CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/08/2023, n. 34371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34371 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ST TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi q\ Penale Sent. Sez. 4 Num. 34371 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di AL Di ST, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 23 febbraio 2018 al 17 aprile 2018 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 18 aprile 2018 al 17 luglio 2018 agli arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati il reato di corruzione e il reato di falso. 1.1.Secondo l'accusa Di ST, nella qualità di tecnico incaricato dal Comune di Acireale di collaudare opere cimiteriali, aveva ricevuto compensi a fronte di un'attività mai svolta e aveva attestato falsamente di aver eseguito i sopralluoghi e il collaudo nei luoghi e nelle date indicate nei verbali. 1.2. Con sentenza del Tribunale di Catania divenuta irrevocabile, Di ST era stato assolto da entrambi reati su indicati perché il fatto non sussiste. 1.3. La Corte di Appello ha rigettato la domanda di riparazione, ravvisando la condizione ostativa, ovvero una condotta gravemente colposa del ricorrente concausale rispetto al provvedimento restrittivo. 2. L'interessato, a mezzo dei difensori, ha proposto due distinti atti di ricorso. 2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. Orazio Consolo, ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa. Il difensore rileva che, nell'ordinanza impugnata, la Corte avrebbe invocato il principio per cui "ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste, che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà personale, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione" in maniera illogica e inconferente, giacché nel caso di specie Di ST era stato assolto da tutti i reati a lui contestati. Nel merito, sostiene che la valutazione della Corte sarebbe illogica e avrebbe travisato i passaggi argomentativi della sentenza di assoluzione, non avendo, infine, chiarito quale profilo di colpa grave fosse ti • ravvisabile nelle condote Oil ST. Osserva in particolare che: - le intercettazioni telefoniche non erano state ritenute dimostrative di alcunché. I giudici della cognizione avevano passato in rassegna con scrupolo i contenuti delle singole conversazioni e avevano confermato la liceità della condotta posta in essere da Di ST nell'esercizio delle funzioni di collaudatore delle opere cimiteriali realizzate dalla società San Sebastiano srl, rilevando la sola 2 inadempienza nella redazione di appunti e minute nel corso dell'attività di sopralluogo svolta in cantiere, ovvero un'omissione non penalmente rilevante;
- la redazione dei certificati di collaudo da parte di terzi, l'omessa redazione di minute ed appunti durante i sopralluoghi e la falsità del certificato di collaudo del 19 maggio 2017, non erano stati ritenuti significativi;
il certificato di collaudo finale era stato preceduto da regolari visite da parte di Di ST e da parte del direttore dei lavori LE e la redazione materiale dei certificati da parte di LE doveva considerarsi pratica lecita, in quanto conforme all'art. 176 del d.lgs 50/2016 (codice degli appalti), in base al quale il collaudatore presiede a tutte le fasi dell'attività di controllo e collaudo, ma ben può avvalersi del direttore di lavori come figura di ausilio per la redazione materiale dei singoli verbali di sopralluogo;
ciò che rilevava, ai fini della astratta configurabilità dei reati di corruzione e di falso, non era chi avesse materialmente redatto i verbali, bensì l'effettivo esercizio dell'attività di controllo;
l'accertata falsità del certificato di collaudo del 19/05/2017, comunque, avrebbe dovuto essere imputata ad un mero errore materiale;
- la percezione dei compensi per l'attività di collaudo era del tutto legittima, tanto che era stata regolarmente fatturata. 2.2.Con il ricorso a firma dell'avv. Michele Ragonese, ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave. Il difensore sviluppa gli stessi argomenti già dedotti nel primo ricorso e contesta il valore indiziario delle intercettazioni telefoniche, della mancata redazione di minute e appunti da parte di Di ST e della percezione dei compensi per l'attività di collaudo. 3 .11 Procuratore generale, nella persona del sostituto Olga Mignolo, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4 .11 Ministero dell'Economia e delle Finanza, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, in data 7 giugno 2023, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. La Corte della riparazione ha individuato nella condotta di Di ST profili di colpa grave, aventi efficacia causale rispetto all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare detentiva. A tal fine i giudici hanno valorizzato le conversazioni intercorse con LE ed altri soggetti, tali da ingenerare, secondo l'id quod plerumque accidit, il serio dubbio in &line alla mancata effettuazione dei collaudi;
la redazione dei certificati di collaudo ad opera di altri soggetti, come ammesso anche dallo stesso Di ST e come emerso pure dal contenuto delle conversazioni registrate;
la mancata redazione di minute e appunti, a corredo dei sopralluoghi, in contrasto con le prassi di cantiere, così come chiarito nella consulenza tecnica in atti;
la pacifica falsità del certificato di collaudo del 19 maggio 2017, attestante un intervento da parte di Di ST in una data in cui egli pacificamente non era in cantiere. La Corte ha, dunque, preso in considerazione condotte che, pacificamente, erano emerse nel processo di cognizione e che gli stessi giudici del merito avevano stigmatizzato come "suggestive ai fini dell'accusa" e, addirittura, con specifico riferimento, alla mancata redazione dei verbali di sopralluogo e di minute, come illegittime, ma non anche sufficienti a fondare una pronuncia di condanna. 3. Il percorso argomentativo adottato dalla Corte appare coerente con i dati di fatti riportati e rispettoso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 4 276458). La Corte, nel caso in esame, ha operato una valutazione ex ante del compendio probatorio, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, e ha rilevato nella condotta di Di ST, profili di grave negligenza e leggerezza, peraltro già individuati dai giudici della cognizione, tali da avere creato (o contribuito a creare) una apparenza di reato e avere indotto il giudice della cautela ad adottare il provvedimento restrittivo della libertà personale. 4. A fronte di tale percorso argomentativo, i motivi di entrambi i ricorsi, di analogo contenuto, sono infondati. Tali motivi, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 ). Nel caso di specie, dunque, non ha rilievo che le condotte descritte siano state ritenute insufficienti ai fini della affermazione della penale responsabilità: né è sindacabile, in quanto non irragionevole, la valutazione da parte della Corte della natura colposa di tali condotte, peraltro affermata, quanto meno con riferimento alla mancata redazione dei verbali ed alla falsità della data riportata nel collaudo, anche dal giudice della cognizione. Priva di pregio, infine, è la censura formulata nel ricorso a firma dell'avv. Consolo secondo cui la Corte avrebbe errato nell'invocare il principio per cui "ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste, che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà personale, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione". Vero è che nel caso di specie Di ST era stato assolto da entrambi i reati per i quali era stato sottoposto a misura, sicché il principio invocato non è pertinente. Tuttavia, a prescindere dal fatto che la Corte ha preso in considerazione i comportamenti di Di ST, tali da creare l'apparenza di reità con riferimento ad entrambe le contestazioni (corruzione e falso) per le quali era stata applicata la misura cautelare, si osserva che, comunque, nel caso di detenzione sofferta per più fattispecie di reato, è 5 Deciso il 23 giugno Il Consigl Ann 23. s nsore sufficiente, al fine di escludere il diritto alla riparazione, ravvisare la Condizione ostativa in relazione anche ad una sola di tali fattispecie. 5.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dal mistero resistente che appare congruo liquidare in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro mille. Il Presidente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi q\ Penale Sent. Sez. 4 Num. 34371 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di AL Di ST, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 23 febbraio 2018 al 17 aprile 2018 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 18 aprile 2018 al 17 luglio 2018 agli arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati il reato di corruzione e il reato di falso. 1.1.Secondo l'accusa Di ST, nella qualità di tecnico incaricato dal Comune di Acireale di collaudare opere cimiteriali, aveva ricevuto compensi a fronte di un'attività mai svolta e aveva attestato falsamente di aver eseguito i sopralluoghi e il collaudo nei luoghi e nelle date indicate nei verbali. 1.2. Con sentenza del Tribunale di Catania divenuta irrevocabile, Di ST era stato assolto da entrambi reati su indicati perché il fatto non sussiste. 1.3. La Corte di Appello ha rigettato la domanda di riparazione, ravvisando la condizione ostativa, ovvero una condotta gravemente colposa del ricorrente concausale rispetto al provvedimento restrittivo. 2. L'interessato, a mezzo dei difensori, ha proposto due distinti atti di ricorso. 2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. Orazio Consolo, ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa. Il difensore rileva che, nell'ordinanza impugnata, la Corte avrebbe invocato il principio per cui "ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste, che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà personale, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione" in maniera illogica e inconferente, giacché nel caso di specie Di ST era stato assolto da tutti i reati a lui contestati. Nel merito, sostiene che la valutazione della Corte sarebbe illogica e avrebbe travisato i passaggi argomentativi della sentenza di assoluzione, non avendo, infine, chiarito quale profilo di colpa grave fosse ti • ravvisabile nelle condote Oil ST. Osserva in particolare che: - le intercettazioni telefoniche non erano state ritenute dimostrative di alcunché. I giudici della cognizione avevano passato in rassegna con scrupolo i contenuti delle singole conversazioni e avevano confermato la liceità della condotta posta in essere da Di ST nell'esercizio delle funzioni di collaudatore delle opere cimiteriali realizzate dalla società San Sebastiano srl, rilevando la sola 2 inadempienza nella redazione di appunti e minute nel corso dell'attività di sopralluogo svolta in cantiere, ovvero un'omissione non penalmente rilevante;
- la redazione dei certificati di collaudo da parte di terzi, l'omessa redazione di minute ed appunti durante i sopralluoghi e la falsità del certificato di collaudo del 19 maggio 2017, non erano stati ritenuti significativi;
il certificato di collaudo finale era stato preceduto da regolari visite da parte di Di ST e da parte del direttore dei lavori LE e la redazione materiale dei certificati da parte di LE doveva considerarsi pratica lecita, in quanto conforme all'art. 176 del d.lgs 50/2016 (codice degli appalti), in base al quale il collaudatore presiede a tutte le fasi dell'attività di controllo e collaudo, ma ben può avvalersi del direttore di lavori come figura di ausilio per la redazione materiale dei singoli verbali di sopralluogo;
ciò che rilevava, ai fini della astratta configurabilità dei reati di corruzione e di falso, non era chi avesse materialmente redatto i verbali, bensì l'effettivo esercizio dell'attività di controllo;
l'accertata falsità del certificato di collaudo del 19/05/2017, comunque, avrebbe dovuto essere imputata ad un mero errore materiale;
- la percezione dei compensi per l'attività di collaudo era del tutto legittima, tanto che era stata regolarmente fatturata. 2.2.Con il ricorso a firma dell'avv. Michele Ragonese, ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave. Il difensore sviluppa gli stessi argomenti già dedotti nel primo ricorso e contesta il valore indiziario delle intercettazioni telefoniche, della mancata redazione di minute e appunti da parte di Di ST e della percezione dei compensi per l'attività di collaudo. 3 .11 Procuratore generale, nella persona del sostituto Olga Mignolo, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4 .11 Ministero dell'Economia e delle Finanza, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, in data 7 giugno 2023, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. La Corte della riparazione ha individuato nella condotta di Di ST profili di colpa grave, aventi efficacia causale rispetto all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare detentiva. A tal fine i giudici hanno valorizzato le conversazioni intercorse con LE ed altri soggetti, tali da ingenerare, secondo l'id quod plerumque accidit, il serio dubbio in &line alla mancata effettuazione dei collaudi;
la redazione dei certificati di collaudo ad opera di altri soggetti, come ammesso anche dallo stesso Di ST e come emerso pure dal contenuto delle conversazioni registrate;
la mancata redazione di minute e appunti, a corredo dei sopralluoghi, in contrasto con le prassi di cantiere, così come chiarito nella consulenza tecnica in atti;
la pacifica falsità del certificato di collaudo del 19 maggio 2017, attestante un intervento da parte di Di ST in una data in cui egli pacificamente non era in cantiere. La Corte ha, dunque, preso in considerazione condotte che, pacificamente, erano emerse nel processo di cognizione e che gli stessi giudici del merito avevano stigmatizzato come "suggestive ai fini dell'accusa" e, addirittura, con specifico riferimento, alla mancata redazione dei verbali di sopralluogo e di minute, come illegittime, ma non anche sufficienti a fondare una pronuncia di condanna. 3. Il percorso argomentativo adottato dalla Corte appare coerente con i dati di fatti riportati e rispettoso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 4 276458). La Corte, nel caso in esame, ha operato una valutazione ex ante del compendio probatorio, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, e ha rilevato nella condotta di Di ST, profili di grave negligenza e leggerezza, peraltro già individuati dai giudici della cognizione, tali da avere creato (o contribuito a creare) una apparenza di reato e avere indotto il giudice della cautela ad adottare il provvedimento restrittivo della libertà personale. 4. A fronte di tale percorso argomentativo, i motivi di entrambi i ricorsi, di analogo contenuto, sono infondati. Tali motivi, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 ). Nel caso di specie, dunque, non ha rilievo che le condotte descritte siano state ritenute insufficienti ai fini della affermazione della penale responsabilità: né è sindacabile, in quanto non irragionevole, la valutazione da parte della Corte della natura colposa di tali condotte, peraltro affermata, quanto meno con riferimento alla mancata redazione dei verbali ed alla falsità della data riportata nel collaudo, anche dal giudice della cognizione. Priva di pregio, infine, è la censura formulata nel ricorso a firma dell'avv. Consolo secondo cui la Corte avrebbe errato nell'invocare il principio per cui "ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste, che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà personale, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione". Vero è che nel caso di specie Di ST era stato assolto da entrambi i reati per i quali era stato sottoposto a misura, sicché il principio invocato non è pertinente. Tuttavia, a prescindere dal fatto che la Corte ha preso in considerazione i comportamenti di Di ST, tali da creare l'apparenza di reità con riferimento ad entrambe le contestazioni (corruzione e falso) per le quali era stata applicata la misura cautelare, si osserva che, comunque, nel caso di detenzione sofferta per più fattispecie di reato, è 5 Deciso il 23 giugno Il Consigl Ann 23. s nsore sufficiente, al fine di escludere il diritto alla riparazione, ravvisare la Condizione ostativa in relazione anche ad una sola di tali fattispecie. 5.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dal mistero resistente che appare congruo liquidare in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro mille. Il Presidente