Ordinanza collegiale 4 marzo 2022
Sentenza 4 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00946/2026REG.PROV.COLL.
N. 03418/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3418 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Laurito ed Edoardo Brusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1116/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. IO AM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La controversia ha ad oggetto: i) l’atto del 4.05.2017 del Comune di -OMISSIS-, recante l’ordinanza n. 47 del 4.05.2017 di acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 196, c. 3, legge regionale n. 65/2014, del capannone di proprietà della Società -OMISSIS- s.r.l., adibito a laboratorio artigianale, posto in -OMISSIS-, loc. Vallecchia, via Provinciale, catastalmente individuato al NCEU al foglio di mappa n. 1, mappali nn. 172, 173, 174, 177 e 577; ii) l’allegata nota del 29.03.2017, n. reg. 638/2017, con la quale il Comando della Polizia municipale di -OMISSIS- ha comunicato all’U.O. Contenzioso edilizia del medesimo Ente locale «l’inottemperanza al dispositivo summenzionato causa il permanere del laboratorio artigianale indicato in atti con la lettera “B”».
2 - Avverso i citati provvedimenti, la società -OMISSIS- S.r.l. ha proposto ricorso n.r.g. 1145 del 2017 innanzi al TAR per la Toscana, lamentando: che il Comune avrebbe disposto a suo carico l’acquisizione coattiva dell’intero capannone abusivo, benché la presupposta ordinanza di demolizione n. 130/1998, rimasta ineseguita, avesse ad oggetto non l’intero manufatto, ma una sua porzione; e che il provvedimento di acquisizione coattiva non individuerebbe l’area da acquisire al patrimonio comunale, per il caso di sua inosservanza, in aggiunta alla superficie occupata dal fabbricato abusivo.
3 - Il giudice di prime cure, con sentenza n. 1116/2022, ha respinto il ricorso.
4 - Con l’atto di appello, la società ricorrente in primo grado ha censurato la sentenza di primo grado deducendo due motivi:
I. Con riferimento al primo motivo di ricorso di primo grado: illegittimità della sentenza appellata per violazione dell’art. 196, LR 65/14 e dell’art. 31 TUED; violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti amministrativi; violazione dei principi concernenti la configurazione e l’emendabilità dell’errore materiale; illogicità.
Parte appellante insiste nel sostenere che il Comune di -OMISSIS- avrebbe disposto a suo carico l’acquisizione coattiva dell’intero capannone abusivo, benché la presupposta ordinanza di demolizione n. 130/1998, rimasta ineseguita, avesse a oggetto non l’intero manufatto, ma una sua porzione.
II. Con riferimento al secondo motivo di ricorso di primo grado: illegittimità della sentenza appellata per violazione dell’art. 196, LR 65/14 e dell’art. 31 TUED; violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti amministrativi; carenza e illogicità della motivazione.
Secondo l’appellante, il contenuto del provvedimento impugnato “non consente di prevedere come l’amministrazione comunale intende eseguire il provvedimento e cosa ritiene di aver acquisito, restando indeterminata la “quantità” della (ulteriore) espropriazione e, con essa, l’effettiva portata della determinazione gravata”.
5 – L’appello è infondato.
Va osservato come sia la stessa parte appellante a confermare che l’istanza di sanatoria straordinaria aveva a oggetto l’intero fabbricato.
Nel relativo provvedimento di diniego si specifica testualmente che questo si riferisce alla “domanda presentata in data 01-04-86 n. 3137 da -OMISSIS- per ottenere concessione in sanatoria per le opere eseguite in via Provinciale Vallecchia sull’immobile di cui al fg.l mapp.172/173/174/177/183/194 N.C.E.U e consistenti in: 1) realizzazione di un manufatto ad uso tettoia/mostra marmo e ad uso ufficio (mapp.183/184)”.
Il fatto che questa sia stata respinta in ragione del fatto che vi sono “… parti ricadenti all’interno della fascia di rispetto pari a ml. 4,00 dal limite catastale della sponda sinistra del Fiume Versilia”, non può valere a delimitare la portata abusiva del fabbricato alle sole parti che ricadano all’interno della fascia di rispetto.
L’inciso innanzi richiamato costituisce infatti la motivazione della ragione del diniego di sanatoria, che ha ad oggetto pacificamente l’intero fabbricato, il quale deve ritenersi, pertanto, interamente abusivo. Si tratta infatti di un’opera unitaria per la quale – nella sua totalità – era stata richiesta la sanatoria. Coerentemente, nella parte dispositiva del provvedimento si legge “nega la concessione in sanatoria per le opere edilizie di cui in narrativa così come descritte nella domanda di sanatoria e nella documentazione integrativa, per motivi in premessa indicati”.
5.1 - Più in generale, deve osservarsi come, correttamente, il Tar abbia richiamato l’orientamento in base al quale non è possibile scindere una costruzione tra i vari elementi che la compongono, in modo da conseguire la sanatoria di singole porzioni di una costruzione strutturalmente e funzionalmente unitaria; con la conseguenza che, una volta accertata l’inaccoglibilità di una istanza per come è stata proposta, l'amministrazione legittimamente la respinge senza doversi chiedere se, in ipotesi, una diversa formulazione dell’istanza avrebbe potuto avere un esito diverso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033).
6 – Il contenuto dell’ordinanza di demolizione appare coerente con le considerazioni che precedono, non essendo condivisibile l’interpretazione che ne propone l’appellante.
In tale atto, tra l’altro, si legge “la negazione … n. 14/S del 04.07.1998 … per i seguenti lavori edilizi in assenza di concessione … Realizzazione di un manufatto ad uso laboratorio (mapp. 172/173/174/177) con riferimento al manufatto di cui si discute, della sola porzione di esso contenuta nei quattro metri dall’argine del fiume” e “… Ritenuta pertanto la necessità di ordinare la demolizione delle opere su indicate”, con l’ordinanza di demolizione si “INGIUNGE … di procedere … alla demolizione delle opere indicate in premessa”.
6.1 - L’assunto di parte appellante per cui la demolizione si riferirebbe alla sola porzione del fabbricato contenuta nei quattro metri dall’argine del fiume, non trova riscontro nel testo del provvedimento.
Con tale provvedimento si ingiunge infatti la demolizione delle opere indicate in premessa, ed in premessa si richiama in modo esplicito “la negazione di concessione in sanatoria del 04.07.1998 a seguito di richiesta di condono edilizio n. 3137… per l’immobile, individuato catastalmente dal foglio I mappali 177/172/174/173/184/183 sito in -OMISSIS-, Via Prov.le Vallecchia…”.
L’inciso in cui, di seguito a tale premessa, si precisa che l’abusività deriva dall’“assenza di concessione edilizia: Realizzazione di un manufatto ad uso tettoia marmo e ad uso ufficio (mapp. 183/184) Realizzazione di un manufatto ad uso laboratorio…per la parte ricadente nella fascia di rispetto di ml. 4,00”, non vale a delimitare la portata dell’ordine di demolizione alla sola parte ricadente nella fascia di rispetto. Appare invero coerente con il richiamo esplicito alla domanda di condono ed al conseguente provvedimento di diniego che la demolizione riguardi l’intero fabbricato, dovendosi ancora una volta ritenere che il riferimento alla parte che ricade entro la fascia di rispetto valga a esplicitare le ragioni per cui l’immobile – nella sua interezza – vada considerato abusivo.
7 – E’ infondato anche il secondo motivo di appello.
Nell’atto impugnato si legge “ai sensi dell’art. 196 c. 3 LR 65/2014 è acquisito il manufatto abusivo, l’area di sedime dello stesso e una ulteriore porzione di terreno necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, a realizzare opere analoghe a quelle abusive, il tutto entro il limite di dieci volte la complessiva superficie utile lorda abusivamente costruita”.
Come rilevato dal Tar, l’inciso che precede riporta sostanzialmente il contenuto dell’art. 196, comma 2, della l. r. citata. Lo stesso non vale a delimitare in concreto l’area oggetto di acquisizione, come si desume inequivocabilmente dal successivo inciso che precisa testualmente che, a norma della predetta norma, in concreto sono acquisiti il solo fabbricato abusivo e la relativa area di sedime.
Tale conclusione è in sintonia con la premessa nella quale si precisa, testualmente, che l’atto è titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisizione del solo fabbricato.
8 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
CL ON, Presidente
IO AM, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AM | CL ON |
IL SEGRETARIO