Decreto cautelare 24 giugno 2025
Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 20/02/2026, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7358 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. IA & UC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Giuffre', Daniele Fiorino, Ippolita Naso, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Giuffre' in Roma, viale Europa, 55, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione Dirigenziale Rep. n°CA/967/2025 del 29.04.25 – Prot. n° CA/75417/2025 del 29.04.25, notificata in data 30.04.25 (si veda: ALL.2); ed ogni altro atto conseguenziale e/o presupposto anche se non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA & IA SR il 10\12\2025 :
- del verbale di ispezione della Polizia di Roma Capitale prot. n. 50442 del 10/09/2025, nonché dei verbali n. 00011313184/2025/0/2/1, n. 00011313185/2025 e n. 00011313186/2025 del 26/09/2025 e 03/10/2025 (doc.1), notificati a mezzo pec, con cui venivano elevate sanzioni attinenti le violazioni dell’art. 20 Cds; art. 85 comma 2 lg. Regionale 22 del 2019 e art. 7 bis d.lgs 267/2000, per un complessivo di sanzione irrogata di € 1600;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il consigliere CH TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in esame la società in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la Determinazione Dirigenziale Rep. n°CA/967/2025 del 29.04.25 –Prot. n° CA/75417/2025del 29 aprile 2025, con cui Roma Capitale ha disposto la rimozione entro sette giorni dalla di manufatti relativi ad una occupazione di suolo pubblico su via della Giuliana;
Considerato che la ricorrente assume, nell’unico motivo del ricorso introduttivo, la natura di atto presupposto alla determinazione gravata di un verbale ispettivo della Polizia Municipale, che non aveva formulato rilievi rispetto all’occupazione;
Considerato altresì che, con successivo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche il verbale di ispezione della Polizia di Roma Capitale prot. n. 50442 del 10/09/2025, i verbali n. 00011313184/2025/0/2/1, n. 00011313185/2025 e n. 00011313186/2025 del 26/09/2025 e03/10/2025 con cui venivano elevate sanzioni attinenti le violazioni dell’art. 20 Cds ai sensi dell’art. 85 comma 2 legge regionale 22 del 2019 e art. 7 bis d.lgs 267/2000;
Considerato che Roma Capitale si è costituita in resistenza
Ritenuto che il ricorso, chiamato alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, può essere definito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone dal Presidente alle parti;
Considerato che, come già evidenziato dal Tribunale in sede cautelare, l’atto impugnato con il ricorso introduttivo opera un’autonoma, e vincolata, valutazione in riferimento al divieto di occupazione di suolo pubblico sulla parte carrabile di strada di viabilità principale, rispetto alla quale rilevanza alcuna può avere un verbale ispettivo redatto dalla Polizia locale, anche se contenga una generica indicazione di assenza di violazioni riscontrate, atteso che principale funzione di tale atto è quella documentare fatti e consistenze rilevate dai verbalizzanti (tanto da potere assumere pubblica fede solo su tali elementi);
- che, pertanto, non sussiste tra il detto verbale e la determinazione impugnata con il ricorso introduttivo un reale rapporto di presupposizione, la cui sussistenza richiede (Consiglio di Stato sez. IV, 18/10/2024, n. 8383) un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l'atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare, e che i provvedimenti siano congiuntamente preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo e, avendo autonoma efficacia, siano immediatamente lesivi e, perciò, impugnabili ex se, realizzando ciascuno di essi, da solo, determinati effetti giuridici, oltre che strutturalmente posti in relazione di successione giuridica necessaria o di necessario concatenamento (Consiglio di Stato sez. VII, 11/03/2025, n. 2024);
Considerato che il ricorso per motivi aggiunti è parimenti inammissibile, riguardando le relative censure un atto non impugnabile in quanto non direttamente lesivo, quale è un mero verbale d’ispezione privo di effetti giuridici costitutivi; nonché sanzioni per violazione del Codice della strada, la impugnazione delle quali pertiene al Giudice Ordinario, e su cui, dunque, difetta la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- che, pertanto, il giudizio su tali atti sanzionatori potrà essere riassunto di fronte al Giudice Ordinario nel termine perentorio di cui all’art. 11 c.p.a.;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti come da motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale che forfetariamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CH TR, Consigliere, Estensore
UC Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO