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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
SCAVUZZO UGO, LA
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5522/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Associazione Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240044399478000 GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.7.2025, Nominativo_1 nato a [...] il [...] e residente in [...]del Mela (ME) Indirizzo_1 cod. fisc. CF_1, elettivamente domiciliato in Spadafora (ME) Indirizzo_2 presso e nello studio dell'avv. Difensore_1, codice fiscale CF_Difensore_1 fax Telefono_1 Pec: Email_1, che lo rappresenta e difende giusta procura impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00443994 78/000 relativa a “Imposta Unica sulle scommesse sportive – art. 5 comma 1 d.lgs.504/1998” riferita all'anno di imposta 2019, per un totale complessivo di €. 800.636,63, si doleva
A) dell'omessa rituale notifica della cartella impugnata;
B) della carenza di motivazione della cartella impugnata, dell'omessa indicazione del responsabile del procedimento del suo ruolo, della sua mail, della sua pec, del suo Ufficio, nonché dell'omessa sottoscrizione della cartella stessa;
C) dell'omessa notifica di alcun avviso di accertamento:
D) dell'omessa attivazione del contraddittorio preventivo;
E) dell'estinzione del tributo per prescrizione;
F) dell'inesistenza del tributo rivendicato;
Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella impugnata, con il favore delle spese distratte in favore dell'Avv. A. Difensore_1 che rendeva la dichiarazione di rito in ricorso;
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A., che subentra a quest'ultima, cessata ope legis in data 30 settembre 2021, a far data dal 1ottobre 2021 in tutti i rapporti giuridici e processuali attivi e passivi, senza soluzione di continuità, in forza dell'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, in persona dell'Avv. Nominativo_2 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con sede in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa da Difensore_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 183055 raccolta n. 13239 rilasciata in data 23 Luglio 2025 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4 n. 8, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – DT VII Direzione Territoriale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli - Sezione Operativa Territoriale di Messina, C.F. P.IVA_2, in persona del Dirigente Nominativo_4 C.F. CF_2 ed elettivamente domiciliata per la carica presso la sede dell'Ufficio in Messina Indirizzo_5, la quale chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
All'udienza del 25.11.2025 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione.
Parte ricorrente non può dolersi dell'omessa o irrituale notifica della cartella impugnata (motivo del ricorso indicato su con la lettera A); infatti, quand'anche si volesse ritenere nulla la notifica della cartella come eseguita dall'esattore perché compiuta in difformità dallo schema normativo di cui all'art. 3 bis comma 1, secondo periodo, della l. n. 53 del 1994 (“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”), siffatta nullità verrebbe meno per l'effetto sanante della formulata impugnazione invero avvenuta nel rispetto del termine prescritto dalla legge (Cass. Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, secondo cui “L'irritualità della notificazione di un atto - nella specie, controricorso in cassazione - a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica - nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf” - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”).
Laddove, invece, si volesse ritenere che il ricorrente avesse voluto far valere una pretesa inesistenza della procedura notificatoria di ciò avrebbe potuto dolersi solo in funzione di una remissione nei termini di legge previsti per l'impugnazione dell'atto esattoriale ritualmente richiesta;
sennonché siffatta richiesta non è stata formulata anche in ragione della tempestiva impugnazione della cartella nel termine di giorni 60 dalla notifica di essa.
Né il ricorrente ha formulato oppure addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, né è sorto dubbio alcuno sull'identità del mittente, ciò che – va soggiunto - già da sé inibisce la formulazione della doglianza in esame e, quindi, legittima anche una valutazione di inammissibilità in parte qua del motivo di ricorso.
Anche i motivi di ricorso di cui alle lettere C),D),E),F), dei quali può governarsi una trattazione congiunta per effetto dell'intima connessione tra essi, sono infondati nel merito e ciò per quanto di ragione;
invero, dell'avviso di accertamento (prodromico) del quale si è lamentata l'omessa notifica il ricorrente ha, invece, ha avuto già piena conoscenza legale, ciò che si ricava dal fatto che avverso esso il ricorrente ha già proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Messina (giudizio iscritto al RG nr.5122/2023), definitosi, peraltro, con la sentenza (di rigetto) n. 4035/2024 (allegato 11 alla memoria di costituzione dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli). Ciò ha valore assorbente di tutti i temi posti dal ricorrente afferenti alla pretesa omessa attivazione del contraddittorio preventivo (della quale avrebbe dovuto lamentarsi impugnando l'avviso di accertamento), alla pretesa estinzione del tributo per prescrizione estintiva (da ricavarsi dal mero raffronto tra data di notifica dell'avviso di accertamento, data di definizione del giudizio e data di notifica della cartella in esame questi ultimi due dati cronologici invero assai ravvicinati), alla pretesa inesistenza del tributo rivendicato (da proporre in sede di impugnazione dell'avviso e, quindi, non ammissibile in questa sede).
Infondato nel merito è anche il motivo di ricorso su indicato con la lettera B) facente leva sulla pretesa carenza di motivazione della cartella impugnata.
Infatti, la cartella contiene un chiaro riferimento alle imposte fondanti l'atto e sulle quali l'Agenzia ha fondato la cartella;
né v'è norma alcuna nel sistema che preveda la sottoscrizione della cartella, peraltro agevolmente riferibile all'esattore; v'è l'indicazione del responsabile del procedimento, mentre non v'è norma alcuna nel sistema che preveda l'indicazione in cartella della casella di posta ovvero della pec ovvero dei recapiti o dell'Ufficio del detto responsabile.
Il tenore dell'atto impugnato consente al contribuente di ricostruire la natura della pretesa, la sua origine, la sua consistenza;
il legittimo ente impositore. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite – liquidate in dispositivo - in favore dei resistenti costituiti l'esattore con un dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli in persona del dirigente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun resistente delle spese e dei compensi di lite liquidati in euro 6.400,00 omnia.
Messina, il 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. U. Scavuzzo dott.ssa C. Criscenti
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
SCAVUZZO UGO, LA
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5522/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Associazione Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240044399478000 GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.7.2025, Nominativo_1 nato a [...] il [...] e residente in [...]del Mela (ME) Indirizzo_1 cod. fisc. CF_1, elettivamente domiciliato in Spadafora (ME) Indirizzo_2 presso e nello studio dell'avv. Difensore_1, codice fiscale CF_Difensore_1 fax Telefono_1 Pec: Email_1, che lo rappresenta e difende giusta procura impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00443994 78/000 relativa a “Imposta Unica sulle scommesse sportive – art. 5 comma 1 d.lgs.504/1998” riferita all'anno di imposta 2019, per un totale complessivo di €. 800.636,63, si doleva
A) dell'omessa rituale notifica della cartella impugnata;
B) della carenza di motivazione della cartella impugnata, dell'omessa indicazione del responsabile del procedimento del suo ruolo, della sua mail, della sua pec, del suo Ufficio, nonché dell'omessa sottoscrizione della cartella stessa;
C) dell'omessa notifica di alcun avviso di accertamento:
D) dell'omessa attivazione del contraddittorio preventivo;
E) dell'estinzione del tributo per prescrizione;
F) dell'inesistenza del tributo rivendicato;
Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella impugnata, con il favore delle spese distratte in favore dell'Avv. A. Difensore_1 che rendeva la dichiarazione di rito in ricorso;
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A., che subentra a quest'ultima, cessata ope legis in data 30 settembre 2021, a far data dal 1ottobre 2021 in tutti i rapporti giuridici e processuali attivi e passivi, senza soluzione di continuità, in forza dell'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, in persona dell'Avv. Nominativo_2 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con sede in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa da Difensore_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 183055 raccolta n. 13239 rilasciata in data 23 Luglio 2025 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4 n. 8, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – DT VII Direzione Territoriale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli - Sezione Operativa Territoriale di Messina, C.F. P.IVA_2, in persona del Dirigente Nominativo_4 C.F. CF_2 ed elettivamente domiciliata per la carica presso la sede dell'Ufficio in Messina Indirizzo_5, la quale chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
All'udienza del 25.11.2025 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione.
Parte ricorrente non può dolersi dell'omessa o irrituale notifica della cartella impugnata (motivo del ricorso indicato su con la lettera A); infatti, quand'anche si volesse ritenere nulla la notifica della cartella come eseguita dall'esattore perché compiuta in difformità dallo schema normativo di cui all'art. 3 bis comma 1, secondo periodo, della l. n. 53 del 1994 (“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”), siffatta nullità verrebbe meno per l'effetto sanante della formulata impugnazione invero avvenuta nel rispetto del termine prescritto dalla legge (Cass. Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, secondo cui “L'irritualità della notificazione di un atto - nella specie, controricorso in cassazione - a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica - nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf” - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”).
Laddove, invece, si volesse ritenere che il ricorrente avesse voluto far valere una pretesa inesistenza della procedura notificatoria di ciò avrebbe potuto dolersi solo in funzione di una remissione nei termini di legge previsti per l'impugnazione dell'atto esattoriale ritualmente richiesta;
sennonché siffatta richiesta non è stata formulata anche in ragione della tempestiva impugnazione della cartella nel termine di giorni 60 dalla notifica di essa.
Né il ricorrente ha formulato oppure addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, né è sorto dubbio alcuno sull'identità del mittente, ciò che – va soggiunto - già da sé inibisce la formulazione della doglianza in esame e, quindi, legittima anche una valutazione di inammissibilità in parte qua del motivo di ricorso.
Anche i motivi di ricorso di cui alle lettere C),D),E),F), dei quali può governarsi una trattazione congiunta per effetto dell'intima connessione tra essi, sono infondati nel merito e ciò per quanto di ragione;
invero, dell'avviso di accertamento (prodromico) del quale si è lamentata l'omessa notifica il ricorrente ha, invece, ha avuto già piena conoscenza legale, ciò che si ricava dal fatto che avverso esso il ricorrente ha già proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Messina (giudizio iscritto al RG nr.5122/2023), definitosi, peraltro, con la sentenza (di rigetto) n. 4035/2024 (allegato 11 alla memoria di costituzione dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli). Ciò ha valore assorbente di tutti i temi posti dal ricorrente afferenti alla pretesa omessa attivazione del contraddittorio preventivo (della quale avrebbe dovuto lamentarsi impugnando l'avviso di accertamento), alla pretesa estinzione del tributo per prescrizione estintiva (da ricavarsi dal mero raffronto tra data di notifica dell'avviso di accertamento, data di definizione del giudizio e data di notifica della cartella in esame questi ultimi due dati cronologici invero assai ravvicinati), alla pretesa inesistenza del tributo rivendicato (da proporre in sede di impugnazione dell'avviso e, quindi, non ammissibile in questa sede).
Infondato nel merito è anche il motivo di ricorso su indicato con la lettera B) facente leva sulla pretesa carenza di motivazione della cartella impugnata.
Infatti, la cartella contiene un chiaro riferimento alle imposte fondanti l'atto e sulle quali l'Agenzia ha fondato la cartella;
né v'è norma alcuna nel sistema che preveda la sottoscrizione della cartella, peraltro agevolmente riferibile all'esattore; v'è l'indicazione del responsabile del procedimento, mentre non v'è norma alcuna nel sistema che preveda l'indicazione in cartella della casella di posta ovvero della pec ovvero dei recapiti o dell'Ufficio del detto responsabile.
Il tenore dell'atto impugnato consente al contribuente di ricostruire la natura della pretesa, la sua origine, la sua consistenza;
il legittimo ente impositore. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite – liquidate in dispositivo - in favore dei resistenti costituiti l'esattore con un dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli in persona del dirigente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun resistente delle spese e dei compensi di lite liquidati in euro 6.400,00 omnia.
Messina, il 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. U. Scavuzzo dott.ssa C. Criscenti