TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1213
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 10 bis L. 241/90

    Il giudice ha ritenuto fondata la censura, evidenziando la mancanza di un motivato riscontro alle osservazioni della ricorrente, come richiesto dall'art. 10 bis L. 241/90, rendendo il provvedimento illegittimo per simulata attività procedimentale.

  • Accolto
    Violazione del modulo procedimentale previsto dall'art. 12 d.lgs. 387/2013

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che l'amministrazione avrebbe dovuto riaprire la conferenza di servizi per valutare il progetto alla luce delle nuove normative, dato che la valutazione tecnica finale deve basarsi sulle norme vigenti al momento della decisione e considerare i fattori sopravvenuti.

  • Accolto
    Illegittimità del preavviso di rigetto basato su archiviazione tacita

    Il Tribunale ha ritenuto inconferenti i precedenti richiamati dall'amministrazione, poiché il preavviso di rigetto è un atto procedimentale che non ha carattere definitivo. Inoltre, l'amministrazione ha smentito la propria posizione riaprendo l'istruttoria.

  • Accolto
    Illegittimità della motivazione basata su preavviso di diniego del 2016 mai impugnato

    Il Tribunale ha ritenuto illegittima la motivazione basata sul preavviso di diniego del 2016, in quanto atto endo-procedimentale non autonomamente impugnabile. L'amministrazione ha peraltro smentito tale posizione riaprendo l'istruttoria.

  • Rigettato
    Illegittimità della partecipazione di soggetti terzi non interessabili

    Il Tribunale ha rigettato questa censura, implicitamente ritenendo legittima la partecipazione dei soggetti terzi o comunque non fondata l'eccezione di illegittimità sollevata.

  • Accolto
    Illegittimità del preavviso di diniego basato su DGR n. 533/2016 e decreto n. 442/2016

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che la DGR n. 533/2016 e il decreto n. 442/2016 sono stati caducati dal TAR Campania, rendendo illegittimo il preavviso di diniego basato su tali atti.

  • Rigettato
    Danno da ritardo per mancata conclusione del procedimento

    La domanda di risarcimento per mero ritardo è stata respinta in quanto il danno è risarcibile solo se l'istanza originaria risulta fondata e se si dimostra la spettanza del bene della vita. In questo caso, il Tribunale non ha accertato la fondatezza dell'istanza originaria ai fini risarcitori.

  • Altro
    Danno per impossibilità di realizzare l'impianto

    La domanda risarcitoria formulata in via subordinata al rigetto della domanda di annullamento non è stata esaminata nel merito in quanto la domanda principale di annullamento è stata accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1213
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1213
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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