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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2025, n. 12095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12095 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da PA EL - Presidente - Sent. n. sez. 298/2025 AT CA CC - 28/02/2025 LE OC R.G.N. 246/2025 NN RA - Relatore - IA OR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: DE SI NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NN RA;
lette: - la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PA UR, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- la memoria e le conclusioni presentate dall’avvocato Alessandro Masetti Zannini de Concina che, nell’interesse della parte civile The Procter & Gamble Company, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio come da nota;
1. Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di Appello di Napoli, a seguito – per quel che qui interessa – del gravame interposto da NN De IM, ha confermato la pronuncia in data 29 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Nola ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di contraffazione, alterazione di marchi e segni distintivi Penale Sent. Sez. 5 Num. 12095 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: FRANCOLINI NN Data Udienza: 28/02/2025 2 di prodotti industriali (art. 473 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato a un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del De IM ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale (in particolare, degli artt. 473, 474 e 517- cod. pen) e il vizio di motivazione, in quanto la Corte distrettuale ha sussunto il fatto nell’art. 473 cit., quantunque: la mera registrazione di un marchio (nella specie ) non sia dirimente rispetto alla legittimità del suo uso;
e l’incriminazione in parola (come quella di cui all’art. 474 cit.) richieda che la contraffazione o alterazione del marchio siano idonee a ingenerare confusione nei consumatori e ledere l’affidamento – profilo non oggetto del necessario approfondimento probatorio (nonostante la sentenza di primo grado abbia indicato elementi che deporrebbero per il difetto di tale idoneità, tenuto conto pure del tipo di prodotto, ossia uno ) –, configurandosi altrimenti l’ipotesi prevista dall’art. 517- , comma 1, cit., rispetto alla quale difetterebbe la querela. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 62- cod. pen., 27, commi 1 e 3, Cost. e il vizio della motivazione, in quanto la Corte di merito avrebbe confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze (a fronte della chiesta prevalenza), senza fornire adeguata motivazione (omettendo di considerare gli elementi prospettati dalla difesa e già evidenziati dal primo Giudice, ossia il comportamento collaborativo degli imputati e la loro personalità). Inoltre, non sarebbe stata resa la necessaria motivazione rispetto alla determinazione della pena. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si limita a ribadire il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte di merito, senza confrontarsi con la motivazione che ha indicato gli elementi di fatto su cui si è fondata la decisione in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza. Vero è, infatti, che ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) «è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento»; occorre cioè «che si realizzi una situazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello 3 genuino» (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378 - 01) non venendo in rilievo il prodotto su cui è apposto. La norma incriminatrice in discorso (così come l’art. 474 cod. pen.) tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio che ha interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (cfr. Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, Diop Mamadou, Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadim, Rv. 232832), «contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione»; e tale bene giuridico è «messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento» (Sez. 5, n. 23709/2021, cit., che richiama Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, Pedrollo, Rv. 241642; Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, Sbaraini, Rv. 266856). Tuttavia, nel caso in esame la Corte di appello – anche richiamando quel che è esposto nella decisione di primo grado – ha fondato l’idoneità decettiva dei beni in imputazione su quanto rassegnato nella relazione di consulenza in atti nonché oralmente dal consulente che è stato escusso, evidenziando come quest’ultimo fosse un soggetto qualificato. Sul punto, non vi è alcuna censura da parte del ricorso (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), se non irrituali allegazioni in fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) e il generico richiamo ad imperfezioni delle confezioni rispetto a quelle originali. 2. Il secondo motivo di ricorso è nel complesso infondato. La Corte di merito ha ritenuto equo il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute per la condotta degli imputati, che non hanno ostacolato gli accertamenti) rispetto alle due aggravanti in contestazione;
e tale non può essere qui utilmente censurato per il tramite dell’assertivo riferimento al positivo comportamento dell’imputato e all’apodittico riferimento alla sua personalità. In secondo luogo, il riferimento – nella sentenza impugnata – al difetto di elementi ulteriori su cui fondare la chiesta riduzione delle pene è del tutto adeguato. Difatti, è «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale» a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01), laddove «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale 4 che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01), caso in cui è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 5, n. 11329/2019, cit.). Nel caso in esame – rispetto allo spazio edittale posto dall’art. 473 cod. pen. (da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.500 a euro 25.000) – come già esposto, sono state irrogate le pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa, per l’appunto inferiore al medio edittale;
con la conseguenza che la motivazione anche è congrua, non occorrendo dilungarsi per osservare che, nel resto, anche sul punto il ricorso è generico. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile The Procter & Gamble Company, che si liquidano in complessivi euro 1.797,00, oltre accessori di legge. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1797,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN RA PA EL
lette: - la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PA UR, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- la memoria e le conclusioni presentate dall’avvocato Alessandro Masetti Zannini de Concina che, nell’interesse della parte civile The Procter & Gamble Company, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio come da nota;
1. Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di Appello di Napoli, a seguito – per quel che qui interessa – del gravame interposto da NN De IM, ha confermato la pronuncia in data 29 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Nola ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di contraffazione, alterazione di marchi e segni distintivi Penale Sent. Sez. 5 Num. 12095 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: FRANCOLINI NN Data Udienza: 28/02/2025 2 di prodotti industriali (art. 473 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato a un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del De IM ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale (in particolare, degli artt. 473, 474 e 517- cod. pen) e il vizio di motivazione, in quanto la Corte distrettuale ha sussunto il fatto nell’art. 473 cit., quantunque: la mera registrazione di un marchio (nella specie ) non sia dirimente rispetto alla legittimità del suo uso;
e l’incriminazione in parola (come quella di cui all’art. 474 cit.) richieda che la contraffazione o alterazione del marchio siano idonee a ingenerare confusione nei consumatori e ledere l’affidamento – profilo non oggetto del necessario approfondimento probatorio (nonostante la sentenza di primo grado abbia indicato elementi che deporrebbero per il difetto di tale idoneità, tenuto conto pure del tipo di prodotto, ossia uno ) –, configurandosi altrimenti l’ipotesi prevista dall’art. 517- , comma 1, cit., rispetto alla quale difetterebbe la querela. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 62- cod. pen., 27, commi 1 e 3, Cost. e il vizio della motivazione, in quanto la Corte di merito avrebbe confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze (a fronte della chiesta prevalenza), senza fornire adeguata motivazione (omettendo di considerare gli elementi prospettati dalla difesa e già evidenziati dal primo Giudice, ossia il comportamento collaborativo degli imputati e la loro personalità). Inoltre, non sarebbe stata resa la necessaria motivazione rispetto alla determinazione della pena. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si limita a ribadire il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte di merito, senza confrontarsi con la motivazione che ha indicato gli elementi di fatto su cui si è fondata la decisione in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza. Vero è, infatti, che ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) «è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento»; occorre cioè «che si realizzi una situazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello 3 genuino» (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378 - 01) non venendo in rilievo il prodotto su cui è apposto. La norma incriminatrice in discorso (così come l’art. 474 cod. pen.) tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio che ha interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (cfr. Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, Diop Mamadou, Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadim, Rv. 232832), «contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione»; e tale bene giuridico è «messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento» (Sez. 5, n. 23709/2021, cit., che richiama Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, Pedrollo, Rv. 241642; Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, Sbaraini, Rv. 266856). Tuttavia, nel caso in esame la Corte di appello – anche richiamando quel che è esposto nella decisione di primo grado – ha fondato l’idoneità decettiva dei beni in imputazione su quanto rassegnato nella relazione di consulenza in atti nonché oralmente dal consulente che è stato escusso, evidenziando come quest’ultimo fosse un soggetto qualificato. Sul punto, non vi è alcuna censura da parte del ricorso (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), se non irrituali allegazioni in fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) e il generico richiamo ad imperfezioni delle confezioni rispetto a quelle originali. 2. Il secondo motivo di ricorso è nel complesso infondato. La Corte di merito ha ritenuto equo il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute per la condotta degli imputati, che non hanno ostacolato gli accertamenti) rispetto alle due aggravanti in contestazione;
e tale non può essere qui utilmente censurato per il tramite dell’assertivo riferimento al positivo comportamento dell’imputato e all’apodittico riferimento alla sua personalità. In secondo luogo, il riferimento – nella sentenza impugnata – al difetto di elementi ulteriori su cui fondare la chiesta riduzione delle pene è del tutto adeguato. Difatti, è «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale» a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01), laddove «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale 4 che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01), caso in cui è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 5, n. 11329/2019, cit.). Nel caso in esame – rispetto allo spazio edittale posto dall’art. 473 cod. pen. (da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.500 a euro 25.000) – come già esposto, sono state irrogate le pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa, per l’appunto inferiore al medio edittale;
con la conseguenza che la motivazione anche è congrua, non occorrendo dilungarsi per osservare che, nel resto, anche sul punto il ricorso è generico. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile The Procter & Gamble Company, che si liquidano in complessivi euro 1.797,00, oltre accessori di legge. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1797,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN RA PA EL