Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2025, proposto da:
GI TE, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Brescia Morra, Alfonso Forlenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, n. 14 del 23.05.25, reg. prot. uff. 0040799, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di sanatoria di un fabbricato rurale, prot. n. 44198 del 10.07.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso RG 2015/1092, il ricorrente epigrafato insorge avverso il provvedimento, n. 14 del 23.05.25, reg. prot. uff. 0040799, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di sanatoria di un fabbricato rurale, prot. n. 44198 del 10.07.2020.
Le ragioni del diniego sono così esplicitate: l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167, co IV, del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto le opere abusive hanno comportato la creazione di superfici e volumi in area sottoposta a vincolo paesaggistico; il contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) della Zona "E" Agricola, per la violazione delle distanze minime dai confini (15 m) e dai fabbricati (30 m); la violazione della L.R.C. n. 14/82, non risultando soddisfatti i requisiti soggettivi per la realizzazione di residenze in zona agricola consentita per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia; non sussistono le condizioni per l'accorpamento di lotti, possibile solo per soddisfare le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale; viene violato il divieto di creazione di più di una unità immobiliare con destinazione residenziale all’interno dello stesso lotto di proprietà, atteso che nel caso in esame è stata realizzata una seconda unità immobiliare residenziale.
Il provvedimento è impugnato per i motivi di illegittimità, così sintetizzati:
I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 36, 36 BIS, 34, 34 BIS, 32, 31 DEL D.P.R. 380/01; VIOLAZIONE DEL D.P.R. 17/31 PUNTO A.31; ECCESSO DI POTERE: CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRONEITA’ E DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO E DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM.
La parte ricorrente lamenta in sintesi che gli abusi contestati rientrerebbero nell’ambito della categoria delle difformità parziali o della variazione essenziale; che non risulta essere stato richiesto il parere della commissione locale per il paesaggio, così come non risulta la trasmissione della documentazione alla Soprintendenza per il parere di competenza.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, deduce profili di inammissibilità e conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è rigettato.
L’infondatezza del presente gravame consente di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità.
Si controverte della legittimità o meno dell’impugnato diniego della richiesta di sanatoria.
Sono infondate tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi gravami, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Priva di pregio è anzitutto la doglianza per cui il Comune di Battipaglia non avrebbe valutato la sanabilità degli abusi, ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 380/2001.
Ed invero, sul punto, vale evidenziare che spetta alla parte interessata, qualora ne ricorrano i presupposti, non solo chiedere la conversione del procedimento, ma soprattutto integrare l'istanza con tutta la documentazione specificamente richiesta dalla nuova norma per poter procedere all’esame di ammissibilità dei relativi presupposti. La richiesta, infatti, deve essere corredata, tra l'altro, da una "dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità", nonché da elaborati grafici specifici, relazioni tecniche e calcoli aggiornati.
Nel merito, le opere in contestazione sono insanabili.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
Assume che il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la 'doppia conformità' delle opere sia alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione, sia a quella vigente al momento della presentazione dell'istanza: la mancanza di uno dei due requisiti esclude l'accertamento di conformità, indipendentemente da circostanze successive o da eventuali interventi ripristinatori non rilevanti ai fini del requisito legale (T.A.R. Brescia, sez. II, 21/07/2025, n. 703).
Ne consegue l'illegittimità di un permesso qualificato come sanatoria ove esso, oltre a regolarizzare opere già eseguite, autorizzi ulteriori opere da realizzare al fine di conseguire la conformità (sanatoria condizionata o parziale) (T.A.R. Lombardia, sez. II, 7/07/2025, n. 2572).
Non è possibile una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa (T.A.R. Lazio, sez. II, 20/05/2025, n. 9702).
In sede di accertamento di conformità, è interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, attesa la finalità dell'istituto (T.A.R. Roma, sez. II, 9/06/2025, n. 11192).
In relazione al preciso aspetto della vertenza di un manufatto abusivo in area paesaggisticamente vincolata, la giurisprudenza è ancora più rigorosa.
Ritiene, in linea di principio, che l'abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato (Cons. Stato, sez. II, 16/06/2025, n. 5242).
L’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non è suscettibile di applicazione in caso di opere in violazione di un vincolo paesaggistico, in quanto tale norma disciplina una modalità di regolarizzazione formale dell’abuso (mediante rilascio di permesso di costruire in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda) ed è espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.
A tale principio fanno eccezione solo i limitatissimi casi previsti dal comma 4 dell’art. 167, del d.lg. n. 42/2004.
La previsione de qua, in un’ottica di apicale protezione dei valori paesaggistici, esclude dalla compatibilità paesaggistica interventi già realizzati, che abbiano comportato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, con l’ulteriore precisazione secondo cui “non è ipotizzabile la possibilità di conseguire autorizzazioni paesaggistiche postume in ragione di interventi sostanzialmente condizionati a ulteriori previsioni progettuali; sotto altro profilo, non è ammissibile una loro considerazione astratta ed individuale, ma deve necessariamente predicarsene una valutazione unitaria sintetica e complessiva, in quanto divenute parti di un più ampio quadro di illecito sostanzialmente unitario dal quale attingono il medesimo regime giuridico di illegittimità” (Cons. Stato, sez. I, 5/05/2025, n. 438; Cons. Stato, sez. Sesta, n. 7147/2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 5007/2018).
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio, sulla base delle emergenze documentali in atti, addiviene ad una declaratoria di legittimità del provvedimento impugnato, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Sono condivisibili tutte le deduzioni profilate dal Comune, nella sua memoria difensiva.
Lo stato degli atti è chiaro.
L’istanza riguarda la sanatoria di un fabbricato rurale.
L’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo ex art. 136 co I lett. d) dei D. Lgs. n. 42/2004 ed in particolare in “Area panoramica costiera sita nel comune di Battipaglia delimitata da un'interrotta pineta", così individuato con Decreto del 22.07.1968.
Le ragioni del diniego sono così sinteticamente formulate:
l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167, co IV, del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto le opere abusive hanno comportato la creazione di superfici e volumi in area sottoposta a vincolo paesaggistico; il contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) della Zona "E" Agricola, per la violazione delle distanze minime dai confini (15 m) e dai fabbricati (30 m); la violazione della L.R.C. n. 14/82, non risultando soddisfatti i requisiti soggettivi per la realizzazione di residenze in zona agricola consentita per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia; non sussistono le condizioni per l'accorpamento di lotti, possibile solo per soddisfare le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale; viene violato il divieto di creazione di più di una unità immobiliare con destinazione residenziale all’interno dello stesso lotto di proprietà, atteso che nel caso in esame è stata realizzata una seconda unità immobiliare residenziale.
Ne discende che la vertenza delle opere in area paesaggisticamente vincolata, unitamente agli altri profili di contrasto edilizio ed urbanistico, evidenziati dal Comune nell’atto di diniego, rendono le opere insanabili.
Vale altresì soggiungere che la parte ricorrente non ha presentato istanza per convertire la domanda di sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 in domanda ex art. 36 bis del medesimo testo unico.
Le predette considerazioni giuridiche conducono a disattendere, in quanto infondati, gli altri rilievi di illegittimità prospettati dalla parte ricorrente.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AN MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO