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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10179/2025 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giussepe Gennari Giudice
Giudice, REI.Est. Dott.ssa Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; professione impiegata;
titolo di studio Laurea;
codice fiscale cittadina italiana, C.F. 1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] "
Mignone n. 13, nonché domiciliato in Cesano Boscone alla Via Boccaccio 1/A; professione: impiegato;
titolo di studio Controparte_1 codice fiscale C.F._2 cittadino italiano;
entrambi rappresentati dall'Avv. Francesco D'Alessandro (C.F. C.F. 3 PEC
Email_1 del Foro di Cosenza, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buccinasco (MI) il 20.04.2007 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Buccinasco al n. 9, Serie C, P II;
☐ separati consensualmente con verbale in data 5.12.2022 omologato con decreto del 13.12.2022 con i seguenti figli: Persona_1 (C.F. C.F._4 ) e Persona_2 (C.F.
), entrambe nate a Milano il 18.06.2007, cittadine italiane C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 3 giugno 2025 e depositato in data 10 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1. Le figlie maggiorenni, allo stato non economicamente autosufficienti continueranno a vivere con la madre in Via Milly C. Mignone, n. 13; 2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi (nella misura di 3/5 di proprietà della
Pt 1 e 2/5 di proprietà del Pt 2 ), sita in Milano, alla Via Milly C. Mignone n. 13, è assegnata alla Sig.ra Pt_1 3. il Sig. Pt_2 verserà alla Sig.ra Pt_1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che continuerà ad essere versata alla
Sig.ra Pt_1 entro il 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
il Sig. Pt_2 terrà a proprio carico le spese dei cellulari delle figlie e della retta 4.
internet casa e deve contribuire al 50% delle spese scolastiche, sportive, formative e mediche 5.
delle figlie non coperte dal SSN;
in ogni caso terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite 6.
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
7. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse 8.
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse 9. scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
10. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 11. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. nessun mantenimento reciproco.12.
13. il sig. Pt_2 trasferisce a titolo gratuito, in favore delle figlie Persona_1 e Per_2
[...] la propria quota di proprietà della casa coniugale, ossia i 2/5 del diritto di proprietà
,
dell'immobile sito in Milano, alla Via Milly Carla Mignone n. 13, identificato al Catasto del citato comune al Foglio 292, Particella 159 subalterno 61, Categoria A/2, Classe 8 Rendita Euro 809,55.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473
bis, 51 III c.p.c. (ALTERNATIVO) hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Buccinasco (MI) il 20.04.2007 tra
Parte_1 e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Buccinasco dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giussepe Gennari Giudice
Giudice, REI.Est. Dott.ssa Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; professione impiegata;
titolo di studio Laurea;
codice fiscale cittadina italiana, C.F. 1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] "
Mignone n. 13, nonché domiciliato in Cesano Boscone alla Via Boccaccio 1/A; professione: impiegato;
titolo di studio Controparte_1 codice fiscale C.F._2 cittadino italiano;
entrambi rappresentati dall'Avv. Francesco D'Alessandro (C.F. C.F. 3 PEC
Email_1 del Foro di Cosenza, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buccinasco (MI) il 20.04.2007 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Buccinasco al n. 9, Serie C, P II;
☐ separati consensualmente con verbale in data 5.12.2022 omologato con decreto del 13.12.2022 con i seguenti figli: Persona_1 (C.F. C.F._4 ) e Persona_2 (C.F.
), entrambe nate a Milano il 18.06.2007, cittadine italiane C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 3 giugno 2025 e depositato in data 10 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1. Le figlie maggiorenni, allo stato non economicamente autosufficienti continueranno a vivere con la madre in Via Milly C. Mignone, n. 13; 2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi (nella misura di 3/5 di proprietà della
Pt 1 e 2/5 di proprietà del Pt 2 ), sita in Milano, alla Via Milly C. Mignone n. 13, è assegnata alla Sig.ra Pt_1 3. il Sig. Pt_2 verserà alla Sig.ra Pt_1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che continuerà ad essere versata alla
Sig.ra Pt_1 entro il 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
il Sig. Pt_2 terrà a proprio carico le spese dei cellulari delle figlie e della retta 4.
internet casa e deve contribuire al 50% delle spese scolastiche, sportive, formative e mediche 5.
delle figlie non coperte dal SSN;
in ogni caso terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite 6.
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
7. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse 8.
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse 9. scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
10. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 11. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. nessun mantenimento reciproco.12.
13. il sig. Pt_2 trasferisce a titolo gratuito, in favore delle figlie Persona_1 e Per_2
[...] la propria quota di proprietà della casa coniugale, ossia i 2/5 del diritto di proprietà
,
dell'immobile sito in Milano, alla Via Milly Carla Mignone n. 13, identificato al Catasto del citato comune al Foglio 292, Particella 159 subalterno 61, Categoria A/2, Classe 8 Rendita Euro 809,55.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473
bis, 51 III c.p.c. (ALTERNATIVO) hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Buccinasco (MI) il 20.04.2007 tra
Parte_1 e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Buccinasco dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato