Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Welness S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Guarnieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Meis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Societa' M.G.R. 90 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Acronzio e Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fisioessenza S.r.l., Provincia di Teramo, Azienda Sanitaria n. 4 di Teramo, Gianna D'Eugenio, Marino D'Eugenio, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Autorita Distretto Appennino Centrale, Regione Abruzzo Dip. Infrastrutture e Trasporti, Mobilita Rete e Logistica Servizio Genio Civile di Teramo, A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della nota prot. n. 34123 assunta dal Comune di Roseto in data 24 settembre 2019, avente ad oggetto: “ art. 3 Legge Regionale n. 32/2007 e s.m.i. – ditta Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza srl, legale rappresentante il sig. Di Franceschino LU ”, con i relativi allegati;
2) della determinazione n. 46 del 9 ottobre 2019 del Comune di Roseto;
3) del parere assunto dal Dipartimento della ASL di Teramo in data 18 settembre 2019, n. 0093192/19;
4) del parere reso dalla Asl di Teramo in data 26.9.2020, n. prot. 85291;
5) del parere reso dalla ASL di Teramo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di FKT e di ambulatorio medico in favore della Fisioessenza presso i locali detenuti dalla MGR 90 s.r.l.;
6) del parere reso dal Comune di Roseto in data 10 settembre 2020, prot. n. 29653;
7) del parere reso dal Comune di Roseto in data 13.06.2019, prot. n. 20991;
8) del permesso di costruire n. 53 del 5 aprile 2019 rilasciato dal Comune di Roseto alla s.r.l. MGR 90;
9) della deliberazione di C.C. assunta dal Comune di Roseto in data 7 marzo 2019, n. 9, avente ad oggetto “S.U.A.P. in variante al P.R.G. vigente ex art. 8 D.P.R. 160/2010. Approvazione. “Opere di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso dei piani primo e secondo di un fabbricato per l'ampliamento ”, unitamente agli atti ivi menzionati (ma non conosciuti dalla ricorrente) e segnatamente:
- l'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata ad opera del Comune di Roseto;
- il parere del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – funzioni delegate dall'Autorità del Distretto dell'Appennino Centrale in data 7 settembre 2018, prot. n. 0246742/18;
- il parere reso dalla Provincia di Teramo Sezione Ambientale Strategica Servizio Pianificazione in data 27.09.2018 prot. n. 34801;
- la nota prot. n. 40174 assunta in data 9 novembre 2018 dal Settore II del Comune di Roseto;
- la determina dirigenziale assunta dalla Provincia di Teramo, Servizio Pianificazione Territorio, Urbanistica e Piste Ciclo-pedonali in data 15 novembre 2018, n. 2041;
- il parere reso dalla Regione Abruzzo Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree protette e Paesaggio in data 27.09.2018, n. 34869;
- il parere reso dalla Regione Abruzzo Autorità di Bacino in data 10.09.2018, n. 32634;
- il parere espresso in data 29 gennaio 2019, al prot. n. 3082, dalla Regione Abruzzo – Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica – Servizio Genio Civile Teramo,
- il parere reso dalla Provincia di Teramo, Sezione Ambientale Strategica in data 27.9.2018, pervenuto con prot. n. 34801;
- parere reso dall'ARTA Abruzzo in data 2.11.2018 pervenuto al prot. n. 39183;
- il parere reso dal Settore I – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Roseto in sede di conferenza i servizi nella seduta del 27.9.2018;
- la determinazione del Dirigente del Settore II del Comune di Roseto n. 21 del 01.02.2019;
- la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi;
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare permanente “Urbanistica e Gestione del territorio” del Comune di Roseto nella seduta del 18.02.2019, reso con verbale n. 23;
10) dell'autorizzazione all'esercizio n. 47 assunta dal Comune di Roseto in data 20 ottobre 2019, in favore della s.r.l. Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza, con i relativi allegati;
11) dell'autorizzazione n. 58 assunta dal Comune di Roseto in data 22 gennaio 2021, in favore della s.r.l. Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza, con i relativi allegati;
12) del titolo edilizio che si è formato sulla SCIA presentata dalla MGR 90 s.r.l. in data 24 aprile 2019, con i relativi allegati, nonché di tutti i titoli edilizi espressi ed impliciti rilasciati in virtù della delibera di CC n. 9 del 7 marzo 2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Welness S.r.l. il 21/10/2021:
per l'annullamento,
1) della nota prot. n. 34123 assunta dal Comune di Roseto in data 24 settembre 2019, avente ad oggetto: “ art. 3 Legge Regionale n. 32/2007 e s.m.i. – ditta Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza srl, legale rappresentante il sig. Di Franceschino LU ”;
2) della determinazione assunta n. 46 del 9 ottobre 2019 del Comune di Roseto;
3) del parere assunto dal Dipartimento della ASL di Teramo in data 18 settembre 2019, n. 0093192/19;
4) del parere reso dalla Asl di Teramo in data 26.9.2020, n. prot. 85291;
5) del parere reso dalla ASL di Teramo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di FKT e di ambulatorio medico in favore della Fisioessenza presso i locali detenuti dalla MGR 90 s.r.l.;
6) del parere reso dal Comune di Roseto in data 10 settembre 2020, prot. n. 29653;
7) del parere reso dal Comune di Roseto in data 13.06.2019, prot. n. 20991;
8) del permesso di costruire n. 53 del 5 aprile 2019 rilasciato dal Comune di Roseto alla s.r.l. MGR 90;
9) della deliberazione di C.C. assunta dal Comune di Roseto in data 7 marzo 2019, n. 9, avente ad oggetto “ S.U.A.P. in variante al P.R.G. vigente ex art. 8 D.P.R. 160/2010. Approvazione. “Opere di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso dei piani primo e secondo di un fabbricato per l'ampliamento ”, unitamente agli atti ivi menzionati (ma non conosciuti dalla ricorrente) e segnatamente:
- l'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata ad opera del Comune di Roseto;
- il parere del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – funzioni delegate dall'Autorità del Distretto dell'Appennino Centrale in data 7 settembre 2018, prot. n. 0246742/18;
- il parere reso dalla Provincia di Teramo Sezione Ambientale Strategica Servizio Pianificazione in data 27.09.2018 prot. n. 34801;
- la nota prot. n. 40174 assunta in data 9 novembre 2018 dal Settore II del Comune di Roseto;
- la determina dirigenziale assunta dalla Provincia di Teramo, Servizio Pianificazione Territorio, Urbanistica e Piste Ciclo-pedonali in data 15 novembre 2018, n. 2041;
- il parere reso dalla Regione Abruzzo Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree protette e Paesaggio in data 27.09.2018, n. 34869;
- il parere reso dalla Regione Abruzzo Autorità di Bacino in data 10.09.2018, n. 32634;
- il parere espresso in data 29 gennaio 2019, al prot. n. 3082, dalla Regione Abruzzo – Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica – Servizio Genio Civile Teramo,
- il parere reso dalla Provincia di Teramo, Sezione Ambientale Strategica in data 27.9.2018, pervenuto con prot. n. 34801;
- parere reso dall'ARTA Abruzzo in data 2.11.2018 pervenuto al prot. n. 39183;
- il parere reso dal Settore I – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Roseto in sede di conferenza i servizi nella seduta del 27.9.2018;
- la determinazione del Dirigente del Settore II del Comune di Roseto n. 21 del 01.02.2019;
- la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi;
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare permanente “Urbanistica e Gestione del territorio” del Comune di Roseto nella seduta del 18.02.2019, reso con verbale n. 23;
10) dell'autorizzazione all'esercizio n. 47 assunta dal Comune di Roseto in data 20 ottobre 2019, in favore della s.r.l. Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza, con i relativi allegati;
11) dell'autorizzazione n. 58 assunta dal Comune di Roseto in data 22 gennaio 2021, in favore della s.r.l. Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza, con i relativi allegati;
12) del titolo edilizio che si è formato sulla SCIA presentata dalla MGR 90 s.r.l. in data 24 aprile 2019, con i relativi allegati, nonché di tutti i titoli edilizi espressi ed impliciti rilasciati in virtù della
13) del provvedimento ex art. 4 della L.R. n. 32/2007, non conosciuto, con cui il Comune di Roseto degli Abruzzi avrebbe autorizzato la s.r.l. MGR 90 ad esercitare attività sanitaria di medicina dello Sport di I livello;
14) del provvedimento del Comune di Roseto del 09.11.2018, prot. n. 40174, depositato in giudizio dall'Ente in data 09.07.2021;
15) del parere del Servizio Urbanistico Provinciale di Teramo del 14.11.2018, prot. n. 38894.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Welness S.r.l. il 16/11/2021:
II atto di motivi aggiunti che si propone per l'annullamento:
16) del provvedimento di autorizzazione all'esercizio ex art. 4 della L.R. n. 32/2007, non conosciuto, con cui il Comune di Roseto degli Abruzzi ha autorizzato la s.r.l. Fisioessenza ad esercitare attività sanitaria di medicina dello Sport di I livello in assenza dei requisiti organizzativi minimi previsti dal Manuale di autorizzazione approvato con DGR n. 591/P del 1° luglio 2008, avuto particolare riguardo ai titoli in possesso del Direttore sanitario e del Responsabile medico del centro;
17) del parere favorevole reso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2007 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di prestazioni medicina dello sport di I livello, non conosciuto;
18) delle determinazioni implicite ed esplicite, ancorché non conosciute assunte dal Comune di Roseto degli Abruzzi, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo e dalla Regione Abruzzo all'esito della comunicazione ad opera della Struttura della sostituzione del Direttore sanitario del centro di riabilitazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roseto degli Abruzzi, della Regione Abruzzo e della M.G.R. 90 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa GE Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che:
- la ricorrente gestisce un Centro di Medicina dello Sport di II livello regolarmente autorizzato dal Comune di Roseto degli Abruzzi e che, a seguito di accesso agli atti del 16 marzo 2021, ha accertato che la società controinteressata, inizialmente autorizzata a svolgere attività di fisioterapia in altri locali del Comune, aveva trasferito l’attività presso un altro immobile, ottenendo anche l’autorizzazione quale Centro di Medicina dello Sport di I livello;
- con il ricorso introduttivo ha pertanto impugnato gli atti del procedimento, elencati in epigrafe, con cui è stato assentito tale trasferimento, assumendo di subire una concreta lesione, in ragione dello svolgimento da parte della ricorrente della medesima attività nel medesimo Comune resistente;
- il ricorso introduttivo è stato integrato dai successivi motivi aggiunti, depositati, rispettivamente, in data 21 ottobre 2021 e in data 16 novembre 2021;
Rilevato che, con memoria depositata in data 3 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, avendo cessato l’attività;
Ritenuto che, in ossequio al principio della ragione più liquida e al principio della domanda che regge il processo amministrativo, il ricorso debba pertanto dichiararsi improcedibile ex art. 35 c.p.a., stante la dichiarazione espressa formulata da parte ricorrente;
Ritenuto che, per l’articolazione della vicenda, possano compensarsi le spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE ON, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
GE Lo PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo PI | GE ON |
IL SEGRETARIO