Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
CORT 03 947/02 REPUBBLICA ITALIANA EMA DI CASSAZIONE Oggetto CONDOMINI SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE - R.G.N. 16238/99 Consigliere Cron.8182 Dott. IO VELLA Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Ud. 25/10/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente S E N TENZ A sul ricorso proposto da: RI IO, RI CA, RI OS, RI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 217, presso lo studio dell'avvocato CA LEVATO, difesi dall'avvocato MARIO PERRI, giusta delega in atti;
B - ricorrenti
contro
COND VIA MICELI CERENZIA, in persona del suo Amm.re sig. RI LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 34, presso lo studio 2001 dell'avvocato LUIGI TALLARICO, difeso dall'avvocato 1424 GIUSEPPE SCERRA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 84/98 del Giudice di pace di SAVELLI, depositata il 02/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SE FR, SE RO e(1 SE IO, ) condomini nell'edificio di Via Miceli in SE Maria, opposizione avversO il decreto Cerenzia, proposero ingiuntivo nei loro confronti emesso 11 23/10/1997, su ricorso del Condominio, dal Giudice di pace di Savelli per il pagamento di lire 1.584.000, quale seconda rata da essi dovuta per lavori di rifacimento delle grondaie del tetto. Il Condominio resistette all'opposizione chiedendone il rigetto. 2/7/1998, n.84/98, il Giudice di Con sentenza pace, disattese tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti, rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Contro la sentenza i SE hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Ha resistito il Condominio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE primo motivo di ricorso si denuncia I Con il violazione di legge con riferimento agli artt. 1130, 1131, 1135 c.C. e 75 c.p.c. per non avere la sentenza rilevato la divalidità una 1'opposizioneriguardandoche, delibera approvativa di spese straordinarie, il Condominio inl'amministratore poteva rappresentare giudizio solo se a ciò autorizzato da una apposita delibera. La questione è nuova, non avendo costituito oggetto della causa di merito. Ne è perciò precluso l'esame in questa sede. Il motivo è, pertanto, inammissibile. II Col secondo motivo si denunciano plurime violazioni di legge (artt.1136, 1392 c.c.; 63. 66, 67, 68 att.) nonché vizi della motivazione per avere la sentenza ritenuto valida la delibera 8/1/1997 posta a base del decreto ingiuntivo, senza tenere conto che: a) i ricorrenti non avevano ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea né tale obbligo poteva ritenersi assolto con la spedizione dell'avviso a SE ROrio, ritenuto dall'amministratore condomino apparente;
b) la partecipazione all'assemblea di SE ROrio non sanava il vizio dovuto alla mancata convocazione dei ricorrenti essendo il predetto privo di delega;
c) non era provato che la delega scritta conferita dal condomino Artusi all'amministratore fosse anteriore all'assemblea; d) la delibera, che aveva per oggetto l'approvazione di spese straordinarie, non era stata approvata con la prescritta maggioranza;
e) l'impugnata delibera aveva approvato soltanto la e non anche la ripartizione pro complessiva spesa quota;
in ogni caso, la ripartizione della somma dovuta dai ricorrenti era illeggittima perchè mai era stata approvata la tabella millesimale. Col terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt.1118, 1120, 1126, 1136 c.c. per non avere il Giudice di pace tenuto conto che: a) i lavori oggetto della delibera riguardavano la trasformazione del terrazzO (di proprietà esclusiva del condomino Artusi) in tetto a falde e perciò costituivano consentita perché gravosaun'innovazione non e voluttuaria;
b) la rinunzia del condomino Artusi all'uso esclusivo del terrazzo non era valida perché non accettata da tutti i condomini;
c) in difetto di una valida rinunzia, ai ricorrenti non poteva essere richiesta in pagamento anche la quota spettante all'Artusi. II Entrambi motivi propongono censure inammissibili. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi del 2° comma dell'art.113 c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni). G Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art.111 Cost. individuando detti limiti nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto Ovvero sia perplessa manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, sia con riferimento alla violazione di legge che con riferimento ai vizi della motivazione. Sotto il primo profilo infatti, le violazioni denunciate dai ricorrenti attengono tutte а norme di diritto sostanziale, la cui applicazione da parte del Giudice di pace non fa venir meno il carattere equitativo della decisione, dovendosi ritenere, in tal caso, che l'equità coincida con il diritto. Sotto il secondo profilo, appaiono ampie, articolate e convincenti le ragioni logiche per le quali il Giudice di pace, liberamente apprezzando le risultanze probatorie, ha ritenuto gli opponenti (oggi ricorrenti) obbligati al pagamento della somma richiesta dal Condominio in relazione alla delibera 8//1/97. Non può quindi parlarsi né di motivazione omessa, né di motivazione illogica perplessa, risultando, al contrario, la regola di equità posta a base della decisone del caso cncreto chiaramente indicata e, dunque, non censurabile. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate in complessive (361,52) lire'8924800 € 457,62 700.000 2 per di cui lire onorari. Roma, 25 ottobre 2001 L'estensore Il presidente Vinay Baldassar novanrely IL CANCELLIERES Pacto Talarico NGELLERIADEPOSITAT & MARE 2002 Roma CONCELLIS Talazic