con apposito materiale idoneo a rendere immediatamente evidente tale manomissione), né tantomeno è stato rinvenuto il fungo rosso del segnale di arresto del quale la ASL ha accertato la mancanza e che la relazione di parte appellata dichiara fosse presente sul macchinario … in base alla testimonianza del Sig.
[...] dipendente con il ruolo di preposto ex art. 19 del D.Lgs n. 81/2008) e ancora alle CP_3 dipendenze della è emerso che lo stesso era solito controllare i macchinari CP_1 quotidianamente e che, anche il giorno dell'incidente, aveva eseguito il controllo alle ore 14:00 (prima dell'inizio del turno pomeridiano), rilevando il regolare inserimento del sistema di sicurezza del tornio … sempre in base a quanto dichiarato dal teste l Controparte_3 controllo è sato eseguito alle ore 14:00 del giorno 11/12/2019, l'incidente, come riportato dalla documentazione medica e dai documenti di causa è avvenuto intorno alle ore 15:30 circa. Pertanto, in base a quanto dichiarato, il , dopo il controllo effettuato dal Pt_1
durante il proprio turno di lavoro, avrebbe manomesso il tornio con apposito CP_3 strumento, tolto le viti di fissaggio senza lasciare alcun segno di manomissione (segni si ribadisce che non sono stati riscontrati e che da quanto dichiarato dallo stesso tecnico di fiducia della ella propria relazione sarebbero stati subito evidenti in quanto le viti CP_1
d fissaggio erano state riempite con materiale idoneo a rendere immediatamente visibile qualsivoglia manomissione) e divento il fungo rosso del tasto di emergenza, tutto questo durante il proprio turno di lavoro senza che nessuno se ne accorgesse e senza che nessuno lo fermasse!!! Tale ricostruzione dei fatti non solo non risponde al vero ma è sconfessata dall'evidente impossibilità temporale tra l'asservito avvenuto controllo e l'ora dell'incidente ed anche e soprattutto dalla documentazione in atti depositata e dal verbale di sopralluogo della ASL di Viterbo. Da quanto sopra emerge chiaramente che l'incidente che ha coinvolto il Sig. è avvenuto per esclusiva responsabilità della Parte_1 CP_1
in violazione dell'art. 2087 c.c. e di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e che quanto
[...] emerso dal verbale della ASL dimostra senza dubbio alcuno che il tornio era già privo o comunque carente dei dispositivi di sicurezza, in quanto non è stato assolutamente dimostrato che il lo abbia manomesso, ma anzi da quanto sopra chiarito ed Pt_1 evidenziato è evidente che il Sig. non abbia assolutamente manomesso il tornio Parte_1
… o, sussiste la responsabilità del datore di lavoro, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottato le misure necessari, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente” (Corte di Cassazione n. 2209/2016). La circostanza che il lavoratore abbia tenuto una condotta negligente o imprudente non è sufficiente, di per sé, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori. La negligenza o imprudenza del lavoratore non rileva neppure sotto il profilo del concorso di colpa nel caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro nell'adozione delle cautele richieste “tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (Corte di Cassazione, n. 30679/2019)”.
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Invero, i testi escussi in primo grado hanno riferito quanto segue:
“"Mi chiamo , nato a [...] il [...], res. a Fabrica di Roma, Testimone_1
Via Piero Gobetti, 5 , non parente, indifferente. Sono operaio. Lavoro presso la società resistente da circa 6-7 anni. Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro. Il ricorrente era operaio addetto alle macchine;
io invece sono operaio generico, non addetto alle macchine. Il giorno 11-12-2019 ero presente in azienda. Preciso che l'ambiente di lavoro è un capannone nel quale da un lato ci sono le macchine e da un altro lato si svolgono altre attività ( es. saldatura). Io normalmente non lavoro nel reparto macchine. Il giorno dell'incidente mi trovavo nel reparto dove non ci sono le macchine. Preciso che io ero di schiena quando è accaduto l'incidente; dopodiché ho visto che c'era della gente perché era successo qualcosa, ma io ero a 20 metri e non ho visto nulla. Sul Cap. 3 nulla so;
sul Cap. 4 posso dire che io e anche gli altri operai indossavamo abiti da lavoro che ci venivano forniti dalla società resistente. Sul Cap. 5 la tuta da lavoro in inverno si compone di una felpa a maniche lunghe, pantalone e scarpe antiinfortunistiche. L'estate invece la maglietta è a maniche corte. Posso dire che tale abbigliamento è rimasto uguale prima e dopo l'incidente. Preciso che d'inverno davano anche un giubbotto oltre alla felpa. ADR non ricordo se nel periodo dell'incidente gli operai indossassero altri indumenti personali oltre a quelli forniti dalla società”. "Mi chiamo nato a [...] il [...] ivi res., Via Controparte_3
Torquato Tasso, 6a, non parente, indifferente. Sono dipendente della società resistente dal 2012-13 sino ad oggi. Sono responsabile di produzione ufficio tecnico;
svolgo tali mansioni principalmente in ufficio, ma sono anche spesso in officina. Il giorno 11.12.2019 ero presente in officina. Conosco il ricorrente, lui era tornitore-fresatore; prima dell'11.12.2019 ha svolto per molti anni tale attività di tornitore, da prima che io iniziassi a lavorare. Io ogni mattina vado in officina per controllare tutti i macchinari ed eseguo il controllo anche prima delle 14.00, prima che inizi il turno pomeridiano. Il tornio marca Vega con cui si è infortunato il ricorrente aveva un sistema di sicurezza in forza del quale, se lo sportello veniva aperto, il macchinario si bloccava. Ricordo il giorno 11.12.2019 il meccanismo di sicurezza era attivo. Non so se tale meccanismo si può disattivare manualmente. Tutti noi dipendenti, compreso il ricorrente, abbiamo fatto dei corsi sulla sicurezza sul lavoro;
non ricordo se è stato fatto un corso specifico sull'utilizzo dei macchinari. La società fornisce e forniva anche all'epoca abbigliamento da lavoro composto da: scarpe antiinfortunistiche, pantaloni, t-shirt, felpe e giubbotti per l'inverno, oltre ai dispositivi di sicurezza. Non so se il ricorrente indossasse tale abbigliamento. Il giorno 11.12.2019 ricordo di aver salutato il ricorrente al mattino e lui aveva indosso il giubbotto della società; non ricordo se avesse gli altri indumenti da lavoro. ADR Normalmente se riscontro un'anomalia nei macchinari la segnalo in direzione, non necessariamente in forma scritta. ADR Non so come si sia verificato l'incidente, ricordo di aver visto il ricorrente che si dimenava vicino al tornio ed ho visto il ricorrente pieno di sangue”.
"Mi chiamo , nato in [...] il [...] res. in Civita Castellana, Via Tes_2
Falisca, 154, non parente, indifferente. Sono dipendente della società resistente dal 1998 ad oggi. Sono fresatore;
anche nel 2019 svolgevo questa attività. Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme. Il ricorrente era tornitore e fresatore, mentre io non utilizzavo il tornio. Preciso che il ricorrente ha lavorato con il tornio a controllo numerico, marca Vega, inizialmente con un'altra società chiamata poi tale società è fallita e CP_1 lui ha continuato a lavorare con l'odierna resistente. Il ricorrente ha sempre lavorato al tornio. Io non ho mai lavorato al tornio e non lo controllavo, credo che avesse un sistema di sicurezza come tutte le macchine, ma non so dire nulla di più. Ricordo che abbiamo fatto dei corsi di sicurezza sul lavoro in relazione all'abbigliamento da lavoro, all'utilizzo dei macchinari ed ai comportamenti da avere in caso di problemi sul lavoro. La società ci ha sempre fornito il vestiario da lavoro: pantaloni, scarpe antiinfortunistiche, magliette, felpa e giubbotto. Il giorno dell'incidente ero presente in officina. Lavoravo a circa 10 metri dal ricorrente, ma, dalla mia postazione, potevo vedere solo la parte posteriore del tornio. Ricordo che quel giorno il ricorrente aveva un maglione suo, non della società, non ricordo se avesse il giubbotto sopra. Io ho visto il ricorrente quando era già stato tirato fuori dalla macchina. Non ho assistito all'incidente. ADR chi controllava i macchinari era CP_3
; lui era presente tutti i giorni in officina e passava tra le macchine e chiedeva se
[...] tutto fosse nella norma”. Il Tribunale ha specificato che “Ebbene, va innanzitutto sottolineato come il ricorrente non abbia contestato la ricostruzione fornita dalla società secondo la quale sarebbe stato lo stesso a rimuovere il sistema di sicurezza dal tornio, il che Pt_1 consentirebbe di ritenere detto fatto (impeditivo del diritto altrui) provato in forza del principio di non contestazione. In ogni caso - in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (così, ex multis, Cass. n. 5166/2023) – la tesi datoriale può dirsi accertata alla luce degli elementi istruttori acquisiti. Innanzitutto, dalla relazione dell'Ing. sullo stato di utilizzzabilità del tornio in questione (doc. 7 resistente) risulta Per_2 la conformità del macchinario alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, essendo dotato di un pulsante di emergenza a fungo e di un finecorsa di sicurezza ed elettroserratura volti ad impedire l'apertura degli sportelli con la macchina in moto. Nella relazione si precisa altresì che “Ogni manomissione di tali dispositivi si configura come dolosa, essendo possibile sempre e solo con apposito attrezzo (per l'emergenza, occorre aprire il quadro elettrico mentre per le elettroserrature, occorre svitare le viti di fissaggio)”. Inoltre, in sede di sopralluogo eseguito in data 6.3.2020 dal personale ispettivo del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL) della (doc. 2 resistente) è stato Parte_2 rilevato che il tornio presentava il portello di protezione aperto ed il dispositivo di sicurezza, volto a fermare il macchinario in caso di apertura con macchina in funzione, rimosso. Si è constato altresì che intorno al mandrino erano presenti tessuti strappati, verosimilmente provenienti dal vestiario del ricorrente, e sotto la barra inserita nel mandrino per la lavorazione vi era un pezzo di carta vetrata con al di sopra residui di guanto da lavoro … Alla luce di tali risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, è possibile ritenere che sia stato effettivamente il ricorrente a rimuovere il pulsante di emergenza volto ad impedire il funzionamento del tornio con portello di sicurezza aperto e ciò al fine di pulire una barra metallica in lavorazione con le mani e l'ausilio di un pezzo di carta vetrata. Rispetto a tale condotta colposa del lavoratore, dovuta ad una imprudente scelta nella esecuzione del lavoro, non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, avendo quest'ultimo provato di aver adottato tutte le idonee misure protettive e di aver vigilato sull'osservanza delle stesse. Come emerso dalla relazione sullo stato di utilizzabilità del torno (doc. 7 resistente), il macchinario era dotato dei dispositivi di sicurezza prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008”. Invero, già nel ricorso di primo grado l'odierna parte appellante aveva dedotto che
“In data 11.12.2019, alle ore 15,30 circa, mentre svolgeva la propria attività in qualità di addetto al tornio, veniva “agganciato” dal predetto apparecchio che lo trascinava provocandogli lesioni” e che “La responsabilità relativa alle gravissime lesioni patite dal ricorrente ed i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dal medesimo sono da ascriversi esclusivamente ex art 2087 c.c. alla Società per non Controparte_1 aver quest'ultima ottemperato all'obbligo di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi come quelli che hanno visto coinvolto il ricorrente;
Nello specifico, il tornio utilizzato dal sig. era, al momento dell'evento, privo delle più elementari Parte_1 norme di sicurezza in quanto, per agevolare e soprattutto velocizzare le opere di utilizzo, era stato eliminato il sistema di sicurezza ” Invero, qualora tale sistema di sicurezza fosse stato presente, il minimo segnale di inserimento di materiale diverso da quello per cui veniva utilizzato, avrebbe provocato l'immediato blocco del sistema di funzionamento dell'apparecchio”. Le difese dell'allora resistente non dovevano pertanto essere ulteriormente contestate, rientrando nella evidente dialettica processuale di difesa rispetto alla dedotta asserita responsabilità. Né l'ing. , perito di parte appellata, il quale ha attestato la Persona_2 conformità a norma del tornio utilizzato dall'appellante risulta essere stato escusso come teste a conferma della relazione tecnica dallo stesso espletata. Tuttavia, il teste ha riferito che “ogni mattina vado in officina per Controparte_3 controllare tutti i macchinari ed eseguo il controllo anche prima delle 14.00, prima che inizi il turno pomeridiano”. Risulta, pertanto, probabile che la manomissione del tornio sia stata effettuata dall'odierno appellante e che la società datrice di lavoro abbia effettivamente tenuto a norma la strumentazione con cui lavorava il . Pt_1
Peraltro, è noto, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità con Cass, Sez. L
- , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 “in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso”. Invero, nel caso di specie, il verbale ASL VT, come emerge dal relativo verbale, ha rinvenuto pezzi di guanto e carta vetrata. Ciò conferma che molto probabilmente l'appellante ha provveduto egli stesso alla rimozione degli strumenti di protezione, non avendo specificamente contestato che stava provvedendo alla pulizia del tornio, come dedotto dalla controparte e riportato in sentenza, cosa che evidenzia l'assenza di ordini in tal senso della società datrice di lavoro, che pure ha dimostrato di aver approntato strumenti di sicurezza in favore del proprio dipendente (v., al riguardo, le dichiarazioni dei testi e con conseguente applicabilità della giurisprudenza di Controparte_3 Tes_2 legittimità soprarichiamata che esclude un concorso di colpa del lavoratore nel caso di comportamento concludente del medesimo non determinato da ordini del datore di lavoro. Certamente, come precisa Cass. Sez. L, Sentenza n. 20533 del 13/10/2015, “In ipotesi di infortunio sul lavoro, non è qualificabile come abnorme il comportamento del lavoratore che intervenga, nell'esecuzione delle ordinarie mansioni assegnate, su un macchinario per effettuare una riparazione, qualora ciò sia dettato da una necessità, non solo possibile, ma anche probabile del procedimento lavorativo, posto che l'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità del dipendente, nonostante l'imprudenza e la negligenza dello stesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispetto delle misure di protezione predisposte”. Tuttavia, nel caso di specie, è doveroso ribadire che il comportamento dell'appellante non era affatto dettato da alcuna necessità né da alcuna disposizione datoriale in tal senso. Si veda, al riguardo, anche la sentenza penale assolutoria intervenuta in merito alla vicenda de qua, confermativa di quanto finora opinato, n. 370/2025 del Tribunale di Viterbo allegata dalla società appellata.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere pertanto poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 in II grado R.G. n. 3568/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 614/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n. 39, presso lo studio Parte_1 degli Avv.ti Francesca D'Addario e Silvio Pascucci, che lo rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco Massaini ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio in Fabrica di Roma (VT), Via A. Manzoni n. 13 – Loc. Faleri;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2021 adiva il Tribunale di Viterbo, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che le lesioni subite dal Sig. sono state esclusivamente causate dalla mancata Parte_1 messa in sicurezza delle apparecchiature dal medesimo utilizzate per la propria opera ed in particolar modo che il tornio, causa dell'infortunio, era privo del sistema di sicurezza, al fine di abbreviare i tempi di realizzo delle opere;
Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2087 c. c. la responsabilità esclusiva della e condannarla al risarcimento Controparte_1 dei danni dal medesimo subiti per l'importo di € 550.739,65, oltre l'invalidità specifica lavorativa da determinarsi in sede di CTU;
Accertare e dichiarare la violazione da parte della di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008, per non aver CP_1 quest'ultima ottemperato all'obbligo di formazione dei lavoratori, di disposizione del DVR e di nomina di un responsabile della sicurezza e per non aver fornito dei dispositivi di protezione individuale;
Condannare pertanto la al risarcimento dei Controparte_2 danni tutti subiti dal ricorrente, per l' importo complessivo di € 550.739,65 e/o quella somma maggiore e o minore che riterrà di giustizia alla luce delle acquisende risultanze istruttorie;
Condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA”. Il ricorrente esponeva che in data 11.12.2019, alle ore 15.30 circa, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in qualità di addetto al tornio, veniva agganciato dal predetto macchinario, che lo trascinava provocandogli lesioni;
che al momento dell'evento era dipendente della convenuta e la propria qualifica era quella di fresatore e tornitore;
che, Controparte_1 subito dopo l'incidente, veniva trasportato mediante elisoccorso presso il nosocomio policlinico A. Gemelli di Roma;
che il 13.12.2019 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione delle fratture zigomatiche e mascellari a cielo aperto per via translesionale, contenute per mezzo di fissazione rigida interna, riduzione della frattura delle ossa nasali proprie e a cielo chiuso e contenzione esterna per mezzo di tamponamento nasale anteriore e splint del dorso nasale, si procedeva inoltre a revisione delle ferite lacerocontuse”; che, dopo l'intervento, si sottoponeva a numerosi accertamenti clinici;
che, a causa del perdurare della sintomatologia dolorosa, si sottoponeva a visita medica presso il proprio medico legale di fiducia Dott.ssa , la quale emetteva la seguente Per_1 diagnosi: “Dalla documentazione sanitaria esaminata risulta dunque che il Sig. in Pt_1 occasione del riferito evento traumatico del 11.12.2019 ebbe a riportare: - un politraumatismo a prevalente interessamento del neurocranio (trauma cranico fratturativo- emorragico integrante lesività lacero-contusa con perdita di sostanza del cuoio capelluto, frattura parietale sinistra focale, infossata e con dislocazione di frammento e falda di emorragia subaracnoidea, incruentemente trattata, con residue documentate ricorrenti crisi sincopali, vertigini rotatorie posturali, disfunzione cognitiva ad eziopatogenesi psico- organica, deflessione del tono dell'umore), dello splancnocranio (lesività lacero-contusa multipla in emivolto sinistro con frattura zigomaticomascellare sinistra, frattura ossa nasali, frattura palato duro destro, frattura delle pareti superiore e posteriore del seno mascellare con obliterazione fluida mista ad emoseno condizionanti intervento di osteosintesi a cielo aperto e riduzione delle ossa nasali, con residua documentata diplopia in OS e pregiudizio articolare temporo-mandibolare), del collo, delle spalle (con segni di lesione della cuffia dei rotatori) e della mano destra (frattura II metacarpo destro). VALUTAZIONE MEDICO- LEGALE Sulla base della documentazione medica esaminata si ritiene che il danno patito dal paziente sia medico-legalmente valutabile come segue: - incapacità temporanea assoluta pari a 90 (novanta) giorni;
- incapacità temporanea parziale al 75% pari a 90 (novanta) giorni;
- invalidità permanente, intesa come danno biologico, nell'ordine del 55% (cinquantacinque per cento) della totale;
- spese mediche, anche future, come da documentazione. Coesiste severo pregiudizio della capacità lavorativa specifica dichiarata dall'infortunato (operaio specializzato)”; che in data 10.1.2020 inviava richiesta di risarcimento danni alla che tale richiesta e quella successiva inviata in Controparte_1 data 25.5.2020 rimanevano prive di riscontro;
che, successivamente, invitava la società ad aderire alla mediazione inoltrata per mezzo dell'Organismo di Mediazione del Tribunale di Viterbo;
che in tale sede la dichiarava la propria estraneità ai fatti e la Controparte_1 mediazione terminava con esito negativo;
che veniva sottoposto a visita da parte del consulente Inail, il quale gli riconosceva una I.P. pari al 50% con erogazione della relativa rendita. Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva la responsabilità ex art 2087 c.c. della per non aver ottemperato all'obbligo di disposizione di tutte le misure Controparte_1 necessarie per prevenire eventuali rischi connessi alla pericolosità del macchinario. In particolare evidenziava: - che al momento dell'evento il tornio era privo del sistema di sicurezza, eliminato per agevolare e velocizzare le opere di utilizzo;
- che l'abbigliamento in dotazione ai dipendenti della società era inadeguato rispetto alle rigide temperature all'interno del luogo di lavoro, essendo i lavoratori costretti a munirsi di un abbigliamento proprio;
- la mancanza di allarme collegato agli apparecchi e di controllo di sicurezza durante le attività lavorative;
- la mancata copertura assicurativa della società convenuta per la RCO a copertura dei rischi e danni subiti dai lavoratori nel corso delle proprie mansioni. Si costituiva in giudizio la ormulando le seguenti conclusioni: “Nel CP_1 CP_1 merito, accertare e dichiarare che l'evento del 11.12.2019 ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del Sig. per quanto esposto in narrativa e per l'effetto, rigettare Parte_1 la domanda di parte ricorrente;
In subordine, nella denegata e non voluta ipotesi di rigetto della superiore richiesta, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale in misura prevalente e/o paritaria del Sig. e per l'effetto liquidare i danni eventualmente Parte_1 patiti dal Sig. nella proporzionale misura e, tenuto conto degli importi già Parte_1 indennizzati dall'INAIL, rideterminare al giusto ed equo a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15% iva e CPA come per legge”. La società resistente deduceva che il ricorrente aveva subito l'infortunio per sua esclusiva responsabilità, avendo eliminato, di propria iniziativa, il sistema di sicurezza del macchinario;
che la negligenza del risultava dal verbale di sopralluogo effettuato Pt_1 dalla ASL di Viterbo;
che, in particolare, il ricorrente, dopo aver rimosso il sistema di sicurezza, aveva aperto il portello del tornio e cercato di pulire/limare una barra metallica con le mani ed un pezzo di carta vetrata;
che il lavoratore era operaio specializzato con pluriennale esperienza nello specifico ambito lavorativo ed aveva conseguito l'adeguata formazione;
che il ricorrente conosceva benissimo il macchinario, avendoci lavorato da svariati anni ed essendo l'unico in azienda a saperlo utilizzare;
che il responsabile dell'officina, , come solito fare all'inizio di ogni turno di lavoro, aveva Controparte_3 controllato i macchinari ed il tornio marca VEGA era perfettamente funzionante ed aveva gli adeguati sistemi di sicurezza alloggiati al loro posto;
che la società ogni anno acquistava il vestiario lavorativo e lo consegnava a tutti i dipendenti, ma il ricorrente era solito non indossarlo. In diritto affermava l'assenza di responsabilità della società, contestando, altresì, l'invalidità richiesta e la quantificazione del risarcimento.
Il Tribunale respingeva il ricorso proposto da e lo condannava al Parte_1 pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquidava in € 4.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con ricorso depositato il 6.12.2024 ha proposto appello avverso la detta Parte_1 sentenza del Tribunale. Si è costituita la che chiedeva di, in via preliminare, dichiarare la CP_1 inammissibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché non avendo richiesto la modifica della sentenza impugnata e, nel merito, comunque, di rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
Con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale deducendo: Parte_1
“I. Erroneità della pronuncia in merito all'asserita mancata contestazione delle dichiarazioni effettuate dalla 1. La Sentenza è in primo luogo errata e ingiusta nella CP_1 parte in cui ritiene che l'odierno appellante non abbia contestato la ricostruzione fornita dalla società secondo la quale sarebbe stato lo stesso a rimuovere il sistema di Parte_1 sicurezza del tornio, il che consentirebbe di ritenere detto fatto provato in forza del principio di non contestazione. È d'uopo a questo punto rammentare che il Sig. ha Parte_1 dichiarato nel proprio scritto introduttivo del giudizio che il sinistro a lui occorso era da attribuirsi esclusivamente alla responsabilità della in quanto il tornio non aveva CP_1 le apposite misure di sicurezza, In tutti gli atti difensivi il Sig. ha sempre insistito nel Pt_1 chiedere al Giudice di prime cure l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ovvero accertare e dichiarare che le lesioni dallo stesso subite in seguito al sinistro del 11/12/2019 sono da attribuirsi esclusivamente alla in virtù del CP_1 mancato rispetto da parte dell'odierna appellata di quanto disposto dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. n. 81/2001. Che la responsabilità del sinistro siano da attribuirsi esclusivamente alla non anche al Sig. emerge senza alcun dubbio anche dal verbale CP_1 Parte_1 di sopralluogo della ASL di Viterbo (Verbale n° 22 – DP-MO del 06/03/2020)”;
“II. Erroneità della sentenza nell'attribuire la responsabilità del sinistro verificatosi in data 11.12.2019 alla esclusiva condotta del Sig. . In prima istanza è opportuno Parte_1 specificare che quanto asserito dell'odierna appellata, ovvero che il Sig. ha eliminato Pt_1 di propria iniziativa il sistema di sicurezza del macchinario e che detta condotta risultava dal Firmato Da: PASCUCCI SILVIO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
17 verbale del sopralluogo della ASL di Viterbo, non solo non risponde C.F._1 al vero ma viene di fatto smentita non solo dallo stesso Verbale della ASL di Viterbo, ma anche e soprattutto dalla relazione dell'Ing. (perizia di parte della Persona_2
COMETE CSC) … Le numerose incongruenze tra quanto emerge dal verbale del sopralluogo effettuato dal personale ispettivo del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL) della e quanto asserito dal tecnico di parte Parte_2 appellata emergono ictu oculi. Il personale ispettivo della ASL ha infatti dichiarato che il tornio una volta acceso funzionava anche con il portello dello stesso in posizione aperta, inoltre come sopra riportato dalle foto nn. 5,6 e 7 del fascicolo fotografico del summenzionato verbale il personale ispettivo della ASL ha accertato che il dispositivo di blocco era mancante sul portello del tornio e che il tasto di arresto del macchinario era privo del fungo rosso (rendendo di fatto molto difficoltoso, se non impossibile, poter premere il pulsante del blocco in caso di emergenza). Nella relazione effettuata sul macchinario dal tecnico di parte appellata si legge invece che il tornio era fornito di sistema di sicurezza che impediva alla macchina l'apertura degli sportelli se questa era in funzione e che consentiva la messa in moto solo se chiusi (dichiarazione smentita da quanto rilevato dai funzionari della ASL che hanno dato atto del funzionamento del tornio con lo sportello aperto!!!), nella relazione del tecnico di parte appellata si legge inoltre che il macchinario de quo è dotato di fungo di emergenza che spegne gli ausiliari elettrici e che quindi disalimenta tutti i movimenti della macchina, (fatto anch'esso smentito dal verbale della ASL e dalla documentazione fotografica ad esso integrata dalla quale si evince chiaramente l'assenza del fungo rosso del tasto d'arresto del macchinario). La relazione riporta infine che il tornio per essere manomesso necessitava senza dubbio dell'utilizzo di appositi attrezzi e che le viti di fissaggio erano riempite con smalto a spessore in modo da rendere immediatamente evidente ogni manomissione. La ed il giudice di CP_1 prime cure hanno erroneamente attribuito la responsabilità dell'accaduto alla esclusiva condotta del , ma ciò non solo non risponde a verità, ma quanto asserito dalla Pt_1 scrivente difesa è anche dimostrato dai fatti e per tabulas dalla documentazione e dalle contraddittorie dichiarazioni del responsabile dell'officina, Sig. che non Controparte_3 sono state oggetto di attenda valutazione da parte del giudice di primo grado … Pt_1
avrebbe dovuto utilizzare uno strumento apposito, strumento che non è stato
[...] rinvenuto in prossimità del tornio dopo l'incidente, né è stato rinvenuto nei successivi sopralluoghi dagli ispettori della ASL, né tantomeno sono stati rinvenuti segni di evidente manomissione del tornio delle viti di fissaggio (che in base alla relazione sul tornio le viti di fissaggio erano state riempite con apposito materiale idoneo a rendere immediatamente evidente tale manomissione), né tantomeno è stato rinvenuto il fungo rosso del segnale di arresto del quale la ASL ha accertato la mancanza e che la relazione di parte appellata dichiara fosse presente sul macchinario … in base alla testimonianza del Sig.
[...] dipendente con il ruolo di preposto ex art. 19 del D.Lgs n. 81/2008) e ancora alle CP_3 dipendenze della è emerso che lo stesso era solito controllare i macchinari CP_1 quotidianamente e che, anche il giorno dell'incidente, aveva eseguito il controllo alle ore 14:00 (prima dell'inizio del turno pomeridiano), rilevando il regolare inserimento del sistema di sicurezza del tornio … sempre in base a quanto dichiarato dal teste l Controparte_3 controllo è sato eseguito alle ore 14:00 del giorno 11/12/2019, l'incidente, come riportato dalla documentazione medica e dai documenti di causa è avvenuto intorno alle ore 15:30 circa. Pertanto, in base a quanto dichiarato, il , dopo il controllo effettuato dal Pt_1
durante il proprio turno di lavoro, avrebbe manomesso il tornio con apposito CP_3 strumento, tolto le viti di fissaggio senza lasciare alcun segno di manomissione (segni si ribadisce che non sono stati riscontrati e che da quanto dichiarato dallo stesso tecnico di fiducia della ella propria relazione sarebbero stati subito evidenti in quanto le viti CP_1
d fissaggio erano state riempite con materiale idoneo a rendere immediatamente visibile qualsivoglia manomissione) e divento il fungo rosso del tasto di emergenza, tutto questo durante il proprio turno di lavoro senza che nessuno se ne accorgesse e senza che nessuno lo fermasse!!! Tale ricostruzione dei fatti non solo non risponde al vero ma è sconfessata dall'evidente impossibilità temporale tra l'asservito avvenuto controllo e l'ora dell'incidente ed anche e soprattutto dalla documentazione in atti depositata e dal verbale di sopralluogo della ASL di Viterbo. Da quanto sopra emerge chiaramente che l'incidente che ha coinvolto il Sig. è avvenuto per esclusiva responsabilità della Parte_1 CP_1
in violazione dell'art. 2087 c.c. e di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e che quanto
[...] emerso dal verbale della ASL dimostra senza dubbio alcuno che il tornio era già privo o comunque carente dei dispositivi di sicurezza, in quanto non è stato assolutamente dimostrato che il lo abbia manomesso, ma anzi da quanto sopra chiarito ed Pt_1 evidenziato è evidente che il Sig. non abbia assolutamente manomesso il tornio Parte_1
… o, sussiste la responsabilità del datore di lavoro, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottato le misure necessari, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente” (Corte di Cassazione n. 2209/2016). La circostanza che il lavoratore abbia tenuto una condotta negligente o imprudente non è sufficiente, di per sé, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori. La negligenza o imprudenza del lavoratore non rileva neppure sotto il profilo del concorso di colpa nel caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro nell'adozione delle cautele richieste “tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (Corte di Cassazione, n. 30679/2019)”.
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Invero, i testi escussi in primo grado hanno riferito quanto segue:
“"Mi chiamo , nato a [...] il [...], res. a Fabrica di Roma, Testimone_1
Via Piero Gobetti, 5 , non parente, indifferente. Sono operaio. Lavoro presso la società resistente da circa 6-7 anni. Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro. Il ricorrente era operaio addetto alle macchine;
io invece sono operaio generico, non addetto alle macchine. Il giorno 11-12-2019 ero presente in azienda. Preciso che l'ambiente di lavoro è un capannone nel quale da un lato ci sono le macchine e da un altro lato si svolgono altre attività ( es. saldatura). Io normalmente non lavoro nel reparto macchine. Il giorno dell'incidente mi trovavo nel reparto dove non ci sono le macchine. Preciso che io ero di schiena quando è accaduto l'incidente; dopodiché ho visto che c'era della gente perché era successo qualcosa, ma io ero a 20 metri e non ho visto nulla. Sul Cap. 3 nulla so;
sul Cap. 4 posso dire che io e anche gli altri operai indossavamo abiti da lavoro che ci venivano forniti dalla società resistente. Sul Cap. 5 la tuta da lavoro in inverno si compone di una felpa a maniche lunghe, pantalone e scarpe antiinfortunistiche. L'estate invece la maglietta è a maniche corte. Posso dire che tale abbigliamento è rimasto uguale prima e dopo l'incidente. Preciso che d'inverno davano anche un giubbotto oltre alla felpa. ADR non ricordo se nel periodo dell'incidente gli operai indossassero altri indumenti personali oltre a quelli forniti dalla società”. "Mi chiamo nato a [...] il [...] ivi res., Via Controparte_3
Torquato Tasso, 6a, non parente, indifferente. Sono dipendente della società resistente dal 2012-13 sino ad oggi. Sono responsabile di produzione ufficio tecnico;
svolgo tali mansioni principalmente in ufficio, ma sono anche spesso in officina. Il giorno 11.12.2019 ero presente in officina. Conosco il ricorrente, lui era tornitore-fresatore; prima dell'11.12.2019 ha svolto per molti anni tale attività di tornitore, da prima che io iniziassi a lavorare. Io ogni mattina vado in officina per controllare tutti i macchinari ed eseguo il controllo anche prima delle 14.00, prima che inizi il turno pomeridiano. Il tornio marca Vega con cui si è infortunato il ricorrente aveva un sistema di sicurezza in forza del quale, se lo sportello veniva aperto, il macchinario si bloccava. Ricordo il giorno 11.12.2019 il meccanismo di sicurezza era attivo. Non so se tale meccanismo si può disattivare manualmente. Tutti noi dipendenti, compreso il ricorrente, abbiamo fatto dei corsi sulla sicurezza sul lavoro;
non ricordo se è stato fatto un corso specifico sull'utilizzo dei macchinari. La società fornisce e forniva anche all'epoca abbigliamento da lavoro composto da: scarpe antiinfortunistiche, pantaloni, t-shirt, felpe e giubbotti per l'inverno, oltre ai dispositivi di sicurezza. Non so se il ricorrente indossasse tale abbigliamento. Il giorno 11.12.2019 ricordo di aver salutato il ricorrente al mattino e lui aveva indosso il giubbotto della società; non ricordo se avesse gli altri indumenti da lavoro. ADR Normalmente se riscontro un'anomalia nei macchinari la segnalo in direzione, non necessariamente in forma scritta. ADR Non so come si sia verificato l'incidente, ricordo di aver visto il ricorrente che si dimenava vicino al tornio ed ho visto il ricorrente pieno di sangue”.
"Mi chiamo , nato in [...] il [...] res. in Civita Castellana, Via Tes_2
Falisca, 154, non parente, indifferente. Sono dipendente della società resistente dal 1998 ad oggi. Sono fresatore;
anche nel 2019 svolgevo questa attività. Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme. Il ricorrente era tornitore e fresatore, mentre io non utilizzavo il tornio. Preciso che il ricorrente ha lavorato con il tornio a controllo numerico, marca Vega, inizialmente con un'altra società chiamata poi tale società è fallita e CP_1 lui ha continuato a lavorare con l'odierna resistente. Il ricorrente ha sempre lavorato al tornio. Io non ho mai lavorato al tornio e non lo controllavo, credo che avesse un sistema di sicurezza come tutte le macchine, ma non so dire nulla di più. Ricordo che abbiamo fatto dei corsi di sicurezza sul lavoro in relazione all'abbigliamento da lavoro, all'utilizzo dei macchinari ed ai comportamenti da avere in caso di problemi sul lavoro. La società ci ha sempre fornito il vestiario da lavoro: pantaloni, scarpe antiinfortunistiche, magliette, felpa e giubbotto. Il giorno dell'incidente ero presente in officina. Lavoravo a circa 10 metri dal ricorrente, ma, dalla mia postazione, potevo vedere solo la parte posteriore del tornio. Ricordo che quel giorno il ricorrente aveva un maglione suo, non della società, non ricordo se avesse il giubbotto sopra. Io ho visto il ricorrente quando era già stato tirato fuori dalla macchina. Non ho assistito all'incidente. ADR chi controllava i macchinari era CP_3
; lui era presente tutti i giorni in officina e passava tra le macchine e chiedeva se
[...] tutto fosse nella norma”. Il Tribunale ha specificato che “Ebbene, va innanzitutto sottolineato come il ricorrente non abbia contestato la ricostruzione fornita dalla società secondo la quale sarebbe stato lo stesso a rimuovere il sistema di sicurezza dal tornio, il che Pt_1 consentirebbe di ritenere detto fatto (impeditivo del diritto altrui) provato in forza del principio di non contestazione. In ogni caso - in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (così, ex multis, Cass. n. 5166/2023) – la tesi datoriale può dirsi accertata alla luce degli elementi istruttori acquisiti. Innanzitutto, dalla relazione dell'Ing. sullo stato di utilizzzabilità del tornio in questione (doc. 7 resistente) risulta Per_2 la conformità del macchinario alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, essendo dotato di un pulsante di emergenza a fungo e di un finecorsa di sicurezza ed elettroserratura volti ad impedire l'apertura degli sportelli con la macchina in moto. Nella relazione si precisa altresì che “Ogni manomissione di tali dispositivi si configura come dolosa, essendo possibile sempre e solo con apposito attrezzo (per l'emergenza, occorre aprire il quadro elettrico mentre per le elettroserrature, occorre svitare le viti di fissaggio)”. Inoltre, in sede di sopralluogo eseguito in data 6.3.2020 dal personale ispettivo del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL) della (doc. 2 resistente) è stato Parte_2 rilevato che il tornio presentava il portello di protezione aperto ed il dispositivo di sicurezza, volto a fermare il macchinario in caso di apertura con macchina in funzione, rimosso. Si è constato altresì che intorno al mandrino erano presenti tessuti strappati, verosimilmente provenienti dal vestiario del ricorrente, e sotto la barra inserita nel mandrino per la lavorazione vi era un pezzo di carta vetrata con al di sopra residui di guanto da lavoro … Alla luce di tali risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, è possibile ritenere che sia stato effettivamente il ricorrente a rimuovere il pulsante di emergenza volto ad impedire il funzionamento del tornio con portello di sicurezza aperto e ciò al fine di pulire una barra metallica in lavorazione con le mani e l'ausilio di un pezzo di carta vetrata. Rispetto a tale condotta colposa del lavoratore, dovuta ad una imprudente scelta nella esecuzione del lavoro, non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, avendo quest'ultimo provato di aver adottato tutte le idonee misure protettive e di aver vigilato sull'osservanza delle stesse. Come emerso dalla relazione sullo stato di utilizzabilità del torno (doc. 7 resistente), il macchinario era dotato dei dispositivi di sicurezza prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008”. Invero, già nel ricorso di primo grado l'odierna parte appellante aveva dedotto che
“In data 11.12.2019, alle ore 15,30 circa, mentre svolgeva la propria attività in qualità di addetto al tornio, veniva “agganciato” dal predetto apparecchio che lo trascinava provocandogli lesioni” e che “La responsabilità relativa alle gravissime lesioni patite dal ricorrente ed i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dal medesimo sono da ascriversi esclusivamente ex art 2087 c.c. alla Società per non Controparte_1 aver quest'ultima ottemperato all'obbligo di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi come quelli che hanno visto coinvolto il ricorrente;
Nello specifico, il tornio utilizzato dal sig. era, al momento dell'evento, privo delle più elementari Parte_1 norme di sicurezza in quanto, per agevolare e soprattutto velocizzare le opere di utilizzo, era stato eliminato il sistema di sicurezza ” Invero, qualora tale sistema di sicurezza fosse stato presente, il minimo segnale di inserimento di materiale diverso da quello per cui veniva utilizzato, avrebbe provocato l'immediato blocco del sistema di funzionamento dell'apparecchio”. Le difese dell'allora resistente non dovevano pertanto essere ulteriormente contestate, rientrando nella evidente dialettica processuale di difesa rispetto alla dedotta asserita responsabilità. Né l'ing. , perito di parte appellata, il quale ha attestato la Persona_2 conformità a norma del tornio utilizzato dall'appellante risulta essere stato escusso come teste a conferma della relazione tecnica dallo stesso espletata. Tuttavia, il teste ha riferito che “ogni mattina vado in officina per Controparte_3 controllare tutti i macchinari ed eseguo il controllo anche prima delle 14.00, prima che inizi il turno pomeridiano”. Risulta, pertanto, probabile che la manomissione del tornio sia stata effettuata dall'odierno appellante e che la società datrice di lavoro abbia effettivamente tenuto a norma la strumentazione con cui lavorava il . Pt_1
Peraltro, è noto, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità con Cass, Sez. L
- , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 “in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso”. Invero, nel caso di specie, il verbale ASL VT, come emerge dal relativo verbale, ha rinvenuto pezzi di guanto e carta vetrata. Ciò conferma che molto probabilmente l'appellante ha provveduto egli stesso alla rimozione degli strumenti di protezione, non avendo specificamente contestato che stava provvedendo alla pulizia del tornio, come dedotto dalla controparte e riportato in sentenza, cosa che evidenzia l'assenza di ordini in tal senso della società datrice di lavoro, che pure ha dimostrato di aver approntato strumenti di sicurezza in favore del proprio dipendente (v., al riguardo, le dichiarazioni dei testi e con conseguente applicabilità della giurisprudenza di Controparte_3 Tes_2 legittimità soprarichiamata che esclude un concorso di colpa del lavoratore nel caso di comportamento concludente del medesimo non determinato da ordini del datore di lavoro. Certamente, come precisa Cass. Sez. L, Sentenza n. 20533 del 13/10/2015, “In ipotesi di infortunio sul lavoro, non è qualificabile come abnorme il comportamento del lavoratore che intervenga, nell'esecuzione delle ordinarie mansioni assegnate, su un macchinario per effettuare una riparazione, qualora ciò sia dettato da una necessità, non solo possibile, ma anche probabile del procedimento lavorativo, posto che l'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità del dipendente, nonostante l'imprudenza e la negligenza dello stesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispetto delle misure di protezione predisposte”. Tuttavia, nel caso di specie, è doveroso ribadire che il comportamento dell'appellante non era affatto dettato da alcuna necessità né da alcuna disposizione datoriale in tal senso. Si veda, al riguardo, anche la sentenza penale assolutoria intervenuta in merito alla vicenda de qua, confermativa di quanto finora opinato, n. 370/2025 del Tribunale di Viterbo allegata dalla società appellata.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere pertanto poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste