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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 5045/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5045/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cracco Lorenza Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Grassi Claudia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni relative al mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per le parti:
“modificare le condizioni di cui al decreto n. cronol. 1851/2013 del 24.04.2013 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, che devono ritenersi integralmente rideterminate e sostituite nei termini di seguito precisati:
1. Entrambi i genitori si impegnano a versare, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, direttamente sul conto corrente intestato al figlio , l'importo di € 900,00, soggetto a rivalutazione annuale Per_1
secondo l'indice ISTAT-FOI. Tale corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento decorrerà dall'inizio degli studi universitari del figlio fino alla conclusione degli stessi, considerando una laurea magistrale di 5-6 anni.
pagina 1 di 4 2. Con la corresponsione mensile dell'importo complessivo di € 1.800,00, sarà tenuto a Per_1
provvedere autonomamente e integralmente al proprio mantenimento ordinario, nonché alla copertura, a titolo esemplificativo, delle spese per l'acquisto di materiale didattico, delle spese di vitto, alloggio, vestiti, medicinali, parafarmaci, mezzi di trasporto pubblico o privato, carburante, abbonamenti e biglietti, attività sportive e relativa attrezzatura, spese telefoniche e internet, dispositivi elettronici, ed altre necessità anche di tipo ricreativo (quali cinema, concerti, viaggi, vacanze, mostre, corsi di formazione);
3. Quanto alle tasse universitarie e ad eventuali spese sanitarie necessarie (visite, cure mediche, terapie, interventi, etc.), le stesse saranno equamente divise al 50% tra i genitori;
il rimborso di dette spese a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa e non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
4. Il versamento di un importo mensile di € 900,00 e la contribuzione di ciascuno genitore al 50% delle spese mediche del figlio saranno dovuti anche dopo il conseguimento degli studi universitari da parte del figlio, fino a quando lo stesso non sarà autonomo economicamente. Allo stesso modo, tali obblighi potranno cessare anche prima del termine degli studi universitari, qualora il figlio trovi un'occupazione lavorativa che gli garantisca l'indipendenza economica;
5. Con riferimento a eventuali anticipi relativi a spese connesse alla frequenza universitaria di
, gli stessi potranno essere concordati tra il padre, la madre e il figlio, qualora richiesti o Per_1
necessari (ad esempio, la caparra per il posto letto universitario, Erasmus, ecc.). L'importo eventualmente anticipato al figlio sarà successivamente restituito dallo stesso ai genitori, Per_1
anche a rate mensili da concordare, su semplice richiesta degli stessi (da inviare al figlio via mail o via whatsapp);
6. Quando si troverà presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore, entrambi i genitori, Per_1 oltre al contributo mensile di € 900,00 ed alla contribuzione ciascuno del 50% delle tasse universitarie e delle spese mediche del figlio, provvederanno direttamente al mantenimento dello stesso, salvo diversi accordi genitore-figlio in base al periodo di permanenza”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.5.2025, e , premesso che dalla Parte_2 Controparte_1
loro relazione è nato, in data 3.7.2006, il figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, hanno allegato:
- che con decreto n. cronol. 1851/2013 del 24.04.2013 il Tribunale per i Minorenni di Venezia (n.
201/2012 R.R.) disponeva che il padre versasse alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio
, l'importo di € 300,00 (trecento/00) mensili, con decorrenza dal mese di marzo 2012, in via Per_1
anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI, oltre al 50% delle spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) e farmaceutiche a presentazione di idonei documenti di spesa, concordate se di importo superiore a € 100,00, nonché delle spese scolastiche, sportive e ludico - ricreative concordate e documentate;
- che a far data dall'emissione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia la situazione è mutata, in quanto il figlio, ormai maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, a breve intraprenderà il proprio percorso di studi universitari, andando ad alloggiare in un'abitazione per studenti in locazione.
Pertanto, le parti hanno chiesto che, a parziale modifica del menzionato decreto n. cronol. 1851/2013 del 24.04.2013 del Tribunale per i Minorenni di Venezia, vengano accolte le condizioni riportate in epigrafe.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- a parziale modifica del decreto n. cronol. 1851/2013 del 24.04.2013 depositato in data 9.6.2013 del
Tribunale per i Minorenni di Venezia, pronunciato nel procedimento n.r.r. 201/2012., prende atto degli accordi interventi tra le parti e riportati in epigrafe;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5045/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cracco Lorenza Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Grassi Claudia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni relative al mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per le parti:
“modificare le condizioni di cui al decreto n. cronol. 1851/2013 del 24.04.2013 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, che devono ritenersi integralmente rideterminate e sostituite nei termini di seguito precisati:
1. Entrambi i genitori si impegnano a versare, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, direttamente sul conto corrente intestato al figlio , l'importo di € 900,00, soggetto a rivalutazione annuale Per_1
secondo l'indice ISTAT-FOI. Tale corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento decorrerà dall'inizio degli studi universitari del figlio fino alla conclusione degli stessi, considerando una laurea magistrale di 5-6 anni.
pagina 1 di 4 2. Con la corresponsione mensile dell'importo complessivo di € 1.800,00, sarà tenuto a Per_1
provvedere autonomamente e integralmente al proprio mantenimento ordinario, nonché alla copertura, a titolo esemplificativo, delle spese per l'acquisto di materiale didattico, delle spese di vitto, alloggio, vestiti, medicinali, parafarmaci, mezzi di trasporto pubblico o privato, carburante, abbonamenti e biglietti, attività sportive e relativa attrezzatura, spese telefoniche e internet, dispositivi elettronici, ed altre necessità anche di tipo ricreativo (quali cinema, concerti, viaggi, vacanze, mostre, corsi di formazione);
3. Quanto alle tasse universitarie e ad eventuali spese sanitarie necessarie (visite, cure mediche, terapie, interventi, etc.), le stesse saranno equamente divise al 50% tra i genitori;
il rimborso di dette spese a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa e non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
4. Il versamento di un importo mensile di € 900,00 e la contribuzione di ciascuno genitore al 50% delle spese mediche del figlio saranno dovuti anche dopo il conseguimento degli studi universitari da parte del figlio, fino a quando lo stesso non sarà autonomo economicamente. Allo stesso modo, tali obblighi potranno cessare anche prima del termine degli studi universitari, qualora il figlio trovi un'occupazione lavorativa che gli garantisca l'indipendenza economica;
5. Con riferimento a eventuali anticipi relativi a spese connesse alla frequenza universitaria di
, gli stessi potranno essere concordati tra il padre, la madre e il figlio, qualora richiesti o Per_1
necessari (ad esempio, la caparra per il posto letto universitario, Erasmus, ecc.). L'importo eventualmente anticipato al figlio sarà successivamente restituito dallo stesso ai genitori, Per_1
anche a rate mensili da concordare, su semplice richiesta degli stessi (da inviare al figlio via mail o via whatsapp);
6. Quando si troverà presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore, entrambi i genitori, Per_1 oltre al contributo mensile di € 900,00 ed alla contribuzione ciascuno del 50% delle tasse universitarie e delle spese mediche del figlio, provvederanno direttamente al mantenimento dello stesso, salvo diversi accordi genitore-figlio in base al periodo di permanenza”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.5.2025, e , premesso che dalla Parte_2 Controparte_1
loro relazione è nato, in data 3.7.2006, il figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, hanno allegato:
- che con decreto n. cronol. 1851/2013 del 24.04.2013 il Tribunale per i Minorenni di Venezia (n.
201/2012 R.R.) disponeva che il padre versasse alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio
, l'importo di € 300,00 (trecento/00) mensili, con decorrenza dal mese di marzo 2012, in via Per_1
anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI, oltre al 50% delle spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) e farmaceutiche a presentazione di idonei documenti di spesa, concordate se di importo superiore a € 100,00, nonché delle spese scolastiche, sportive e ludico - ricreative concordate e documentate;
- che a far data dall'emissione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia la situazione è mutata, in quanto il figlio, ormai maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, a breve intraprenderà il proprio percorso di studi universitari, andando ad alloggiare in un'abitazione per studenti in locazione.
Pertanto, le parti hanno chiesto che, a parziale modifica del menzionato decreto n. cronol. 1851/2013 del 24.04.2013 del Tribunale per i Minorenni di Venezia, vengano accolte le condizioni riportate in epigrafe.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- a parziale modifica del decreto n. cronol. 1851/2013 del 24.04.2013 depositato in data 9.6.2013 del
Tribunale per i Minorenni di Venezia, pronunciato nel procedimento n.r.r. 201/2012., prende atto degli accordi interventi tra le parti e riportati in epigrafe;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
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