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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.4598/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4598/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex art. 250, co. 4, c.c., vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Benevento presso lo stud , rappresentato e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Nazzareno Fiorenza e Mariarenata Sabella in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 miciliata in Salerno alla Piazza Sedile
[...] sso lo studio dell'avv. Roberta Milantoni dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, ha premesso di Parte_1 avere intrattenuto nel corso dell'anno 2012 un Controparte_1
la quale, in data 17.05.2013, ha partorito una bambina,
[...] Per_1 ardo, il ricorrente ha precisato di non avere avuto cont suddetta nascita, non trattandosi di una relazione stabile, ma che, a distanza di tempo, dopo avere ripreso i contatti con la resistente, quest'ultima lo ha indotto a ritenere che la bambina potesse essere sua figlia. Pertanto, in ragione del rifiuto manifestato dalla resistente, il ha richiesto Pt_1 che fosse disposto ex art. 250, co. 4, c.c., in luogo del consens ro genitore, il riconoscimento giudiziale della paternità di . Per_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si ita Controparte_1 che ha contestato quanto allegato dal ricorrente e ha precisato di avere informato il fin da subito della gravidanza ma che quest'ultimo si è rifiutato di Pt_1 ri e la bambina;
ha dedotto inoltre di essere stata costretta a informare dei diversi tentativi di incontrarla, messi in atto dal nel maggio Per_1 Pt_1
e le hanno provocato un grave stato di ansia e turba Pertanto, la resistente ha richiesto il rigetto del ricorso. 2. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Al riguardo, occorre precisare che, alla prima udienza di comparizione, il Pt_1 ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio e che la rinuncia accettata personalmente dalla resistente con contestuale richiesta dei rispettivi difensori della declaratoria di cessazione della materia del contendere e dell'estinzione del giudizio. Pertanto, tenuto conto delle suddette dichiarazioni, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e dispone l'estinzione del giudizio. Le spese di lite sono poste a carico del rinunciante ex art. 306, ult. comma, c.p.c. e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio;
2) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese d 2.540,00 per compensi, olt generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4598/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex art. 250, co. 4, c.c., vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Benevento presso lo stud , rappresentato e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Nazzareno Fiorenza e Mariarenata Sabella in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 miciliata in Salerno alla Piazza Sedile
[...] sso lo studio dell'avv. Roberta Milantoni dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, ha premesso di Parte_1 avere intrattenuto nel corso dell'anno 2012 un Controparte_1
la quale, in data 17.05.2013, ha partorito una bambina,
[...] Per_1 ardo, il ricorrente ha precisato di non avere avuto cont suddetta nascita, non trattandosi di una relazione stabile, ma che, a distanza di tempo, dopo avere ripreso i contatti con la resistente, quest'ultima lo ha indotto a ritenere che la bambina potesse essere sua figlia. Pertanto, in ragione del rifiuto manifestato dalla resistente, il ha richiesto Pt_1 che fosse disposto ex art. 250, co. 4, c.c., in luogo del consens ro genitore, il riconoscimento giudiziale della paternità di . Per_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si ita Controparte_1 che ha contestato quanto allegato dal ricorrente e ha precisato di avere informato il fin da subito della gravidanza ma che quest'ultimo si è rifiutato di Pt_1 ri e la bambina;
ha dedotto inoltre di essere stata costretta a informare dei diversi tentativi di incontrarla, messi in atto dal nel maggio Per_1 Pt_1
e le hanno provocato un grave stato di ansia e turba Pertanto, la resistente ha richiesto il rigetto del ricorso. 2. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Al riguardo, occorre precisare che, alla prima udienza di comparizione, il Pt_1 ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio e che la rinuncia accettata personalmente dalla resistente con contestuale richiesta dei rispettivi difensori della declaratoria di cessazione della materia del contendere e dell'estinzione del giudizio. Pertanto, tenuto conto delle suddette dichiarazioni, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e dispone l'estinzione del giudizio. Le spese di lite sono poste a carico del rinunciante ex art. 306, ult. comma, c.p.c. e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio;
2) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese d 2.540,00 per compensi, olt generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi