CASS
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 37944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37944 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN LV PA, nato a [...] il [...] TZ SC, nato a [...] il [...] AL IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per tutti i ricorrenti;
uditi gli avvocati Guido Manca Bitti e Massimo Delogu per SC TZ, Ambra GI e DA RU per LV PA IN, e DA RU in sostituzione per IC AL i quali tutti hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale locale resa ai danni di LV PA IN per due episodi di corruzione propria uniti dalla continuazione realizzati in concorso con SC TZ (capo E della rubrica), all’epoca dei fatti vicesindaco del Penale Sent. Sez. 6 Num. 37944 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: NO AD ED Data Udienza: 08/10/2025 2 Comune di Villasalto, e con IC AL (capo F), sindaco del Comune di San NI SE ed ha riformato la decisione appellata solo con riferimento alla pena irrogata a TZ e AL, ridotta ad anni due di reclusione, mantenendo immutata quella inflitta al IN, determinata in anni cinque e mesi otto di reclusione. Con la stessa sentenza, è stata confermata la confisca per equivalente delle disponibilità riferite a IN e TZ per un valore corrispondente a 500 euro nonché la dichiarazione di non procedibilità, decretata dalla sentenza appellata per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, per i fatti ascritti, tra gli altri, anche ai già menzionati imputati, ricondotti alle ipotesi di cui agli artt. 81, 110, 353 e 353 bis cod. pen. 2. Propongono autonomi ricorsi i tre imputati. 3. Nell’interesse di PA LV IN si adducono sette diversi motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo si rimarca l’intervenuta estinzione per prescrizione anche delle due corruzioni descritte ai capi E) e F) in data anteriore alla sentenza di appello (29 maggio 2025). La difesa muove dalla data di consumazione delle due corruzioni (14 luglio 2014 per il capo F e 31 luglio 2014 per il capo E) e dal tempo utile alla prescrizione (10 anni) ritenuti dalla sentenza impugnata. Lamenta, tuttavia, un erroneo computo delle ragioni di sospensione, per complessivi giorni 497, della decorrenza del relativo termine considerate dalla Corte del merito per escludere che nel caso fosse già maturata la prescrizione dei due reati in contestazione. In particolare, sarebbero stati illegittimamente computati 231 giorni di sospensione per due rinvii (udienze del 23/11/2020 e 15/3/2021) disposti nel corso della udienza preliminare: la Corte del merito, nel considerarne il portato nell’ottica della ritenuta sospensione del decorso della decorrenza del termine utile alla prescrizione, avrebbe dato rilievo alle richieste di differimento sollecitate in dette occasioni da alcuni difensori;
in realtà i rinvii erano stati determinati dall’ordinario e necessario sviluppo della complessa dinamica processuale che ebbe a riguardare il giudizio in questione, si che al differimento si sarebbe comunque provveduti a prescindere dalle richieste difensive. Ancora, la sentenza avrebbe dato rilievo a 56 giorni maturati nel corso dell’appello (rinvio decretato alla udienza del 17/12/2024) quando in realtà il differimento, per quanto chiesto anche da uno dei difensori, trovò ragione assorbente nella necessità del Presidente del Collegio di astenersi per una riscontrata incompatibilità, astensione autorizzata dopo la predetta udienza. 3 Elise le ragioni di sospensione indebitamente computate, rimarca la difesa, la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione anche i capi posti a fondamento delle condanne in contestazione. 3.2. Con i motivi prospettati dal secondo al quinto, la difesa denunzia l’apparenza del percorso giustificativo tracciato dalla Corte di appello nel rispondere alle censure prospettate con il gravame di merito, segnalando all’uopo la pedissequa riproposizione, con la sentenza impugnata, di tratti del motivare della decisione appellata e rimarcando specifici vuoti argomentativi. Ciò in particolare avuto riguardo al capo E), alla documentata allegazione di bonifici provenienti da privati cittadini e imprese diretti a sostenere la RO di Villasalto, a conferma della matrice lecita del contributo offerto dalla ES Engineering riferibile al ricorrente;
al mancato puntuale scrutinio della affermata illegittimità dei bandi di gara o delle aggiudicazioni assertivamente piegate agli interessi del IN;
riguardo ad entrambe le imputazioni, l’effettiva possibilità di ricondurre alla sfera di influenza dei due concorrenti qualificati gli agiti anti doverosi assertivamente oggetto del patto corruttivo;
ancora, la documentata irrealizzabilità del compenso assertivamente pattuito per retribuire il AL quanto alla corruzione di cui al capo F); infine, il travisamento del dato offerto dai dialoghi captati, valutati in modo parcellizzato e cosi pervenendo a conclusioni apodittiche con riferimento ad entrambe le imputazioni, rese trascurando le letture alternative dotate di linearità logica offerte dalla difesa. 3.3. Con il sesto motivo di ricorso, la difesa contesta la qualificazione data ai fatti, da ricondurre se non all’ipotesi di cui all’art. 346 bis cod. pen., a quella di cui all’art 318 in ragione del ritenuto asservimento della funzione dei due pubblici ufficiali agli interessi del IN. 3.4. Con il settimo motivo si contesta il trattamento sanzionatorio, del tutto illogico nella sproporzione non solo rispetto alla oggettiva entità dei fatti ma anche con riguardo alla differenza tra la pena irrogata al ricorrente e quella comminata ai due concorrenti qualificati per effetto delle scelte adottate in appello nonché per il negato riconoscimento delle generiche malgrado il comportamento tenuto dal ricorrente anche successivamente ai fatti a giudizio. Si contesta anche l’applicazione delle pene accessorie e la confisca, anche queste sproporzionate al disvalore oggettivo della condotta a giudizio. 4. Ricorso proposto nell’interesse di SC TZ, condannato per concorso nella corruzione di cui al capo E). Sei i motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo di lamenta la manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al significato ascritto al colloquio occorso tra il ricorrente e IN intercettato il 31 luglio 2014 nonché al valore probatorio comunque assegnato al 4 detto momento di indagine. Il detto colloquio, a differenza di quanto sostenuto dai giudici del merito, darebbe prova dell’assenza di un patto corruttivo in precedenza raggiunto tra i colloquianti vista la decisione con la quale il ricorrente intendeva restituire al IN i soldi versati alla RO per la manifestazione “Capre in fiera”, peraltro ricevuti anche da numerosi altri soggetti, privati cittadini e imprenditori. La personalizzazione di tale ultimo evento, inoltre, dipendeva dal ruolo del TZ, che ne era promotore;
e la circostanza fattuale della omessa restituzione come anche quella dell’ulteriore contributo che doveva provenire dalla Edilogica di ES SC non sarebbero decisive, considerato peraltro che tale ultimo pagamento, a conferma della insussistenza del patto, non sarebbe mai pervenuto. Il fatto, poi, che TZ abbia in un unico contesto (la medesima mail), abbia chiesto il contributo per detta manifestazione alla società del IN e trasmesso anche la domanda con la quale il Comune di Villasalto chiese alla competente Autorità d’Ambito, l’autorizzazione a gestire le risorse funzionali alla realizzazione del depuratore, non vale a confermare l’assunto accusatorio: difficilmente il ricorrente, maresciallo dei carabinieri, si sarebbe avvalso al fine della mail della Legione dei Carabinieri di Sardegna. Né la Corte, ad avviso della difesa, avrebbe valutato il colloquio captato filtrandone il portato alla luce delle dichiarazioni del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, DE ZE il quale, sentito dal GIP, ebbe a negare di essere mai stato influenzato nelle sue autonome determinazioni, dal TZ. 4.2. Con i motivi addotti per secondo e terzo si contesta la linearità logica del percorso giustificativo tracciato dalla Corte nel ritenere per un verso proporzionato il compenso illecito pattuito (il contributo di 500 euro per la citata sagra) e i molteplici episodi illeciti, descritti nei diversi capi di imputazione per fatti di turbativa dichiarati prescritti ( capi da A e D della rubrica) attestanti i complessivi interessi perseguiti dal IN rispetto alle iniziative del Comune di Villasalto, atteso che la mera comparazione tra il volume economico riguardante le dette opere e la modestia del citato compenso avrebbe dovuto rendere evidente la manifesta illogicità del ritenere posto a fondamento della ritenuta conclusione del patto corruttivo;
per altro verso, l’inverosimiglianza di un compenso illecito pagato in forma tracciabile e quietanzato da un soggetto quale una Pro Loco. 4.3. Con il quarto motivo si contesta la qualificazione ascritta al fatto: l’assenza di effettive ragioni di influenza riferibili al TZ rispetto alle azioni di matrice pubblica concretanti l’asserito atteggiamento anti-doveroso imponevano al più di inquadrare la condotta all’interno della previsione di cui all’art 346-bis cod. pen. 4.4. Con il quinto motivo si contesta il giudizio di inammissibilità dell’appello reso dalla Corte del merito riguardo al motivo diretto a contestare la dichiarazione 5 di non doversi procedere per i fatti di cui agli artt. 353 e 353 bis ascritti al ricorrente quando in realtà andava accertata radicalmente l’insussistenza del reato alla luce delle già citate dichiarazioni di ZE. 4.5. Con l’ultimo motivo di ricorso si prospetta l’intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza impugnata, secondo linee difensive già esposte scrutinando il ricorso di IN. 5. Ricorso nell’interesse di IC AL. 5.1. Con il primo motivo si ribadiscono le ragioni, già proposte dagli altri due ricorsi, relative alla intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello, considerata l’erroneità del computo dei periodi di sospensione apprezzati dalla Corte del merito, senza peraltro argomentare rispetto alla operatività nel caso del disposto di cui all’art. 159 cod. pen. 5.2. Con il secondo motivo si contesta la puntualità e la logicità del ritenere rispetto alla configurabilità della corruzione e in particolare con riguardo al profilo della sussistenza dell’utilità corruttiva promessa (la partecipazione del ricorrente all’appalto per la realizzazione della fibra ottica nel Comune di Oristano), inverosimile nella prospettazione (perché al momento della proposta del IN il relativo bando non era ancora in essere) ma soprattutto di impossibile realizzazione (perché assegnato ad un gruppo estraneo al IN) alla data di esecuzione delle condotte di favore (le condotte di turbativa descritte dall’imputazione e dichiarate prescritte) oggetto del comportamento anti-doveroso ascritto al ricorrente. Ancora, si contesta il motivare a sostegno della ritenuta condotta corruttiva, per aver la Corte del merito trascurato la rilevata estraneità dei compiti del ricorrente rispetto alle funzioni coinvolte nelle condotte pubblicistiche anti- doverose sinallagmaticamente correlate al detto corrispettivo illecito. 5.3. Con l’ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia la difesa che il giudice di primo grado aveva ritenuto di non procedere alla assunzione delle prove dirette ad accertare la fondatezza delle imputazioni relative ai capi da H) a O) per la già constata intervenuta prescrizione dei relativi reati. L’immediata inferenza che tali fatti assumevano rispetto alla corruzione contestata al capo F) finiva per attribuire a tale scelta il portato di una evidente lesione delle prerogative difensive del AL, sia per la condanna patita per il fatto di cui al capo F), sia per non aver potuto dimostrare la sua estraneità alle condotte dichiarate prescritte così da ottenere un proscioglimento pieno nel merito. 6. La difesa di IN ha depositato una memoria con la quale: 6 - in relazione al motivo addotto nel ricorso per sesto, si rimarca l’erronea qualificazione data ai fatti in termini corruzione propria senza la puntuale individuazione di concreti e specifici contegni anti-doverosi, si che al più le corruzioni contestate andavano qualificate ai sensi dell’art. 318 cod. pen. con le conseguenze del caso in punto di estinzione del reato per prescrizione;
- in relazione al motivo addotto per settimo, si lamenta violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione anche al ricorrente dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. nonché si contesta il giudizio di inammissibilità reso dalla Corte del merito per la aspecificità dei motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, in realtà prospettati con la dovuta specificità dal gravame di merito;
in relazione al primo motivo di ricorso, si ribadisce che il rinvio disposto in appello alla udienza del 17 dicembre 2024 era dovuto ad una casa di astensione per uno dei componenti del Collegio già presente in quel momento sì che il differimento, a prescindere dalla richiesta di uno dei difensori, doveva ascriversi a tale assorbente causale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La lettura delle due decisioni di merito dà conto di una ricostruzione delle emergenze in fatto non messa in crisi dai ricorsi proposti nell’interesse dei tre imputati. Il quadro fattuale che ne è emerso, nei suoi tratti consolidati, piuttosto, porta questa Corte, anche in esito alle contestazioni difensive, a rivedere la veste giuridica da ascrivere alle due ipotesi di reato poste a fondamento delle condanne contestate dagli odierni ricorrenti, riconducendo il capo E) della rubrica alla fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. e il capo F) a quella di cui agli artt. 56 e 319 cod. pen. Ciò premesso, considerate le date di consumazione dei fatti (la più recente, quella riferita al capo E, è del 31 luglio 2014) e avuto riguardo ai limiti edittali vigenti all’epoca delle condotte (antecedenti alle modifiche apportate con la legge n. 69 del 2015), ne consegue, ai sensi degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma (nella sua formulazione anteriore alla legge n. 103 del 2017), l’individuazione di un tempo massimo utile alla prescrizione corrispondente ad anni sette e mesi sei (perento il 31 gennaio 2022), cui aggiungere le sospensioni ex art 159 cod. pen. riscontrate nel corso del processo. Il che, per un verso, impone di ritenere che, pure a voler considerare le sospensioni del periodo di decorrenza della prescrizione nella massima espansione temporale indicata dalla Corte territoriale (pagina 51 della sentenza impugnata) avuto riguardo al giudizio di primo grado (in misura di complessivi 399 giorni), i 7 reati in contestazione, anche guardando al fatto più recente, erano da ritenersi estinti per prescrizione (il 16 febbraio 2023) in epoca antecedente alla sentenza di primo grado (resa il 5 aprile 2024). Per altro verso, emerge la sopravvenuta carenza di interesse quanto ai motivi di ricorso riguardanti il legittimo computo dei periodi di sospensione operato dalla sentenza gravata, atteso che, in ogni caso, anche a confermarne la correttezza, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto dichiarare l’estinzione per prescrizione dei fatti di reato in questione, non diversamente da quanto già statuito dal Tribunale avuto riguardo a tutte le altre imputazioni;
e ciò, ovviamente, senza neppure considerare le sospensioni maturate in appello, destinate ad incidere su fatti già coperti dalla maturata prescrizione. 2. Le considerazioni che precedono portano a modulare lo scrutinio dei motivi dei rispettivi ricorsi muovendo, in prima battuta, dai rilievi diretti a contestare la valutazione probatoria operata dai giudici dei merito nel ricostruire le due vicende a giudizio, distinguendo, a tal fine, tra le ipotesi in contestazione;
per poi passare, anche alla luce dei rilievi difensivi, ad affrontare il tema della qualificazione giuridica da assegnare alle dette vicende fattuali, sempre partitamente considerate, con le derive che ne conseguono anche con riguardo alle altre censure che sulla conferma del giudizio di responsabili facevano leva (ci si riferisce al settimo motivo proposto nell’interesse di IN); infine, andranno valutate le criticità proposte dai ricorsi interposti dagli imputati TZ e AL rispetto alla pronunzia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. resa in primo grado riguardo agli altri fatti contestati ai detti imputati. 3. Le due sentenze di merito ricostruiscono senza incongruenze di sorta il contesto nel quale innestare le due corruzioni proprie ascritte agli imputati Costa e AL, realizzati in concorso con IN. In particolare, giova premettere che ai tre imputati erano stati inizialmente ascritti diversi fatti di reato puniti ai sensi degli artt. 353 e 353-bis cod. pen., tutti dichiarati prescritti già in primo grado. Si trattava di condotte che riguardavano l’aggiudicazione di diversi appalti di servizi (essenzialmente di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di opere pubbliche), conferiti da due specifiche amministrazioni comunali: il Comune di Villasalto, del quale TZ era il vicesindaco;
il Comune di San NI SE, del quale era sindaco AL. Tutto ruotava essenzialmente intorno alla figura dell’ingegnere IN, che, per un verso, si interessava, grazie ai propri contatti personali e politici presso l’amministrazione regionale, di individuare le opere da realizzare conoscendo in 8 anticipo i finanziamenti che la Regione aveva intenzione di erogare. Per altro verso, predisponeva, anche materialmente, tutta la documentazione funzionale al fine, curando di fatto gli aspetti burocratici che avrebbero consentito all’ente comunale di ottenere il finanziamento;
indi approfittando del rapporto fiduciario creatosi per tale via con i rappresentanti delle amministrazioni comunali, finiva per incidere sulle fasi di conferimento degli incarichi professionali sottesi alla realizzazione di dette opere pubbliche, accentrandone l’attribuzione alla sua struttura professionale (la ES Engineering), ma anche formando appositi raggruppamenti temporanei di professionisti, che lo vedevano protagonista in uno ad altri soggetti a lui vicini, o, ancora, veicolando gli incarichi in direzione di soggetti a lui graditi. Il IN, inoltre, si sarebbe avvalso dei detti collaboratori per falsare le gare di aggiudicazione (tramite la preventiva individuazione di concorrenti solo fittizi, invitati dai Comuni a partecipare alle gare, alle quali prendevano parte solo apparentemente), finendo anche per predisporre gli atti delle relative procedure di aggiudicazione (bandi, determine e delibere). 4. L’impianto accusatorio, così inquadrato, risultava frazionato in ragione dell’amministrazione interessata: sino al capo E), l’imputazione riguardava condotte inerenti all’azione propria del Comune di Villasalto;
dal capo F) in poi, il centro amministrativo di interesse era individuato nel Comune di San NI SE. La struttura dell’accusa era tuttavia similare: accanto alle diverse violazioni che vedevano protagonista IN e alcuni concorrenti, tra i quali anche TZ e AL, contestate ai sensi degli artt. 353 e 353-bis cod. pen., distinte a seconda del Comune interessato, sono state prospettate, per quel che qui interessa, due ipotesi di corruzione propria che ricavavano il nucleo del contegno anti-doveroso ascritto al soggetto qualificato proprio nelle condotte di turbativa contestate negli altri capi di imputazione. In particolare, nel capo E), il patto corruttivo, che avrebbe visto quale concorrente qualificato TZ, vedeva il suo aspetto retributivo - diretto a compensare i privilegi indebiti lucrati dal corruttore - nella dazione di somme veicolate dalla struttura professionale di IN (in misura di 500 euro) e nella promessa di altre somme (pari a 1500 euro) da bonificare da parte di altro soggetto vicino al IN (ES SC cui era riconducibile la Edilogica) in favore della Pro loco di Villasalto per la realizzazione di una manifestazione promossa e personalmente seguita dal pubblico ufficiale corrotto. Nel capo F), seguendo lo stesso schema, era AL, sindaco di San NI SE a ricevere, quale corrispettivo per i favori concretizzati nei capi di 9 imputazione riguardanti le turbative di pertinenza della sua amministrazione che vedevano protagonista IN, un compenso illecito concretatosi nel garantire al corrotto di prendere parte all’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione della fibra ottica per il comune di Oristano, con conseguente divisione dei relativi proventi pur se l’attività sarebbe stata esclusivamente seguita da IN. 5. Ciò premesso, giova esaminare partitamente le questioni che riguardano le due imputazioni, prendendo le mosse da quelle inerenti alle vicende amministrative riguardanti il Comune di Villasalto, rispetto alle quali ha trovato puntuale conferma l’impostazione accusatoria quanto alla riscontrata sussistenza del sostanziale rapporto privilegiato che correva tra IN e TZ avuto riguardo al tema inerente al conferimento degli incarichi professionali che gravitavano intorno alla realizzazione di opere pubbliche finanziate anche grazie al fattivo interessamento del IN. In particolare, i giudici di primo e secondo grado hanno fatto emergere con nettezza il ruolo di IN - che si interessava a monte di far ottenere i relativi finanziamenti, curandone ogni aspetto, dalla individuazione alla gestione burocratica - nonché la sua interlocuzione privilegiata, in seno a quella amministrazione, con il vicesindaco TZ: il tutto a conferma di un collaudato scambio di favori che consentiva al IN di incidere, tramite l’influenza garantita da TZ all’interno dell’amministrazione di riferimento, sul conferimento degli incarichi professionali finanziati grazie al suo interessamento. Ne sono prova immediata le vicende descritte dal Tribunale (pagine da 26 a 31 della sentenza di primo grado, riportate dalla Corte del merito) riferite ai capi A) e B) della rubrica, rispetto alle quali emerge il pieno interessamento del TZ in relazione al conferimento dei relativi incarichi professionali, attribuiti a centri di interesse facenti capo al IN, anche contrastando contegni contrari riferibili al IN SS (si guardi alla vicenda riguardante la cosiddetta “misura 125” con particolare riferimento all’ostacolo frapposto dalla candidatura dell’agronomo Boi, sostenuta dal sindaco, in distonia con gli accordi pregressi, immediatamente correlati al procacciamento del finanziamento, anche nel caso ottenuto grazie al fattivo interessamento di IN). 6. In questa cornice fattuale di riferimento, che i ricorsi proposti dai due imputati interessati non scalfiscono in alcun modo, si innesta la vicenda corruttiva di cui al capo E). 6.1. Le due decisioni di merito hanno contenuti sovrapponibili non solo con riguardo al complessivo contesto di riferimento nel quale inquadrare la detta vicenda, ma anche in relazione alla dimostrazione della ricezione, da parte del 10 soggetto qualificato, dell’utilità, proveniente dal corruttore e da soggetti allo stesso riferibili, apprezzata a supporto dell’ipotesi corruttiva: gli importi erogati dalla struttura professionale facente capo al IN e quelli promessi dalla società riferibile a ES SC per complessivi euro 2000 volti a finanziare la realizzazione di un evento organizzato dalla Pro loco di Villasalto e direttamente curato dal TZ. 6.2. Su tale ultimo punto, non merita censure la valutazione probatoria resa dai giudici del merito, fondata sul portato della conversazione captata del 31 luglio 2014 occorsa tra i due imputati, a sua volta interpretata alla luce sia del complessivo contesto che fotografava la natura dei rapporti tra i due interlocutori, sia del tenore della mail inviata da TZ a IN il 19 giugno dello stesso anno. Il ricorso proposto nell’interesse di TZ (motivo sub 1) si risolve in una non consentita interpretazione alternativa dei citati momenti probatori senza mettere in evidenza effettivi profili di manifesta illogicità del percorso giustificativo tracciato dai giudici del merito. L’impugnazione promossa nell’interesse di IN, contesta apoditticamente la lettura probatoria privilegiata in sentenza inerente alla detta captazione del 31 luglio 2014; al contempo (motivi sub 2 e 3), non diversamente dagli altri rilievi proposti dal ricorso del concorrente qualificato (motivi dedotti per II° e III°), introduce dubbi logici non decisivi nel valutare la matrice illecita della detta dazione, correttamente inquadrata in un contesto tipicamente coerente alle connotazioni proprie del patto corruttivo. 6.3. Nel contestare la riscontrata sussistenza del patto illecito, si rimarcano, infatti, la modestia del compenso, non proporzionata all’entità dei favori garantiti al IN secondo l’imputazione, ma anche la immediata estraneità del TZ rispetto alle dinamiche amministrative sottese a tali privilegi indebiti nonché le modalità, contabilmente documentate, di esecuzione del citato adempimento illecito: tutti elementi nel caso affatto dirimenti, perché non in grado di destrutturare l’insieme di considerazioni logiche prospettate dalle due sentenza di merito sul punto. 6.3.1. Guardando alle modalità di adempimento, coerenti al tipo di sovvenzione illecita concordata e al diretto interesse mostrato da TZ alla realizzazione del detto evento, basta evidenziare che le stesse non assumono toni di contraddittorietà rispetto alla ricostruzione accusatoria, destinati ad emergere solo se si intenda - come indebitamente fatto dalle difese - sganciarne il portato logico dal complessivo contesto riguardante i rapporti intrattenuti da TZ e IN, puntualmente valorizzato, di contro, dai giudici del merito. 6.3.2. Quanto alla diretta possibilità del concorrente qualificato di incidere sulle situazioni amministrative avvinte dagli interessi del IN, vale ribadire che 11 la stessa non presuppone necessariamente che l’azione oggetto del patto corruttivo rientri tra le specifiche competenze del corrotto, bastando al fine che la stessa risulti ricompresa tra quelle proprie dell’ufficio di appartenenza così da consentirgli di esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure solo sostanziale: nel caso, se è vero che TZ non era immediatamente coinvolto nelle dinamiche amministrative latamente considerate dalle imputazioni mosse ai sensi degli artt. 353 e 353-bis cod. pen., è parimenti vero che il suo ruolo di vice-sindaco gli garantiva spazi di interlocuzione e ingerenza del resto pacificamente confermati dalle già citate emergenze di indagine. 6.3.3. Infine, il valore logico da ascrivere alla misura della utilità pattuita, sul piano della proporzione tra azione deviata e compenso volta a retribuirla, perde consistenza critica se lo si raccorda ad una dimensione quantitativa (tra erogato e promesso) affatto indifferente, considerando anche il contesto di riferimento, ma anche tenendo a mente, nel valutare la dimensione economica del beneficio pattuito, i complessivi vantaggi che TZ lucrava comunque come amministratore comunale e uomo politico per i finanziamenti che l’operato di IN garantiva all’ente di appartenenza quale conseguenza del consolidato scambio di favori che colorava i rapporti tra i due. 6.3.4. Del resto, questi due ultimi indici di illogicità rimarcati dai ricorsi sono destinati a perdere ulteriore rilievo una volta che si inquadri, a differenza di quanto ritenuto con la sentenza gravata, la condotta contestata all’interno dell’ipotesi normativa dettata dall’art 318 cod. pen.: la misura del compenso pattuito e le competenze specifiche del soggetto qualificato rispetto all’azione illecita da compiere, all’evidenza, assumono una forza logica più sfumata quale conseguenza dell’assenza di uno o più specifici atti anti-doverosi realizzati in esecuzione del patto corruttivo. 7. Tale ultima considerazione introduce al tema della corretta veste giuridica da ascrivere al fatto di cui al capo E) della rubrica, in relazione alla quale le due decisioni di merito, sovrapponibili nelle conclusioni ma non nel percorso argomentativo che le sorregge, non meritano conferma. 7.1. In primo grado, il Tribunale, nel ritenere la corruzione accertata riconducibile all’ipotesi di cui all’art 319 cod. pen. ebbe a legare, in termini alquanto sintetici, ai confini della apoditticità argomentativa, lo specifico contegno anti-doveroso riferibile al TZ alle condotte correlate all’aggiudicazione dei servizi di ingegneria riguardanti l’appalto inerente ai lavori per la “mitigazione del rischio frane nelle aree perimetrali del PAI nel territorio di Villasalto”, attribuiti alla RTP occorsa tra la Edilogica di ES e EA MU, collaboratore della ES, struttura riferibile al IN: fatti, questi, autonomamente considerati dal capo D) 12 dell’imputazione (si veda la sentenza di primo grado, pagina 56), sotto il versante della turbativa punita ai sensi dell’art. 353-bis cod. pen. 7.1.1. Malgrado tale specifica demarcazione, il primo collegio giudicante, per il vero in linea con il portato letterale dell’imputazione - che faceva un generico riferimento alle vicende descritte negli altri capi di imputazione che vedevano protagonisti IN e TZ seppur in ragione delle diverse turbative loro ascritte - non mancò anche di precisare, quale formula di chiusura argomentativa, che a tale inquadramento si sarebbe comunque pervenuti prescindendo dalla puntuale dimostrazione di un agire del TZ contrario ai doveri correlati al suo ruolo, bastando al fine raccordare funzionalmente l’utilità percepita allo stabile asservimento del corrotto agli interessi privati del IN siccome complessivamente emerso dall’insieme di condotte rassegnate dalle diverse imputazioni mosse ai due concorrenti sotto l’egida degli artt. 353 e 353-bis cod. pen. 7.1.2. Tale ultimo assunto, verosimilmente giustificato dalla modestia del primo argomentato speso a sostegno della decisione, non poteva che ritenersi errato in diritto: la fattispecie di corruzione propria richiede, per espressa previsione del legislatore, la presenza di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio e ciò vale a distinguerla dalla meno grave figura della "corruzione per l'esercizio della funzione", nella quale detto elemento non è contemplato (ex multis, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555). La mera accettazione da parte di un pubblico agente di un'indebita utilità quale contropartita di un'interferenza illecita da attuare nei confronti di soggetti qualificati immediatamente competenti rispetto all’agire amministrativo avvinto dagli interessi del corruttore, non integra, infatti, il reato di corruzione propria laddove non vi sia prova che la "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore si sia tradotta nel compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, illecito o illegittimo: se il patto illecito, dunque, genera una ingerenza nell’azione amministrativa che non si tramuti nella concreta esecuzione di uno specifico contegno anti-doveroso, la stessa andrà punita comunque, ma ai sensi dell’art. 318 citato, perché l’acquisizione dell’utilità vizia in ogni caso il legittimo esercizio della funzione, indebitamente sostenuta dalla remunerazione garantita dal privato corruttore. 7.2. Di tanto, del resto, è sembrata consapevole la stessa Corte del merito, che, senza trascurare il contesto di riferimento offerto dalle emergenze tratte dalle altre imputazioni, ha tuttavia abbandonato tale indicazione di principio, provando a dare maggiore concretezza al contegno, compreso nel patto corruttivo, contrario ai doveri gravanti sul TZ. 13 7.3. È a dirsi, tuttavia, che tale sforzo argomentativo non sorregge adeguatamente la scelta interpretativa adottata. 7.3.1. Giova in primo luogo rimarcare che la condotta anti-doverosa apprezzata dalla sentenza gravata risulta raccordata ad un fatto diverso da quello emarginato in primo grado nel sostenere la corruzione propria: si fa, infatti, riferimento all’appalto riguardante la ristrutturazione del depuratore comunale, considerata dal capo C) della rubrica e, dunque, ad una condotta diversa da quella messa in luce dal Tribunale nel pervenire alla medesima conclusione in punto di qualificazione giuridica. 7.3.2. Circoscritta, dunque, la ragion d’essere della qualificazione data alla corruzione in contestazione a tale evenienza fattuale - comunque tratta dal più ampio portato letterale dell’imputazione-, ritiene la Corte che il ragionamento tracciato nel caso non possa essere condiviso, perché inficiato da radicali vizi di logicità. La decisione gravata, in particolare, ricostruisce in modo meramente congetturale e dunque senza il necessario rigore logico, il vantaggio illecito indebitamente lucrato dal IN nell’occasione, anche in termini di mera promessa;
e tanto non può che rifluire anche sui contenuti della corrispondente azione contraria ai propri doveri nel caso addebitabile a TZ, (contenuti) parimenti rimasti sul piano, non consentito, della mera verosimiglianza logica. 7.2.3. I fatti di cui all’imputazione descritta al capo C), ma anche gli elementi tratti dall’intercettazione del 19 giugno 2014 e quelli correlati alla mail inviata in pari data da TZ a IN, apprezzati nel sostenere la qualificazione contestata dai ricorsi, danno conto delle modalità attraverso le quali il Comune, grazie all’interessamento di IN, avrebbe ottenuto il finanziamento dell’opera in questione;
mettono, altresì, in luce l’interessamento, mostrato dal IN e condiviso da TZ, quanto alla possibilità di ottenere, dall’Autorità d’Ambito, la gestione immediata dei fondi utili alla realizzazione dell’opera. Tale ultimo risvolto, alla luce del consolidato atteggiarsi dei rapporti tra i due concorrenti, secondo la Corte territoriale, avrebbe dato adeguato conto del successivo, probabile, sviluppo dell’azione amministrativa, con il conseguente conferimento al IN degli incarichi professionali legati alla esecuzione dell’opera in questione, favorito dall’ingerenza messa in atto dal TZ. 7.2.4. Una tale indicazione argomentativa conferma, a ben vedere, il dato dell’interlocuzione privilegiata che correva tra i due poli della condotta in contestazione;
al contempo, non può ritenersi idonea a sostenere la qualificazione giuridica privilegiata dai giudici del merito. Quelli messi in evidenza, infatti, sono momenti fattuali logicamente prodromici al successivo conferimento dell’incarico al IN o a chi per lui dei 14 servizi professionali correlati a detta opera. Non a caso, in sentenza, viene definita implicita, quale effetto derivato della detta gestione diretta da acquisire, la promessa di attribuire, nel futuro, a IN o comunque alla sua sfera di interessi, gli incarichi legati alla realizzazione di detta opera. Circostanza, questa, affatto attuale ma solo proiettata nel futuro in termini di verosimiglianza. Né vale, come ha mostrato di fare la Corte del merito, porre in immediata correlazione - perché inviate in allegato da TZ a IN tramite la stessa mail - la richiesta, trasmessa dal Comune all’Autorità d’Ambito in linea con la bozza predisposta da IN, diretta ad acquisire detta gestione diretta, e quella, rivolta alla società del IN, legata ai contributi da erogare per la sagra organizzata dalla RO, valorizzata a titolo di compenso illecito. La sola contestualità dei due allegati alla citata mail non consente, tuttavia, la conclusione assunta, perché il raccordo tra i due momenti manca di continuità logica: la retribuzione illecita assertivamente ricavabile dalla seconda di tali allegazioni, per quanto destinata ad innestarsi nel complessivo insieme di interrelazioni che connotava i rapporti tra il professionista e il concorrente qualificato, mal si attaglia all’ipotizzato compenso pattuito per gli specifici vantaggi indebitamente garantiti a IN tramite il privilegiato conferimento di incarichi professionali legati a quella determinata opera da realizzare. In realtà, il primo dei due documenti - per come rappresentato nella stessa motivazione della sentenza impugnata - dava al più conto dell’ennesimo, informale, coinvolgimento del IN nelle dinamiche amministrative dell’ente in questione;
di contro, il contegno anti-doveroso nel caso oggetto dell’asserito impegno assunto dal soggetto qualificato è rimasto relegato al piano della mera verosimiglianza prospettica, perché, oltre che futuro, anche condizionato da variabili estranee all’azione dei due protagonisti (l’effettiva acquisizione diretta della gestone dell’opera in capo al Comune) così da risultare del tutto incerto rispetto al suo concreto verificarsi, rendendo logicamente inconferente la connessione causale rivendicata in sentenza con il citato pagamento. 7.3. In questa cornice fattuale, piuttosto, recupera attualità il portato dell’originaria imputazione che, nel ricostruire adeguatamente i tratti costitutivi della fattispecie corruttiva, confermati dalle successive emergenze istruttorie - avuto riguardo al sostanziale asservimento della funzione del TZ agli interessi del privato corruttore, retribuita con l’utilità indebita più volte descritta -, difettava, tuttavia, quanto alla immediata individuazione dell’atto contrario ai doveri del soggetto qualificato, imprescindibile ma solo rispetto alla più grave ipotesi di reato formalmente contestata. Da qui la riconduzione del fatto di cui al capo E) alla corruzione impropria di cui all’art 318 cod. pen., in conformità alle indicazioni di principio sopra 15 rassegnate, e la conseguente estinzione del reato per prescrizione in ragione di quanto anticipato a proposito della cronologia degli atti che ha caratterizzato il presente processo. 8. Anche in relazione al capo F), non merita condivisione la scelta dei giudici del merito di ritenere configurabile la contestata ipotesi di cui all’art. 319 cod. pen. 8.1. Giova premettere che la sentenza di appello concentra l’intero portato argomentativo sulle risultanze offerte dalla intercettazione relativa al colloquio del 18 giugno 2014, lasciando sullo sfondo le emergenze riferibili ai reati di turbativa cui ai capi da H) a P) della rubrica che, di contro, il primo giudice, in linea con il tenore della imputazione, aveva invece valorizzato anche nel definire il perimetro della responsabilità ascritta a IN e AL, sindaco del Comune di San NI SE, con riguardo alla corruzione in questione. Tanto delimita lo scrutinio demandato a questa Corte alla sola vicenda in fatto descritta dalla Corte territoriale;
porta, inoltre, sul piano della irrilevanza, rispetto alla corruzione ritenuta in sentenza, tutte le censure spiegate dalle difese dei due concorrenti odierni ricorrenti (in particolare , quelle esposte al paragrafo 2b del ricorso proposto da AL) che fanno riferimento al dipanarsi delle vicende legate alle turbative, aspetti che i giudici di secondo grado hanno del tutto trascurato di considerare, perché concernenti illeciti già dichiarati prescritti nel giudizio di primo grado, e che, perciò, non appaiono più decisivi nell’inquadrare in fatto la corruzione ora a giudizio. 8.2. Del resto, nei due ricorsi non si contesta, con la dovuta specificità, la presenza di un rapporto intersoggettivo tra i due, legato all’agire dell’amministrazione rappresentata dal AL, alquanto consolidato, che fa da sfondo al materiale probatorio valorizzato dalla Corte del merito;
per altro verso, il fatto circoscritto in sentenza, finisce per riguardare prospettive illecite non immediatamente coerenti alla prassi consolidata offerta dai fatti di turbativa dichiarati, in genere correlati ai risvolti di matrice professionale che ruotavano intorno alle opere pubbliche realizzate dal Comune gestito da AL grazie ai finanziamenti individuati da IN. La sentenza impugnata (pagina 58), malgrado il più ampio portato offerto dall’imputazione descritta al capo F), lega, infatti, la ritenuta corruzione propria esclusivamente all’appalto per i lavori sulla SP 77, preso in considerazione dal capo N) della rubrica. Se, tuttavia, nel corpo di tale ultima contestazione si attribuiva risalto essenzialmente all’incarico riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, di contro, il patto criminale apprezzato dalla Corte territoriale, definito dal colloquio intercettato, riguardava l’aspetto inerente alla esecuzione dei relativi 16 lavori, in genere estraneo alle interessenze illecite emerse dall’indagine in questione. 8.3. Nel relativo un dialogo captato, IN, per come rimarcato in sentenza, ebbe a precisare che per la realizzazione dei detti lavori andava individuata “un’impresa grossa”, mentre AL ebbe a chiarire che le possibilità di intervento in detta operazione potevano essere garantite grazie a possibili subappalti. Soluzione, quest’ultima, condivisa dal primo, che a questo punto ebbe a sollecitare il sindaco ad individuare preventivamente le imprese da inserire in apposite associazioni temporanee alle quali far aggiudicare i lavori. 8.4. In questo contesto, i cui risvolti programmatici illeciti non vengono contestati dai due ricorsi, si inserisce la promessa indebita apprezzata a sostegno del ritenuto patto corruttivo: AL, senza soluzioni di continuità rispetto al progetto illecito paventato dal concorrente privato, ebbe a condurre il discorso sul bando per la realizzazione della fibra ottica nel Comune di Oristano, inviatogli in precedenza da IN;
e quest’ultimo ebbe a precisare i termini dell’utilità correlata al contegno anti-doveroso prospettato con riguardo al citato appalto della SP 77, individuata nella possibilità di inserire AL in una associazione temporanea di imprese appositamente costituita (con la Teleco spa di Antonello CA) per prendere parte al bando indetto dal Comune di Oristano, così da lucrare i proventi derivanti dalla aggiudicazione dei relativi lavori (alla progettazione avrebbe provveduto IN, lasciando il resto agli altri partecipi). 8.5. Non merita censura, in tesi, la riferibilità dell’accordo in questione all’egida propria della corruzione propria. È incontroverso l’obiettivo criminale sollecitato “in nuce” al concorrente qualificato: alla luce del ruolo primario assunto all’interno della relativa amministrazione, AL avrebbe dovuto ingerirsi nella fase di aggiudicazione dei lavori di esecuzione dell’appalto relativo alla SP 77 sviandone il percorso legittimo e garantendone l’attribuzione ad imprese vicine agli interessi dei due colloquianti. Né appare viziata da manifeste incongruenze logico giuridiche la valutazione resa con riguardo alla utilità indicata quale retribuzione di tale sollecitato contegno anti-doveroso. Smentendo i ricorsi, nell’ottica della relativa promessa, di per sé stessa idonea a concretare la condotta tipica chiesta dalla fattispecie in questione, non assumono rilievo la mancata costituzione dell’ATI prospettata da IN, né i tempi stretti necessari a realizzarla rispetto ai tempi di aggiudicazione del bando indetto dal Comune di Oristano e l’avvenuta aggiudicazione ad altri del citato appalto. Piuttosto, va rimarcato che la proposta di IN era ancora attuale al momento della relativa formulazione;
era, inoltre, dotata di concretezza e la sentenza ne dà prova immediata mettendo in evidenza i contatti occorsi subito dopo il colloquio 17 del 16 giugno 2014 tra IN, AL e CA (il terzo soggetto che avrebbe dovuto prendere a parte alla detta associazione temporanea), mai altrimenti giustificati dai due ricorrenti, realizzati quando era ancora possibile prendere parte alla citata gara. 8.6. Non è invece condivisibile l’idea per la quale il patto corruttivo prospettato potesse anche ritenersi puntualmente concluso, ricorrendo invece, nel caso di specie, gli estremi tipici del tentativo punibile. 8.6.1. Il progetto configurato da IN non poteva di certo ritenersi astratto tanto da assumere toni meramente ipotetici: le interessenze tra i due concorrenti, ma anche la intraneità dei due rispetto all’azione amministrativa interessata dal contegno anti-doveroso da realizzare nonché l’individuazione dell’utilità promessa al soggetto qualificato e l’atteggiamento di quest’ultimo riguardo al possibile incameramento della stessa, desunto dal tenore del colloquio del 16 giugno ma anche dai contegni successivi, davano idoneità e concretezza al programma criminale, tanto da collocarlo nell’area del penalmente rilevante. 8.6.2. Al contempo, proprio l’atteggiamento tenuto dal destinatario della proposta, in tesi predisposto ad accettarla, impediva di ricondurre il tutto all’egida della fattispecie del tentativo unilaterale di corruzione propria di cui all’art. 322 cod. pen., la quale ultima è incompatibile non solo, come ovvio, con l’accettazione del soggetto qualificato cui è rivolta l’istigazione, ma anche con ogni comportamento che, senza dare conto della conclusione dell’accordo corruttivo, si ponga funzionalmente in linea con tale ultima prospettiva e non si risolva in un rifiuto della proposta. 8.6.3. Vi è piuttosto, che, per quanto dotato di concretezza e idoneità funzionale, il progetto di IN, fotografato dal colloquio captato e dalle altre emergenze valorizzate, aveva per l’appunto contenuti ancora solo programmatici che necessitavano, soprattutto con riferimento al tema della utilità indebitamente promessa, di ulteriori momenti di dettaglio, per consentire al destinatario della proposta di esprimere un consenso, anche di massima, comunque definitivo sulla stessa, non adeguatamente rassegnato dalle emergenze messe in luce dalla Corte del merito. Del resto, l’azione prospettata non solo si poneva per certi versi al di fuori al di fuori della consolidata prassi illecita rassegnata dai fatti di reato dichiarati estinti;
costituiva, anche, seguendo lo stesso assunto della Corte territoriale, un salto di qualità nel relativo percorso criminale, perché la collaborazione tra i due protagonisti della vicenda, con riguardo al detto appalto, avrebbe finito per assumere un disvalore certamente più marcato, garantito dalla presenza dell’illecito mercimonio. 18 Da qui il contenuto, rassegnato dal colloquio captato così come descritto in sentenza, non ancora integralmente definito del meccanismo progettato per garantire il compenso destinato al soggetto qualificato e, di conseguenza, l’assenza di un accordo che potesse ritenersi definitivo ovvero di una trattativa tra i due soggetti oramai andata a buon fine, malgrado la chiara intenzione del AL di verificare utilmente la perseguibilità della proposta veicolatagli, manifestata in termini concreti e positivi così da dare corpo all’ipotesi del mero tentativo. La conclusione trova conferma logica proprio nei contatti intrattenuti, dopo il colloquio del 16 giugno, dai tre protagonisti dell’associazione temporanea di imprese profilata da IN a sostegno del progetto diretto a garantire l’utilità indebita prospettata a AL nonché dalla mancata costituzione della stessa: a fronte di un programma chiaro ma non ancora definito in tutti i suoi tratti essenziali, non a caso a detti contatti ebbe a partecipare direttamente anche AL mentre non emerge che l’ATI non venne poi costituita per il rifiuto infine rassegnato dal concorrente qualificato: il progetto criminale, nel suo compiuto portato, ebbe dunque a fallire per altre ragioni, i cui precisi contorni non sono stati poi accertati in sede giudiziaria. Il che consente di ritenere che era in corso una formazione progressiva dell’accordo illecito, inoltrata in termini coerenti ai costituti tipici del tentativo bilaterale di corruzione ex art 319 cod. pen., sia perché risultava definito il progetto illecito nel quale si doveva sostanziare il contributo chiesto al soggetto qualificato;
sia perché, per quanto non puntualmente definiti, risultavano idoneamente tracciati i contenuti propri della utilità indebitamente promessa, tanto da predisporre il destinatario della stessa verso una possibile accettazione, non ancora prestata proprio per le caratteristiche di provvisorietà del progetto che la fondava. Trattativa illecita capace di integrare gli estremi di una esecuzione parziale di un reato a concorso necessario, punibile ai sensi degli artt. 56 e 319 cod. pen. poi non definitosi in un accordo per fatti estranei al rifiuto della proposta illecita da parte del destinatario della stessa (in questo senso Sez. 6, n. 38920 del 01/06/2017, Rv. 271037 - 01): circostanza, quella del suddetto rifiuto, che - se sussistente - per quanto già detto avrebbe imposto la riconduzione della vicenda nella diversa ipotesi delittuosa dell’art 322, secondo comma, cod. pen. e la conseguente punibilità del solo IN. 9. Sono inammissibili gli ulteriori motivi di doglianza prospettati dai ricorsi. 9.1. I motivi legati alla mancata assunzione nella specie della pronunzia integralmente liberatoria prevista dal comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen., proposti dalle difese di TZ e AL, sono da ritenersi inammissibili perché non 19 offrono elementi utili ad attingere la decisione impugnata sotto il versante dell’evidenza probatoria utile ad un proscioglimento pieno, atteso che, a ben vedere, rivendicano vizi argomentativi e omissioni istruttorie incompatibili con l’accertamento cognitivo da rendere in siffatti casi. 9.2. Il settimo motivo proposto dal ricorso dell’imputato IN risulta assorbito dalla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al citato ricorrente in data antecedente alla sentenza di primo grado, il che rende inutile lo scrutinio dei prospettati, anche con riferimento alla misura di sicurezza.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto del capo e) ai sensi dell'art. 318 cod. pen. e il fatto di cui al capo f) ai sensi degli artt. 56 e 319 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi nel resto. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ED NO AD ERCOLE APRILE
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per tutti i ricorrenti;
uditi gli avvocati Guido Manca Bitti e Massimo Delogu per SC TZ, Ambra GI e DA RU per LV PA IN, e DA RU in sostituzione per IC AL i quali tutti hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale locale resa ai danni di LV PA IN per due episodi di corruzione propria uniti dalla continuazione realizzati in concorso con SC TZ (capo E della rubrica), all’epoca dei fatti vicesindaco del Penale Sent. Sez. 6 Num. 37944 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: NO AD ED Data Udienza: 08/10/2025 2 Comune di Villasalto, e con IC AL (capo F), sindaco del Comune di San NI SE ed ha riformato la decisione appellata solo con riferimento alla pena irrogata a TZ e AL, ridotta ad anni due di reclusione, mantenendo immutata quella inflitta al IN, determinata in anni cinque e mesi otto di reclusione. Con la stessa sentenza, è stata confermata la confisca per equivalente delle disponibilità riferite a IN e TZ per un valore corrispondente a 500 euro nonché la dichiarazione di non procedibilità, decretata dalla sentenza appellata per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, per i fatti ascritti, tra gli altri, anche ai già menzionati imputati, ricondotti alle ipotesi di cui agli artt. 81, 110, 353 e 353 bis cod. pen. 2. Propongono autonomi ricorsi i tre imputati. 3. Nell’interesse di PA LV IN si adducono sette diversi motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo si rimarca l’intervenuta estinzione per prescrizione anche delle due corruzioni descritte ai capi E) e F) in data anteriore alla sentenza di appello (29 maggio 2025). La difesa muove dalla data di consumazione delle due corruzioni (14 luglio 2014 per il capo F e 31 luglio 2014 per il capo E) e dal tempo utile alla prescrizione (10 anni) ritenuti dalla sentenza impugnata. Lamenta, tuttavia, un erroneo computo delle ragioni di sospensione, per complessivi giorni 497, della decorrenza del relativo termine considerate dalla Corte del merito per escludere che nel caso fosse già maturata la prescrizione dei due reati in contestazione. In particolare, sarebbero stati illegittimamente computati 231 giorni di sospensione per due rinvii (udienze del 23/11/2020 e 15/3/2021) disposti nel corso della udienza preliminare: la Corte del merito, nel considerarne il portato nell’ottica della ritenuta sospensione del decorso della decorrenza del termine utile alla prescrizione, avrebbe dato rilievo alle richieste di differimento sollecitate in dette occasioni da alcuni difensori;
in realtà i rinvii erano stati determinati dall’ordinario e necessario sviluppo della complessa dinamica processuale che ebbe a riguardare il giudizio in questione, si che al differimento si sarebbe comunque provveduti a prescindere dalle richieste difensive. Ancora, la sentenza avrebbe dato rilievo a 56 giorni maturati nel corso dell’appello (rinvio decretato alla udienza del 17/12/2024) quando in realtà il differimento, per quanto chiesto anche da uno dei difensori, trovò ragione assorbente nella necessità del Presidente del Collegio di astenersi per una riscontrata incompatibilità, astensione autorizzata dopo la predetta udienza. 3 Elise le ragioni di sospensione indebitamente computate, rimarca la difesa, la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione anche i capi posti a fondamento delle condanne in contestazione. 3.2. Con i motivi prospettati dal secondo al quinto, la difesa denunzia l’apparenza del percorso giustificativo tracciato dalla Corte di appello nel rispondere alle censure prospettate con il gravame di merito, segnalando all’uopo la pedissequa riproposizione, con la sentenza impugnata, di tratti del motivare della decisione appellata e rimarcando specifici vuoti argomentativi. Ciò in particolare avuto riguardo al capo E), alla documentata allegazione di bonifici provenienti da privati cittadini e imprese diretti a sostenere la RO di Villasalto, a conferma della matrice lecita del contributo offerto dalla ES Engineering riferibile al ricorrente;
al mancato puntuale scrutinio della affermata illegittimità dei bandi di gara o delle aggiudicazioni assertivamente piegate agli interessi del IN;
riguardo ad entrambe le imputazioni, l’effettiva possibilità di ricondurre alla sfera di influenza dei due concorrenti qualificati gli agiti anti doverosi assertivamente oggetto del patto corruttivo;
ancora, la documentata irrealizzabilità del compenso assertivamente pattuito per retribuire il AL quanto alla corruzione di cui al capo F); infine, il travisamento del dato offerto dai dialoghi captati, valutati in modo parcellizzato e cosi pervenendo a conclusioni apodittiche con riferimento ad entrambe le imputazioni, rese trascurando le letture alternative dotate di linearità logica offerte dalla difesa. 3.3. Con il sesto motivo di ricorso, la difesa contesta la qualificazione data ai fatti, da ricondurre se non all’ipotesi di cui all’art. 346 bis cod. pen., a quella di cui all’art 318 in ragione del ritenuto asservimento della funzione dei due pubblici ufficiali agli interessi del IN. 3.4. Con il settimo motivo si contesta il trattamento sanzionatorio, del tutto illogico nella sproporzione non solo rispetto alla oggettiva entità dei fatti ma anche con riguardo alla differenza tra la pena irrogata al ricorrente e quella comminata ai due concorrenti qualificati per effetto delle scelte adottate in appello nonché per il negato riconoscimento delle generiche malgrado il comportamento tenuto dal ricorrente anche successivamente ai fatti a giudizio. Si contesta anche l’applicazione delle pene accessorie e la confisca, anche queste sproporzionate al disvalore oggettivo della condotta a giudizio. 4. Ricorso proposto nell’interesse di SC TZ, condannato per concorso nella corruzione di cui al capo E). Sei i motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo di lamenta la manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al significato ascritto al colloquio occorso tra il ricorrente e IN intercettato il 31 luglio 2014 nonché al valore probatorio comunque assegnato al 4 detto momento di indagine. Il detto colloquio, a differenza di quanto sostenuto dai giudici del merito, darebbe prova dell’assenza di un patto corruttivo in precedenza raggiunto tra i colloquianti vista la decisione con la quale il ricorrente intendeva restituire al IN i soldi versati alla RO per la manifestazione “Capre in fiera”, peraltro ricevuti anche da numerosi altri soggetti, privati cittadini e imprenditori. La personalizzazione di tale ultimo evento, inoltre, dipendeva dal ruolo del TZ, che ne era promotore;
e la circostanza fattuale della omessa restituzione come anche quella dell’ulteriore contributo che doveva provenire dalla Edilogica di ES SC non sarebbero decisive, considerato peraltro che tale ultimo pagamento, a conferma della insussistenza del patto, non sarebbe mai pervenuto. Il fatto, poi, che TZ abbia in un unico contesto (la medesima mail), abbia chiesto il contributo per detta manifestazione alla società del IN e trasmesso anche la domanda con la quale il Comune di Villasalto chiese alla competente Autorità d’Ambito, l’autorizzazione a gestire le risorse funzionali alla realizzazione del depuratore, non vale a confermare l’assunto accusatorio: difficilmente il ricorrente, maresciallo dei carabinieri, si sarebbe avvalso al fine della mail della Legione dei Carabinieri di Sardegna. Né la Corte, ad avviso della difesa, avrebbe valutato il colloquio captato filtrandone il portato alla luce delle dichiarazioni del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, DE ZE il quale, sentito dal GIP, ebbe a negare di essere mai stato influenzato nelle sue autonome determinazioni, dal TZ. 4.2. Con i motivi addotti per secondo e terzo si contesta la linearità logica del percorso giustificativo tracciato dalla Corte nel ritenere per un verso proporzionato il compenso illecito pattuito (il contributo di 500 euro per la citata sagra) e i molteplici episodi illeciti, descritti nei diversi capi di imputazione per fatti di turbativa dichiarati prescritti ( capi da A e D della rubrica) attestanti i complessivi interessi perseguiti dal IN rispetto alle iniziative del Comune di Villasalto, atteso che la mera comparazione tra il volume economico riguardante le dette opere e la modestia del citato compenso avrebbe dovuto rendere evidente la manifesta illogicità del ritenere posto a fondamento della ritenuta conclusione del patto corruttivo;
per altro verso, l’inverosimiglianza di un compenso illecito pagato in forma tracciabile e quietanzato da un soggetto quale una Pro Loco. 4.3. Con il quarto motivo si contesta la qualificazione ascritta al fatto: l’assenza di effettive ragioni di influenza riferibili al TZ rispetto alle azioni di matrice pubblica concretanti l’asserito atteggiamento anti-doveroso imponevano al più di inquadrare la condotta all’interno della previsione di cui all’art 346-bis cod. pen. 4.4. Con il quinto motivo si contesta il giudizio di inammissibilità dell’appello reso dalla Corte del merito riguardo al motivo diretto a contestare la dichiarazione 5 di non doversi procedere per i fatti di cui agli artt. 353 e 353 bis ascritti al ricorrente quando in realtà andava accertata radicalmente l’insussistenza del reato alla luce delle già citate dichiarazioni di ZE. 4.5. Con l’ultimo motivo di ricorso si prospetta l’intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza impugnata, secondo linee difensive già esposte scrutinando il ricorso di IN. 5. Ricorso nell’interesse di IC AL. 5.1. Con il primo motivo si ribadiscono le ragioni, già proposte dagli altri due ricorsi, relative alla intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello, considerata l’erroneità del computo dei periodi di sospensione apprezzati dalla Corte del merito, senza peraltro argomentare rispetto alla operatività nel caso del disposto di cui all’art. 159 cod. pen. 5.2. Con il secondo motivo si contesta la puntualità e la logicità del ritenere rispetto alla configurabilità della corruzione e in particolare con riguardo al profilo della sussistenza dell’utilità corruttiva promessa (la partecipazione del ricorrente all’appalto per la realizzazione della fibra ottica nel Comune di Oristano), inverosimile nella prospettazione (perché al momento della proposta del IN il relativo bando non era ancora in essere) ma soprattutto di impossibile realizzazione (perché assegnato ad un gruppo estraneo al IN) alla data di esecuzione delle condotte di favore (le condotte di turbativa descritte dall’imputazione e dichiarate prescritte) oggetto del comportamento anti-doveroso ascritto al ricorrente. Ancora, si contesta il motivare a sostegno della ritenuta condotta corruttiva, per aver la Corte del merito trascurato la rilevata estraneità dei compiti del ricorrente rispetto alle funzioni coinvolte nelle condotte pubblicistiche anti- doverose sinallagmaticamente correlate al detto corrispettivo illecito. 5.3. Con l’ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia la difesa che il giudice di primo grado aveva ritenuto di non procedere alla assunzione delle prove dirette ad accertare la fondatezza delle imputazioni relative ai capi da H) a O) per la già constata intervenuta prescrizione dei relativi reati. L’immediata inferenza che tali fatti assumevano rispetto alla corruzione contestata al capo F) finiva per attribuire a tale scelta il portato di una evidente lesione delle prerogative difensive del AL, sia per la condanna patita per il fatto di cui al capo F), sia per non aver potuto dimostrare la sua estraneità alle condotte dichiarate prescritte così da ottenere un proscioglimento pieno nel merito. 6. La difesa di IN ha depositato una memoria con la quale: 6 - in relazione al motivo addotto nel ricorso per sesto, si rimarca l’erronea qualificazione data ai fatti in termini corruzione propria senza la puntuale individuazione di concreti e specifici contegni anti-doverosi, si che al più le corruzioni contestate andavano qualificate ai sensi dell’art. 318 cod. pen. con le conseguenze del caso in punto di estinzione del reato per prescrizione;
- in relazione al motivo addotto per settimo, si lamenta violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione anche al ricorrente dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. nonché si contesta il giudizio di inammissibilità reso dalla Corte del merito per la aspecificità dei motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, in realtà prospettati con la dovuta specificità dal gravame di merito;
in relazione al primo motivo di ricorso, si ribadisce che il rinvio disposto in appello alla udienza del 17 dicembre 2024 era dovuto ad una casa di astensione per uno dei componenti del Collegio già presente in quel momento sì che il differimento, a prescindere dalla richiesta di uno dei difensori, doveva ascriversi a tale assorbente causale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La lettura delle due decisioni di merito dà conto di una ricostruzione delle emergenze in fatto non messa in crisi dai ricorsi proposti nell’interesse dei tre imputati. Il quadro fattuale che ne è emerso, nei suoi tratti consolidati, piuttosto, porta questa Corte, anche in esito alle contestazioni difensive, a rivedere la veste giuridica da ascrivere alle due ipotesi di reato poste a fondamento delle condanne contestate dagli odierni ricorrenti, riconducendo il capo E) della rubrica alla fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. e il capo F) a quella di cui agli artt. 56 e 319 cod. pen. Ciò premesso, considerate le date di consumazione dei fatti (la più recente, quella riferita al capo E, è del 31 luglio 2014) e avuto riguardo ai limiti edittali vigenti all’epoca delle condotte (antecedenti alle modifiche apportate con la legge n. 69 del 2015), ne consegue, ai sensi degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma (nella sua formulazione anteriore alla legge n. 103 del 2017), l’individuazione di un tempo massimo utile alla prescrizione corrispondente ad anni sette e mesi sei (perento il 31 gennaio 2022), cui aggiungere le sospensioni ex art 159 cod. pen. riscontrate nel corso del processo. Il che, per un verso, impone di ritenere che, pure a voler considerare le sospensioni del periodo di decorrenza della prescrizione nella massima espansione temporale indicata dalla Corte territoriale (pagina 51 della sentenza impugnata) avuto riguardo al giudizio di primo grado (in misura di complessivi 399 giorni), i 7 reati in contestazione, anche guardando al fatto più recente, erano da ritenersi estinti per prescrizione (il 16 febbraio 2023) in epoca antecedente alla sentenza di primo grado (resa il 5 aprile 2024). Per altro verso, emerge la sopravvenuta carenza di interesse quanto ai motivi di ricorso riguardanti il legittimo computo dei periodi di sospensione operato dalla sentenza gravata, atteso che, in ogni caso, anche a confermarne la correttezza, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto dichiarare l’estinzione per prescrizione dei fatti di reato in questione, non diversamente da quanto già statuito dal Tribunale avuto riguardo a tutte le altre imputazioni;
e ciò, ovviamente, senza neppure considerare le sospensioni maturate in appello, destinate ad incidere su fatti già coperti dalla maturata prescrizione. 2. Le considerazioni che precedono portano a modulare lo scrutinio dei motivi dei rispettivi ricorsi muovendo, in prima battuta, dai rilievi diretti a contestare la valutazione probatoria operata dai giudici dei merito nel ricostruire le due vicende a giudizio, distinguendo, a tal fine, tra le ipotesi in contestazione;
per poi passare, anche alla luce dei rilievi difensivi, ad affrontare il tema della qualificazione giuridica da assegnare alle dette vicende fattuali, sempre partitamente considerate, con le derive che ne conseguono anche con riguardo alle altre censure che sulla conferma del giudizio di responsabili facevano leva (ci si riferisce al settimo motivo proposto nell’interesse di IN); infine, andranno valutate le criticità proposte dai ricorsi interposti dagli imputati TZ e AL rispetto alla pronunzia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. resa in primo grado riguardo agli altri fatti contestati ai detti imputati. 3. Le due sentenze di merito ricostruiscono senza incongruenze di sorta il contesto nel quale innestare le due corruzioni proprie ascritte agli imputati Costa e AL, realizzati in concorso con IN. In particolare, giova premettere che ai tre imputati erano stati inizialmente ascritti diversi fatti di reato puniti ai sensi degli artt. 353 e 353-bis cod. pen., tutti dichiarati prescritti già in primo grado. Si trattava di condotte che riguardavano l’aggiudicazione di diversi appalti di servizi (essenzialmente di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di opere pubbliche), conferiti da due specifiche amministrazioni comunali: il Comune di Villasalto, del quale TZ era il vicesindaco;
il Comune di San NI SE, del quale era sindaco AL. Tutto ruotava essenzialmente intorno alla figura dell’ingegnere IN, che, per un verso, si interessava, grazie ai propri contatti personali e politici presso l’amministrazione regionale, di individuare le opere da realizzare conoscendo in 8 anticipo i finanziamenti che la Regione aveva intenzione di erogare. Per altro verso, predisponeva, anche materialmente, tutta la documentazione funzionale al fine, curando di fatto gli aspetti burocratici che avrebbero consentito all’ente comunale di ottenere il finanziamento;
indi approfittando del rapporto fiduciario creatosi per tale via con i rappresentanti delle amministrazioni comunali, finiva per incidere sulle fasi di conferimento degli incarichi professionali sottesi alla realizzazione di dette opere pubbliche, accentrandone l’attribuzione alla sua struttura professionale (la ES Engineering), ma anche formando appositi raggruppamenti temporanei di professionisti, che lo vedevano protagonista in uno ad altri soggetti a lui vicini, o, ancora, veicolando gli incarichi in direzione di soggetti a lui graditi. Il IN, inoltre, si sarebbe avvalso dei detti collaboratori per falsare le gare di aggiudicazione (tramite la preventiva individuazione di concorrenti solo fittizi, invitati dai Comuni a partecipare alle gare, alle quali prendevano parte solo apparentemente), finendo anche per predisporre gli atti delle relative procedure di aggiudicazione (bandi, determine e delibere). 4. L’impianto accusatorio, così inquadrato, risultava frazionato in ragione dell’amministrazione interessata: sino al capo E), l’imputazione riguardava condotte inerenti all’azione propria del Comune di Villasalto;
dal capo F) in poi, il centro amministrativo di interesse era individuato nel Comune di San NI SE. La struttura dell’accusa era tuttavia similare: accanto alle diverse violazioni che vedevano protagonista IN e alcuni concorrenti, tra i quali anche TZ e AL, contestate ai sensi degli artt. 353 e 353-bis cod. pen., distinte a seconda del Comune interessato, sono state prospettate, per quel che qui interessa, due ipotesi di corruzione propria che ricavavano il nucleo del contegno anti-doveroso ascritto al soggetto qualificato proprio nelle condotte di turbativa contestate negli altri capi di imputazione. In particolare, nel capo E), il patto corruttivo, che avrebbe visto quale concorrente qualificato TZ, vedeva il suo aspetto retributivo - diretto a compensare i privilegi indebiti lucrati dal corruttore - nella dazione di somme veicolate dalla struttura professionale di IN (in misura di 500 euro) e nella promessa di altre somme (pari a 1500 euro) da bonificare da parte di altro soggetto vicino al IN (ES SC cui era riconducibile la Edilogica) in favore della Pro loco di Villasalto per la realizzazione di una manifestazione promossa e personalmente seguita dal pubblico ufficiale corrotto. Nel capo F), seguendo lo stesso schema, era AL, sindaco di San NI SE a ricevere, quale corrispettivo per i favori concretizzati nei capi di 9 imputazione riguardanti le turbative di pertinenza della sua amministrazione che vedevano protagonista IN, un compenso illecito concretatosi nel garantire al corrotto di prendere parte all’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione della fibra ottica per il comune di Oristano, con conseguente divisione dei relativi proventi pur se l’attività sarebbe stata esclusivamente seguita da IN. 5. Ciò premesso, giova esaminare partitamente le questioni che riguardano le due imputazioni, prendendo le mosse da quelle inerenti alle vicende amministrative riguardanti il Comune di Villasalto, rispetto alle quali ha trovato puntuale conferma l’impostazione accusatoria quanto alla riscontrata sussistenza del sostanziale rapporto privilegiato che correva tra IN e TZ avuto riguardo al tema inerente al conferimento degli incarichi professionali che gravitavano intorno alla realizzazione di opere pubbliche finanziate anche grazie al fattivo interessamento del IN. In particolare, i giudici di primo e secondo grado hanno fatto emergere con nettezza il ruolo di IN - che si interessava a monte di far ottenere i relativi finanziamenti, curandone ogni aspetto, dalla individuazione alla gestione burocratica - nonché la sua interlocuzione privilegiata, in seno a quella amministrazione, con il vicesindaco TZ: il tutto a conferma di un collaudato scambio di favori che consentiva al IN di incidere, tramite l’influenza garantita da TZ all’interno dell’amministrazione di riferimento, sul conferimento degli incarichi professionali finanziati grazie al suo interessamento. Ne sono prova immediata le vicende descritte dal Tribunale (pagine da 26 a 31 della sentenza di primo grado, riportate dalla Corte del merito) riferite ai capi A) e B) della rubrica, rispetto alle quali emerge il pieno interessamento del TZ in relazione al conferimento dei relativi incarichi professionali, attribuiti a centri di interesse facenti capo al IN, anche contrastando contegni contrari riferibili al IN SS (si guardi alla vicenda riguardante la cosiddetta “misura 125” con particolare riferimento all’ostacolo frapposto dalla candidatura dell’agronomo Boi, sostenuta dal sindaco, in distonia con gli accordi pregressi, immediatamente correlati al procacciamento del finanziamento, anche nel caso ottenuto grazie al fattivo interessamento di IN). 6. In questa cornice fattuale di riferimento, che i ricorsi proposti dai due imputati interessati non scalfiscono in alcun modo, si innesta la vicenda corruttiva di cui al capo E). 6.1. Le due decisioni di merito hanno contenuti sovrapponibili non solo con riguardo al complessivo contesto di riferimento nel quale inquadrare la detta vicenda, ma anche in relazione alla dimostrazione della ricezione, da parte del 10 soggetto qualificato, dell’utilità, proveniente dal corruttore e da soggetti allo stesso riferibili, apprezzata a supporto dell’ipotesi corruttiva: gli importi erogati dalla struttura professionale facente capo al IN e quelli promessi dalla società riferibile a ES SC per complessivi euro 2000 volti a finanziare la realizzazione di un evento organizzato dalla Pro loco di Villasalto e direttamente curato dal TZ. 6.2. Su tale ultimo punto, non merita censure la valutazione probatoria resa dai giudici del merito, fondata sul portato della conversazione captata del 31 luglio 2014 occorsa tra i due imputati, a sua volta interpretata alla luce sia del complessivo contesto che fotografava la natura dei rapporti tra i due interlocutori, sia del tenore della mail inviata da TZ a IN il 19 giugno dello stesso anno. Il ricorso proposto nell’interesse di TZ (motivo sub 1) si risolve in una non consentita interpretazione alternativa dei citati momenti probatori senza mettere in evidenza effettivi profili di manifesta illogicità del percorso giustificativo tracciato dai giudici del merito. L’impugnazione promossa nell’interesse di IN, contesta apoditticamente la lettura probatoria privilegiata in sentenza inerente alla detta captazione del 31 luglio 2014; al contempo (motivi sub 2 e 3), non diversamente dagli altri rilievi proposti dal ricorso del concorrente qualificato (motivi dedotti per II° e III°), introduce dubbi logici non decisivi nel valutare la matrice illecita della detta dazione, correttamente inquadrata in un contesto tipicamente coerente alle connotazioni proprie del patto corruttivo. 6.3. Nel contestare la riscontrata sussistenza del patto illecito, si rimarcano, infatti, la modestia del compenso, non proporzionata all’entità dei favori garantiti al IN secondo l’imputazione, ma anche la immediata estraneità del TZ rispetto alle dinamiche amministrative sottese a tali privilegi indebiti nonché le modalità, contabilmente documentate, di esecuzione del citato adempimento illecito: tutti elementi nel caso affatto dirimenti, perché non in grado di destrutturare l’insieme di considerazioni logiche prospettate dalle due sentenza di merito sul punto. 6.3.1. Guardando alle modalità di adempimento, coerenti al tipo di sovvenzione illecita concordata e al diretto interesse mostrato da TZ alla realizzazione del detto evento, basta evidenziare che le stesse non assumono toni di contraddittorietà rispetto alla ricostruzione accusatoria, destinati ad emergere solo se si intenda - come indebitamente fatto dalle difese - sganciarne il portato logico dal complessivo contesto riguardante i rapporti intrattenuti da TZ e IN, puntualmente valorizzato, di contro, dai giudici del merito. 6.3.2. Quanto alla diretta possibilità del concorrente qualificato di incidere sulle situazioni amministrative avvinte dagli interessi del IN, vale ribadire che 11 la stessa non presuppone necessariamente che l’azione oggetto del patto corruttivo rientri tra le specifiche competenze del corrotto, bastando al fine che la stessa risulti ricompresa tra quelle proprie dell’ufficio di appartenenza così da consentirgli di esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure solo sostanziale: nel caso, se è vero che TZ non era immediatamente coinvolto nelle dinamiche amministrative latamente considerate dalle imputazioni mosse ai sensi degli artt. 353 e 353-bis cod. pen., è parimenti vero che il suo ruolo di vice-sindaco gli garantiva spazi di interlocuzione e ingerenza del resto pacificamente confermati dalle già citate emergenze di indagine. 6.3.3. Infine, il valore logico da ascrivere alla misura della utilità pattuita, sul piano della proporzione tra azione deviata e compenso volta a retribuirla, perde consistenza critica se lo si raccorda ad una dimensione quantitativa (tra erogato e promesso) affatto indifferente, considerando anche il contesto di riferimento, ma anche tenendo a mente, nel valutare la dimensione economica del beneficio pattuito, i complessivi vantaggi che TZ lucrava comunque come amministratore comunale e uomo politico per i finanziamenti che l’operato di IN garantiva all’ente di appartenenza quale conseguenza del consolidato scambio di favori che colorava i rapporti tra i due. 6.3.4. Del resto, questi due ultimi indici di illogicità rimarcati dai ricorsi sono destinati a perdere ulteriore rilievo una volta che si inquadri, a differenza di quanto ritenuto con la sentenza gravata, la condotta contestata all’interno dell’ipotesi normativa dettata dall’art 318 cod. pen.: la misura del compenso pattuito e le competenze specifiche del soggetto qualificato rispetto all’azione illecita da compiere, all’evidenza, assumono una forza logica più sfumata quale conseguenza dell’assenza di uno o più specifici atti anti-doverosi realizzati in esecuzione del patto corruttivo. 7. Tale ultima considerazione introduce al tema della corretta veste giuridica da ascrivere al fatto di cui al capo E) della rubrica, in relazione alla quale le due decisioni di merito, sovrapponibili nelle conclusioni ma non nel percorso argomentativo che le sorregge, non meritano conferma. 7.1. In primo grado, il Tribunale, nel ritenere la corruzione accertata riconducibile all’ipotesi di cui all’art 319 cod. pen. ebbe a legare, in termini alquanto sintetici, ai confini della apoditticità argomentativa, lo specifico contegno anti-doveroso riferibile al TZ alle condotte correlate all’aggiudicazione dei servizi di ingegneria riguardanti l’appalto inerente ai lavori per la “mitigazione del rischio frane nelle aree perimetrali del PAI nel territorio di Villasalto”, attribuiti alla RTP occorsa tra la Edilogica di ES e EA MU, collaboratore della ES, struttura riferibile al IN: fatti, questi, autonomamente considerati dal capo D) 12 dell’imputazione (si veda la sentenza di primo grado, pagina 56), sotto il versante della turbativa punita ai sensi dell’art. 353-bis cod. pen. 7.1.1. Malgrado tale specifica demarcazione, il primo collegio giudicante, per il vero in linea con il portato letterale dell’imputazione - che faceva un generico riferimento alle vicende descritte negli altri capi di imputazione che vedevano protagonisti IN e TZ seppur in ragione delle diverse turbative loro ascritte - non mancò anche di precisare, quale formula di chiusura argomentativa, che a tale inquadramento si sarebbe comunque pervenuti prescindendo dalla puntuale dimostrazione di un agire del TZ contrario ai doveri correlati al suo ruolo, bastando al fine raccordare funzionalmente l’utilità percepita allo stabile asservimento del corrotto agli interessi privati del IN siccome complessivamente emerso dall’insieme di condotte rassegnate dalle diverse imputazioni mosse ai due concorrenti sotto l’egida degli artt. 353 e 353-bis cod. pen. 7.1.2. Tale ultimo assunto, verosimilmente giustificato dalla modestia del primo argomentato speso a sostegno della decisione, non poteva che ritenersi errato in diritto: la fattispecie di corruzione propria richiede, per espressa previsione del legislatore, la presenza di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio e ciò vale a distinguerla dalla meno grave figura della "corruzione per l'esercizio della funzione", nella quale detto elemento non è contemplato (ex multis, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555). La mera accettazione da parte di un pubblico agente di un'indebita utilità quale contropartita di un'interferenza illecita da attuare nei confronti di soggetti qualificati immediatamente competenti rispetto all’agire amministrativo avvinto dagli interessi del corruttore, non integra, infatti, il reato di corruzione propria laddove non vi sia prova che la "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore si sia tradotta nel compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, illecito o illegittimo: se il patto illecito, dunque, genera una ingerenza nell’azione amministrativa che non si tramuti nella concreta esecuzione di uno specifico contegno anti-doveroso, la stessa andrà punita comunque, ma ai sensi dell’art. 318 citato, perché l’acquisizione dell’utilità vizia in ogni caso il legittimo esercizio della funzione, indebitamente sostenuta dalla remunerazione garantita dal privato corruttore. 7.2. Di tanto, del resto, è sembrata consapevole la stessa Corte del merito, che, senza trascurare il contesto di riferimento offerto dalle emergenze tratte dalle altre imputazioni, ha tuttavia abbandonato tale indicazione di principio, provando a dare maggiore concretezza al contegno, compreso nel patto corruttivo, contrario ai doveri gravanti sul TZ. 13 7.3. È a dirsi, tuttavia, che tale sforzo argomentativo non sorregge adeguatamente la scelta interpretativa adottata. 7.3.1. Giova in primo luogo rimarcare che la condotta anti-doverosa apprezzata dalla sentenza gravata risulta raccordata ad un fatto diverso da quello emarginato in primo grado nel sostenere la corruzione propria: si fa, infatti, riferimento all’appalto riguardante la ristrutturazione del depuratore comunale, considerata dal capo C) della rubrica e, dunque, ad una condotta diversa da quella messa in luce dal Tribunale nel pervenire alla medesima conclusione in punto di qualificazione giuridica. 7.3.2. Circoscritta, dunque, la ragion d’essere della qualificazione data alla corruzione in contestazione a tale evenienza fattuale - comunque tratta dal più ampio portato letterale dell’imputazione-, ritiene la Corte che il ragionamento tracciato nel caso non possa essere condiviso, perché inficiato da radicali vizi di logicità. La decisione gravata, in particolare, ricostruisce in modo meramente congetturale e dunque senza il necessario rigore logico, il vantaggio illecito indebitamente lucrato dal IN nell’occasione, anche in termini di mera promessa;
e tanto non può che rifluire anche sui contenuti della corrispondente azione contraria ai propri doveri nel caso addebitabile a TZ, (contenuti) parimenti rimasti sul piano, non consentito, della mera verosimiglianza logica. 7.2.3. I fatti di cui all’imputazione descritta al capo C), ma anche gli elementi tratti dall’intercettazione del 19 giugno 2014 e quelli correlati alla mail inviata in pari data da TZ a IN, apprezzati nel sostenere la qualificazione contestata dai ricorsi, danno conto delle modalità attraverso le quali il Comune, grazie all’interessamento di IN, avrebbe ottenuto il finanziamento dell’opera in questione;
mettono, altresì, in luce l’interessamento, mostrato dal IN e condiviso da TZ, quanto alla possibilità di ottenere, dall’Autorità d’Ambito, la gestione immediata dei fondi utili alla realizzazione dell’opera. Tale ultimo risvolto, alla luce del consolidato atteggiarsi dei rapporti tra i due concorrenti, secondo la Corte territoriale, avrebbe dato adeguato conto del successivo, probabile, sviluppo dell’azione amministrativa, con il conseguente conferimento al IN degli incarichi professionali legati alla esecuzione dell’opera in questione, favorito dall’ingerenza messa in atto dal TZ. 7.2.4. Una tale indicazione argomentativa conferma, a ben vedere, il dato dell’interlocuzione privilegiata che correva tra i due poli della condotta in contestazione;
al contempo, non può ritenersi idonea a sostenere la qualificazione giuridica privilegiata dai giudici del merito. Quelli messi in evidenza, infatti, sono momenti fattuali logicamente prodromici al successivo conferimento dell’incarico al IN o a chi per lui dei 14 servizi professionali correlati a detta opera. Non a caso, in sentenza, viene definita implicita, quale effetto derivato della detta gestione diretta da acquisire, la promessa di attribuire, nel futuro, a IN o comunque alla sua sfera di interessi, gli incarichi legati alla realizzazione di detta opera. Circostanza, questa, affatto attuale ma solo proiettata nel futuro in termini di verosimiglianza. Né vale, come ha mostrato di fare la Corte del merito, porre in immediata correlazione - perché inviate in allegato da TZ a IN tramite la stessa mail - la richiesta, trasmessa dal Comune all’Autorità d’Ambito in linea con la bozza predisposta da IN, diretta ad acquisire detta gestione diretta, e quella, rivolta alla società del IN, legata ai contributi da erogare per la sagra organizzata dalla RO, valorizzata a titolo di compenso illecito. La sola contestualità dei due allegati alla citata mail non consente, tuttavia, la conclusione assunta, perché il raccordo tra i due momenti manca di continuità logica: la retribuzione illecita assertivamente ricavabile dalla seconda di tali allegazioni, per quanto destinata ad innestarsi nel complessivo insieme di interrelazioni che connotava i rapporti tra il professionista e il concorrente qualificato, mal si attaglia all’ipotizzato compenso pattuito per gli specifici vantaggi indebitamente garantiti a IN tramite il privilegiato conferimento di incarichi professionali legati a quella determinata opera da realizzare. In realtà, il primo dei due documenti - per come rappresentato nella stessa motivazione della sentenza impugnata - dava al più conto dell’ennesimo, informale, coinvolgimento del IN nelle dinamiche amministrative dell’ente in questione;
di contro, il contegno anti-doveroso nel caso oggetto dell’asserito impegno assunto dal soggetto qualificato è rimasto relegato al piano della mera verosimiglianza prospettica, perché, oltre che futuro, anche condizionato da variabili estranee all’azione dei due protagonisti (l’effettiva acquisizione diretta della gestone dell’opera in capo al Comune) così da risultare del tutto incerto rispetto al suo concreto verificarsi, rendendo logicamente inconferente la connessione causale rivendicata in sentenza con il citato pagamento. 7.3. In questa cornice fattuale, piuttosto, recupera attualità il portato dell’originaria imputazione che, nel ricostruire adeguatamente i tratti costitutivi della fattispecie corruttiva, confermati dalle successive emergenze istruttorie - avuto riguardo al sostanziale asservimento della funzione del TZ agli interessi del privato corruttore, retribuita con l’utilità indebita più volte descritta -, difettava, tuttavia, quanto alla immediata individuazione dell’atto contrario ai doveri del soggetto qualificato, imprescindibile ma solo rispetto alla più grave ipotesi di reato formalmente contestata. Da qui la riconduzione del fatto di cui al capo E) alla corruzione impropria di cui all’art 318 cod. pen., in conformità alle indicazioni di principio sopra 15 rassegnate, e la conseguente estinzione del reato per prescrizione in ragione di quanto anticipato a proposito della cronologia degli atti che ha caratterizzato il presente processo. 8. Anche in relazione al capo F), non merita condivisione la scelta dei giudici del merito di ritenere configurabile la contestata ipotesi di cui all’art. 319 cod. pen. 8.1. Giova premettere che la sentenza di appello concentra l’intero portato argomentativo sulle risultanze offerte dalla intercettazione relativa al colloquio del 18 giugno 2014, lasciando sullo sfondo le emergenze riferibili ai reati di turbativa cui ai capi da H) a P) della rubrica che, di contro, il primo giudice, in linea con il tenore della imputazione, aveva invece valorizzato anche nel definire il perimetro della responsabilità ascritta a IN e AL, sindaco del Comune di San NI SE, con riguardo alla corruzione in questione. Tanto delimita lo scrutinio demandato a questa Corte alla sola vicenda in fatto descritta dalla Corte territoriale;
porta, inoltre, sul piano della irrilevanza, rispetto alla corruzione ritenuta in sentenza, tutte le censure spiegate dalle difese dei due concorrenti odierni ricorrenti (in particolare , quelle esposte al paragrafo 2b del ricorso proposto da AL) che fanno riferimento al dipanarsi delle vicende legate alle turbative, aspetti che i giudici di secondo grado hanno del tutto trascurato di considerare, perché concernenti illeciti già dichiarati prescritti nel giudizio di primo grado, e che, perciò, non appaiono più decisivi nell’inquadrare in fatto la corruzione ora a giudizio. 8.2. Del resto, nei due ricorsi non si contesta, con la dovuta specificità, la presenza di un rapporto intersoggettivo tra i due, legato all’agire dell’amministrazione rappresentata dal AL, alquanto consolidato, che fa da sfondo al materiale probatorio valorizzato dalla Corte del merito;
per altro verso, il fatto circoscritto in sentenza, finisce per riguardare prospettive illecite non immediatamente coerenti alla prassi consolidata offerta dai fatti di turbativa dichiarati, in genere correlati ai risvolti di matrice professionale che ruotavano intorno alle opere pubbliche realizzate dal Comune gestito da AL grazie ai finanziamenti individuati da IN. La sentenza impugnata (pagina 58), malgrado il più ampio portato offerto dall’imputazione descritta al capo F), lega, infatti, la ritenuta corruzione propria esclusivamente all’appalto per i lavori sulla SP 77, preso in considerazione dal capo N) della rubrica. Se, tuttavia, nel corpo di tale ultima contestazione si attribuiva risalto essenzialmente all’incarico riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, di contro, il patto criminale apprezzato dalla Corte territoriale, definito dal colloquio intercettato, riguardava l’aspetto inerente alla esecuzione dei relativi 16 lavori, in genere estraneo alle interessenze illecite emerse dall’indagine in questione. 8.3. Nel relativo un dialogo captato, IN, per come rimarcato in sentenza, ebbe a precisare che per la realizzazione dei detti lavori andava individuata “un’impresa grossa”, mentre AL ebbe a chiarire che le possibilità di intervento in detta operazione potevano essere garantite grazie a possibili subappalti. Soluzione, quest’ultima, condivisa dal primo, che a questo punto ebbe a sollecitare il sindaco ad individuare preventivamente le imprese da inserire in apposite associazioni temporanee alle quali far aggiudicare i lavori. 8.4. In questo contesto, i cui risvolti programmatici illeciti non vengono contestati dai due ricorsi, si inserisce la promessa indebita apprezzata a sostegno del ritenuto patto corruttivo: AL, senza soluzioni di continuità rispetto al progetto illecito paventato dal concorrente privato, ebbe a condurre il discorso sul bando per la realizzazione della fibra ottica nel Comune di Oristano, inviatogli in precedenza da IN;
e quest’ultimo ebbe a precisare i termini dell’utilità correlata al contegno anti-doveroso prospettato con riguardo al citato appalto della SP 77, individuata nella possibilità di inserire AL in una associazione temporanea di imprese appositamente costituita (con la Teleco spa di Antonello CA) per prendere parte al bando indetto dal Comune di Oristano, così da lucrare i proventi derivanti dalla aggiudicazione dei relativi lavori (alla progettazione avrebbe provveduto IN, lasciando il resto agli altri partecipi). 8.5. Non merita censura, in tesi, la riferibilità dell’accordo in questione all’egida propria della corruzione propria. È incontroverso l’obiettivo criminale sollecitato “in nuce” al concorrente qualificato: alla luce del ruolo primario assunto all’interno della relativa amministrazione, AL avrebbe dovuto ingerirsi nella fase di aggiudicazione dei lavori di esecuzione dell’appalto relativo alla SP 77 sviandone il percorso legittimo e garantendone l’attribuzione ad imprese vicine agli interessi dei due colloquianti. Né appare viziata da manifeste incongruenze logico giuridiche la valutazione resa con riguardo alla utilità indicata quale retribuzione di tale sollecitato contegno anti-doveroso. Smentendo i ricorsi, nell’ottica della relativa promessa, di per sé stessa idonea a concretare la condotta tipica chiesta dalla fattispecie in questione, non assumono rilievo la mancata costituzione dell’ATI prospettata da IN, né i tempi stretti necessari a realizzarla rispetto ai tempi di aggiudicazione del bando indetto dal Comune di Oristano e l’avvenuta aggiudicazione ad altri del citato appalto. Piuttosto, va rimarcato che la proposta di IN era ancora attuale al momento della relativa formulazione;
era, inoltre, dotata di concretezza e la sentenza ne dà prova immediata mettendo in evidenza i contatti occorsi subito dopo il colloquio 17 del 16 giugno 2014 tra IN, AL e CA (il terzo soggetto che avrebbe dovuto prendere a parte alla detta associazione temporanea), mai altrimenti giustificati dai due ricorrenti, realizzati quando era ancora possibile prendere parte alla citata gara. 8.6. Non è invece condivisibile l’idea per la quale il patto corruttivo prospettato potesse anche ritenersi puntualmente concluso, ricorrendo invece, nel caso di specie, gli estremi tipici del tentativo punibile. 8.6.1. Il progetto configurato da IN non poteva di certo ritenersi astratto tanto da assumere toni meramente ipotetici: le interessenze tra i due concorrenti, ma anche la intraneità dei due rispetto all’azione amministrativa interessata dal contegno anti-doveroso da realizzare nonché l’individuazione dell’utilità promessa al soggetto qualificato e l’atteggiamento di quest’ultimo riguardo al possibile incameramento della stessa, desunto dal tenore del colloquio del 16 giugno ma anche dai contegni successivi, davano idoneità e concretezza al programma criminale, tanto da collocarlo nell’area del penalmente rilevante. 8.6.2. Al contempo, proprio l’atteggiamento tenuto dal destinatario della proposta, in tesi predisposto ad accettarla, impediva di ricondurre il tutto all’egida della fattispecie del tentativo unilaterale di corruzione propria di cui all’art. 322 cod. pen., la quale ultima è incompatibile non solo, come ovvio, con l’accettazione del soggetto qualificato cui è rivolta l’istigazione, ma anche con ogni comportamento che, senza dare conto della conclusione dell’accordo corruttivo, si ponga funzionalmente in linea con tale ultima prospettiva e non si risolva in un rifiuto della proposta. 8.6.3. Vi è piuttosto, che, per quanto dotato di concretezza e idoneità funzionale, il progetto di IN, fotografato dal colloquio captato e dalle altre emergenze valorizzate, aveva per l’appunto contenuti ancora solo programmatici che necessitavano, soprattutto con riferimento al tema della utilità indebitamente promessa, di ulteriori momenti di dettaglio, per consentire al destinatario della proposta di esprimere un consenso, anche di massima, comunque definitivo sulla stessa, non adeguatamente rassegnato dalle emergenze messe in luce dalla Corte del merito. Del resto, l’azione prospettata non solo si poneva per certi versi al di fuori al di fuori della consolidata prassi illecita rassegnata dai fatti di reato dichiarati estinti;
costituiva, anche, seguendo lo stesso assunto della Corte territoriale, un salto di qualità nel relativo percorso criminale, perché la collaborazione tra i due protagonisti della vicenda, con riguardo al detto appalto, avrebbe finito per assumere un disvalore certamente più marcato, garantito dalla presenza dell’illecito mercimonio. 18 Da qui il contenuto, rassegnato dal colloquio captato così come descritto in sentenza, non ancora integralmente definito del meccanismo progettato per garantire il compenso destinato al soggetto qualificato e, di conseguenza, l’assenza di un accordo che potesse ritenersi definitivo ovvero di una trattativa tra i due soggetti oramai andata a buon fine, malgrado la chiara intenzione del AL di verificare utilmente la perseguibilità della proposta veicolatagli, manifestata in termini concreti e positivi così da dare corpo all’ipotesi del mero tentativo. La conclusione trova conferma logica proprio nei contatti intrattenuti, dopo il colloquio del 16 giugno, dai tre protagonisti dell’associazione temporanea di imprese profilata da IN a sostegno del progetto diretto a garantire l’utilità indebita prospettata a AL nonché dalla mancata costituzione della stessa: a fronte di un programma chiaro ma non ancora definito in tutti i suoi tratti essenziali, non a caso a detti contatti ebbe a partecipare direttamente anche AL mentre non emerge che l’ATI non venne poi costituita per il rifiuto infine rassegnato dal concorrente qualificato: il progetto criminale, nel suo compiuto portato, ebbe dunque a fallire per altre ragioni, i cui precisi contorni non sono stati poi accertati in sede giudiziaria. Il che consente di ritenere che era in corso una formazione progressiva dell’accordo illecito, inoltrata in termini coerenti ai costituti tipici del tentativo bilaterale di corruzione ex art 319 cod. pen., sia perché risultava definito il progetto illecito nel quale si doveva sostanziare il contributo chiesto al soggetto qualificato;
sia perché, per quanto non puntualmente definiti, risultavano idoneamente tracciati i contenuti propri della utilità indebitamente promessa, tanto da predisporre il destinatario della stessa verso una possibile accettazione, non ancora prestata proprio per le caratteristiche di provvisorietà del progetto che la fondava. Trattativa illecita capace di integrare gli estremi di una esecuzione parziale di un reato a concorso necessario, punibile ai sensi degli artt. 56 e 319 cod. pen. poi non definitosi in un accordo per fatti estranei al rifiuto della proposta illecita da parte del destinatario della stessa (in questo senso Sez. 6, n. 38920 del 01/06/2017, Rv. 271037 - 01): circostanza, quella del suddetto rifiuto, che - se sussistente - per quanto già detto avrebbe imposto la riconduzione della vicenda nella diversa ipotesi delittuosa dell’art 322, secondo comma, cod. pen. e la conseguente punibilità del solo IN. 9. Sono inammissibili gli ulteriori motivi di doglianza prospettati dai ricorsi. 9.1. I motivi legati alla mancata assunzione nella specie della pronunzia integralmente liberatoria prevista dal comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen., proposti dalle difese di TZ e AL, sono da ritenersi inammissibili perché non 19 offrono elementi utili ad attingere la decisione impugnata sotto il versante dell’evidenza probatoria utile ad un proscioglimento pieno, atteso che, a ben vedere, rivendicano vizi argomentativi e omissioni istruttorie incompatibili con l’accertamento cognitivo da rendere in siffatti casi. 9.2. Il settimo motivo proposto dal ricorso dell’imputato IN risulta assorbito dalla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al citato ricorrente in data antecedente alla sentenza di primo grado, il che rende inutile lo scrutinio dei prospettati, anche con riferimento alla misura di sicurezza.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto del capo e) ai sensi dell'art. 318 cod. pen. e il fatto di cui al capo f) ai sensi degli artt. 56 e 319 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi nel resto. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ED NO AD ERCOLE APRILE