Art. 3. 1. La decorazione e' concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di eta' e abbiano l'anzianita' di lavoro indicata all'articolo 4.
Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 2Articolo 4
Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Versione
7 marzo 1992
7 marzo 1992