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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza J.f. Kennedy 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224746865000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224746865000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224746865000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2023 02247468 65 000 notificata il 22.2.2025 e con la quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo IMU per gli anni 2012/2014/2015, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'avvenuto pagamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2014; 2) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento;
3) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
ADER si costituiva in giudizio il 12.12.2025 eccependo il difetto di legittimazione passive e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 16.12.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Cirò Marina deducendo l'avvenuto discarico del ruolo relativo all'IMU per l'anno 2014 e, per il resto, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memoria depositata il 5.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rispettive conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella che attiene all'IMU per l'anno 2014 (ruolo n. 2023/017822) atteso che con il dedotto e documentato discarico da parte dell'Ente locale creditore sono venute meno, in parte qua, le ragioni di contrasto inter partes.
Ciò detto, non sono fondate le censure di parte ricorrente relative al ruolo IMU 2015 (ruolo n. 2023/017826), segnatamente quelle che fanno leva sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e sull'intervenuta prescrizione del diritto.
Costituendosi in giudizio il Comune di Cirò Marina ha, invero, provato che l'avviso di accertamento n. 14777 dell'11.11.2020 è stato notificato il 24.1.2021 e la notifica della cartella opposta, avvenuta il 22.2.2025, è stata eseguita entro il termine quinquennale.
È invece fondata l'eccezione di prescrizione relativa al credito a titolo di IMU per l'anno 2012 (ruolo n.
2023/017711).
Ed infatti, benché il Comune di Cirò Marina abbia provato la notifica in data 22.12.2017 dell'avviso di accertamento n. 9534 del 19.10.2017, si osserva che la cartella di pagamento è stata notificata il 22.2.2025 allorquando il termine quinquennale di prescrizione era ormai ampiamente decorso, e ciò anche a tenere conto della sospensione dei termini (per complessivi n. 542 giorni) prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020.
Ed allora, in conclusione, deve dichiararsi la debenza delle sole somme pretese in relazione al ruolo n.
2023/017826 per l'IMU anno 2015.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con la cartella di pagamnto impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza J.f. Kennedy 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224746865000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224746865000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224746865000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2023 02247468 65 000 notificata il 22.2.2025 e con la quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo IMU per gli anni 2012/2014/2015, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'avvenuto pagamento dell'IMU per gli anni 2012 e 2014; 2) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento;
3) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
ADER si costituiva in giudizio il 12.12.2025 eccependo il difetto di legittimazione passive e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 16.12.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Cirò Marina deducendo l'avvenuto discarico del ruolo relativo all'IMU per l'anno 2014 e, per il resto, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memoria depositata il 5.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rispettive conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella che attiene all'IMU per l'anno 2014 (ruolo n. 2023/017822) atteso che con il dedotto e documentato discarico da parte dell'Ente locale creditore sono venute meno, in parte qua, le ragioni di contrasto inter partes.
Ciò detto, non sono fondate le censure di parte ricorrente relative al ruolo IMU 2015 (ruolo n. 2023/017826), segnatamente quelle che fanno leva sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e sull'intervenuta prescrizione del diritto.
Costituendosi in giudizio il Comune di Cirò Marina ha, invero, provato che l'avviso di accertamento n. 14777 dell'11.11.2020 è stato notificato il 24.1.2021 e la notifica della cartella opposta, avvenuta il 22.2.2025, è stata eseguita entro il termine quinquennale.
È invece fondata l'eccezione di prescrizione relativa al credito a titolo di IMU per l'anno 2012 (ruolo n.
2023/017711).
Ed infatti, benché il Comune di Cirò Marina abbia provato la notifica in data 22.12.2017 dell'avviso di accertamento n. 9534 del 19.10.2017, si osserva che la cartella di pagamento è stata notificata il 22.2.2025 allorquando il termine quinquennale di prescrizione era ormai ampiamente decorso, e ciò anche a tenere conto della sospensione dei termini (per complessivi n. 542 giorni) prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020.
Ed allora, in conclusione, deve dichiararsi la debenza delle sole somme pretese in relazione al ruolo n.
2023/017826 per l'IMU anno 2015.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con la cartella di pagamnto impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.