Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4978/2012 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4978/2012 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
ITALIA, 43 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'ANTONIO MICHELE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
CORSO ITALIA, 43 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'ANTONIO MICHELE
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA G. GARIBALDI N. 12 84085 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. TORRE ANDREA (c.f.: ), dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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legittimata ad impugnare la delibera assembleare del 6.11.2012, trattandosi di votazione attinente a spese di manutenzione straordinaria che competono al proprietario ( Parte_1
e non alla conduttrice ( . Pt_2
Nel merito, il Tribunale ritiene l'impugnativa proposta da fondata laddove Parte_1
con la stessa si è contestata l'incompletezza del verbale assembleare del 6.11.2012, in quanto privo dell'indicazione del nominativo dei condomini dissenzienti.
Simile assenza di verbalizzazione è stata espressamente oggetto di censura da parte della Suprema Corte, la quale ha chiarito che, sebbene l'art. 1136 c.c. non contempli espressamente l'individuazione e la verbalizzazione dei nominativi dei partecipanti alla votazione, dissenzienti ed astenuti, nè l'indicazione dei valori delle rispettive quote millesimali, "ciononostante siffatte indicazioni risultano essere essenziali al fine non solo di permettere la verifica dell'avvenuto raggiungimento della maggioranza prescritta per la validità della deliberazione, ma anche allo scopo di consentire la chiara individuazione dei votanti favorevoli e contrari sia per far emergere ipotesi di conflitto di interessi, sia per individuare i condomini legittimati ad impugnare la stessa deliberazione. Per l'effetto,
l'omessa verbalizzazione dell'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e delle loro quote di partecipazione al viola la disciplina dettata nell'art. CP_1
1136 c.c., impedendo il controllo sulla sussistenza delle specifiche maggioranze richieste dalla stessa norma in ordine alle singole questioni" (Cass. Civ., sez. II, 10.08.2009, n. 18192; così Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 07.03.2005, n. 4806).
Tale omissione non costituisce motivo di nullità, ma di mera annullabilità per violazione dell'art. 1136 c.c.. Invero, è stato precisato che "sono nulle le delibere assolutamente prive dei requisiti essenziali o affette da vizi relativi alla regolarità della costituzione dell'assemblea o della formazione della volontà della prescritta maggioranza ovvero prese con riguardo ad oggetto impossibile o illecito a esorbitante dalla sfera delle attribuzioni dell'assemblea o dell'amministratore. Sono invece semplicemente annullabili le deliberazioni affette da vizi formali e cioè pure in violazione di prescrizioni legali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'Assemblea, nonchè le deliberazioni affette da eccesso di patere e quelle viziate da incompetenza (Cass. SU n. 4806 del 2005).
Alla stregua di tali principi, la delibera de qua, nell'approvare i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno senza l'indicazione del nominativo dei condomini favorevoli e dissenzienti è quindi inficiata da un vizio di annullabilità e va annullata.
Pagina 2 di 3 Resta assorbita ogni altra domanda od eccezione proposta dalle parti.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico del soccombente per ciò CP_1
che attiene al rapporto processuale instauratosi tra il e l'attore e si CP_1 Parte_1
liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata, mentre per il resto sono compensate, tenuto conto della pronuncia in rito emessa con riferimento al rapporto tra l'attrice ed il Parte_2 CP_1
convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
2) Annulla la delibera del 6.11.2012 relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in euro 106,00 per spese vive ed euro 852,00 per Parte_1
compenso, oltre iva cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Compensa le spese di lite tra ed il condominio. Parte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, 05/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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