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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7395 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 12737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12737 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI DATO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ), residente CP_1 C.F._2 in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 31 - interno: 10
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024 , premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio con a Napoli il 17.06.2006; che la loro relazione era iniziata CP_1 nell'anno 1998 e la convivenza nell'anno 1999; che dalla loro unione era nata una figlia: Per_1 (13.05.2002), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che le parti si erano separate consensualmente in forza di decreto di omologa n. 347/2022 reso dall'intestato Tribunale in data
18.01.2022 e che da quando furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita, chiedeva:
“che l'On.le Tribunale di Napoli adito Voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, voglia provvedere
1) a dichiarare, verificate le condizioni di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.6.2006 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) a confermare gli accordi stipulati in sede di separazione consensuale per quanto necessario;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 13.3.2025 compariva il procuratore di parte ricorrente, che rappresentava l'assenza della propria assistita per motivi di salute. Il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia e, preso atto dell'impedimento a comparire della ricorrente, rinviava la causa all'udienza del 8.5.2025, onerando parte ricorrente di documentare il suddetto impedimento, che veniva successivamente documentato con deposito dell'8.5.2025.
All'udienza dell'8.5.2025 compariva solo la ricorrente, la quale dichiarava di non avere rapporti con il , neppure telefonici;
di lavorare presso il centro odontoiatrico dell'Ordine CP_1 di Malta come amministrativa;
di vivere con la figlia in una casa di proprietà della sua prima Per_1 figlia, che a sua volta aveva due bambini;
che era al secondo anno di Persona_2 Per_1 università e studiava professioni sanitarie;
che la stessa sentiva saltuariamente il padre, il quale non aveva mai versato l'assegno dovuto per il mantenimento di . Per_1
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, confermava allo stato le condizioni pattuite in sede di separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale, la riservava al Collegio, previa acquisizione del parere del PM. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alle statuizioni accessorie, la ricorrente ha chiesto la conferma degli accordi stipulati in sede di separazione, per quanto necessario. Orbene, in sede di separazione, omologata il 18.01.2022, le parti avevano pattuito che il versasse, a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente, un assegno di € 1000,00 Per_1 mensili, omnicomprensivo di spese straordinarie, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare direttamente alla figlia. In ragione della previsione del versamento del contributo nel mantenimento direttamente in favore della figlia maggiorenne va rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Napoli il 17.06.2006 (atto n. 104, parte I, s., sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
[...]
2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12737 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI DATO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ), residente CP_1 C.F._2 in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 31 - interno: 10
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024 , premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio con a Napoli il 17.06.2006; che la loro relazione era iniziata CP_1 nell'anno 1998 e la convivenza nell'anno 1999; che dalla loro unione era nata una figlia: Per_1 (13.05.2002), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che le parti si erano separate consensualmente in forza di decreto di omologa n. 347/2022 reso dall'intestato Tribunale in data
18.01.2022 e che da quando furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita, chiedeva:
“che l'On.le Tribunale di Napoli adito Voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, voglia provvedere
1) a dichiarare, verificate le condizioni di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.6.2006 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) a confermare gli accordi stipulati in sede di separazione consensuale per quanto necessario;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 13.3.2025 compariva il procuratore di parte ricorrente, che rappresentava l'assenza della propria assistita per motivi di salute. Il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia e, preso atto dell'impedimento a comparire della ricorrente, rinviava la causa all'udienza del 8.5.2025, onerando parte ricorrente di documentare il suddetto impedimento, che veniva successivamente documentato con deposito dell'8.5.2025.
All'udienza dell'8.5.2025 compariva solo la ricorrente, la quale dichiarava di non avere rapporti con il , neppure telefonici;
di lavorare presso il centro odontoiatrico dell'Ordine CP_1 di Malta come amministrativa;
di vivere con la figlia in una casa di proprietà della sua prima Per_1 figlia, che a sua volta aveva due bambini;
che era al secondo anno di Persona_2 Per_1 università e studiava professioni sanitarie;
che la stessa sentiva saltuariamente il padre, il quale non aveva mai versato l'assegno dovuto per il mantenimento di . Per_1
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, confermava allo stato le condizioni pattuite in sede di separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale, la riservava al Collegio, previa acquisizione del parere del PM. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alle statuizioni accessorie, la ricorrente ha chiesto la conferma degli accordi stipulati in sede di separazione, per quanto necessario. Orbene, in sede di separazione, omologata il 18.01.2022, le parti avevano pattuito che il versasse, a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente, un assegno di € 1000,00 Per_1 mensili, omnicomprensivo di spese straordinarie, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare direttamente alla figlia. In ragione della previsione del versamento del contributo nel mantenimento direttamente in favore della figlia maggiorenne va rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Napoli il 17.06.2006 (atto n. 104, parte I, s., sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
[...]
2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino