CA
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Quinta Civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Paola Tanara – Presidente
• Dott.ssa Anna Ferrari – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 676/2025, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.09.1951, residente in Lainate (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Borsani e dall'Avv. M. Elena Ubiali, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Parabiago (MI), Via S. Ambrogio n. 27.
APPELLANTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rho (MI), C.so Europa 161.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi n. 11125/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27/12/2024. Riforma parziale con richiesta di addebito della separazione.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia Ill.ma Corte d'Appello, per le causali dedotte in atti, previe le declaratorie tutte occorrende, disattesa ogni contraria eccezione e/o difesa così giudicare: in accoglimento del promosso appello, riformare parzialmente la sentenza n. 11125/2024 pubbl. il 27/12/2024 RG n. 17843/2024 n. cronol. 22031/2024 del 27/12/2024 emessa dal Tribunale di Milano sezione nona civile all'esito del giudizio rg. 17843/2024 sentenza non notificata e conseguentemente: Nel merito e in via principale:
1. accogliere la domanda di addebito della separazione formulata da a Parte_1 carico del marito;
2. con vittoria di spese e competenze del doppio CP_1 grado di giudizio e della fase monitoria, oltre al rimborso degli oneri accessori (I.V.A. e C.P.A.) e delle spese generali 15%. In via istruttoria: A) Si chiede di essere ammessi alla prova orale per testi, come domandata in primo grado, sui capitoli che qui di seguito si ritrascrivono da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, con i testi citati per ciascuno. 1) “Nel settembre 2022 il sig. ha dichiarato di intendere CP_1 uscire di casa e stare per del tempo fuori casa, da solo”; teste: 2) “Nel Tes_1 marzo 2023 il sig. ha dichiarato alla signora di avere una relazione CP_1 Pt_1 extraconiugale da decenni con la signora amica di famiglia”; testi: Persona_1
3) “La signora Testimone_2 Pt_1 quotidianamente si è occupata durante il matrimonio di preparare pranzi e cene al marito, aiutarlo nell'acquisto dei vestiti, nella cura della propria persona, nella prenotazione di visite mediche specialistiche, nella pulizia della casa”; testi
[...]
, Testimone_2 Testimone_3 [...]
4) “Durante una Tes_4 Testimone_5 conversazione con la signora dei primi mesi del 2023 il signor Pt_1 Testimone_2
(fratello del resistente) ha dichiarato che tutti gli amici ed i parenti, tranne la Pt_1 conoscevano che da anni il sig. intratteneva una relazione CP_1 extraconiugale con la migliore amica della signora signora;
Pt_1 Persona_1 testi: , 5) “Il sig. negli ultimi 10 anni pretendeva Tes_1 Testimone_2 CP_1 dalla moglie ogni giorno che la medesima si occupasse delle faccende domestiche e della preparazione del pranzo e della cena”; testi: , , Tes_1 Testimone_2
, Testimone_3 Testimone_3 Testimone_3 Testimone_4 [...]
6) “Nel corso del 2022 ho visto dei Tes_5 Testimone_2 Testimone_5 documenti che ritraevano il sig. in relazione extraconiugale con altra donna, CP_1 che riconosco nella signora Gli eventi rappresentati sono relativi Persona_1 all'anno 2014 e agli anni seguenti”; teste: 7) “I documenti che mi Tes_1 vengono rappresentati (docc. 7, 8, 9, 22, 24 foto, video da numerarsi dopo autorizzazione del Giudice) erano presenti sul telefono cellulare del sig. e sono CP_1 stati estratti dalla scheda del suo cellulare dopo la scomparsa del , verso la fine CP_1 dell'anno 2022”; teste: 8) “I video che mi vengono esibiti e mostrati Tes_1
(documento da numerarsi previa autorizzazione del Giudice al deposito) sono stati
2 realizzati sul telefono cellulare del sig. e rappresentano i siti web nonché i profili CP_1 social che egli segue dal proprio account Instagram”. Testi: e Tes_1 Tes_5
9) “Nell'estate del 2022 i coniugi si sono recati assieme in
[...] Parte_2 vacanza, come ogni anno dei precedenti anni di matrimonio” teste: 10) Tes_1
“nella taverna della casa coniugale di Lainate il aveva un proprio ufficio nel CP_1 quale gestiva la propria attività di musicista anche a livello di social network e teneva tutta la collezione delle proprie chitarre per i concerti” testi: 11) “la donna il cui volto è presente nella foto n. 7, n. 22 n. 24 e nelle foto doc. n. 17 prodotta agli atti è la signora e tale foto è stata estratta dal cellulare del sig. ” ; 12) “Le Persona_1 CP_1 fotografie per immagini di cui al doc. 16 dei social network seguiti da CP_1 sono state estratte dal cellulare del medesimo” teste: e Tes_1 Testimone_5
13) “nel marzo 2023, una sera, presso la casa coniugale di Lainate e durante un litigio con la moglie, il sig. dichiarò, gridando alla medesima ed in presenza del figlio CP_1
che lui aveva un'altra donna, e che tale relazione durava da Tes_1 Persona_1 decenni” testi: , , 14) “nelle medesime Tes_1 Testimone_2 Testimone_5 circostanze di tempo e di luogo del precedente capitolo, il sig. dichiarò, CP_1 gridando alla moglie, che la sua relazione con la signora durava da anni e che Per_1 lo sapevano tutti i loro amici e conoscenti” testi: , , CP_2 Testimone_2 Tes_3
, ,
[...] Testimone_3 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
15) “le foto sub doc. 17 che mi vengono mostrate Testimone_2 Testimone_5 rappresentano i signori e presso locali da ballo e CP_1 Parte_1 vacanze estive nei due anni precedenti il 2023. Nelle foto è rappresentata anche la signora testi: , , Persona_1 Tes_1 Testimone_3 Testimone_2
16) “il sig. ha dichiarato al sig. nel Testimone_5 CP_1 Testimone_3
2019, quando quest'ultimo occupava la depandance della casa di Lainate dei signori
e di avere una relazione extraconiugale con la signora CP_1 Pt_1 Persona_1 amica di famiglia” teste: 17) La signora ex impiegata Testimone_3 Testimone_3 del nei primi mesi del 2023 ha dichiarato alla signora che il CP_1 Pt_1 suo collega di lavoro (operaio , sempre dipendente del ) aveva Testimone_3 CP_1 visto tempo addietro il e la nella reception di un Motel CP_1 Persona_1 vicino a Cornaredo (MI). Testi: ”. Testimone_3
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza , deduzione e produzione A) Pregiudizialmente ed in forza delle motivazioni addotte in narrativa dichiarare inammissibili i nuovi o irritualmente riformulati capitoli dedotti dall'appellante, i nuovi testimoni e la documentazione prodotta ex novo dalla parte appellante nel proprio ricorso;
B) respingere il ricorso in appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, non supportata da idonee prove e manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 348 bis cpc;
C) Per l'effetto confermare la decisione assunta dal Tribunale di Milano con sentenza n° 11125/2024, in particolare, sull'assenza dei
3 presupposti per il riconoscimento dell'addebito della separazione in capo all'appellato; In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, la SI.ra adiva il Tribunale Parte_1 di Milano per ottenere la pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge, SI.
con addebito a carico di quest'ultimo per violazione dei doveri di CP_1 fedeltà e coabitazione. Chiedeva altresì la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne convivente.
Si costituiva in giudizio il SI. non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione, ma chiedendo il rigetto delle domande di addebito e di natura economica.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, con sentenza n. 11125/2024, pubblicata in data 27.12.2024, definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
rigettava la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
dava atto della rinuncia alla domanda di mantenimento per il figlio;
poneva a carico del SI. CP_1
l'obbligo di versare alla SI.ra un assegno mensile di € 450,00; e compensava Pt_1 integralmente le spese di lite.
Il giudice di prime cure, pur ritenendo provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, rigettava la domanda di addebito ritenendo che l'attrice non avesse assolto all'onere di provare il nesso di causalità tra l'infedeltà e la rottura dell'unione. In particolare, il Tribunale valorizzava la circostanza che la moglie, dopo aver scoperto i tradimenti nel 2022, avesse "accettato che lo stesso - nei primi mesi del 2023 e sino al dicembre dello stesso anno (per circa nove mesi)- tornasse a vivere stabilmente con lei nella casa coniugale così riprendendo il rapporto di convivenza", fatto che portava "ad escludere che la scoperta della relazione adulterina da parte del marito fosse stata stata, ex se, causa della irreversibilità della rottura dell'unione familiare" .
Avverso tale sentenza ha proposto appello la SI.ra limitatamente al capo Pt_1 concernente il rigetto della domanda di addebito, lamentando un'errata valutazione da parte del primo giudice circa la sussistenza dei presupposti per l'addebito. L'appellante sostiene di aver ampiamente provato che la crisi coniugale sia stata determinata unicamente e direttamente dall'abbandono del tetto coniugale da parte del marito, dalla successiva scoperta della sua relazione extraconiugale decennale con un'amica di famiglia e dalla confessione da parte dello stesso. Contesta, inoltre, la valutazione del
Tribunale circa la ripresa della convivenza, chiarendo che si trattò di un'ospitalità temporanea e forzata, durante la quale i coniugi vivevano vite completamente separate all'interno della stessa abitazione.
Si è costituito il SI. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata. Ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto nuove o riformulate e ha ribadito che la ripresa della
4 coabitazione per nove mesi aveva interrotto il nesso causale, configurando tale fatto una sorta di confessione giudiziale.
La causa, trattata con il rito scritto, è stata quindi posta in decisione all'udienza del 02.07.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del contendere in questo grado di giudizio è unicamente la statuizione della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico del SI. CP_1
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia erroneamente interpretato gli elementi fattuali e probatori acquisiti al processo, giungendo a una conclusione non condivisibile in punto di nesso eziologico tra la condotta infedele del marito e la crisi irreversibile del matrimonio.
È pacifico e documentalmente provato, nonché ammesso dallo stesso giudice di prime cure, che il SI. abbia violato il dovere di fedeltà coniugale, intrattenendo una CP_1 relazione extraconiugale per un lungo periodo di tempo con un'amica di famiglia. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà costituisce una violazione particolarmente grave che, di norma, determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e giustifica l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si provi che la crisi fosse già preesistente e irrimediabilmente in atto. L'onere di provare tale preesistenza grava sul coniuge che eccepisce l'inefficacia dell'infedeltà come causa della rottura.
Nel caso di specie, l'appellato non ha fornito alcuna prova rigorosa di una crisi coniugale preesistente e insanabile. Le sue allegazioni circa un allontanamento progressivo risalente al 2010 sono rimaste mere affermazioni di parte, smentite dalle produzioni documentali dell'appellante, che attestano una vita di coppia apparentemente serena e condivisa, con vacanze e frequentazioni comuni, fino a poco prima dell'improvviso allontanamento del marito da casa nel settembre 2022.
Il Tribunale ha fondato la sua decisione di rigetto sulla circostanza che la SI.ra dopo la scoperta del tradimento, avrebbe "accettato" il rientro del marito nella Pt_1 casa coniugale per un periodo di circa nove mesi. Tale valutazione è, ad avviso di questa Corte, erronea.
Dalle stesse allegazioni delle parti emerge un quadro ben diverso da una "ripresa del rapporto di convivenza". L'appellante ha chiarito, e l'appellato non ha efficacemente smentito, che il rientro del SI. fu un'imposizione temporanea, finalizzata a CP_1 consentirgli il recupero dei propri effetti personali e la ricerca di una nuova sistemazione. Durante tale periodo, i coniugi vivevano in spazi separati all'interno della villa (il SI. nella taverna, descritta come un appartamento autonomo), senza CP_1
5 alcuna condivisione della vita matrimoniale e con litigi così accesi da richiedere l'intervento del figlio per evitarne la degenerazione.
Una siffatta "coabitazione" forzata e conflittuale non può in alcun modo essere interpretata come un atto di perdono o di riconciliazione tale da elidere il nesso causale tra l'infedeltà e la rottura. Al contrario, essa rappresenta la plastica manifestazione della fine del consorzio familiare, una fase transitoria e di necessità pratica che ha seguito la scoperta di una verità devastante per la moglie. La condotta della SI.ra che Pt_1 ha "tollerato" la presenza del marito in casa per un periodo limitato, non può essere letta come accettazione della sua condotta o superamento della crisi, ma come una gestione pragmatica dell'inevitabile disgregazione del nucleo familiare.
La concatenazione degli eventi, come descritta dall'appellante, è chiara e logicamente consequenziale: un allontanamento improvviso e ingiustificato del marito, la scoperta casuale e scioccante di una doppia vita decennale, la confessione del marito, e il conseguente crollo psicologico della moglie, documentato da certificazione medica. Questi elementi, letti nel loro insieme, costituiscono prova più che sufficiente del fatto che fu la condotta del SI. a rendere intollerabile la prosecuzione della CP_1 convivenza, causando la rottura insanabile del vincolo fiduciario su cui il matrimonio si fondava.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va pronunciato l'addebito della separazione a carico del SI. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 11125/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, DICHIARA la separazione personale dei coniugi, SI.ra Pt_1
e SI. con a carico del SI.
[...] CP_1 CP_3 CP_1
[...]
2. CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
3. CONDANNA l'appellato, SI. alla rifusione delle spese di lite CP_1 di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, SI.ra Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in € 3.500,00 per compensi e, per il presente grado di appello, in € 3.966,00 per compensi, oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Marc Antony Gambardella Paola Tanara
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Quinta Civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Paola Tanara – Presidente
• Dott.ssa Anna Ferrari – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 676/2025, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.09.1951, residente in Lainate (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Borsani e dall'Avv. M. Elena Ubiali, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Parabiago (MI), Via S. Ambrogio n. 27.
APPELLANTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rho (MI), C.so Europa 161.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi n. 11125/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27/12/2024. Riforma parziale con richiesta di addebito della separazione.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia Ill.ma Corte d'Appello, per le causali dedotte in atti, previe le declaratorie tutte occorrende, disattesa ogni contraria eccezione e/o difesa così giudicare: in accoglimento del promosso appello, riformare parzialmente la sentenza n. 11125/2024 pubbl. il 27/12/2024 RG n. 17843/2024 n. cronol. 22031/2024 del 27/12/2024 emessa dal Tribunale di Milano sezione nona civile all'esito del giudizio rg. 17843/2024 sentenza non notificata e conseguentemente: Nel merito e in via principale:
1. accogliere la domanda di addebito della separazione formulata da a Parte_1 carico del marito;
2. con vittoria di spese e competenze del doppio CP_1 grado di giudizio e della fase monitoria, oltre al rimborso degli oneri accessori (I.V.A. e C.P.A.) e delle spese generali 15%. In via istruttoria: A) Si chiede di essere ammessi alla prova orale per testi, come domandata in primo grado, sui capitoli che qui di seguito si ritrascrivono da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, con i testi citati per ciascuno. 1) “Nel settembre 2022 il sig. ha dichiarato di intendere CP_1 uscire di casa e stare per del tempo fuori casa, da solo”; teste: 2) “Nel Tes_1 marzo 2023 il sig. ha dichiarato alla signora di avere una relazione CP_1 Pt_1 extraconiugale da decenni con la signora amica di famiglia”; testi: Persona_1
3) “La signora Testimone_2 Pt_1 quotidianamente si è occupata durante il matrimonio di preparare pranzi e cene al marito, aiutarlo nell'acquisto dei vestiti, nella cura della propria persona, nella prenotazione di visite mediche specialistiche, nella pulizia della casa”; testi
[...]
, Testimone_2 Testimone_3 [...]
4) “Durante una Tes_4 Testimone_5 conversazione con la signora dei primi mesi del 2023 il signor Pt_1 Testimone_2
(fratello del resistente) ha dichiarato che tutti gli amici ed i parenti, tranne la Pt_1 conoscevano che da anni il sig. intratteneva una relazione CP_1 extraconiugale con la migliore amica della signora signora;
Pt_1 Persona_1 testi: , 5) “Il sig. negli ultimi 10 anni pretendeva Tes_1 Testimone_2 CP_1 dalla moglie ogni giorno che la medesima si occupasse delle faccende domestiche e della preparazione del pranzo e della cena”; testi: , , Tes_1 Testimone_2
, Testimone_3 Testimone_3 Testimone_3 Testimone_4 [...]
6) “Nel corso del 2022 ho visto dei Tes_5 Testimone_2 Testimone_5 documenti che ritraevano il sig. in relazione extraconiugale con altra donna, CP_1 che riconosco nella signora Gli eventi rappresentati sono relativi Persona_1 all'anno 2014 e agli anni seguenti”; teste: 7) “I documenti che mi Tes_1 vengono rappresentati (docc. 7, 8, 9, 22, 24 foto, video da numerarsi dopo autorizzazione del Giudice) erano presenti sul telefono cellulare del sig. e sono CP_1 stati estratti dalla scheda del suo cellulare dopo la scomparsa del , verso la fine CP_1 dell'anno 2022”; teste: 8) “I video che mi vengono esibiti e mostrati Tes_1
(documento da numerarsi previa autorizzazione del Giudice al deposito) sono stati
2 realizzati sul telefono cellulare del sig. e rappresentano i siti web nonché i profili CP_1 social che egli segue dal proprio account Instagram”. Testi: e Tes_1 Tes_5
9) “Nell'estate del 2022 i coniugi si sono recati assieme in
[...] Parte_2 vacanza, come ogni anno dei precedenti anni di matrimonio” teste: 10) Tes_1
“nella taverna della casa coniugale di Lainate il aveva un proprio ufficio nel CP_1 quale gestiva la propria attività di musicista anche a livello di social network e teneva tutta la collezione delle proprie chitarre per i concerti” testi: 11) “la donna il cui volto è presente nella foto n. 7, n. 22 n. 24 e nelle foto doc. n. 17 prodotta agli atti è la signora e tale foto è stata estratta dal cellulare del sig. ” ; 12) “Le Persona_1 CP_1 fotografie per immagini di cui al doc. 16 dei social network seguiti da CP_1 sono state estratte dal cellulare del medesimo” teste: e Tes_1 Testimone_5
13) “nel marzo 2023, una sera, presso la casa coniugale di Lainate e durante un litigio con la moglie, il sig. dichiarò, gridando alla medesima ed in presenza del figlio CP_1
che lui aveva un'altra donna, e che tale relazione durava da Tes_1 Persona_1 decenni” testi: , , 14) “nelle medesime Tes_1 Testimone_2 Testimone_5 circostanze di tempo e di luogo del precedente capitolo, il sig. dichiarò, CP_1 gridando alla moglie, che la sua relazione con la signora durava da anni e che Per_1 lo sapevano tutti i loro amici e conoscenti” testi: , , CP_2 Testimone_2 Tes_3
, ,
[...] Testimone_3 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
15) “le foto sub doc. 17 che mi vengono mostrate Testimone_2 Testimone_5 rappresentano i signori e presso locali da ballo e CP_1 Parte_1 vacanze estive nei due anni precedenti il 2023. Nelle foto è rappresentata anche la signora testi: , , Persona_1 Tes_1 Testimone_3 Testimone_2
16) “il sig. ha dichiarato al sig. nel Testimone_5 CP_1 Testimone_3
2019, quando quest'ultimo occupava la depandance della casa di Lainate dei signori
e di avere una relazione extraconiugale con la signora CP_1 Pt_1 Persona_1 amica di famiglia” teste: 17) La signora ex impiegata Testimone_3 Testimone_3 del nei primi mesi del 2023 ha dichiarato alla signora che il CP_1 Pt_1 suo collega di lavoro (operaio , sempre dipendente del ) aveva Testimone_3 CP_1 visto tempo addietro il e la nella reception di un Motel CP_1 Persona_1 vicino a Cornaredo (MI). Testi: ”. Testimone_3
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza , deduzione e produzione A) Pregiudizialmente ed in forza delle motivazioni addotte in narrativa dichiarare inammissibili i nuovi o irritualmente riformulati capitoli dedotti dall'appellante, i nuovi testimoni e la documentazione prodotta ex novo dalla parte appellante nel proprio ricorso;
B) respingere il ricorso in appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, non supportata da idonee prove e manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 348 bis cpc;
C) Per l'effetto confermare la decisione assunta dal Tribunale di Milano con sentenza n° 11125/2024, in particolare, sull'assenza dei
3 presupposti per il riconoscimento dell'addebito della separazione in capo all'appellato; In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, la SI.ra adiva il Tribunale Parte_1 di Milano per ottenere la pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge, SI.
con addebito a carico di quest'ultimo per violazione dei doveri di CP_1 fedeltà e coabitazione. Chiedeva altresì la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne convivente.
Si costituiva in giudizio il SI. non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione, ma chiedendo il rigetto delle domande di addebito e di natura economica.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, con sentenza n. 11125/2024, pubblicata in data 27.12.2024, definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
rigettava la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
dava atto della rinuncia alla domanda di mantenimento per il figlio;
poneva a carico del SI. CP_1
l'obbligo di versare alla SI.ra un assegno mensile di € 450,00; e compensava Pt_1 integralmente le spese di lite.
Il giudice di prime cure, pur ritenendo provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, rigettava la domanda di addebito ritenendo che l'attrice non avesse assolto all'onere di provare il nesso di causalità tra l'infedeltà e la rottura dell'unione. In particolare, il Tribunale valorizzava la circostanza che la moglie, dopo aver scoperto i tradimenti nel 2022, avesse "accettato che lo stesso - nei primi mesi del 2023 e sino al dicembre dello stesso anno (per circa nove mesi)- tornasse a vivere stabilmente con lei nella casa coniugale così riprendendo il rapporto di convivenza", fatto che portava "ad escludere che la scoperta della relazione adulterina da parte del marito fosse stata stata, ex se, causa della irreversibilità della rottura dell'unione familiare" .
Avverso tale sentenza ha proposto appello la SI.ra limitatamente al capo Pt_1 concernente il rigetto della domanda di addebito, lamentando un'errata valutazione da parte del primo giudice circa la sussistenza dei presupposti per l'addebito. L'appellante sostiene di aver ampiamente provato che la crisi coniugale sia stata determinata unicamente e direttamente dall'abbandono del tetto coniugale da parte del marito, dalla successiva scoperta della sua relazione extraconiugale decennale con un'amica di famiglia e dalla confessione da parte dello stesso. Contesta, inoltre, la valutazione del
Tribunale circa la ripresa della convivenza, chiarendo che si trattò di un'ospitalità temporanea e forzata, durante la quale i coniugi vivevano vite completamente separate all'interno della stessa abitazione.
Si è costituito il SI. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata. Ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto nuove o riformulate e ha ribadito che la ripresa della
4 coabitazione per nove mesi aveva interrotto il nesso causale, configurando tale fatto una sorta di confessione giudiziale.
La causa, trattata con il rito scritto, è stata quindi posta in decisione all'udienza del 02.07.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del contendere in questo grado di giudizio è unicamente la statuizione della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di addebito della separazione a carico del SI. CP_1
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia erroneamente interpretato gli elementi fattuali e probatori acquisiti al processo, giungendo a una conclusione non condivisibile in punto di nesso eziologico tra la condotta infedele del marito e la crisi irreversibile del matrimonio.
È pacifico e documentalmente provato, nonché ammesso dallo stesso giudice di prime cure, che il SI. abbia violato il dovere di fedeltà coniugale, intrattenendo una CP_1 relazione extraconiugale per un lungo periodo di tempo con un'amica di famiglia. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà costituisce una violazione particolarmente grave che, di norma, determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e giustifica l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si provi che la crisi fosse già preesistente e irrimediabilmente in atto. L'onere di provare tale preesistenza grava sul coniuge che eccepisce l'inefficacia dell'infedeltà come causa della rottura.
Nel caso di specie, l'appellato non ha fornito alcuna prova rigorosa di una crisi coniugale preesistente e insanabile. Le sue allegazioni circa un allontanamento progressivo risalente al 2010 sono rimaste mere affermazioni di parte, smentite dalle produzioni documentali dell'appellante, che attestano una vita di coppia apparentemente serena e condivisa, con vacanze e frequentazioni comuni, fino a poco prima dell'improvviso allontanamento del marito da casa nel settembre 2022.
Il Tribunale ha fondato la sua decisione di rigetto sulla circostanza che la SI.ra dopo la scoperta del tradimento, avrebbe "accettato" il rientro del marito nella Pt_1 casa coniugale per un periodo di circa nove mesi. Tale valutazione è, ad avviso di questa Corte, erronea.
Dalle stesse allegazioni delle parti emerge un quadro ben diverso da una "ripresa del rapporto di convivenza". L'appellante ha chiarito, e l'appellato non ha efficacemente smentito, che il rientro del SI. fu un'imposizione temporanea, finalizzata a CP_1 consentirgli il recupero dei propri effetti personali e la ricerca di una nuova sistemazione. Durante tale periodo, i coniugi vivevano in spazi separati all'interno della villa (il SI. nella taverna, descritta come un appartamento autonomo), senza CP_1
5 alcuna condivisione della vita matrimoniale e con litigi così accesi da richiedere l'intervento del figlio per evitarne la degenerazione.
Una siffatta "coabitazione" forzata e conflittuale non può in alcun modo essere interpretata come un atto di perdono o di riconciliazione tale da elidere il nesso causale tra l'infedeltà e la rottura. Al contrario, essa rappresenta la plastica manifestazione della fine del consorzio familiare, una fase transitoria e di necessità pratica che ha seguito la scoperta di una verità devastante per la moglie. La condotta della SI.ra che Pt_1 ha "tollerato" la presenza del marito in casa per un periodo limitato, non può essere letta come accettazione della sua condotta o superamento della crisi, ma come una gestione pragmatica dell'inevitabile disgregazione del nucleo familiare.
La concatenazione degli eventi, come descritta dall'appellante, è chiara e logicamente consequenziale: un allontanamento improvviso e ingiustificato del marito, la scoperta casuale e scioccante di una doppia vita decennale, la confessione del marito, e il conseguente crollo psicologico della moglie, documentato da certificazione medica. Questi elementi, letti nel loro insieme, costituiscono prova più che sufficiente del fatto che fu la condotta del SI. a rendere intollerabile la prosecuzione della CP_1 convivenza, causando la rottura insanabile del vincolo fiduciario su cui il matrimonio si fondava.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va pronunciato l'addebito della separazione a carico del SI. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 11125/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, DICHIARA la separazione personale dei coniugi, SI.ra Pt_1
e SI. con a carico del SI.
[...] CP_1 CP_3 CP_1
[...]
2. CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
3. CONDANNA l'appellato, SI. alla rifusione delle spese di lite CP_1 di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, SI.ra Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in € 3.500,00 per compensi e, per il presente grado di appello, in € 3.966,00 per compensi, oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Marc Antony Gambardella Paola Tanara
7