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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC DI presidente dott.ssa AN NI consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4214/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ferlisi e Alessio Giaquinto, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
già c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Annese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno e poi, con atto in riassunzione, innanzi al Tribunale di Roma, la società
per sentir dichiarare la nullità del contratto di telefonia mobile Controparte_2 relativo alle SIM n. 328-0396299, 328-2610041 e 320-7122750, mai utilizzate dal medesimo
(che erano state disconosciute e fatte oggetto di querela), con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta a causa dell'errata fatturazione;
chiedeva, altresì, la risoluzione del contratto di telefonia mobile, effettivamente stipulato in data
26.1.2010, avente ad oggetto le (diverse) SIM 393-9433108, 393-9149543 e 327-1851900, per avere a seguito del disconoscimento delle SIM non in uso, proceduto CP_2 illegittimamente al blocco indiscriminato di tutte le schede (quindi anche di quelle effettivamente in uso) dall'8.9.2011, senza alcun preavviso;
domandava, infine, il risarcimento del danno, comprensivo di quello all'immagine, quantificato in € 6.000,00 e consistente: nel consumo di circa € 30,00 per ciascuna scheda prima di effettuare il passaggio ad altro gestore di telefonia mobile (avvenuto a fine maggio 2012); nell'incremento notevole della telefonia fissa fino a quella data usata quasi esclusivamente per la ricezione di telefonate e fax;
nel pagamento della fattura di circa € 1.500,00 non dovuta, in quanto relativa a SIM non in uso, nel periodo maggio-giugno 2011, somma prelevata mediante accredito sul conto corrente e non restituita;
nella perdita, a causa del blocco, di tutti i numeri dei clienti salvati sulle SIM, che aveva costretto l'attore al recupero dei contatti, con aggravio di spese e perdita di credibilità da parte dei fruitori dei servizi.
***
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree ed Controparte_2 evidenziando che, quanto alle utenze disconosciute, aveva proceduto all'immediato blocco delle relative SIM, avendo accertato l'illecita attivazione da parte di terzi, con immediato storno delle fatture, come da note di credito, sicché l'attore non poteva vantare alcun diritto alla restituzione;
quanto alle utenze in uso, le stesse erano state dapprima sospese, come da preavviso del 17.2.2012, e poi disattivate per morosità il 14.6.2012, risultando un credito in capo a di € 966,49; infondate, infine, erano le richieste risarcitorie, in assenza di CP_2 elementi probatori.
***
pagina 2 di 10 Ritenuta l'inammissibilità della prova articolata dall'attore (in quanto non articolata su fatti e in capitoli separati, come previsto dall'art. 244 c.p.c.), il Tribunale, con sentenza n. 24137/2019,
R.G. n. 76499/2013, pubblicata in data 13.12.2019, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, così motivando:
‹‹… La domanda attrice è totalmente infondata e non provata.
Si deve rilevare, infatti, che gli addebiti che parte attrice assume essere non dovuti, e che avrebbero determinato il danno lamentato, sono stati oggetto di storno come documentato da parte convenuta e non vi è prova che la sospensione e la disattivazione delle utenze intestate all'attore, e il conseguente danno che viene lamentato, siano state determinate dal mancato pagamento delle fatture di seguito stornate. Vale la pena rilevare che nel caso di specie, le fatture stornate da parte convenuta erano state emesse in ragione di una omonimia rilevata dalla convenuta e bloccata come emerge delle note di credito emesse. La domanda risarcitoria, in ogni caso, genericamente formulata, è totalmente sfornita di prova.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo anche in ragione della attività svolta e l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto.››.
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, in riforma integrale della Parte_1 sentenza di primo grado, in via principale, di:
a) dichiarare la nullità o l'inesistenza del contratto relativo all'attivazione dei numeri 328-
0396299, 328-2610041 e 320-7122750, intestati al medesimo;
b) condannare l'appellata al pagamento della complessiva somma capitale di € 6.000,00, oltre interessi, ovvero della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
c) in subordine rispetto alla richiesta sub b), condannare l'appellata a restituire esclusivamente l'importo di € 1.500,00, pagato e mai restituito, già ricompreso nella lettera d) delle conclusioni di primo grado e addebitato all'attore per fatture derivanti da contratti di telefonia manifestamente inesistenti o nulli;
d) in ogni caso con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., disporsi la prova testimoniale già richiesta in primo grado e ingiustamente non ammessa.
***
Si è costituita, in data 2.12.2020, chiedendo di rigettare l'appello perché Controparte_1 inammissibile e infondato e opponendosi alle richieste istruttorie di controparte perché inammissibili, oltre che assolutamente inconferenti e ininfluenti ai fini del decidere.
pagina 3 di 10 Ha chiesto, inoltre, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, che nella sentenza siano omesse le generalità e i dati identificativi di “per la particolare natura degli stessi e la Controparte_1 delicatezza del caso”.
***
All'udienza del 21.1.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 27.6.2024 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 6.2.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a trenta giorni prima.
***
Con decreto del 27/28.3.2025, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario e, con decreto in pari data, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4.7.2025, con riserva di depositare la sentenza nel termine di legge dalla scadenza delle note.
***
A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
18.12.2025.
***
Il procuratore di parte appellata ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Il primo motivo è rubricato ‹‹MANCATA PRONUNCIA – NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità o inesistenza dei contratti relativi alle utenze nn.
328-0396299, 328-2610041 e 320-7122750 per le schede SIM illecitamente attivate;
deduce che l'accertamento giudiziale della nullità del contratto è essenziale ai fini dell'esonero da responsabilità, nei confronti di terzi, che siano stati danneggiati dall'uso illecito dei prodotti attivati a nome dell'appellante o, ancora, dagli effetti civili derivanti dall'esecuzione di un pagina 4 di 10 contratto nullo;
sostiene che la mancata pronuncia sulla nullità dei contratti rappresenta una violazione dell'art. 112 c.p.c., in base al quale deve esserci corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
conclude che “il Tribunale, qualora avesse considerato la nullità o l'inesistenza del contratto di telefonia per come provato in giudizio, avrebbe dovuto accogliere la domanda (anche parzialmente) e statuire di conseguenza in ordine alle spese di lite, riconoscendole in capo alla parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa”, evidenziando che ritenere “totalmente infondata e non provata” la domanda postula l'integrale assenza di qualsiasi supporto probatorio, mentre, nella specie, non solo lo storno delle fatture confermava l'attivazione illecita delle utenze (e quindi la nullità dei contratti), ma risultava provato persino il danno all'immagine, consistente nell'aver disattivato le utenze telefoniche riferibili all'impresa.
***
Il motivo è infondato.
Pur non essendosi il giudice pronunciato sulla domanda di nullità, tuttavia è pacifico tra le parti, e di ciò dà atto anche la sentenza, che le fatture erano state emesse “in ragione di una omonimia rilevata dalla convenuta e bloccata come emerge delle note di credito emesse”.
Del resto, è lo stesso appellante a sostenere che era “stata data prova della mancata esistenza stessa dei contratti di telefonia”.
In altri termini, è incontestato che e non hanno mai concluso un Parte_1 CP_2 contratto per le tre utenze oggetto di controversia, che è dunque inesistente.
Mancando in radice l'accordo delle parti, che costituisce uno dei requisiti essenziali del contratto come previsto dall'art. 1325 c.c., deve concludersi che con riguardo alle dette utenze nessun contratto si è mai perfezionato.
Non si verte, quindi, in tema di nullità del contratto, bensì di mancanza di un titolo che giustifichi il pagamento di somme
Ne discende che la domanda di nullità, non esaminata dal giudice, deve essere disattesa.
Quanto sopra assorbe e supera la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 244 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale, in quanto non articolata su fatti e in capitoli separati, dal momento che, al contrario, la prova era stata ritualmente formulata in separati capitoli su fatti specifici
(cfr. atto di citazione;
ad esempio: “Vero che lo … non ha mai posseduto o richiesto CP_3 attivazione delle utenze telefoniche n. …” oppure “Vero che a seguito del blocco delle SIM in
pagina 5 di 10 uso… lo si è attivato per recuperare tutti i numeri dei clienti”); l'esame di siffatta prova CP_3 doveva ritenersi necessario tanto per confermare la nullità dei contratti di telefonia stipulati, quanto per l'eventuale accertamento del danno causato all'impresa.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento di tale motivo d'appello, l'assunzione della prova testimoniale al fine di consentire all'appellante di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante, a sostegno della doglianza, richiama i capitoli di prova articolati nell'atto di citazione, omettendo però di considerare che le prove sono poi state articolate e richieste con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ed è su queste che il giudice è stato chiamato a decidere e si è pronunciato, e non su quelle di cui all'atto di citazione.
Difetta, pertanto, una censura specifica al ragionamento seguito dal Tribunale, fermo restando, in ogni caso, che la prova è articolata in forma di mera domanda e non certo secondo i dettami di cui all'art. 244 c.p.c., come correttamente ritenuto dal primo giudice
(questa la prova testimoniale richiesta: “1) Quali contratti stipulava con Parte_1 [...]
2) , nel periodo che va dal 26.01.2010 e fino alla data di gennaio Controparte_2 Parte_1
2013, ha posseduto o richiesto attivazione di altre utenze telefoniche. 3) Vero che lo Parte_1 [...]
ha avuto sempre e solo come unica sede quella di Eboli alla Via B. Controparte_4
BU . 4) A furono bloccate utenze telefoniche o SIM, se si da parte di chi. 5) Dove erano Parte_1 conservati i numeri telefonici dei clienti. 6) Quali operazioni ha posto in essere , per il recupero Parte_1 dei numeri di telefono dei propri clienti. 7) L'attore, per quali utenze mobili contrasse con
[...]
8) Per quale offerta contrasse con 9) Cosa fu Controparte_2 Controparte_2 addebitato all'attore da 10) Quale documentazione l'attore inoltrò a Controparte_2 [...]
11) Fu disposto blocco dei servizi da se si da quando e fino Controparte_2 Controparte_2
a quando. 12) L'attore fu preavvisato di eventuali e quali provvedimenti la prese Controparte_2 nei confronti dell'attore. 13) ha sempre pagato regolarmente le forniture ricevute”). Parte_1
In secondo luogo, la riproposizione delle istanze istruttorie in sede di appello deve essere
“specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023), mentre nella specie l'appellante si è limitato a chiedere, “ai sensi dell'art. 356 c.p.c., disporsi la prova testimoniale già richiesta in primo grado ed ingiustamente non ammessa”.
*** pagina 6 di 10 Il terzo motivo è rubricato ‹‹ERRATA VALUTAZIONE DEL NESSO CAUSALE RELATIVO ALLA
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE››.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che “Non vi è prova che la sospensione e la disattivazione delle utenze intestate all'attore, e il conseguente danno che viene lamentato, siano state determinate dal mancato pagamento delle fatture di seguito stornate”.
Lamenta che il Tribunale avrebbe travisato i fatti di causa con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., dal momento che l'attore fin dall'atto di citazione non ha mai ricondotto la disattivazione al mancato pagamento delle fatture contestate, bensì alla condotta di che CP_2
– a seguito del disconoscimento delle SIM attivate fraudolentemente – ha disattivato tutte le utenze, comprese quelle regolarmente attive e indispensabili per l'attività professionale;
conseguentemente il Tribunale ha affermato che “La domanda risarcitoria, in ogni caso, genericamente formulata, è totalmente sfornita di prova”, mentre avrebbe potuto e dovuto prendere atto dell'avvenuta errata disattivazione, riconoscendo il danno causato all'attore, quantificabile anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
***
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che, quanto alle altre tre utenze regolarmente intestate all'attore, a CP_2 giustificazione del blocco delle schede, ha addotto che le stesse erano state prima sospese, con preavviso del 17.2.2012, e poi disattivate, per morosità, il 14.6.2012, in quanto l'attore aveva omesso il pagamento della somma di € 966,49, come da prospetto riepilogativo allegato in atti.
Sul punto, l'attore nulla ha eccepito, non avendo preso posizione nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla eccepita morosità, che aveva giustificato dapprima la sospensione, previo preavviso, e poi la disattivazione delle utenze.
Occorre rammentare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare pagina 7 di 10 l'altrui inadempimento, e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione): cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n.
13685/2019.
A tanto si aggiunga che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Ne consegue che stante l'assenza di qualsivoglia allegazione e contestazione rispetto ai fatti dedotti da deve ritenersi raggiunta la prova che la disattivazione delle utenze sia stata CP_2 determinata dall'accertata morosità dell'utente, con conseguente esclusione della responsabilità contrattuale in capo alla società.
Quanto sopra assorbe ogni altro profilo della doglianza in punto di danno.
***
L'appellante ha chiesto, in subordine, di condannare l'appellata a restituire all'appellante esclusivamente l'importo di € 1.500,00, pagato e mai restituito, addebitato sulla base di fatture derivanti da contratti di telefonia manifestamente inesistenti o nulli, senza, tuttavia formulare uno specifico motivo di appello sul mancato riconoscimento di tale somma da parte del Tribunale, il quale, come si è visto ha espressamente affermato che gli importi in questione erano stati oggetto di storno, come emergeva dalle note di credito.
Ne consegue che la domanda, in difetto di censure, non può essere esaminata.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, integrata nella motivazione, deve essere confermata.
***
pagina 8 di 10 L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
***
Vista l'istanza formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi di già Controparte_1 [...]
mandando alla cancelleria per l'apposizione dell'annotazione di cui Controparte_2 al comma 3 dell'art. 52 citato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 24137/2019, R.G. n. 76499/2013, pubblicata in data 13.12.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al Parte_1 pagamento, in favore di (già , delle Controparte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante;
4) dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi di (già ; Controparte_1 Controparte_2
5) manda alla cancelleria di apporre sulla presente sentenza l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003. pagina 9 di 10 Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN NI IC DI
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC DI presidente dott.ssa AN NI consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4214/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ferlisi e Alessio Giaquinto, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
già c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Annese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno e poi, con atto in riassunzione, innanzi al Tribunale di Roma, la società
per sentir dichiarare la nullità del contratto di telefonia mobile Controparte_2 relativo alle SIM n. 328-0396299, 328-2610041 e 320-7122750, mai utilizzate dal medesimo
(che erano state disconosciute e fatte oggetto di querela), con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta a causa dell'errata fatturazione;
chiedeva, altresì, la risoluzione del contratto di telefonia mobile, effettivamente stipulato in data
26.1.2010, avente ad oggetto le (diverse) SIM 393-9433108, 393-9149543 e 327-1851900, per avere a seguito del disconoscimento delle SIM non in uso, proceduto CP_2 illegittimamente al blocco indiscriminato di tutte le schede (quindi anche di quelle effettivamente in uso) dall'8.9.2011, senza alcun preavviso;
domandava, infine, il risarcimento del danno, comprensivo di quello all'immagine, quantificato in € 6.000,00 e consistente: nel consumo di circa € 30,00 per ciascuna scheda prima di effettuare il passaggio ad altro gestore di telefonia mobile (avvenuto a fine maggio 2012); nell'incremento notevole della telefonia fissa fino a quella data usata quasi esclusivamente per la ricezione di telefonate e fax;
nel pagamento della fattura di circa € 1.500,00 non dovuta, in quanto relativa a SIM non in uso, nel periodo maggio-giugno 2011, somma prelevata mediante accredito sul conto corrente e non restituita;
nella perdita, a causa del blocco, di tutti i numeri dei clienti salvati sulle SIM, che aveva costretto l'attore al recupero dei contatti, con aggravio di spese e perdita di credibilità da parte dei fruitori dei servizi.
***
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree ed Controparte_2 evidenziando che, quanto alle utenze disconosciute, aveva proceduto all'immediato blocco delle relative SIM, avendo accertato l'illecita attivazione da parte di terzi, con immediato storno delle fatture, come da note di credito, sicché l'attore non poteva vantare alcun diritto alla restituzione;
quanto alle utenze in uso, le stesse erano state dapprima sospese, come da preavviso del 17.2.2012, e poi disattivate per morosità il 14.6.2012, risultando un credito in capo a di € 966,49; infondate, infine, erano le richieste risarcitorie, in assenza di CP_2 elementi probatori.
***
pagina 2 di 10 Ritenuta l'inammissibilità della prova articolata dall'attore (in quanto non articolata su fatti e in capitoli separati, come previsto dall'art. 244 c.p.c.), il Tribunale, con sentenza n. 24137/2019,
R.G. n. 76499/2013, pubblicata in data 13.12.2019, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, così motivando:
‹‹… La domanda attrice è totalmente infondata e non provata.
Si deve rilevare, infatti, che gli addebiti che parte attrice assume essere non dovuti, e che avrebbero determinato il danno lamentato, sono stati oggetto di storno come documentato da parte convenuta e non vi è prova che la sospensione e la disattivazione delle utenze intestate all'attore, e il conseguente danno che viene lamentato, siano state determinate dal mancato pagamento delle fatture di seguito stornate. Vale la pena rilevare che nel caso di specie, le fatture stornate da parte convenuta erano state emesse in ragione di una omonimia rilevata dalla convenuta e bloccata come emerge delle note di credito emesse. La domanda risarcitoria, in ogni caso, genericamente formulata, è totalmente sfornita di prova.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo anche in ragione della attività svolta e l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto.››.
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, in riforma integrale della Parte_1 sentenza di primo grado, in via principale, di:
a) dichiarare la nullità o l'inesistenza del contratto relativo all'attivazione dei numeri 328-
0396299, 328-2610041 e 320-7122750, intestati al medesimo;
b) condannare l'appellata al pagamento della complessiva somma capitale di € 6.000,00, oltre interessi, ovvero della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
c) in subordine rispetto alla richiesta sub b), condannare l'appellata a restituire esclusivamente l'importo di € 1.500,00, pagato e mai restituito, già ricompreso nella lettera d) delle conclusioni di primo grado e addebitato all'attore per fatture derivanti da contratti di telefonia manifestamente inesistenti o nulli;
d) in ogni caso con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., disporsi la prova testimoniale già richiesta in primo grado e ingiustamente non ammessa.
***
Si è costituita, in data 2.12.2020, chiedendo di rigettare l'appello perché Controparte_1 inammissibile e infondato e opponendosi alle richieste istruttorie di controparte perché inammissibili, oltre che assolutamente inconferenti e ininfluenti ai fini del decidere.
pagina 3 di 10 Ha chiesto, inoltre, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, che nella sentenza siano omesse le generalità e i dati identificativi di “per la particolare natura degli stessi e la Controparte_1 delicatezza del caso”.
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All'udienza del 21.1.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 27.6.2024 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 6.2.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a trenta giorni prima.
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Con decreto del 27/28.3.2025, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario e, con decreto in pari data, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4.7.2025, con riserva di depositare la sentenza nel termine di legge dalla scadenza delle note.
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A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
18.12.2025.
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Il procuratore di parte appellata ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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Il primo motivo è rubricato ‹‹MANCATA PRONUNCIA – NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità o inesistenza dei contratti relativi alle utenze nn.
328-0396299, 328-2610041 e 320-7122750 per le schede SIM illecitamente attivate;
deduce che l'accertamento giudiziale della nullità del contratto è essenziale ai fini dell'esonero da responsabilità, nei confronti di terzi, che siano stati danneggiati dall'uso illecito dei prodotti attivati a nome dell'appellante o, ancora, dagli effetti civili derivanti dall'esecuzione di un pagina 4 di 10 contratto nullo;
sostiene che la mancata pronuncia sulla nullità dei contratti rappresenta una violazione dell'art. 112 c.p.c., in base al quale deve esserci corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
conclude che “il Tribunale, qualora avesse considerato la nullità o l'inesistenza del contratto di telefonia per come provato in giudizio, avrebbe dovuto accogliere la domanda (anche parzialmente) e statuire di conseguenza in ordine alle spese di lite, riconoscendole in capo alla parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa”, evidenziando che ritenere “totalmente infondata e non provata” la domanda postula l'integrale assenza di qualsiasi supporto probatorio, mentre, nella specie, non solo lo storno delle fatture confermava l'attivazione illecita delle utenze (e quindi la nullità dei contratti), ma risultava provato persino il danno all'immagine, consistente nell'aver disattivato le utenze telefoniche riferibili all'impresa.
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Il motivo è infondato.
Pur non essendosi il giudice pronunciato sulla domanda di nullità, tuttavia è pacifico tra le parti, e di ciò dà atto anche la sentenza, che le fatture erano state emesse “in ragione di una omonimia rilevata dalla convenuta e bloccata come emerge delle note di credito emesse”.
Del resto, è lo stesso appellante a sostenere che era “stata data prova della mancata esistenza stessa dei contratti di telefonia”.
In altri termini, è incontestato che e non hanno mai concluso un Parte_1 CP_2 contratto per le tre utenze oggetto di controversia, che è dunque inesistente.
Mancando in radice l'accordo delle parti, che costituisce uno dei requisiti essenziali del contratto come previsto dall'art. 1325 c.c., deve concludersi che con riguardo alle dette utenze nessun contratto si è mai perfezionato.
Non si verte, quindi, in tema di nullità del contratto, bensì di mancanza di un titolo che giustifichi il pagamento di somme
Ne discende che la domanda di nullità, non esaminata dal giudice, deve essere disattesa.
Quanto sopra assorbe e supera la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 244 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale, in quanto non articolata su fatti e in capitoli separati, dal momento che, al contrario, la prova era stata ritualmente formulata in separati capitoli su fatti specifici
(cfr. atto di citazione;
ad esempio: “Vero che lo … non ha mai posseduto o richiesto CP_3 attivazione delle utenze telefoniche n. …” oppure “Vero che a seguito del blocco delle SIM in
pagina 5 di 10 uso… lo si è attivato per recuperare tutti i numeri dei clienti”); l'esame di siffatta prova CP_3 doveva ritenersi necessario tanto per confermare la nullità dei contratti di telefonia stipulati, quanto per l'eventuale accertamento del danno causato all'impresa.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento di tale motivo d'appello, l'assunzione della prova testimoniale al fine di consentire all'appellante di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
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Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante, a sostegno della doglianza, richiama i capitoli di prova articolati nell'atto di citazione, omettendo però di considerare che le prove sono poi state articolate e richieste con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ed è su queste che il giudice è stato chiamato a decidere e si è pronunciato, e non su quelle di cui all'atto di citazione.
Difetta, pertanto, una censura specifica al ragionamento seguito dal Tribunale, fermo restando, in ogni caso, che la prova è articolata in forma di mera domanda e non certo secondo i dettami di cui all'art. 244 c.p.c., come correttamente ritenuto dal primo giudice
(questa la prova testimoniale richiesta: “1) Quali contratti stipulava con Parte_1 [...]
2) , nel periodo che va dal 26.01.2010 e fino alla data di gennaio Controparte_2 Parte_1
2013, ha posseduto o richiesto attivazione di altre utenze telefoniche. 3) Vero che lo Parte_1 [...]
ha avuto sempre e solo come unica sede quella di Eboli alla Via B. Controparte_4
BU . 4) A furono bloccate utenze telefoniche o SIM, se si da parte di chi. 5) Dove erano Parte_1 conservati i numeri telefonici dei clienti. 6) Quali operazioni ha posto in essere , per il recupero Parte_1 dei numeri di telefono dei propri clienti. 7) L'attore, per quali utenze mobili contrasse con
[...]
8) Per quale offerta contrasse con 9) Cosa fu Controparte_2 Controparte_2 addebitato all'attore da 10) Quale documentazione l'attore inoltrò a Controparte_2 [...]
11) Fu disposto blocco dei servizi da se si da quando e fino Controparte_2 Controparte_2
a quando. 12) L'attore fu preavvisato di eventuali e quali provvedimenti la prese Controparte_2 nei confronti dell'attore. 13) ha sempre pagato regolarmente le forniture ricevute”). Parte_1
In secondo luogo, la riproposizione delle istanze istruttorie in sede di appello deve essere
“specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023), mentre nella specie l'appellante si è limitato a chiedere, “ai sensi dell'art. 356 c.p.c., disporsi la prova testimoniale già richiesta in primo grado ed ingiustamente non ammessa”.
*** pagina 6 di 10 Il terzo motivo è rubricato ‹‹ERRATA VALUTAZIONE DEL NESSO CAUSALE RELATIVO ALLA
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE››.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che “Non vi è prova che la sospensione e la disattivazione delle utenze intestate all'attore, e il conseguente danno che viene lamentato, siano state determinate dal mancato pagamento delle fatture di seguito stornate”.
Lamenta che il Tribunale avrebbe travisato i fatti di causa con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., dal momento che l'attore fin dall'atto di citazione non ha mai ricondotto la disattivazione al mancato pagamento delle fatture contestate, bensì alla condotta di che CP_2
– a seguito del disconoscimento delle SIM attivate fraudolentemente – ha disattivato tutte le utenze, comprese quelle regolarmente attive e indispensabili per l'attività professionale;
conseguentemente il Tribunale ha affermato che “La domanda risarcitoria, in ogni caso, genericamente formulata, è totalmente sfornita di prova”, mentre avrebbe potuto e dovuto prendere atto dell'avvenuta errata disattivazione, riconoscendo il danno causato all'attore, quantificabile anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
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Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che, quanto alle altre tre utenze regolarmente intestate all'attore, a CP_2 giustificazione del blocco delle schede, ha addotto che le stesse erano state prima sospese, con preavviso del 17.2.2012, e poi disattivate, per morosità, il 14.6.2012, in quanto l'attore aveva omesso il pagamento della somma di € 966,49, come da prospetto riepilogativo allegato in atti.
Sul punto, l'attore nulla ha eccepito, non avendo preso posizione nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla eccepita morosità, che aveva giustificato dapprima la sospensione, previo preavviso, e poi la disattivazione delle utenze.
Occorre rammentare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare pagina 7 di 10 l'altrui inadempimento, e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione): cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n.
13685/2019.
A tanto si aggiunga che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Ne consegue che stante l'assenza di qualsivoglia allegazione e contestazione rispetto ai fatti dedotti da deve ritenersi raggiunta la prova che la disattivazione delle utenze sia stata CP_2 determinata dall'accertata morosità dell'utente, con conseguente esclusione della responsabilità contrattuale in capo alla società.
Quanto sopra assorbe ogni altro profilo della doglianza in punto di danno.
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L'appellante ha chiesto, in subordine, di condannare l'appellata a restituire all'appellante esclusivamente l'importo di € 1.500,00, pagato e mai restituito, addebitato sulla base di fatture derivanti da contratti di telefonia manifestamente inesistenti o nulli, senza, tuttavia formulare uno specifico motivo di appello sul mancato riconoscimento di tale somma da parte del Tribunale, il quale, come si è visto ha espressamente affermato che gli importi in questione erano stati oggetto di storno, come emergeva dalle note di credito.
Ne consegue che la domanda, in difetto di censure, non può essere esaminata.
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In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, integrata nella motivazione, deve essere confermata.
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pagina 8 di 10 L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
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Vista l'istanza formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi di già Controparte_1 [...]
mandando alla cancelleria per l'apposizione dell'annotazione di cui Controparte_2 al comma 3 dell'art. 52 citato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 24137/2019, R.G. n. 76499/2013, pubblicata in data 13.12.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al Parte_1 pagamento, in favore di (già , delle Controparte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante;
4) dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi di (già ; Controparte_1 Controparte_2
5) manda alla cancelleria di apporre sulla presente sentenza l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003. pagina 9 di 10 Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN NI IC DI
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