Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, devesi tener conto non del prodotto finale, ma dei rischi propri della lavorazione, restando l'accertamento compiuto in sede di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ed immune da errori logici e di diritto. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la voce 2111 della tariffa in ragione della natura chimica della lavorazione, ancorché il prodotto finale fosse costituito dal metallo idrato di ossido e di alluminio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE n. 144, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO LAI, SAVERIO MUCCIO, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALUMIX SPA in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI n. 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CESARI, giusta procura speciale per atto notar PIERANDREA FABIANI di ROMA del 29/10/97 rep. n.24913;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 129/96 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 10/10/96, R.G.N. 42/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'avvocato Saverio MUCCIO;
udito l'avvocato Giovanni CESARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.3.1993 la s.p.a. Alumix, premesso di aver svolto presso il proprio stabilimento di Porto Marghera attività di produzione di idrato di ossido di alluminio secondo il metodo Bayer, conveniva in giudizio, davanti al Pretore del lavoro di Venezia, l'INAIL, affinché, accertata la natura chimica della lavorazione, la medesima venisse classificata nell'ambito della voce 2111 della tariffa dei premi a far data dal 1.8.1976, con conseguente condanna dell'Istituto predetto alla restituzione dei contributi già versati in esubero rispetto a quelli dovuti.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito, accoglieva la domanda con sentenza del 4.10.1995, la quale veniva gravata di appello da parte dell'Istituto convenuto, sia perché, secondo il parere del proprio Servizio Rischi e della Consulenza Tecnica Accertamento rischi professionali, il processo di lavorazione seguito dalla società ricorrente aveva natura mineralurgica, con conseguente correttezza della classificazione in atto. sia perché tale classificazione corrispondeva alla stessa denuncia di esercizio presentata dalla società.
Lamentava inoltre l'istituto appellante che erroneamente la sentenza pretorile conteneva una condanna al pagamento di una determinata somma, mentre spetta solo all'Istituto il calcolo dei contributi da restituire. Errata era anche - a giudizio dell'Istituto - la liquidazione automatica del maggior danno da svalutazione, nonché la condanna dell'Istituto alle spese, data la particolarità della materia.
Con sentenza depositata il 10. 10. 1996, il Tribunale di Venezia confermava integralmente la decisione pretorile, ponendo a carico dell'Istituto le spese del grado di giudizio.
Osservava il Tribunale: che il ctu, con motivazione congrua aveva accertato la natura chimica e non metallurgica del processo Bayer seguito dalla società, conformemente a quanto ritenuto anche dal Servizio ispettivo dell'Istituto; che al fini dell'applicazione delle tariffe dei premi doveva tenersi conto del tipo di lavorazione anziché della natura del prodotto finale;
che, la denuncia di esercizio compiuta dalla società Alumix in data 2.7.1976 non faceva riferimento soltanto all'attività di "ricavo di metalli da minerali", ma anche alla "produzione di idrato e ossido di alluminio", sicché l'Istituto appellante possedeva tutti gli elementi per procedere ad una classificazione dell'azienda nell'ambito delle lavorazioni chimiche;
che, pertanto il diritto alla ripetizione dei contributi versati in eccesso dipendeva da errori di valutazione addebitabili all'INAIL. Aggiungeva il Tribunale che, trattandosi di diritti soggettivi, non era possibile limitare la cognizione dell' a.g.o. all'accertamento del diritto alla ripetizione dei premi versati indebitamente, con esclusione della quantificazione dei relativi importi.
Avverso detta sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo - deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 12,39, 40 e 41 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124, degli artt. 1,3,11, e 13 delle modalità di applicazione delle tariffe approvate con dd.mm.10.12.1971 e 14.11.1978, nonché degli artt. 1,5,9,10 e 13 delle modalità di applicazione della tariffa approvata con d.m. 18.6.1988. e degli artt. 61,61,112,113,115, e 437 c.p.c., nonché
omessa, insufficente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) - si lamenta che il processo lavorativo dell'Alumix doveva essere esaminato obiettivamente anche sotto il profilo dei criteri assicurativi previsti dalle tariffe dei premi le quali tengono conto dei rischi delle lavorazioni, mentre il Tribunale di Venezia ha condiviso acriticamente la conclusioni del c.t.u. giungendo alla conclusione che il processo Bayer è un processo chimico e non metallurgico. Rileva, infine, l'Istituto ricorrente che poiché la lavorazione in esame è stata classificata erroneamente, con un tasso di premio inferiore alla misura corrispondente alla sua pericolosità, la decisione del Tribunale finirebbe col contrastare con il principio di corrispondenza tra oneri e prestazioni su cui si basa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (artt.1 della modalità di applicazione della tariffa dei premi approvata dai dd. mm. sopra citati, nonché gli artt. 39 e 40 del d. P.R. n. 1124/65). Replica la società intimata richiamando gli accertamenti compiuti dal Servizio Ispettivo dell'Istituto in data 25.7.1987, da cui erano state escluse lavorazioni di natura metallurgica, dopo di che l'INAIL aveva riclassificato la lavorazione nella voce di tariffa 2111, facendola tuttavia decorrere dal 1.8.1986 anziché dal 1.7.1976.
Tale decisione era stata impugnata avanti alla Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe dei premi, la quale confermava la classificazione alla voce n. 2111 con decorrenza 1.8.1976. Sennonché successivamente, su ricorso dell'INAIL, il Ministro del lavoro, con decreto del 19.3.1993 aveva nuovamente ricollocato la classificazione alla voce n.2111 con decorrenza 1.8.1986.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha avuto più occasioni per affermare che, ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, deve tenersi conto delle lavorazioni piuttosto che del prodotto finale, con imprescindibile valutazione del rischio proprio di tali lavorazioni. Detto rischio non va accertato in modo generico, ma - in coerente e logica attuazione del terzo comma dell'art. 40 del d.P.R. 30.6.1965. n. 1124 - tenendo conto, attraverso ogni opportuna indagine tecnica del rischio medio nazionale effettivamente riscontrabile nelle imprese che eseguono lo stesso tipo di lavorazione da classificare (Cass., nn. 7576/97, 9861/1992). Esclusa, pertanto, la rilevanza del prodotto finale (idrato di ossido e di alluminio) ai fini della tariffa, l'accertamento del giudice di merito, orientato sul tipo di lavorazione - quale concreta possibile fonte dei rischi oggetto della copertura assicurativa INAIL - appare del tutto immune da vizi logici o giuridica, sicché se ne deve affermare l'insindacabilità in questa sede di legittimità (Cass. nn. 5958/98, 9861/92). Il Tribunale, infatti, dopo aver richiamato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio acquisita in primo grado, ha sottolineato, da una parte, che l'Istituto appellante non ha indicato in modo specifico ali errori o le omissioni addebitati alla relazione peritale, e dall'altra, che lo stesso Servizio ispettivo dell'INAIL, espressamente richiesto dalla sede, concludeva rimuovendo ogni dubbio "circa l'effettiva lavorazione svolta dalla ditta nel periodo in predicato, che esclude lavorazioni metallurgiche". Lo stesso Tribunale ha poi precisato che già l'originaria denuncia di esercizio - formulata in data 2.7.1976 dalla società in ottemperanza al disposto dell'art. 12 del d.P.R. n. 1124/65, ed avente la natura di dichiarazione di scienza (Cass. n. 7905/96 ed altre) - conteneva una compiuta ed analitica descrizione della lavorazione, in termini tali da consentire, sin da allora, la classificazione dell'azienda nell'ambito delle lavorazioni chimiche (voce n. 2111). Di qui, la conseguenza che, disponendo l'Istituto, sin dal 1976 tutti gli elementi per la corretta classificazione. alla stregua delle tariffe dei primi già all'epoca in vigore (non è stato revocato in dubbio che la rivendicata voce n. 2111 fosse contemplata già nella tariffa approvata dal d.m. 10.12.1971) l'errore era ad esso esclusivamente addebitabile e che - dovendosi far decorrere detta classificazione dal primo giorno del mese successivo alla originaria denuncia - doveva essere affermato il diritto della società Alumix alla ripetizione dei contributi versati in eccesso nei termini e nella misura affermata nei gradi di merito. Il ricorso va, pertanto respinto con attribuzione delle spese di questo giudizio a carico dell'INAIL, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dell'INAIL le spese del presente giudizio pari a L. 33.000 oltre a L.12 milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 13.11.1998
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999