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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10183/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10183/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DI TARANTO CASSANDRA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. DI TARANTO CASSANDRA, come da mandato in CP_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
20.10.2025 per l'udienza del 4.11.2025:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. , in data 31.08.1996 presso in Montegrotto Parte_1 CP_1
Terme (PD), matrimonio iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
1996, numero 25 Parte II serie A, Ufficio 1 ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1) i figli (CF ) e (CF Per_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi maggiorenni e solo la prima economicamente C.F._2
autosufficiente, continueranno a vivere presso l'abitazione assegnata alla madre e di proprietà della stessa, sita in Maserà di Padova, via Perlasca n.24, dove hanno la residenza;
2) i figli gestiranno in totale autonomia il proprio rapporto con il padre e le relative modalità di frequentazione;
3) il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio
(maggiorenne non economicamente autosufficiente, che frequenta il Parte_2
quarto anno presso il liceo scientifico E. Curiel di Padova) la somma complessiva pari a € 250,00 mensili, fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
4) le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova saranno poste per il 50% a carico del sig. e per il restante 50% a carico della sig.ra CP_1
Qualora il pagamento dovesse essere integralmente anticipato da Parte_1
uno dei genitori, il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dall'esibizione della relativa ricevuta o pezza giustificativa;
5) la signora percepirà per intero l'assegno unico per il figlio Pt_1 [...]
.” Pt_2
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...] hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 31/08/1996 in Montegrotto Terme (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 25, Parte II, Serie A, anno 1996. Dalla loro unione sono nati i figli , il 7.11.2001 in Padova (PD) e Persona_2 [...]
, il 26.03.2007 in Padova (PD). Parte_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 25.01.2023 e la separazione è stata omologata il
2.03.2023.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 31/08/1996 in Montegrotto Terme (PD) e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 25, Parte
II, Serie A, anno 1996;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10183/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DI TARANTO CASSANDRA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. DI TARANTO CASSANDRA, come da mandato in CP_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
20.10.2025 per l'udienza del 4.11.2025:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. , in data 31.08.1996 presso in Montegrotto Parte_1 CP_1
Terme (PD), matrimonio iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
1996, numero 25 Parte II serie A, Ufficio 1 ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1) i figli (CF ) e (CF Per_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi maggiorenni e solo la prima economicamente C.F._2
autosufficiente, continueranno a vivere presso l'abitazione assegnata alla madre e di proprietà della stessa, sita in Maserà di Padova, via Perlasca n.24, dove hanno la residenza;
2) i figli gestiranno in totale autonomia il proprio rapporto con il padre e le relative modalità di frequentazione;
3) il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio
(maggiorenne non economicamente autosufficiente, che frequenta il Parte_2
quarto anno presso il liceo scientifico E. Curiel di Padova) la somma complessiva pari a € 250,00 mensili, fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
4) le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova saranno poste per il 50% a carico del sig. e per il restante 50% a carico della sig.ra CP_1
Qualora il pagamento dovesse essere integralmente anticipato da Parte_1
uno dei genitori, il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dall'esibizione della relativa ricevuta o pezza giustificativa;
5) la signora percepirà per intero l'assegno unico per il figlio Pt_1 [...]
.” Pt_2
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...] hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 31/08/1996 in Montegrotto Terme (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 25, Parte II, Serie A, anno 1996. Dalla loro unione sono nati i figli , il 7.11.2001 in Padova (PD) e Persona_2 [...]
, il 26.03.2007 in Padova (PD). Parte_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 25.01.2023 e la separazione è stata omologata il
2.03.2023.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 31/08/1996 in Montegrotto Terme (PD) e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 25, Parte
II, Serie A, anno 1996;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti