Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2026, proposto dalla società Trasporti Medicinali Lovaglio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Accarino e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Sala Consilina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
nei confronti
EUcasa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
avverso e per l’annullamento - previa sospensiva:
1.- della comunicazione di inefficacia prot. n. 172/2026 del 07.01.2026 dell’Area Tecnica - SUAP del Comune di Sala Consilina- notificata a mezzo pec in pari data, espressa in relazione alla pratica SCIA n. prot. 2467/2025 del 17.12.2025 presentata tramite il portale “impresainungiorno” per la realizzazione di opere interne per adeguamento funzionale, presso l’unità immobiliare sita in Via Quattro Querce;
2.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nella comunicazione sub 1 ed, in particolare: degli ignoti atti e/o verbalizzazioni istruttorie da cui sarebbero scaturite le indicate “incongruenze tra quanto riportato nel “ modello istanza MDA …” e la “relazione tecnica di asseverazione ” come indicate nel prospetto riportato nella comunicazione sub 1;
3.- della Comunicazione prot. n. 1667/2026 del 28.01.2026 notificata in pari data dall’ Area Tecnica - SUAP del Comune di sala Consilina- con la quale, in riscontro alle osservazioni ed all’istanza di riesame inoltrata il 08/01/2026 conferma integralmente l’inefficacia della SCIA. prot. 2467/2025 del 17.12.2025 comunicata con nota prot. 172/2026 del 07.01.2026 notificata a mezzo pec l‘8/01/2026;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria:
1.- dell’illegittimità delle comunicazioni di inefficacia prot. 172/2026 del 07.01.2026 notificata a mezzo pec l‘8/01/2026 e prot. n. 1667/2026 del 28.01.2026 notificata in pari data;
2.- dell’illegittimità della richiesta di presentazione di una nuova istanza così come indicato negli atti impugnati sub nn. 1 e 3 e conseguentemente dell’illegittimo rigetto dell’istanza di riesame inoltrata il 08/01/2026;
3.- della legittimità delle opere realizzate con SCIA n. prot. 2467/2025 del 17.12.2025;
4.- della erronea ed illegittima applicazione della disciplina urbanistico‑edilizia, del Comune e del conseguente difetto di istruttoria, carenza motivazionale e manifesta illogicità dei provvedimenti, che in ragione: della legittimità della SCIA in quanto applicabile la: L. R. Campania 22 dicembre 1998, n. 7, che ha modificato il punto 1.6 “ Impianti produttivi ”, Titolo II, dell’allegato alla L.R. 20 marzo 1982, n. 14; la L.R. Campania 19/2001; della insussistenza di alcun mutamento di destinazione d’uso, né trasformazione tra categorie funzionalmente incompatibili; della permanente destinazione produttiva dei locali oggetto del contendere anche a seguito di SCIA perché destinati ad autorimessa pertinenziale e strumentali in modo necessario, diretto e inscindibile all’attività produttiva; dell’interesse pubblico dell’attività di distribuzione dei farmaci; della insussistenza di qualsivoglia aumento volumetrico; dell’errata individuazione della giurisprudenza applicabile al caso in esame -Consiglio di Stato 3593 del 25/06/2003- citata in provvedimento,
nonché avverso per l’accertamento :
5.- del silenzio-inadempimento formatosi in parte qua sulla SCIA prot. n. 139418 del 16.12.2025 nella parte in cui è stata chiesta la sanatoria in relazione alle seguenti opere al piano terra ed al piano seminterrato: tramezzature interne non strutturali; opere di finitura; completamento impianti (elettrico, idrico, climatizzazione); altri elementi interni non rilevanti ai fini della sagoma, volume o S.C., ovvero, in subordine, del silenzio-diniego formatosi in parte qua sulla SCIA prot. n. 139418 del 16.12.2025 nella parte in cui è stata chiesta la sanatoria in relazione alle medesime opere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sala Consilina e della società EUcasa S.r.l.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. TO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Mediante l’epigrafato gravame la società ricorrente ha impugnato la nota n. 172 del 07.01.2026, come confermata con nota n. 1667 del 28.01.2026, con cui il Comune di Sala Consilina ha dichiarato l’inefficacia della SCIA prot. n. 2467 del 17.12.2025.
Detta Segnalazione era stata presentata per la futura realizzazione di opere interne di adeguamento funzionale e completamento del piano seminterrato (parcheggi pertinenziali) dell’immobile sito in via Quattro Querce, nonché per la sanatoria di opere già realizzate al piano terra ed al piano seminterrato (tramezzature interne non strutturali; opere di finitura; completamento degli impianti elettrico, idrico e di climatizzazione; altri elementi interni).
2. Nel contempo con la domanda introduttiva la Ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento formatosi sulla SCIA prot. n. 139418 del 16.12.2025, nella parte in cui è stata chiesta la sanatoria delle stesse opere già eseguite.
3. Il diniego impugnato si è poggiato sulla seguente motivazione: 1) divergenza tra quanto indicato nel modulo (mutamento di destinazione d’uso senza opere, o con opere minime, all’interno della stessa categoria funzionale) e quanto indicato nella relazione tecnica (sanatoria di opere interne eseguite in assenza di titolo edilizio, per adeguamento funzionale, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001); 2) relazione tecnica di asseverazione non firmata digitalmente dal tecnico, incompleta e contenente dichiarazioni non veritiere; 3) carenza di documentazione minima essenziale (punti da 3.1 a 3.22); 4) immodificabilità della destinazione d’uso impressa, perché l’immobile è stato assentito tramite variante puntuale al P.R.G. ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 (oggi art. 8 del D.P.R. n. 160/2010), con trasformazione della zona da agricola E in zona D1 commerciale; 5) inapplicabilità della disciplina derogatoria sui parcheggi pertinenziali (legge n. 122/1989 e L.R. 19/2001), allo scopo di sanare l’incremento volumetrico derivante dalla maggiore altezza del piano parcheggio seminterrato, avente originariamente un’altezza utile di m. 2,40.
4. Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Comune di Sala Consilina ed EUcasa s.r.l., quest’ultima nella qualità di cointeressata, avendo essa costruito il fabbricato poi ceduto alla ricorrente.
5. All’odierna udienza, sentite le parti presenti alle quali è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è manifestamente infondato e può essere pertanto deciso con sentenza in forma semplificata così come preannunciato in udienza.
7. Vanno preliminarmente confermati i primi quattro motivi posti a sostegno dei provvedimenti impugnati.
7.1 Quanto alle carenze formali e documentali di cui ai punti n. 1), 2) e 3), parte ricorrente sostiene che le stesse “ avrebbero dovuto essere oggetto di espressa richiesta di integrazione ”.
In realtà, le antescritte carenze sono certamente idonee ad impedire l’efficacia della SCIA, come dichiarata dal provvedimento impugnato, fermo restando che tale forma d’inefficacia ha carattere provvisorio, consentendo la riproposizione della stessa SCIA con le dovute precisazioni od integrazioni.
8. A medesima conclusione occorre giungere in relazione al punto 4), rispetto al quale parte ricorrente ha rappresentato che “ il cambio di destinazione d’uso non è mai avvenuto, né è stato richiesto” .
Dunque, anche in tal caso, la dichiarazione di inefficacia non preclude la ripresentazione della SCIA, con le dovute precisazioni.
9. Carattere sostanziale assume, viceversa, l’ultimo motivo posto a fondamento dell’atto impugnato.
In questa parte, con la SCIA la ricorrente aveva inteso sanare l’abuso consistente nella maggiore altezza e nel maggior volume dei locali destinati a parcheggio, a suo tempo realizzati in difformità al titolo edilizio, attraverso l’applicazione della deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti prevista dalla normativa sui parcheggi pertinenziali.
9.1 Tanto premesso, osserva il collegio che l’invocata normativa derogatoria non ha lo scopo di sanare gli abusi perpetrati in sede di costruzione di parcheggi autorizzati, ma quello, ben diverso, di consentire agli immobili esistenti di dotarsi dei parcheggi pertinenziali di cui sono privi, realizzandoli nel sottosuolo ovvero al piano terreno, anche in difformità agli strumenti urbanistici.
Ne consegue che i parcheggi pertinenziali obbligatori, da realizzare nelle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41-sexies della legge 1150/1942, non possono fruire della predetta deroga (cfr. Cass. pen. n. 6738/2018).
Nella fattispecie, l’abuso è stato perpetrato su un edificio di nuova costruzione, la cui dotazione di parcheggi è stata realizzata in violazione delle norme di piano sulle altezze e sui volumi: pertanto, la deroga agli strumenti urbanistici non è applicabile.
10. Va da ultimo respinta la domanda di accertamento del silenzio inadempimento formatosi sulla SCIA in sanatoria prot. n. 139418 del 16.12.2025, essendo state le relative opere successivamente inserite nella SCIA prot. n. 2467 del 17.12.2025, il cui provvedimento conclusivo espresso è oggetto del presente giudizio.
11. Non possono trovare accoglimento nemmeno le ulteriori istanze depositate in atti dalla società ricorrente nell’ultima memoria del 4.4.2026. Quest’ultima, difatti, ha chiesto in primo luogo di estendere il contraddittorio nei confronti della società EU CA Immobiliare SR, la quale, così come la controinteressata EU CA SR già evocata in giudizio, ha anch’essa ottenuto, a dire della ricorrente, un titolo idoneativo analogo a quello invece specularmente negatole dal Comune.
Nel contempo la Società ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. di ordinare l’esibizione dei documenti a fondamento dei titoli idoneativi ottenuti dall’attuale controinteressata oltre che di quelli riguardanti la società nei confronti della quale intenderebbe estendere il contraddittorio, rilevandone la corrispondenza rispetto a un’istanza di accesso civico.
11.1 Occorre che il Collegio preliminarmente rilevi come, in materia edilizia, a fronte di un atto di diniego di permesso di costruire o inibizione di una CSIA non vi sia la possibilità di sollevare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, attesa, per l’appunto, la natura vincolata degli stessi atti di disciplina edilizia e urbanistica. Per lo stesso motivo, a fronte di un atto di diniego o di un atto repressivo in materia edilizia non esistono controinteressati ai quali il ricorso vada necessariamente notificato ai fini della completezza del contraddittorio. Difatti “Nell'ipotesi di impugnazione di un diniego di permesso di costruire o di una ordinanza di demolizione, non è possibile configurare controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contradditorio ” (T.A.R. Calabria, sede di Reggio Calabria, sez. I, n. 73/2022).
11.1 Nel caso de quo parte ricorrente ha chiesto invece l’esibizione giudiziale di documenti correlati ai titoli edilizi ottenuti dalla controinteressata EU CA SR e, nel contempo, l’estensione del contraddittorio nei confronti della società EU CA Immobiliare s.r.l., proprio assumendo di poter rilevare una presunta disparità di trattamento. Ebbene il Collegio non reputa sussistono i presupposti per l’estensione del contraddittorio anche nei confronti della società indicata quale ulteriore controinteressata.
11.2 Del resto la definizione nel merito con il rigetto della domanda con sentenza in forma semplificata stante la sua manifesta infondatezza rende altresì superflua l’estensione del contraddittorio ad ulteriori controinteressati ai sensi dell’art. 49 cod.proc. amm. comma 2 in base al quale “2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74”.
12. Specularmente, ove la ricorrente abbia effettivamente interesse a contestare i titoli edilizi della attuale controinteressata o di altri ed ulteriori soggetti, potrà previamente chiedere con gli ordinari mezzi dell’accesso civico o documentale gli atti al Comune, ma tanto non in relazione all’attuale giudizio rispetto al quale, come innanzi rilevato, la legittimità dei titoli idoneativi in questione non assume rilievo rispetto alla decisione della causa. Del resto, in linea di principio, fermi gli approfondimenti del caso concreto, la “vicinitas” “ attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo; detta posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, basta, ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta, dovendo escludersi che l'Amministrazione possa assumere a fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte del soggetto controinteressato, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati” (T.A.R. Calabria, Catanzaro sez. II, n. 1900/2022).
12. Conclusivamente il ricorso è respinto.
13. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA MA, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
TO FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO FE | GA MA |
IL SEGRETARIO