Articolo 4 della Legge 18 luglio 1957, n. 614
Articolo 3Articolo 5
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16 agosto 1957
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Versione
30 dicembre 2022
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Versione
28 febbraio 2023
Art. 4.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.
Sono comunicati al Ministero dei trasporti per l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5:
a) entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, appena adattate, le variazioni al bilancio medesimo rese necessarie nel corso della gestione;
b) entra il mese di ottobre il consuntivo dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione dei revisori.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto.
Gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 11) che "L'obbligo di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614 , non trova applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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