Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 09/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 29/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata Cabras Presidente Valeria Mistretta Consigliere relatore Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:
- “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa”, con sede legale in Santa Giusta (OR) Via Giovanni Maria Angioy n. 4, C.F. 01116710953, pec pescatorilafenice@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- TI ST nato a [...] il [...] e residente in [...]T, C.F. [...], in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione di “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa”, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio NICOLINI (C.F. [...]9 pec avv.antonionicolini@pec.abclex.it) e ST PI (C.F. [...]pec avvstefanopiredda@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cagliari alla Via Cugia n. 5.
Visto l’atto di citazione depositato il 16 dicembre 2024, iscritto al n. 26298 del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO, e gli Avvocati Antonio NICOLINI e ST PI nell’interesse del convenuto TI ST.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 16 dicembre 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa” e il sig. TI ST, in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per sentirli condannare al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma complessiva di euro 59.295,93 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Oristano, avvenuta con note prot. n. 0186388/2023 del 21/10/2023 e n. 0187027/2023 del 23/10/2023, avente a oggetto l’indebita percezione di provvidenze pubbliche da parte della società “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa” rappresentata legalmente dal sig. TI ST titolare anche della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le annualità dal 2017 al 2020, a titolo di aiuti corrisposti ai sensi dell’art. 332 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
I menzionati benefici sono destinati agli operatori economici della pesca coinvolti negli sgomberi di specchi d’acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, che è stato inserito tra le strutture militari che danno diritto agli ausili in questione con il Protocollo d'Intesa datato 26.10.2016 siglato tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, integrativo del precedente Protocollo d'Intesa del 9.08.1999.
Lo scopo degli aiuti in parola è quello di ristorare le imprese che svolgono professionalmente attività di pesca nelle aree interessate da ordinanze di sgombero in relazione allo svolgimento di esercitazioni militari. Si tratta, infatti, di operazioni che limitano lo sfruttamento economico degli specchi di mare idonei alla pesca, sicché gli aiuti evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all’indotto che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare le aree prescelte per finalità militari dallo Stato italiano. L’intento del legislatore statale, pertanto, consiste nel sostegno all’economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d’acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l’attuazione di progetti di sviluppo in aree depresse.
La procedura di erogazione degli aiuti in esame prevede che le richieste siano trasmesse dalle imprese individuali/società esercenti l’attività di pesca in relazione ai marittimi asseritamente imbarcati. Il Comando Militare Esercito Sardegna, una volta pervenute le richieste di erogazione, deve comunicare al Comune ove l’impresa individuale/la società ha la sede legale gli importi spettanti per ogni singolo imbarcato socio/dipendente, attraverso lo "Specchio degli indennizzi da liquidare ai pescatori per sgombero specchi d'acqua per esercitazioni militari". Questi ultimi sono resi noti dal Comune agli istanti unitamente alla richiesta di una dichiarazione liberatoria da parte di ogni singolo pescatore di accettazione degli importi stabiliti dal Comando Militare Esercito Sardegna.
Gli indennizzi sono quantificati in base al numero di giorni di effettivo sgombero degli specchi d’acqua coinvolti nelle esercitazioni militari, comunque nella misura massima di 120 giorni.
Ricevute le suddette liberatorie, il Comune chiede l'erogazione della somma attraverso il portale SICOGE, che costituisce il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri) e di alcune Amministrazioni autonome dello Stato.
Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa aggiornato, i destinatari delle provvidenze in esame possono essere solo gli esercenti professionalmente l’attività di pesca, ovvero, qualunque soggetto, imprenditore individuale o società, che svolga un'attività di pesca marittima in modo abituale, che risulti iscritto presso gli Uffici Circondariali/Locali Marittimi delle marinerie beneficiarie degli aiuti, che attesti la regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi e ai ruoli previdenziali e assistenziali dei marinai imbarcati, e comprovi l’esercizio dell'attività di pesca nelle zone interessate, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti alla richiesta di aiuto (solo nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa vigente sulla tracciabilità del pescato.
Il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo di ormeggio dell'unità di pesca.
Dall’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza è emerso che “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa” era armatrice nel periodo considerato di due imbarcazioni: - AU I OS 1208, di mt 9,30 motorizzata con motore entrobordo da 85 hp e con abilitazione alla pesca costiera entro 6 miglia dalla costa; - AR OS OS 445, di mt 5,80 imbarcazione a remi con abilitazione alla pesca costiera entro 3 miglia dalla costa.
E’ risultato, inoltre, che: - le predette imbarcazioni, considerati il luogo di ormeggio, le caratteristiche strutturali e la motorizzazione, potevano raggiungere l’area “Tango 812” coinvolta nelle esercitazioni militari; - sulla base della documentazione fornita dal Comando Militare Esercito Sardegna, i soci lavoratori erano regolarmente iscritti nel registro dei pescatori marittimi; - attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, i soci lavoratori erano regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi.
Con riguardo, invece, all’ulteriore presupposto dello svolgimento professionale dell’attività di pesca e, nel caso di prima istanza, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti (art. 3, comma 3, del Protocollo d’Intesa aggiornato), la Procura ha chiesto degli approfondimenti a cui ha dato riscontro la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Oristano con la nota prot. n. 0069892/2024 del 17/4/2024.
L’armatore è stato invitato dai militari operanti a produrre documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento professionale dell’attività di pesca da parte della Cooperativa “PESCATORI LA FENICE” mediante l’utilizzo delle due imbarcazioni in dotazione. Le produzioni effettuate da TI ST hanno riguardato esclusivamente l’imbarcazione AU I. In particolare, sono stati acquisiti i documenti di trasporto del pescato destinato alla vendita, in cui risulta espressamente indicato il nome dell’imbarcazione AU I, per un numero di giornate superiore a 120 negli anni 2015 e 2016 (ovvero nei due anni precedenti alla prima istanza del 2017). L’Ufficio requirente ha ritenuto, quindi, che gli aiuti erogati all’armatore in relazione a questa imbarcazione (e a coloro che vi hanno prestato servizio in qualità di comandante e marinai) siano legittimi in quanto dalla documentazione acquisita è possibile dedurre lo svolgimento professionale dell’attività di pesca.
Diversamente, con riguardo all’imbarcazione AR OS OS 445, TI ST, interpellato dai militari operanti, non ha prodotto alcun tipo di documentazione che dimostri lo svolgimento dell’attività di pesca nei due anni precedenti alla prima istanza del 2017 e per tutto il resto del periodo in relazione al quale sono state erogate le provvidenze in questione.
Secondo la Procura, pertanto, sarebbero stati indebitamente erogati i seguenti benefici: euro 14.860,67 (euro 5.115,16 ordinario; euro 9.745,51 integrativo) relativi al 2017 (da riferire al comandante IA IR); euro 5.246,77 (euro 2.522,32 ordinario; euro 2.724,45 integrativo) relativi al 2018 (da riferire al comandante IA IR); euro 21.960,00 relativi al 2019 (euro 5.824,00 ordinario e euro 10.486,00 integrativo, da riferire al comandante IA IR; euro 1.836,00 ordinario e euro 989,00 integrativo, da riferire al marinaio TI ST; euro 1.836,00 ordinario e euro 989,00 integrativo, da riferire al marinaio TI NI); euro 17.228,49 (euro 6.293,43 ordinario e euro 10.935,06 integrativo) relativi al 2020 (da riferire al comandante IA IR); per un totale di euro 59.295,93.
Gli aiuti non dovuti sono stati erogati dal Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare Esercito Sardegna, su una linea di credito intestata al Comune di Santa Giusta (OR), sede legale della società beneficiaria “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa”.
L’Ufficio requirente ha ricordato che, con sentenza n. 84/2023, in relazione a un precedente riguardante analoga fattispecie, la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha affermato che “Come chiarito nel parere del 28.10.1999 espresso dal Comando Militare autonomo in parola, il soggetto beneficiario delle provvidenze è l’armatore dell’imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante quote in correlazione al numero dei dipendenti imbarcati”.
Nel caso in esame l’armatore è la società “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa”, il cui legale rappresentante TI ST ha presentato le domande di aiuto per gli imbarcati (per IA IR, comandante dell’imbarcazione AR OS OS, per se stesso e per TI NI, marinai sulla detta imbarcazione) e per i relativi periodi nel corso degli anni di cui si tratta.
In particolare, TI ST, in qualità di rappresentante legale di “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa”, al fine di fare conseguire alla società cooperativa da lui rappresentata le erogazioni pubbliche in questione per gli anni dal 2017 al 2020 (da destinare poi ai marinai imbarcati), nelle istanze presentate al Comando Militare Esercito Sardegna di accesso ai predetti benefici, avrebbe intenzionalmente rappresentato una situazione artefatta attraverso false dichiarazioni attestanti il non veritiero possesso dei requisiti richiesti.
I prevenuti sono stati invitati a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 67 c.g.c., ma non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né il sig. TI ha chiesto di essere sentito in audizione personale, di conseguenza è stato emesso l’atto di citazione.
L’Ufficio requirente ha, infatti, evidenziato che la vicenda in esame rientra nell’ambito dell’erogazione di risorse pubbliche a favore di privati per la realizzazione di un programma della Pubblica Amministrazione che, a tale scopo, attribuisce provvidenze ai soggetti che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti. L’inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalla Pubblica Amministrazione, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio. In forza di ciò la fattispecie in esame ricadrebbe nell’area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo, così, la giurisdizione della Corte dei conti.
Nel caso in esame, TI ST, al fine di fare ottenere alla società da lui rappresentata l’erogazione dei già menzionati indebiti benefici (da destinare ai marinai imbarcati), avrebbe consapevolmente rappresentato una situazione non veritiera, con riguardo all’imbarcazione AR OS OS 445, attraverso false dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti e avrebbe agito con dolo.
Poiché alla dichiarazione, in ipotesi fraudolenta, sarebbe conseguita l’erogazione di benefici non dovuti, questi ultimi costituirebbero danno erariale. La Procura ritiene integrato il nesso causale tra l’evento lesivo dell’erogazione degli aiuti in questione in carenza dei necessari requisiti (anche con la sottrazione degli stessi ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescritti) e il comportamento tenuto dai presunti responsabili, consistito nella dolosa rappresentazione di una situazione non veritiera che è stata scoperta e accertata solo attraverso le indagini condotte dalla Guardia di Finanza i cui esiti sono stati compendiati nelle segnalazioni del 21/10/2023 e del 23/10/2023.
In conclusione, la Procura ritiene pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale arrecato al Ministero della Difesa, quantificato in complessivi euro 59.295,93, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, di cui i convenuti devono essere chiamati a rispondere a titolo di dolo in via solidale.
TI ST, in proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa” si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Antonio NICOLINI e ST PI con memoria depositata il 29 ottobre 2025, nella quale si eccepisce la prescrizione dell’azione erariale per l’intero periodo anteriore al 15/07/2019, con conseguente ammissibilità della stessa per le sole annualità 2019 (domanda di liquidazione del relativo indennizzo inoltrata nel 2020) e 2020 (istanza presentata nel 2021), atteso che il primo - e unico - atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dall’invito a dedurre, è stato notificato in data 15/07/2024.
Secondo la prospettazione difensiva, nella fattispecie in esame la conoscibilità dell’evento dannoso dovrebbe coincidere con la data dell’erogazione, essendo l’Amministrazione in possesso di tutti gli elementi per avere contezza del danno e, quindi, per poterlo contestare in termini erariali. Ancorare il dies a quo della prescrizione dell’azione erariale al termine di erogazione delle misure indennitarie significa valorizzare in massimo grado il momento di “conoscibilità obiettiva” del presunto danno erariale arrecato dal convenuto all’amministrazione danneggiata.
Nel merito, la difesa ha evidenziato che la Cooperativa in data 5/06/2017 aveva presentato una specifica domanda per ottenere i benefici in parola relativi all’annualità 2016 e un’altra istanza in data 29/01/2019 riferita al 2015, e che entrambe le richieste vennero rigettate con la motivazione che nel 2015 e nel 2016 la barca AR OS risultava armata da IA IR, socio e dipendente della Cooperativa LA FENICE e non per carenza di altri requisiti.
Secondo i patrocinatori, inoltre, il comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell’attività di pesca nelle zone oggetto di interdizione deve intendersi previsto esclusivamente nel caso di prima istanza di accesso al beneficio e non sempre e comunque per tutte le annualità successive, con la precisazione che il Protocollo d’Intesa non mostra di riferirsi alla prima istanza di accesso accolta, bensì alla sola prima istanza di accesso al beneficio in parola.
Secondo l’interpretazione della Procura, invece, a far data dal 2017 e per il futuro, potrebbero godere dei benefici economici per cui è causa solo gli operatori che possano comprovare l’attività di pesca per almeno 120 giorni, così che nessun ristoro sarebbe previsto per chi matura anche un solo giorno in meno della soglia suindicata.
In ogni caso, vertendosi in tema - eventualmente - di errori interpretativi, nessun dolo potrebbe essere rinvenuto nella condotta del sig. TI caratterizzata, al più, da colpa lieve, come tale non punibile.
La difesa ha, poi, sottolineato che gli indennizzi riconosciuti per gli anni in contestazione sono pervenuti regolarmente all’avente diritto, il socio/dipendente IA IR, così da escludere qualsiasi ipotesi di sviamento rispetto alla finalità e destinazione attribuita dal Protocollo ai ristori in discussione.
I patrocinatori hanno, quindi, rappresentato, che la “COOPERATIVA LA FENICE” costituisce una realtà dalle dimensioni ridotte, con un’organizzazione praticamente familiare e con rapporti tra i soci basati sulla fiducia reciproca. Per tale motivo ciascun socio ha sempre gestito autonomamente la propria imbarcazione risultando, fino al 2016, armatore della stessa.
A seguito dei rigetti delle prime richieste di indennizzo per il fermo della pesca dovuto alle esercitazioni svolte presso il bacino di Capo Frasca, è emersa l’esigenza di attribuire alla Cooperativa la qualifica di armatore delle barche (pur rimanendo le stesse di proprietà dei singoli soci) e, come tale, unico soggetto (in quanto effettivo operatore economico) legittimato alla presentazione delle istanze tese al conseguimento dei ristori.
In concreto, l’attribuzione della qualifica di armatore alla Società Cooperativa non ha modificato in nulla la gestione delle singole imbarcazioni. Per tale motivo, tutta la documentazione inerente al pescato veniva gestita da convenuto ST TI e dal padre NI per quanto attiene all’imbarcazione AU I e da IA IR per quanto attiene alla barca AR OS. Tuttavia, i rapporti tra i soci si sono sempre più deteriorati fino a giungere all’esclusione del IA dalla Cooperativa, con decorrenza dal 10/05/2021, in forza di motivata delibera assembleare.
Quale reazione, l’oramai ex socio, nonostante la richiesta inviatagli con raccomandata a/r del 29/08/2024, ha omesso di consegnare alla Società l’intera documentazione relativa all’imbarcazione di sua proprietà (fatture relative al pescato, etc.); di qui l’impossibilità per il convenuto di fornire gli elementi posti a fondamento delle richieste avanzate per la barca AR OS e relativi alla posizione del IA che, come detto, ebbe a ottenere in misura integrale il ristoro liquidato.
Siffatta situazione conflittuale risulta preceduta e provata dall’ampio carteggio intercorso tra il legale della Cooperativa e IA IR nel periodo compreso tra il 23/04/2021 e il 3/05/2022.
Di conseguenza, secondo la prospettazione difensiva, non potrebbe ascriversi al sig. TI alcuna condotta dolosa che, peraltro, sarebbe stata posta in essere non per conseguire un vantaggio personale, bensì di soggetti terzi, atteso che le richieste avanzate per l’imbarcazione di proprietà TI sono apparse esenti da qualsiasi censura; detta circostanza corroborerebbe e comproverebbe l’eccezione preliminare di prescrizione parziale dell’azione erariale; in secondo luogo, la descrizione degli eventi impone alla difesa di invocare l’applicazione del disposto di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo emersi “fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’atto introduttivo”, così che apparirebbe doverosa “la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza”, pur senza sospendere il processo.
Infine, nella memoria si sostiene che non potrebbe essere revocata in dubbio la decisiva incidenza causale delle condotte - attive e/o omissive - di ulteriori soggetti rispetto al convenuto, l’ex socio IA IR da un lato e gli Uffici coinvolti nelle procedure di accettazione, verifica e controllo delle istanze presentate dalla Cooperativa dall’altro; il carattere procedimentale dell’attività di accertamento dei requisiti e l’indiscusso apporto degli organi dotati di funzioni istruttorie non possono, infatti, non aver contribuito a consolidare il convincimento della legittimità dell’operato del TI.
In punto di quantum, poi, la difesa ha contestato l’ammontare della pretesa azionata, in quanto superiore agli importi effettivamente erogati alla Cooperativa e corrisposti al(l’ex) socio/dipendente IA IR, come si evincerebbe dal prospetto riepilogativo rilasciato dal Comune di Santa Giusta in data 22/08/2024, contenente la precisazione della decurtazione delle imposte di bollo RAS, bollo Tesoro e della ritenuta IRPEF del 4%.
In conclusione, nella memoria si chiede: in via preliminare, di dichiarare prescritta l’azione della Procura avuto riguardo alle erogazioni anteriori al 15/07/2019; nel merito, di mandare assolto il convenuto da ogni addebito, per insussistenza della condotta materiale e/o dell’elemento psicologico minimo della colpa grave; ancora nel merito, in via meramente subordinata, di applicare il disposto dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, ovvero dell’art. 83, comma 2, del medesimo Codice; sempre nel merito, in via di ulteriore subordine, di esercitare in massimo grado il potere riduttivo, avendo riguardo, altresì, all’errata quantificazione della pretesa azionata.
All’udienza del 19 novembre 2025 il P.M. ha sottolineato che l’art. 3 del protocollo d'intesa del 2016 stabilisce che i destinatari delle misure di indennizzo sono i pescatori e li qualifica come soggetti che svolgono un'attività di pesca professionale marittima, e ha chiarito che il rispetto dei requisiti deve essere provato per ogni imbarcazione.
Nelle premesse del protocollo viene evidenziato che il fine è quello di evitare gli abusi.
Il P.M. ha, inoltre, precisato che, con riguardo al presupposto dello svolgimento professionale dell'attività di pesca, nel caso di prima istanza, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti, in sede istruttoria sono stati chiesti degli approfondimenti. L'armatore è stato invitato dai militari operanti a produrre documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento professionale dell'attività di pesca. L'Ufficio requirente ha, quindi, ritenuto che nelle due annualità precedenti al 2017, una delle due imbarcazioni non sia stata impegnata in attività di pesca per almeno 120 giorni, così che risulterebbero indebitamente erogati gli aiuti corrisposti all'armatore per il 2017. Sarebbe invece stata raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività di pesca per almeno 120 giorni in relazione all'altra imbarcazione.
In particolare, quindi, il signor TI ST, nelle istanze, avrebbe intenzionalmente rappresentato per una delle due imbarcazioni una situazione artefatta attraverso false dichiarazioni attestanti il non veritiero possesso dei requisiti.
A parere della Procura, l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa non può essere accolta, poiché non era oggettivamente conoscibile da parte dell'Ufficio ministeriale che riceveva l'istanza lo svolgimento dell'attività di pesca, in quanto il controllo rimesso all'ufficio del Ministero della Difesa era solo di tipo documentale, basato sull’autocertificazione, mentre il danno è stato disvelato solo all’esito dell’attività di indagine.
Per la Procura, la giustificazione addotta dall’armatore in ordine all’impossibilità di rinvenire la documentazione attestante l’esercizio dell’attività di pesca per l’imbarcazione AR OS non sarebbe attendibile, poiché si tratta di fatture che dovevano essere nella disponibilità della Cooperativa; chi gestiva la contabilità avrebbe dovuto averne copia, mentre non risulta alcuna fattura in quattro anni.
Inoltre, i dissidi addotti a giustificazione sono avvenuti nel 2021.
Appare pertanto evidente che l’armatore ha dolosamente attestato lo svolgimento dell’attività di pesca.
A parere della Procura, infine, non sono emersi fatti nuovi che richiedano l’applicazione dell'articolo 83 c.g.c. e la conseguente rimessione degli atti al P.M.
La Procura ha, quindi, confermato le conclusioni agli atti.
L’Avvocato NICOLINI ha evidenziato che la pretesa azionata si basa sulla mancata dimostrazione dell'esercizio dell'attività di pesca per tutti gli anni di riferimento. Il fondamento giuridico dell'azione del Pubblico Ministero si fonda sull'interpretazione dell'articolo 3 del protocollo d'intesa del 2016, la cui interpretazione non è chiara; il requisito del comprovato esercizio per almeno 120 giorni dell'attività di pesca nelle zone interessate nei due anni precedenti alla richiesta di indennizzo nel caso di prima istanza di accesso al beneficio, in accordo con la normativa sulla tracciabilità, si presta a plurime interpretazioni e operazioni ermeneutiche.
La difesa ha osservato che la condotta dei convenuti non era dolosa, poiché frutto di un'interpretazione particolarmente complessa e non univoca della normativa di settore.
Il patrocinatore ha sottolineato, inoltre, che gli operatori economici non hanno competenze tali da consentire loro di poter distinguere tra i 120 giorni dei primi dei due anni precedenti al 2017 e i 120 giorni degli anni successivi e ha sostenuto che parte della responsabilità debba attribuirsi alla EG, non potendo, in ragione di ciò, qualificare in termini di colpa la condotta dei convenuti, se non riconoscendo una colpa lieve per il fatto di essersi affidati a consulenti non all'altezza della situazione. Ha ribadito, pertanto, che vi sarebbe stato il contributo causale di altri soggetti, in particolare del sig. IA.
L’Avvocato NICOLINI ha, quindi, insistito per l’infondatezza della pretesa erariale e ha chiesto l’assoluzione dei convenuti. In estremo subordine, ha invocato l’esercizio in massimo grado del potere riduttivo, alla luce degli elementi emersi e non presi in considerazione in fase di indagine, in particolare dei rigetti relativi alle annualità 2015 e 2016, che riguardavano solo la titolarità dell’imbarcazione.
L’Avvocato PI ha precisato che la EG e la AT in quelle zone di pesca erogano il servizio di gestione contabile ad ampio spettro e informano i pescatori sulle sovvenzioni di tipo pubblico e gli indennizzi a loro disposizione e ha evidenziato che la AT è subentrata alla EG, mentre la documentazione è rimasta presso quest’ultima ed è stata portata via dal sig. IA. Il difensore ha chiesto, pertanto, che si valuti l'apporto causale del terzo diffidato alla restituzione della documentazione e si è associato alle conclusioni del collega.
In sede di replica, il P.M. ha chiarito che è indispensabile che anche per le annualità successive sia provato lo svolgimento dell'attività di pesca, poiché sarebbe paradossale provare lo svolgimento dell'attività per i due anni precedenti alla prima istanza e non svolgere l’attività per gli anni a seguire.
L’Avvocato NICOLINI ha osservato che sussistendo dubbi interpretativi in ordine alla normativa di settore, la condotta del convenuto non può qualificarsi in termini di dolo.
Considerato in
DIRITTO
In via pregiudiziale, il Collegio si deve fare carico di verificare la sussistenza, nel caso all’esame, della giurisdizione di questa Corte, anche in assenza di un’eccezione sollevata dalla parte convenuta (art. 15 c.g.c.).
Premesso che in analoghe fattispecie questa Sezione ha affermato sussistere la giurisdizione della Corte dei conti (sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello; sentenza n. 84 del 2023, sentenze n. 109, 124, 125, 151 del 2025 e altre), è d’uopo ricordare che già nel 2017, con la sentenza n. 16, aveva stabilito che “Per il conseguimento di somme a carico del bilancio pubblico, è richiesto sia l’esercizio di un’impresa economica di pesca, sia l’avere alle proprie dipendenze personale imbarcato, alle cui retribuzioni è ancorato il calcolo degli importi da corrispondere.
L’obiettivo è favorire l’imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.
Gli indennizzi sono diretti a sostenere l’attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza).”
In continuità con i precedenti sopra citati, la Sezione ritiene sussistere la giurisdizione della Corte dei conti.
Deve, poi essere respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, in quanto non presenta profili di fondatezza, considerato che la condotta del sig. TI appare connotata da dolo, poiché scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, dei requisiti previsti, in realtà del tutto insussistenti, per l’ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica, e atteso che la fattispecie è stata svelata nella sua interezza solo a seguito di una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza.
Si deve osservare, al riguardo, che nel caso in esame il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso la predisposizione da parte del sig. TI di dichiarazioni mendaci, in relazione alle quali l’Amministrazione militare, destinataria delle istanze finalizzate all’attribuzione degli indennizzi, non aveva alcuna concreta possibilità, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, di rilevare gli illeciti sottesi alle dette istanze.
Pertanto, la prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui è stata inoltrata la segnalazione di danno (ottobre 2023), perciò l’azione risarcitoria della Procura Regionale, essendo stato notificato l’invito a dedurre il 15 luglio 2024 alla Cooperativa e il 26 luglio 2024 al sig. TI ST, si appalesa tempestiva.
Venendo al merito della contestazione formulata a carico dei convenuti, l’esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.
In base alla documentazione agli atti, compendiata nella denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Oristano, prot. n. 0186388/2023 del 21/10/2023 e n. 0187027/2023 del 23/10/2023, si deduce che il sig. TI ha posto in essere un’attività consapevolmente diretta a ottenere gli indennizzi in parola, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l’Ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali con specifica funzionalizzazione.
In particolare, viene in evidenza la mancanza di sufficienti documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico, che sarebbe stato pescato con l’imbarcazione AR OS OS 445, per la quale il sig. TI ha richiesto gli indennizzi, e che consentirebbe di verificare il rispetto del requisito dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo.
Occorre, comunque, chiarire che il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l’indennizzo e non alla data della domanda.
Con riferimento alla contestazione della difesa, in relazione al fatto che il requisito dei 120 giorni sarebbe necessario solo per la prima istanza, si deve chiarire che gli indennizzi sono riconosciuti a chi svolge attività di pesca “professionalmente”.
Nel caso in discussione, non solo il detto requisito non è stato rispettato, ma non risulta che l’imbarcazione AR OS OS 445 abbia svolto alcuna attività di pesca professionale neanche negli anni successivi, in quanto non è stato fornito alcun tipo di documentazione che dimostri lo svolgimento abituale dell’attività di pesca per tutto il periodo in relazione al quale sono stati erogati gli aiuti in questione. Sarebbero stati, pertanto, indebitamente erogati all’armatore i seguenti benefici: euro 14.860,67 (euro 5.115,16 ordinario; euro 9.745,51 integrativo) relativi al 2017 (da riferire al comandante IA IR); euro 5.246,77 (euro 2.522,32 ordinario; euro 2.724,45 integrativo) relativi al 2018 (da riferire al comandante IA IR); euro 21.960,00 relativi al 2019 (euro 5.824,00 ordinario e euro 10.486,00 integrativo, da riferire al comandante IA IR; euro 1.836,00 ordinario e euro 989,00 integrativo, da riferire al marinaio TI ST; euro 1.836,00 ordinario e euro 989,00 integrativo, da riferire al marinaio TI NI); euro 17.228,49 (euro 6.293,43 ordinario e euro 10.935,06 integrativo) relativi al 2020 (da riferire al comandante IA IR); per un totale di euro 59.295,93.
La disciplina che regola gli emolumenti in parola stabilisce che il destinatario degli stessi è l’armatore dell’imbarcazione (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 84/2023) e in quest’ottica deve essere intesa la richiesta della Procura attrice di recuperare dallo stesso quanto versatogli dall’Amministrazione, a prescindere dalla circostanza fattuale che tali somme siano state trasferite ai marittimi imbarcati.
Al fine di determinare la responsabilità, il Collegio ritiene che sia da escludere il prospettato concorso causale di altri soggetti, il sig. IA e l’ufficio istruttore del Ministero.
In relazione al primo, la Cooperativa avrebbe dovuto essere destinataria delle fatture emesse dai soggetti acquirenti del pescato e, in quanto tale, avrebbe dovuto tenerne copia o, quantomeno, averne traccia nella documentazione contabile degli anni in contestazione, indipendentemente dalla condotta del sig. IA.
L’ufficio ministeriale, d’altro lato, svolge un mero riscontro cartolare, basato su autocertificazioni, e non poteva effettuare le approfondite indagini che hanno portato la Guardia di Finanza, prima, e la Procura erariale, poi, a svelare la complessa fattispecie in discussione; né rileva la circostanza che la richiesta di indennizzi per il 2015 e il 2016 sia stata rigettata per la non coincidenza del titolare dell’imbarcazione (IA IR) con il richiedente gli stessi (la Cooperativa convenuta), in quanto la mancanza di tale prerequisito ha, naturalmente, impedito l’esame degli ulteriori elementi dichiarati.
Il Collegio non rileva, pertanto, elementi nuovi che richiedano di procedere ai sensi dell’art. 83 del codice di giustizia contabile.
Per quanto riguarda il quantum del danno, i convenuti devono essere considerati responsabili dell’intero danno erariale derivante dall’indebita percezione dei contributi pubblici indicati nell’atto di citazione, a titolo di dolo, poiché hanno posto in essere una condotta scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, dei requisiti previsti, in realtà del tutto insussistenti, per l’ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica, e atteso che la fattispecie è stata svelata nella sua interezza solo a seguito di una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza.
Non merita accoglimento la richiesta della difesa di tenere conto solo delle somme percepite al netto, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte che, nella sentenza n. 13/QM del 2021 alla cui motivazione si fa integrale rimando, hanno stabilito il seguente principio di diritto “In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del D.lgs. n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”.
Conclusivamente, il danno erariale va ascritto a “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa” in persona del legale rappresentante pro tempore e al sig. ST TI in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione di “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa”, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore del Ministero della Difesa per il definitivo importo di euro 59.295,93.
Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT dalle date dei singoli pagamenti degli indennizzi e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna la “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa” in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. ST TI in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della “PESCATORI LA FENICE Società Cooperativa”, a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa,, la somma di euro 59.295,93 (cinquantanovemiladuecentonovantacinque/93), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;
-condanna, altresì, i soccombenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 240,14 (diconsi euro duecentoquaranta/14).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)
Depositata in Segreteria il 09/02/2026 Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus