Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1709
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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Ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, devesi tener conto non del prodotto finale, ma dei rischi propri della lavorazione, restando l'accertamento compiuto in sede di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ed immune da errori logici e di diritto. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la voce 2111 della tariffa in ragione della natura chimica della lavorazione, ancorché il prodotto finale fosse costituito dal metallo idrato di ossido e di alluminio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1709
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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