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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa SA BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1602 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna SARNACCHIARO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta a predisporre in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la carta docente annuale di € 500,00;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il all'attribuzione in favore dell'istante per gli anni scolastici indicati, della carta Controparte_1 elettronica prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per un importo pari ad euro 500,00 per ciascun anno finalizzato esclusivamente alla formazione/aggiornamento professionale;
4) Condannare il a predisporre le procedure telematiche per assegnare la carta docente alle Controparte_1 ricorrenti per gli anni scolastici sopra indicati;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5) Condannare il alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non Controparte_1 imponibili, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuna delle parti ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
GIUDICE
SA BE
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa SA BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1602 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna SARNACCHIARO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta a predisporre in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la carta docente annuale di € 500,00;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il all'attribuzione in favore dell'istante per gli anni scolastici indicati, della carta Controparte_1 elettronica prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per un importo pari ad euro 500,00 per ciascun anno finalizzato esclusivamente alla formazione/aggiornamento professionale;
4) Condannare il a predisporre le procedure telematiche per assegnare la carta docente alle Controparte_1 ricorrenti per gli anni scolastici sopra indicati;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5) Condannare il alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non Controparte_1 imponibili, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuna delle parti ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
GIUDICE
SA BE
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