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Articolo 3 della Legge 8 giugno 1949, n. 406
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Legge 8 giugno 1949, n. 406
Articolo 3 della Legge 8 giugno 1949, n. 406
Versione
31 luglio 1949
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 luglio 1949
Vedi fonte istituzionale
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