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Articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 209
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Legge 16 giugno 1998, n. 209
Articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 209
Versione
20 luglio 1998
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 20 luglio 1998
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