Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 08/05/2026, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02932/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Centro Radiologico Quarantelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio degli avvocati Pierpaolo Barretta e Vincenzo Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “ Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale ” e dei relativi allegati;
b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Radiologico Quarantelli S.r.l. il 4/4/2023, per l’annullamento:
1) della deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 37 del 17 gennaio 2023, avente ad oggetto: “ Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1168 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale - integrazione allegati ”;
2) della deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 1168 del 19 dicembre 2022, avente ad oggetto: “ Modifica ed integrazione deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 -macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale ”;
3) nonché di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Radiologico Quarantelli S.r.l. il 2/11/2023, per l’annullamento:
a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0131216 del 03.07.2023, avente ad oggetto “ Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2020 per RTU ”;
b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0115019 del 09.06.2023 avente ad oggetto “ Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2020 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore il dott. AB Di ZO nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 16 aprile 2026, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo depositato in data 8.02.2023, la società ricorrente, premettendo di essere titolare di un centro di radiologia accreditato con il SSN (cod. struttura 008220), ha impugnato la deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto la “ Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale ” e dei relativi allegati, lamentando che con tale atto l’Amministrazione " ha deliberato che il fatturato “LIQUIDABILE” in favore del “Centro Radiologico Quarantelli S.r.l.” sarebbe pari ad euro 116.900,81 e che il fatturato “NON LIQUIDABILE” sarebbe pari ad euro 26.569,67 ”.
Con i motivi aggiunti depositati in data 4.4.2023 la società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 37 del 17 gennaio 2023, avente ad oggetto: “ Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1168 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale – integrazione allegati ”, e altresì la deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 1168 del 19 dicembre 2022, avente ad oggetto la “ Modifica ed integrazione deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 -macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale ”. La ricorrente sul punto ha lamentato che con le deliberazioni nn. 1168/2022 e 37/2023, impugnate i motivi aggiunti in esame, l’Azienda sanitaria ha provveduto a rettificare il dato relativo al fatturato liquidabile, con precipuo riferimento ai centri accreditati per la branca di diagnostica per immagini, imponendo un’ulteriore decurtazione del fatturato liquidabile, rispetto a quanto previsto dalla delibera impugnata con il ricorso principale.
Con i motivi aggiunti depositati in data 2.11.2023 la società ricorrente ha impugnato la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0131216 del 03.07.2023, avente ad oggetto “ Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2020 per RTU ”.
Si è costituita l’intimata ASL, eccependo:
- Inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia deve essere radicata dinanzi al Giudice Ordinario;
- Inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato, in quanto il ricorso non è stato notificato ad alcun’altra struttura sanitaria accreditata presso il SSN, in veste di controinteressata;
- Inammissibilità del ricorso per sottoscrizione della clausola di salvaguardia, in quanto il Centro ricorrente ha sottoscritto un contratto contenente la cd. clausola di salvaguardia, ed ha dunque, accettato espressamente non solo il contenuto ma anche gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa;
- Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera ricognitiva 1241 del 23/12/22, in quanto il mancato ricorso contro la delibera ricognitiva, che conferma un atto presupposto, determina l'improcedibilità del ricorso originario (se ancora in corso) o l'inammissibilità di un nuovo ricorso, poiché il provvedimento si è ormai consolidato;
- Infondatezza nel merito.
Con memoria del 16.3.2026 parte ricorrente ha aderito all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, evidenziando che “ successivamente alla proposizione del ricorso si è formato e consolidato, in materia di regressione tariffaria, l’orientamento secondo cui la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ”, e richiamando sul punto le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 32259 e 32265 del 21 novembre 2023 che hanno affermato in materia la giurisdizione del Giudice Ordinario. La ricorrente ha chiesto di compensare le spese di lite, in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la giurisdizione in tema di regressione tariffaria si radica in capo al Giudice Ordinario.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 16 aprile 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, e a cui parte ricorrente ha poi aderito. Infatti, quanto agli atti impugnati, riguardanti la definizione della regressione tariffaria unica, si condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « con specifico riferimento alla materia relativa al pagamento da parte della Asl o Ausl delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, giova altresì ricordare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 603 del 2005), posto che i rapporti fra le Ausl e le strutture private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell'accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengono, in forza del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. c), alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di "quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario;
sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali;
al contrario, ove la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio "potere-interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Sez. U. n. 10149 del 2012); si è inoltre precisato, sulla scorta della ripartizione introdotta dal D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, che le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ove non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, involgendo, quindi, l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull'an, sia sul quantum del corrispettivo (Cass. Sez. U. n. 411 del 2007);
in applicazione di questo criterio nel settore sanitario, la giurisprudenza ha perciò ritenuto appartenere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez. U. n. 16391 del 2011) le controversie aventi per oggetto la determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, perché tutte inerenti all'esercizio del potere di programmazione sanitaria in cui la questione delle somme dovute o pagate in eccesso diviene meramente consequenziale allo scrutinio sull'esercizio del potere (v. anche Cass. Sez. U. n. 23536 del 20/09/2019; Id. n. 28053 del 02/11/2018);
per converso, proprio in materia di regressione tariffaria la giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario avendo la controversia quale oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (Cass. Sez. U. nn. 1771, 1772 e 1773 del 2011);
nel caso di specie, con il ricorso presentato al Tar Campania la Mavis S.r.l., in proprio e nelle qualità predette, eccepisce: il difetto di motivazione delle pretese creditorie; la non debenza della regressione tariffaria; la violazione del principio di affidamento e l'irragionevolezza e tardività della regressione tariffaria applicata più di dieci anni dopo;
si tratta, dunque, di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla;
ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l'Asl non agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo;
lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell'affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell'Asl ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto;
in tal caso, il giudice prende contezza del provvedimento amministrativo a
monte (determinativo dei tetti di spesa) come mero fatto e non come atto giuridico del quale valutare la legittimità » (Cass., sez. U. n. 32265 del 21.11.2023).
Tale recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità specifica e chiarisce ulteriormente il consolidato orientamento secondo cui « Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, concernenti "indennità, canoni o altri corrispettivi", nelle quali sia contestata l'applicazione della cosiddetta "regressione tariffaria" nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le AUSL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, laddove la controversia abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato » (Cass., Sez. Unite, n. 10149 del 20/06/2012; T.A.R. Campania, Napoli, nn. 2398/2024, 3901/2024, 3906/2024, 3907/2024).
Nel caso di specie, le censure mosse dalla ricorrente avverso le delibere impugnate non attengono alla determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero alla possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora alla suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria.
Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione, senza investire i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla.
A maggior ragione non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in riferimento agli atti tesi al recupero di quanto previsto contrattualmente, i quali possono essere qualificati alla stregua di meri atti privatistici, con i quali l’Amministrazione manifesta e attua la propria volontà di procedere al recupero delle somme che ritiene dovute; simili atti non costituiscono espressione di un potere autoritativo, ma solo di un’attività privatistica intesa al recupero di determinate somme di denaro.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente per oggetto il recupero dei crediti pretesi dalla ASL resistente, rientrando essa nella giurisdizione del giudice ordinario. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, saranno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. La circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in epoca antecedente alla citata ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (del 21.11.2023) giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
AB Di ZO, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AB Di ZO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO