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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/09/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1746/2024
Udienza “cartolare” del 22-9-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1746/2024 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 349/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Rosellini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Montecatini Terme (PT), Corso Matteotti n. 16, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), con sede legale in Milano, Piazza Della Controparte_1 P.IVA_1
Trivulziana n. 4/A, in persona dell'amministratore unico , rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia (SP), Via C.F._4
Paolo Emilio Taviani n. 170, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “Revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice unico del Tribunale di Lucca il 02/04/2024 al nr 349/2024 –
N. 941/2024 RG e, per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata dalla parte opposta perché infondata in fatto e diritto • In ogni caso, con il rimborso delle spese e vittoria dei compensi del giudizio”. per l'opposta: “In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 349/2024 del 02/04/2024 RG n. 941/2024 emesso dal Tribunale di Lucca stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla Controparte_1
il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 349/2024 del 02/04/2024 RG n. 941/2024 emesso dal Tribunale di Lucca In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 [...] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1 attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02.04.24, il Tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 349/2024, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € 22.023,73, oltre interessi e spese Parte_1 di lite, a favore di quale cessionaria del credito di Controparte_1 Parte_2
Il aveva infatti stipulato con , per il tramite di , il contratto Pt_1 Parte_2 Controparte_3 di finanziamento n. 001509641301 avente ad oggetto la somma di € 31.557,00, ma non aveva provveduto al regolare pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento, pertanto il rapporto era stato dichiarato risolto.
Il proponeva opposizione, contestava la violazione del principio di buona fede contrattuale, Pt_1 in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato nel corso delle trattative instaurate per raggiungere un accordo volto all'estinzione della posizione debitoria e dopo che l'opponente aveva comunicato l'avvio della procedura di composizione della crisi.
Inoltre, sosteneva che il finanziamento era stato erogato in assenza dei requisiti, considerate le condizioni economiche dell'opponente.
Nel merito, sosteneva che al contratto era stato applicato un tasso di interesse che superava la soglia di usura nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.
Si costituiva chiedendo la concessione del termine per l'esperimento della Controparte_1 mediazione obbligatoria ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a domande dirette a far dichiarare presunte patologie del contratto e in particolare con riferimento all'eccezione di violazione del tasso soglia di usura.
In ogni caso, rilevava che nel contratto di cui è causa non era configurabile l'usura oggettiva nel periodo indicato dall'opponente e che le clausole relative agli interessi compensativi e a quelli moratori erano pienamente valide, anche perché i due tassi non dovevano essere sommati per la verifica del superamento del tasso soglia. Chiedeva la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, che veniva dichiarata dal giudice all'udienza del 12.11.24, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione.
Veniva altresì assegnato il termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, risultano del tutto generiche e prive di riscontri probatori le contestazioni relative all'erogazione del finanziamento in assenza dei requisiti e alla violazione del principio di buona fede da parte dell'opposta.
L'opponente eccepisce inoltre il superamento del tasso soglia di usura, ma anche tale eccezione è generica e del tutto infondata.
Infatti, l'opponente pretende di sommare il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio ai fini della verifica antiusura, ma tale criterio di calcolo è in contrasto con le Istruzioni della Banca
d'Italia pro tempore vigenti e non rispetta i principi di “omogeneità” e “simmetria” ribaditi dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 19597 del 18.09.2020 (che conferma la precedente sentenza Cass. n.
16303/2018).
La Corte di Cassazione ha espressamente escluso la legittimità di tale operazione aritmetica, precisando che: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (ex multis: Cass. n. 14214/2022).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi
(desumibili esclusivamente dagli estratti conto, peraltro qui non prodotti) e non solo l'aliquota; diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (cfr. Cass. n.
2311/2018).
L'opponente non ha quindi dimostrato che dal calcolo separato di tutte le voci derivi il superamento del tasso soglia usurario e nemmeno che al rapporto siano stati applicati tassi diversi rispetto a quelli pattuiti.
Peraltro, anche se fosse stato superato il tasso soglia usura – e non è questo il caso – la conseguenza non sarebbe quella della nullità del contratto di conto corrente o della gratuità del rapporto.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha statuito che non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, ma lo stesso va ricondotto entro la soglia usura quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (Cass. S.U. n. 24675 del 19 ottobre 2017).
Di conseguenza, nei casi in cui i tassi applicati al contratto siano differenti da quelli nominalmente ivi indicati e persino superiori al tasso soglia usura, l'unica conseguenza sarebbe la riconduzione degli stessi entro la soglia usura e/o, comunque, entro il tasso pattuito nell'accordo pattizio.
Per tutto quanto sopra, rigetta l'opposizione, con conferma del decreto opposto;
le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione, conferma il decreto opposto e per l'effetto condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Controparte_1 maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente