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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa CA TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.4178 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità professionale, promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Aprile;
Parte_1
- ricorrente – contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Centonze;
CP_1
- resistente –
*****
La domanda è in parte fondata e può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Occorre in primo luogo precisare che è ormai consolidato, in dottrina e in giurisprudenza, l'inquadramento della responsabilità gravante sulla struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, comporta la conclusione di un contratto (Cass., SS.UU., n 577 dell'11 gennaio 2008). Ne consegue che la fonte del rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero è un atipico contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della struttura una serie di obblighi, primi fra tutti quelli di tipo lato sensu alberghieri, oltre che l'ineludibile obbligo di messa a disposizione del personale medico e paramedico ed infine quelli di apprestare tutte le necessarie obbligazioni di assistenza e protezione destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
La giurisprudenza e la dottrina, poi, sono concordi nel ritenere che, per quanto concerne le obbligazioni mediche in senso stretto poste in essere da sanitari, personale paramedico e lato sensu ausiliario della struttura sanitaria, l'ente ospedaliero risponda ex art. 1228 c.c. a titolo di responsabilità indiretta (ciò sebbene in tema di responsabilità civile l'art. 7 della l. n. 24/2017 introduce una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente).
Così ricostruito il rapporto, ne discende che, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba provare innanzitutto l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli vi si trovi inserito;
spetta sempre al paziente l'onus di allegare (oltreché le fasi del ricovero e del trattamento) anche l'inadempimento rappresentato dalla lesione subita, mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione, dunque la sopravvenienza del caso fortuito.
L'ente ospedaliero risulta quindi esonerato dal rimprovero di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. soltanto nel caso in cui il fatto dannoso occorso al paziente in degenza si realizzi per l'insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile, ovverosia dalla causazione dell'evento lesivo da parte di un fattore umano o naturale, imprevedibile ed inevitabile, riconducibile quindi al concetto di fatalità.
Spetta quindi al debitore l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
l'impossibilità della prestazione (con la specifica indicazione della causa che l'ha determinata) e la non imputabilità della specifica scaturigine dell'evento lesivo occorso al paziente, perché appunto imprevedibile e inevitabile.
Come precisato di recente dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (Cass. n. 20812/2018).
Per quanto da ultimo attiene all'eventuale responsabilità della struttura ospedaliera ex art. 1228 c.c., questa potrebbe configurarsi esclusivamente allorché tra le incombenze affidate al personale medico o paramedico (da considerarsi ausiliari in senso lato) e l'illecito, ricorresse un rapporto di stretta derivazione causale, dovendosi ritenere tale forma di responsabilità in capo all'ente che utilizza e dispone del lavoro altrui per propri fini sussista soltanto nel caso in cui si manifesti un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del soggetto agente e l'evento lesivo per il paziente. Le incombenze svolte dal preposto devono aver reso possibile, o comunque agevolato, la produzione dell'evento dannoso perché dello stesso possa essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità ex art. 1228 c.c. l'ente ospedaliero che si serve dell'attività del preposto.
Fatte tali premesse di carattere generale, nello specifico parte ricorrente censura l'operato dei sanitari dell'ospedale di NO per le lesioni riportate a seguito dell'intervento chirurgico di “legamento plastico del legame crociato”, a cui il ricorrente
è stato sottoposto a seguito di una caduta accidentale. In particolare, il ricorrente lamenta una “lesione iatrogena dello SPE” nel corso dell'esecuzione dell'atto operatorio praticato dai sanitari del Presidio Ospedaliero di NO in data 28.2.2020.
Pacifico e documentale è, infatti, che il ricorrente, in data 23.01.2020, veniva trasportato dai sanitari del 118 presso l'Ospedale di NO a seguito di una caduta da una scala da lavoro, presso il quale veniva ricoverato con diagnosi di “trauma arto inf. sx e mano dx abrasione coscia dx mano dx”, con prognosi di 12 gg. Successivamente veniva sottoposto ad ulteriori esami strumentali, i quali esitarono nella necessità di eseguire, in data 28.02.2020, un intervento chirurgico di “legamento-plastica del crociato anteriore”, in seguito al quale il lamenta un danno funzionale della Pt_1 gamba sinistra causata da una “lesione iatrogena dello SPE” avvenuta durante l'esecuzione dell'intervento.
Orbene, l'indagine peritale a firma del dott. e del dott. Persona_1 [...]
disposta dal Tribunale in sede di ATP (ex art. 696 bis c.p.c.) - alle cui Per_2 conclusioni il Giudicante si riporta, non ravvisando ragioni per disattenderla stante la linearità dei criteri di indagine utilizzati nonché l'oggettività dei risultati ottenuti - ha permesso di dimostrare la sussistenza dell'errore medico commesso dai sanitari dell'ente convenuto nell'adempimento delle prestazioni eseguite nei confronti del
Pt_1
Premesso, da parte degli ausiliari, che l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore effettuato presso la U.O. di Ortopedia dell'Ospedale di
NO risultò scevro da complicanze, tuttavia, gli stessi consulenti hanno dedotto che in “occasione dei controlli ortopedici nel post-operatorio emerse, nel Toma, una sintomatologia neurologica ascrivibile ad una neuropatia del nervo peroneo comune sx, che appare ascrivibile, con criterio probabilistico, ad una non adeguata fase di immobilizzazione post-chirurgica con il tutore che ha comportato un fenomeno di compressione del nervo peroneale sx, ischemizzandolo a tal punto da non rendere più possibile una sua reinnervazione”, concludendo che “è altamente probabile che se il posizionamento del tutore ortopedico fosse stato effettuato in modo adeguato, in modo tale da non esercitare azioni di compressione sul decorso del nervo peroneo sx, la conseguente neuropatia non sarebbe comparsa”
Quanto alla condotta alternativa concretamente esigibile nel caso di specie, infatti, la c.t.u. ha permesso di dimostrare che qualora la gestione sanitaria si fosse rivelata corretta nella fase del post-operatorio, ne sarebbe derivato un danno biologico permanente inferiore rispetto a quello rilevabile allo stato attuale.
Dalle considerazioni che precedono, discende la responsabilità della società convenuta per le lesioni cagionate a ovvero per la “menomazione a Parte_1 carattere permanente caratterizzata da una cronica ed irreversibile lesione nervosa”.
Occorre, dunque, quantificare i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento lesivo.
Per ciò che attiene al danno non patrimoniale, in primo luogo, va rilevato che i consulenti tecnici d'ufficio, hanno quantificato in misura pari al 20% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dal (che per Pt_1 comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale), laddove i postumi insiti nell'intervento di
“ricostruzione chirurgica del legamento crociato anteriore sono inquadrabili nella misura di 5 punti percentuali”. I consulenti hanno concluso che “ne deriva una quota di danno biologico “differenziale” permanente valutabile nella misura del 15% (quindici percento) da parametrare nella fascia percentuale da 5%-20%”.
Inoltre, “in ragione della prolungata convalescenza e di riabilitazione motoria si ritiene di valutare il danno biologico temporaneo nella misura di 20 giorni di parziale al 75%, 20 giorni di parziale al 50% e 20 giorni di parziale al 25%.”
Le stime cui sono pervenuti i c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva, l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella;
analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa il aveva ventitrè Pt_1 anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del biologico permanente è pari a € 82,538,00 quale differenza tra i postumi permanenti al 20% - che il soffre Pt_1 in seguito al non corretto intervento - ed i postumi permanenti che il medesimo avrebbe avuto in seguito all'intervento chirurgico di “legamento-plastica del crociato anteriore correttamente eseguito, pari al 5%. Per quanto attiene il danno non patrimoniale temporaneo è riconosciuto nella misura di € 1.725,00 per ITP al 75%, € 1.150,00 per
ITP al 50% e € 575,75 per ITP al 25%. Il totale del danno risarcibile è dunque pari a €
85.538,00.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba tutte le voci di danno richieste
(ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano).
Il ricorrente ha poi diritto al danno da spese mediche, riconosciute come congrue dai CCTTUU per l'importo di € 470,00.
In merito, invece, alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa futura si osserva che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione si ricorda che “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito
e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. civ. Sez. III Sent., 03/07/2014, n. 15238). Ed inoltre, “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a situazioni di studio
o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni)” (Cass. civ. n. 6488/2017).
Tanto premesso, si osserva che la richiesta di risarcimento danni per la perdita di ipotetiche occasioni di guadagno non merita accoglimento in quanto non vi è prova che il danneggiato abbia subito alcun pregiudizio in ambito lavorativo in conseguenza del fatto dannoso;
dalla documentazione allegata non vi sono, infatti, elementi che inducano a ritenere che l'incidente abbia provocato riflessi sulle capacità economiche dell'attore ed una compromissione o compressione della stessa.
In definitiva, in accoglimento parziale della domanda, la resistente deve essere condannata al pagamento, della somma che risulta devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l'importo di € 85.538,00 determinata in moneta attuale, oltre ad €
470,00 per un totale di € 86.008,00, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata al dì del fatto e annualmente rivalutata secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, comprese di ATP, ove documentate, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa,
- accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, condanna Controparte_2
al pagamento, in favore di della somma che risulta
[...] Parte_1 devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l'importo di € 86.008,00 al dì dell'evento di cui in parte motiva, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata al dì del fatto e annualmente rivalutata secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. al soddisfo;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e del giudizio ATP in favore dell'erario, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi € 4.997,34 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge per compensi professionali, di cui 3.809,00, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge per il presente giudizio ed € 1.188,34 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge per il giudizio ATP.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 10.10.2025
La giudice
CA TA
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – funzionaria dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
CA TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa CA TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.4178 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità professionale, promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Aprile;
Parte_1
- ricorrente – contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Centonze;
CP_1
- resistente –
*****
La domanda è in parte fondata e può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Occorre in primo luogo precisare che è ormai consolidato, in dottrina e in giurisprudenza, l'inquadramento della responsabilità gravante sulla struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, comporta la conclusione di un contratto (Cass., SS.UU., n 577 dell'11 gennaio 2008). Ne consegue che la fonte del rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero è un atipico contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della struttura una serie di obblighi, primi fra tutti quelli di tipo lato sensu alberghieri, oltre che l'ineludibile obbligo di messa a disposizione del personale medico e paramedico ed infine quelli di apprestare tutte le necessarie obbligazioni di assistenza e protezione destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
La giurisprudenza e la dottrina, poi, sono concordi nel ritenere che, per quanto concerne le obbligazioni mediche in senso stretto poste in essere da sanitari, personale paramedico e lato sensu ausiliario della struttura sanitaria, l'ente ospedaliero risponda ex art. 1228 c.c. a titolo di responsabilità indiretta (ciò sebbene in tema di responsabilità civile l'art. 7 della l. n. 24/2017 introduce una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente).
Così ricostruito il rapporto, ne discende che, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba provare innanzitutto l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli vi si trovi inserito;
spetta sempre al paziente l'onus di allegare (oltreché le fasi del ricovero e del trattamento) anche l'inadempimento rappresentato dalla lesione subita, mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione, dunque la sopravvenienza del caso fortuito.
L'ente ospedaliero risulta quindi esonerato dal rimprovero di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. soltanto nel caso in cui il fatto dannoso occorso al paziente in degenza si realizzi per l'insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile, ovverosia dalla causazione dell'evento lesivo da parte di un fattore umano o naturale, imprevedibile ed inevitabile, riconducibile quindi al concetto di fatalità.
Spetta quindi al debitore l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
l'impossibilità della prestazione (con la specifica indicazione della causa che l'ha determinata) e la non imputabilità della specifica scaturigine dell'evento lesivo occorso al paziente, perché appunto imprevedibile e inevitabile.
Come precisato di recente dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (Cass. n. 20812/2018).
Per quanto da ultimo attiene all'eventuale responsabilità della struttura ospedaliera ex art. 1228 c.c., questa potrebbe configurarsi esclusivamente allorché tra le incombenze affidate al personale medico o paramedico (da considerarsi ausiliari in senso lato) e l'illecito, ricorresse un rapporto di stretta derivazione causale, dovendosi ritenere tale forma di responsabilità in capo all'ente che utilizza e dispone del lavoro altrui per propri fini sussista soltanto nel caso in cui si manifesti un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del soggetto agente e l'evento lesivo per il paziente. Le incombenze svolte dal preposto devono aver reso possibile, o comunque agevolato, la produzione dell'evento dannoso perché dello stesso possa essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità ex art. 1228 c.c. l'ente ospedaliero che si serve dell'attività del preposto.
Fatte tali premesse di carattere generale, nello specifico parte ricorrente censura l'operato dei sanitari dell'ospedale di NO per le lesioni riportate a seguito dell'intervento chirurgico di “legamento plastico del legame crociato”, a cui il ricorrente
è stato sottoposto a seguito di una caduta accidentale. In particolare, il ricorrente lamenta una “lesione iatrogena dello SPE” nel corso dell'esecuzione dell'atto operatorio praticato dai sanitari del Presidio Ospedaliero di NO in data 28.2.2020.
Pacifico e documentale è, infatti, che il ricorrente, in data 23.01.2020, veniva trasportato dai sanitari del 118 presso l'Ospedale di NO a seguito di una caduta da una scala da lavoro, presso il quale veniva ricoverato con diagnosi di “trauma arto inf. sx e mano dx abrasione coscia dx mano dx”, con prognosi di 12 gg. Successivamente veniva sottoposto ad ulteriori esami strumentali, i quali esitarono nella necessità di eseguire, in data 28.02.2020, un intervento chirurgico di “legamento-plastica del crociato anteriore”, in seguito al quale il lamenta un danno funzionale della Pt_1 gamba sinistra causata da una “lesione iatrogena dello SPE” avvenuta durante l'esecuzione dell'intervento.
Orbene, l'indagine peritale a firma del dott. e del dott. Persona_1 [...]
disposta dal Tribunale in sede di ATP (ex art. 696 bis c.p.c.) - alle cui Per_2 conclusioni il Giudicante si riporta, non ravvisando ragioni per disattenderla stante la linearità dei criteri di indagine utilizzati nonché l'oggettività dei risultati ottenuti - ha permesso di dimostrare la sussistenza dell'errore medico commesso dai sanitari dell'ente convenuto nell'adempimento delle prestazioni eseguite nei confronti del
Pt_1
Premesso, da parte degli ausiliari, che l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore effettuato presso la U.O. di Ortopedia dell'Ospedale di
NO risultò scevro da complicanze, tuttavia, gli stessi consulenti hanno dedotto che in “occasione dei controlli ortopedici nel post-operatorio emerse, nel Toma, una sintomatologia neurologica ascrivibile ad una neuropatia del nervo peroneo comune sx, che appare ascrivibile, con criterio probabilistico, ad una non adeguata fase di immobilizzazione post-chirurgica con il tutore che ha comportato un fenomeno di compressione del nervo peroneale sx, ischemizzandolo a tal punto da non rendere più possibile una sua reinnervazione”, concludendo che “è altamente probabile che se il posizionamento del tutore ortopedico fosse stato effettuato in modo adeguato, in modo tale da non esercitare azioni di compressione sul decorso del nervo peroneo sx, la conseguente neuropatia non sarebbe comparsa”
Quanto alla condotta alternativa concretamente esigibile nel caso di specie, infatti, la c.t.u. ha permesso di dimostrare che qualora la gestione sanitaria si fosse rivelata corretta nella fase del post-operatorio, ne sarebbe derivato un danno biologico permanente inferiore rispetto a quello rilevabile allo stato attuale.
Dalle considerazioni che precedono, discende la responsabilità della società convenuta per le lesioni cagionate a ovvero per la “menomazione a Parte_1 carattere permanente caratterizzata da una cronica ed irreversibile lesione nervosa”.
Occorre, dunque, quantificare i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento lesivo.
Per ciò che attiene al danno non patrimoniale, in primo luogo, va rilevato che i consulenti tecnici d'ufficio, hanno quantificato in misura pari al 20% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dal (che per Pt_1 comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale), laddove i postumi insiti nell'intervento di
“ricostruzione chirurgica del legamento crociato anteriore sono inquadrabili nella misura di 5 punti percentuali”. I consulenti hanno concluso che “ne deriva una quota di danno biologico “differenziale” permanente valutabile nella misura del 15% (quindici percento) da parametrare nella fascia percentuale da 5%-20%”.
Inoltre, “in ragione della prolungata convalescenza e di riabilitazione motoria si ritiene di valutare il danno biologico temporaneo nella misura di 20 giorni di parziale al 75%, 20 giorni di parziale al 50% e 20 giorni di parziale al 25%.”
Le stime cui sono pervenuti i c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva, l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella;
analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa il aveva ventitrè Pt_1 anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del biologico permanente è pari a € 82,538,00 quale differenza tra i postumi permanenti al 20% - che il soffre Pt_1 in seguito al non corretto intervento - ed i postumi permanenti che il medesimo avrebbe avuto in seguito all'intervento chirurgico di “legamento-plastica del crociato anteriore correttamente eseguito, pari al 5%. Per quanto attiene il danno non patrimoniale temporaneo è riconosciuto nella misura di € 1.725,00 per ITP al 75%, € 1.150,00 per
ITP al 50% e € 575,75 per ITP al 25%. Il totale del danno risarcibile è dunque pari a €
85.538,00.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba tutte le voci di danno richieste
(ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano).
Il ricorrente ha poi diritto al danno da spese mediche, riconosciute come congrue dai CCTTUU per l'importo di € 470,00.
In merito, invece, alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa futura si osserva che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione si ricorda che “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito
e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. civ. Sez. III Sent., 03/07/2014, n. 15238). Ed inoltre, “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a situazioni di studio
o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni)” (Cass. civ. n. 6488/2017).
Tanto premesso, si osserva che la richiesta di risarcimento danni per la perdita di ipotetiche occasioni di guadagno non merita accoglimento in quanto non vi è prova che il danneggiato abbia subito alcun pregiudizio in ambito lavorativo in conseguenza del fatto dannoso;
dalla documentazione allegata non vi sono, infatti, elementi che inducano a ritenere che l'incidente abbia provocato riflessi sulle capacità economiche dell'attore ed una compromissione o compressione della stessa.
In definitiva, in accoglimento parziale della domanda, la resistente deve essere condannata al pagamento, della somma che risulta devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l'importo di € 85.538,00 determinata in moneta attuale, oltre ad €
470,00 per un totale di € 86.008,00, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata al dì del fatto e annualmente rivalutata secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, comprese di ATP, ove documentate, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa,
- accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, condanna Controparte_2
al pagamento, in favore di della somma che risulta
[...] Parte_1 devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l'importo di € 86.008,00 al dì dell'evento di cui in parte motiva, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata al dì del fatto e annualmente rivalutata secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. al soddisfo;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e del giudizio ATP in favore dell'erario, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi € 4.997,34 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge per compensi professionali, di cui 3.809,00, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge per il presente giudizio ed € 1.188,34 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge per il giudizio ATP.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 10.10.2025
La giudice
CA TA
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – funzionaria dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
CA TA