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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 2983/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Cassarino) contro Parte_1
già (rappr. e dif. dall'avv. A. Di Stallo) e nei CP_1 Controparte_2
confronti dell' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) e dell (rappr. e CP_3 CP_4
dif. dall'avv. N. Maccarrone), avente ad oggetto: iscrizione ipotecaria;
osserva propone opposizione avverso la comunicazione di iscrizione Parte_1
ipotecaria notificatale il 30 ottobre 2019, fondata su un presunto credito di €
22.246,80 portato da una serie di cartelle di pagamento di natura tributaria, previdenziale nonché e sanzionatoria-amministrativa.
A sostegno della proposta opposizione, rappresenta: che l'atto impugnato è stato preceduto, nel mese di aprile del 2019, da una comunicazione preventiva di ipoteca riferita ad una serie di cartelle per un importo totale di € 76.468,18; di avere, in data 30/04/2019, richiesto di aderire alla c.d. rottamazione per saldo e stralcio delle cartelle, con apposta domanda inviata a mezzo pec a CP_2
; che tale richiesta è stata positivamente esitata;
di avere tuttavia ricevuto,
[...]
in data 30 ottobre 2019, l'opposta comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sulla base delle medesime cartelle incluse nella suddetta richiesta di rottamazione;
che l'atto impugnato è nullo in quanto la comunicazione preventiva inviata nel mese di aprile riguardava un credito diverso e di maggiore importo;
che i crediti sottostanti alle cartelle esattoriali per crediti e CP_3 CP_4
sono prescritti;
che risulta violato l'art. 3 del D.L. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018) (il quale al comma 10 prevede: “…a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto…[omissis]… c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo…”; che, ove residuasse una posizione debitoria in capo ad essa ricorrente ad esito della rottamazione, la stessa sarebbe comunque inferiore al limite di € 20.000 che legittima l'iscrizione ipotecaria;
che l'atto in contestazione risulta carente sotto il profilo della motivazione. deduce l'infondatezza dell'opposizione, eccependo in via preliminare CP_1
il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento a parte delle pretese poste a base della comunicazione ipotecaria in oggetto. Espone inoltre: che l'odierna opponente ha omesso di impugnare gli avvisi di addebito su cui si fonda l'atto opposto entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica, come prescritto dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999; che non risultano in alcun modo impugnate le intimazioni di pagamento notificate nel corso degli anni alla ricorrente (ai fini della interruzione dei termini di prescrizione), né tantomeno la comunicazione preventiva n. 2977620900000641, notificata in data 16.04.2019; che le eccezioni formali riguardanti gli atti di riscossione costituiscono vizi eccepibili nei modi e tempi previsti dall'art. 617 c.p.c. (nel termine di 20 giorni dalla notifica di ciascun atto); di avere comunque regolarmente provveduto, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, alla notifica di tutte le cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento (ai fini della interruzione dei termini di prescrizione); che, in particolare, le cartelle di pagamento sono state tutte notificate a mani della ricorrente, ovvero di familiare convivente (con invio della raccomandata informativa prevista per legge); che le intimazioni di pagamento sono state ritualmente notificate anche via posta;
che l'opponente ha già versato diverse somme, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione;
che è infondato il rilievo di illegittimità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, per omessa notifica delle intimazioni di pagamento;
che l'obbligo di notifica dell'intimazione di pagamento è difatti condizione essenziale esclusivamente per l'avvio dell'esecuzione forzata e non per l'adozione della misura conservativa, quali il fermo amministrativo e l'ipoteca; che il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato deve ritenersi valido anche nei casi in cui venga successivamente comunicata una iscrizione ipotecaria per un importo inferiore, in quanto le cartelle di pagamento inserite nella comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sono comunque indicate anche nella comunicazione preventiva;
che la censura inerente al difetto di motivazione è generica e infondata;
che, in ogni caso, trattasi di pretese da intendersi già conosciute dall'opponente in quanto già notificate e contenenti tutti gli elementi essenziali idonei a consentire l'identificazione delle pretese;
che non sussiste alcun obbligo di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L' chiede il rigetto dell'opposizione, osservando: le cartelle opposte CP_3
risultano notificate nelle date indicate dall'Agente della Riscossione;
che nessuna tempestiva opposizione è stata mai avanzata avverso tali atti impositivi, divenuti dunque definitivi;
che i dodici AVA sottesi all'iscrizione ipotecaria sono stati anch'essi regolarmente notificati e non sono mai stati impugnati;
che alcuna prescrizione addebitabile all' risulta perfezionata. CP_3
L' , da parte sua, evidenzia: che tutti i motivi di ricorso si riferiscono CP_4
all'operato di;
che le cartelle non contengono alcuna Controparte_2 CP_4 sanzione amministrativa;
che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel rispetto dei previsti termini prescrizionali e decadenziali.
In via preliminare, si osserva che la presente disamina – come anche chiarito in seno al ricorso – attiene esclusivamente alle pretese di natura contributiva, pacifico essendo il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in relazione alle pretese di natura tributaria o sanzionatoria/amministrativa.
Tanto premesso, va in primo luogo disatteso il motivo di opposizione facente leva sulla dedotta difformità tra l'importo indicato in seno alla comunicazione preventiva di ipoteca e l'inferiore importo indicato nel contesto dell'atto impugnato, non avendo tale situazione in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell'interessata (giacchè i crediti di cui all'iscrizione ipotecaria risultano puntualmente annoverati anche nel contesto della relativa comunicazione preventiva).
In proposito, l'odierna opponente osserva che se la notifica della comunicazione preventiva dà inizio ad un contraddittorio endoprocedimnatle idoneo a consentire al debitore di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento, deve conseguentemente ritenersi che la notifica di una comunicazione recante un importo diverso rispetto al credito indicato nell'iscrizione ipotecaria si risolva in un danno ingiusto per il debitore
(implicando violazione del diritto alla partecipazione del procedimento).
La superiore argomentazione difensiva, ad opinione del giudicante, non vale ad inficiare la legittimità dell'impugnata iscrizione ipotecaria, soccorrendo il rilievo che nel caso in esame l'iscrizione stessa attiene a crediti previdenziali già indicati nel precedente preavviso, relativamente ai quali la debitrice ha dunque ben potuto avvalersi delle facoltà di presentare osservazioni e/o provvedere al pagamento.
Per altro verso, il motivo di opposizione riguardante la pretesa violazione dell'art. 3 del D.L. 119/2018 non può trovare accoglimento in quanto formulato in maniera talmente generica da non permettere di stabilire se, a seguito dell'istanza di rottamazione, esistessero “carichi definibili” per i quali sarebbe stata poi iscritta ipoteca.
Altresì infondata si rivela la sollevata eccezione di prescrizione, avendo parte opponente trascurato di articolare specifiche contestazioni a fronte della corposa produzione documentale in atti, intesa a dimostrare l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale per ciascuna delle cartelle e degli AVA di cui trattasi.
Va infine disatteso il motivo di ricorso riguardante il dedotto difetto di motivazione, essendo noto il principio a mente del quale il requisito motivazione deve considerarsi integrato ogni qualvolta l'atto impugnato rechi l'indicazione degli estremi degli atti presupposti già idoneamente pervenuti nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario.
L'opposizione va, in conclusione, rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente a rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (oltre IVA, COA e rimborso spese generali) per ciascuna di esse;
dispone la distrazione di tali spese, per la parte di relativa spettanza, in favore del procuratore di CP_1
Ragusa, 11 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 2983/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Cassarino) contro Parte_1
già (rappr. e dif. dall'avv. A. Di Stallo) e nei CP_1 Controparte_2
confronti dell' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) e dell (rappr. e CP_3 CP_4
dif. dall'avv. N. Maccarrone), avente ad oggetto: iscrizione ipotecaria;
osserva propone opposizione avverso la comunicazione di iscrizione Parte_1
ipotecaria notificatale il 30 ottobre 2019, fondata su un presunto credito di €
22.246,80 portato da una serie di cartelle di pagamento di natura tributaria, previdenziale nonché e sanzionatoria-amministrativa.
A sostegno della proposta opposizione, rappresenta: che l'atto impugnato è stato preceduto, nel mese di aprile del 2019, da una comunicazione preventiva di ipoteca riferita ad una serie di cartelle per un importo totale di € 76.468,18; di avere, in data 30/04/2019, richiesto di aderire alla c.d. rottamazione per saldo e stralcio delle cartelle, con apposta domanda inviata a mezzo pec a CP_2
; che tale richiesta è stata positivamente esitata;
di avere tuttavia ricevuto,
[...]
in data 30 ottobre 2019, l'opposta comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sulla base delle medesime cartelle incluse nella suddetta richiesta di rottamazione;
che l'atto impugnato è nullo in quanto la comunicazione preventiva inviata nel mese di aprile riguardava un credito diverso e di maggiore importo;
che i crediti sottostanti alle cartelle esattoriali per crediti e CP_3 CP_4
sono prescritti;
che risulta violato l'art. 3 del D.L. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018) (il quale al comma 10 prevede: “…a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto…[omissis]… c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo…”; che, ove residuasse una posizione debitoria in capo ad essa ricorrente ad esito della rottamazione, la stessa sarebbe comunque inferiore al limite di € 20.000 che legittima l'iscrizione ipotecaria;
che l'atto in contestazione risulta carente sotto il profilo della motivazione. deduce l'infondatezza dell'opposizione, eccependo in via preliminare CP_1
il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento a parte delle pretese poste a base della comunicazione ipotecaria in oggetto. Espone inoltre: che l'odierna opponente ha omesso di impugnare gli avvisi di addebito su cui si fonda l'atto opposto entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica, come prescritto dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999; che non risultano in alcun modo impugnate le intimazioni di pagamento notificate nel corso degli anni alla ricorrente (ai fini della interruzione dei termini di prescrizione), né tantomeno la comunicazione preventiva n. 2977620900000641, notificata in data 16.04.2019; che le eccezioni formali riguardanti gli atti di riscossione costituiscono vizi eccepibili nei modi e tempi previsti dall'art. 617 c.p.c. (nel termine di 20 giorni dalla notifica di ciascun atto); di avere comunque regolarmente provveduto, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, alla notifica di tutte le cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento (ai fini della interruzione dei termini di prescrizione); che, in particolare, le cartelle di pagamento sono state tutte notificate a mani della ricorrente, ovvero di familiare convivente (con invio della raccomandata informativa prevista per legge); che le intimazioni di pagamento sono state ritualmente notificate anche via posta;
che l'opponente ha già versato diverse somme, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione;
che è infondato il rilievo di illegittimità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, per omessa notifica delle intimazioni di pagamento;
che l'obbligo di notifica dell'intimazione di pagamento è difatti condizione essenziale esclusivamente per l'avvio dell'esecuzione forzata e non per l'adozione della misura conservativa, quali il fermo amministrativo e l'ipoteca; che il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato deve ritenersi valido anche nei casi in cui venga successivamente comunicata una iscrizione ipotecaria per un importo inferiore, in quanto le cartelle di pagamento inserite nella comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sono comunque indicate anche nella comunicazione preventiva;
che la censura inerente al difetto di motivazione è generica e infondata;
che, in ogni caso, trattasi di pretese da intendersi già conosciute dall'opponente in quanto già notificate e contenenti tutti gli elementi essenziali idonei a consentire l'identificazione delle pretese;
che non sussiste alcun obbligo di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L' chiede il rigetto dell'opposizione, osservando: le cartelle opposte CP_3
risultano notificate nelle date indicate dall'Agente della Riscossione;
che nessuna tempestiva opposizione è stata mai avanzata avverso tali atti impositivi, divenuti dunque definitivi;
che i dodici AVA sottesi all'iscrizione ipotecaria sono stati anch'essi regolarmente notificati e non sono mai stati impugnati;
che alcuna prescrizione addebitabile all' risulta perfezionata. CP_3
L' , da parte sua, evidenzia: che tutti i motivi di ricorso si riferiscono CP_4
all'operato di;
che le cartelle non contengono alcuna Controparte_2 CP_4 sanzione amministrativa;
che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel rispetto dei previsti termini prescrizionali e decadenziali.
In via preliminare, si osserva che la presente disamina – come anche chiarito in seno al ricorso – attiene esclusivamente alle pretese di natura contributiva, pacifico essendo il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in relazione alle pretese di natura tributaria o sanzionatoria/amministrativa.
Tanto premesso, va in primo luogo disatteso il motivo di opposizione facente leva sulla dedotta difformità tra l'importo indicato in seno alla comunicazione preventiva di ipoteca e l'inferiore importo indicato nel contesto dell'atto impugnato, non avendo tale situazione in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell'interessata (giacchè i crediti di cui all'iscrizione ipotecaria risultano puntualmente annoverati anche nel contesto della relativa comunicazione preventiva).
In proposito, l'odierna opponente osserva che se la notifica della comunicazione preventiva dà inizio ad un contraddittorio endoprocedimnatle idoneo a consentire al debitore di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento, deve conseguentemente ritenersi che la notifica di una comunicazione recante un importo diverso rispetto al credito indicato nell'iscrizione ipotecaria si risolva in un danno ingiusto per il debitore
(implicando violazione del diritto alla partecipazione del procedimento).
La superiore argomentazione difensiva, ad opinione del giudicante, non vale ad inficiare la legittimità dell'impugnata iscrizione ipotecaria, soccorrendo il rilievo che nel caso in esame l'iscrizione stessa attiene a crediti previdenziali già indicati nel precedente preavviso, relativamente ai quali la debitrice ha dunque ben potuto avvalersi delle facoltà di presentare osservazioni e/o provvedere al pagamento.
Per altro verso, il motivo di opposizione riguardante la pretesa violazione dell'art. 3 del D.L. 119/2018 non può trovare accoglimento in quanto formulato in maniera talmente generica da non permettere di stabilire se, a seguito dell'istanza di rottamazione, esistessero “carichi definibili” per i quali sarebbe stata poi iscritta ipoteca.
Altresì infondata si rivela la sollevata eccezione di prescrizione, avendo parte opponente trascurato di articolare specifiche contestazioni a fronte della corposa produzione documentale in atti, intesa a dimostrare l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale per ciascuna delle cartelle e degli AVA di cui trattasi.
Va infine disatteso il motivo di ricorso riguardante il dedotto difetto di motivazione, essendo noto il principio a mente del quale il requisito motivazione deve considerarsi integrato ogni qualvolta l'atto impugnato rechi l'indicazione degli estremi degli atti presupposti già idoneamente pervenuti nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario.
L'opposizione va, in conclusione, rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente a rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (oltre IVA, COA e rimborso spese generali) per ciascuna di esse;
dispone la distrazione di tali spese, per la parte di relativa spettanza, in favore del procuratore di CP_1
Ragusa, 11 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)