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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5831/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001834302 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto crediti di diversa natura, contenuti in molteplici cartelle di pagamento e avvisi di addebito, eccependo:
1) il difetto di motivazione, la mancata allegazione delle copie delle cartelle e degli avvisi richiamati nell'atto impugnato, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni e del responsabile del procedimento;
2) il difetto di notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario, con riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento impugnata, e precisamente:
- tutti i crediti contenuti negli avvisi di addebito, i quali hanno ad oggetto contributi previdenziali INPS;
- la cartella n. 03420150010451386000, che ha ad oggetto recupero multe ed ammende del Tribunale di
Castrovillari;
- la cartella n. 03420150020639439000, che ha ad oggetto una contravvenzione per violazione del codice della strada del Comune di Roma;
- la cartella n. 03420150032920489000, che ha ad oggetto contravvenzione codice della strada del Comune di Lecce;
- la cartella n. 03420170007112349000, che ha ad oggetto il canone acqua;
- la cartella n. 03420180016887137000, che ha ad oggetto sanzioni amministrative L. 689/81 Ispettorato del Lavoro.
Tutte le sopramenzionate pretese creditizie, come si è detto, esulano dalla giurisdizione di questa Corte e sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario.
In secondo luogo, come affermato dalla stessa Agenzia resistente, le cartelle di pagamento nn.
03420110050086446000, 03420120047620010000, 03420130044598705000, 03420150027657505000, in virtù dell'art. 1, commi 222-230, della legge 197/2022, sono state automaticamente annullate, sicché per esse occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In riferimento alle somme portate dalle restanti cartelle di pagamento, si evidenzia quanto segue.
L'Agenzia resistente ha prodotto in giudizio, per ciascuna di esse, compiuta prova della loro notifica e, allorquando esse siano state notificate a persona diversa dal destinatario, non rileva l'eccepita omessa notifica relativa alla CAN, atteso che dette notifiche sono state effettuate ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n.
602/1973. Inoltre, l'Agenzia ha compiutamente provato la notifica di molteplici atti idonei ad interrompere la prescrizione, tra cui, da ultimo, l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201800000079001, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 10/04/2018 e l'intimazione di pagamento n.
03420189003356035000 notificata a mezzo posta elettronica certificata 06/03/2018.
Pertanto, anche alla luce del periodo di sospensione (542 giorni) applicabile in tema di riscossione delle imposte e previsto dalla normativa emergenziale COVID, nessuno dei crediti portati dalle restanti cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata (notificata in data 7/9/2022) può ritenersi prescritto.
Gli ulteriori motivi di ricorso aventi ad oggetto la motivazione dell'atto impugnato, la mancata allegazione delle copie delle cartelle e degli avvisi richiamati, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni e del responsabile del procedimento, sono infondati.
Invero, l'atto impugnato contiene le informazioni necessarie e sufficienti per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e la ricorrente, dunque, è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. Inoltre, l'atto impugnato è motivato, altresì, per relationem mediante espresso richiamo a tutti gli atti ad esso presupposti che, come si è detto, sono stati regolarmente notificati alla ricorrente e la cui allegazione non è necessaria.
Inoltre, si rileva che sanzioni e interessi di mora sono stati calcolati a norma di legge e che l'atto impugnato contiene l'espressa indicazione delle modalità di calcolo degli stessi, oltre che l'indicazione espressa del responsabile del procedimento.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere rigettato.
Deve, altresì, dichiararsi il difetto di giurisdizione e la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati in precedenza.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giustificato motivo di compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, nei limiti indicati in parte motiva, e indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario;
- dichiara cessata la materia del contendere, nei limiti indicati in parte motiva;
- accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- rigetta il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5831/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001834302 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto crediti di diversa natura, contenuti in molteplici cartelle di pagamento e avvisi di addebito, eccependo:
1) il difetto di motivazione, la mancata allegazione delle copie delle cartelle e degli avvisi richiamati nell'atto impugnato, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni e del responsabile del procedimento;
2) il difetto di notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario, con riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento impugnata, e precisamente:
- tutti i crediti contenuti negli avvisi di addebito, i quali hanno ad oggetto contributi previdenziali INPS;
- la cartella n. 03420150010451386000, che ha ad oggetto recupero multe ed ammende del Tribunale di
Castrovillari;
- la cartella n. 03420150020639439000, che ha ad oggetto una contravvenzione per violazione del codice della strada del Comune di Roma;
- la cartella n. 03420150032920489000, che ha ad oggetto contravvenzione codice della strada del Comune di Lecce;
- la cartella n. 03420170007112349000, che ha ad oggetto il canone acqua;
- la cartella n. 03420180016887137000, che ha ad oggetto sanzioni amministrative L. 689/81 Ispettorato del Lavoro.
Tutte le sopramenzionate pretese creditizie, come si è detto, esulano dalla giurisdizione di questa Corte e sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario.
In secondo luogo, come affermato dalla stessa Agenzia resistente, le cartelle di pagamento nn.
03420110050086446000, 03420120047620010000, 03420130044598705000, 03420150027657505000, in virtù dell'art. 1, commi 222-230, della legge 197/2022, sono state automaticamente annullate, sicché per esse occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In riferimento alle somme portate dalle restanti cartelle di pagamento, si evidenzia quanto segue.
L'Agenzia resistente ha prodotto in giudizio, per ciascuna di esse, compiuta prova della loro notifica e, allorquando esse siano state notificate a persona diversa dal destinatario, non rileva l'eccepita omessa notifica relativa alla CAN, atteso che dette notifiche sono state effettuate ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n.
602/1973. Inoltre, l'Agenzia ha compiutamente provato la notifica di molteplici atti idonei ad interrompere la prescrizione, tra cui, da ultimo, l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201800000079001, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 10/04/2018 e l'intimazione di pagamento n.
03420189003356035000 notificata a mezzo posta elettronica certificata 06/03/2018.
Pertanto, anche alla luce del periodo di sospensione (542 giorni) applicabile in tema di riscossione delle imposte e previsto dalla normativa emergenziale COVID, nessuno dei crediti portati dalle restanti cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata (notificata in data 7/9/2022) può ritenersi prescritto.
Gli ulteriori motivi di ricorso aventi ad oggetto la motivazione dell'atto impugnato, la mancata allegazione delle copie delle cartelle e degli avvisi richiamati, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni e del responsabile del procedimento, sono infondati.
Invero, l'atto impugnato contiene le informazioni necessarie e sufficienti per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e la ricorrente, dunque, è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. Inoltre, l'atto impugnato è motivato, altresì, per relationem mediante espresso richiamo a tutti gli atti ad esso presupposti che, come si è detto, sono stati regolarmente notificati alla ricorrente e la cui allegazione non è necessaria.
Inoltre, si rileva che sanzioni e interessi di mora sono stati calcolati a norma di legge e che l'atto impugnato contiene l'espressa indicazione delle modalità di calcolo degli stessi, oltre che l'indicazione espressa del responsabile del procedimento.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere rigettato.
Deve, altresì, dichiararsi il difetto di giurisdizione e la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati in precedenza.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giustificato motivo di compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, nei limiti indicati in parte motiva, e indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario;
- dichiara cessata la materia del contendere, nei limiti indicati in parte motiva;
- accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- rigetta il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti