TAR Napoli, sez. IX, sentenza 08/05/2026, n. 2932
TAR
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio condivide l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative alla regressione tariffaria, quando riguardano l'effettiva debenza dei corrispettivi e non coinvolgono l'azione autoritativa della P.A., appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. La natura patrimoniale della controversia e l'assenza di poteri discrezionali della ASL nella determinazione del recupero sono elementi chiave. Gli atti di recupero sono qualificati come atti privatistici.

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    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio condivide l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative alla regressione tariffaria, quando riguardano l'effettiva debenza dei corrispettivi e non coinvolgono l'azione autoritativa della P.A., appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. La natura patrimoniale della controversia e l'assenza di poteri discrezionali della ASL nella determinazione del recupero sono elementi chiave. Gli atti di recupero sono qualificati come atti privatistici.

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    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio condivide l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative alla regressione tariffaria, quando riguardano l'effettiva debenza dei corrispettivi e non coinvolgono l'azione autoritativa della P.A., appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. La natura patrimoniale della controversia e l'assenza di poteri discrezionali della ASL nella determinazione del recupero sono elementi chiave. Gli atti di recupero sono qualificati come atti privatistici.

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    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio condivide l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative alla regressione tariffaria, quando riguardano l'effettiva debenza dei corrispettivi e non coinvolgono l'azione autoritativa della P.A., appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. La natura patrimoniale della controversia e l'assenza di poteri discrezionali della ASL nella determinazione del recupero sono elementi chiave. Gli atti di recupero sono qualificati come atti privatistici.

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    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio condivide l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative alla regressione tariffaria, quando riguardano l'effettiva debenza dei corrispettivi e non coinvolgono l'azione autoritativa della P.A., appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. La natura patrimoniale della controversia e l'assenza di poteri discrezionali della ASL nella determinazione del recupero sono elementi chiave. Gli atti di recupero sono qualificati come atti privatistici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 08/05/2026, n. 2932
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2932
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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