Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05986/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5986 del 2022, proposto da
Co.Bi.Me.s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Colacurcio, Rossella Martina D'Aquino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GI Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ecoenergia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RI Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. Del DD n. 114 con “Oggetto: Art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii. Rigetto ed archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari 9, Mw, da realizzare nel comune di Bisaccia (AV). proponente: CO.BI.ME. S.r.l.”, assunto in data 22.09.22 dalla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ufficio 2 UOD /staff 3 nella persona del dirigente Dott.ssa De Falco Francesca;
2. Della Comunicazione di improcedibilità e preavviso di rigetto ex art.241/90 prot. n. 2022/0429268 del 09.09.2022 Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia;
3. della nota prot. PG/2022/0317235 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia Centro Direzionale del 17.06.2022
4. del decreto dirigenziale n. 18 17/02/2022 “Esiti della manifestazione di interesse di cui all'Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 265 del 29/07/2021”;
5. della nota UOD procedente del 21.07.22 di comunicazione a Terna spa e nota di riscontro Terna del 10.8.2022;
6. per quanto d'interesse e nei limiti dell'impugnazione che si rassegna in atti, dei verbali delle Conferenze di Servizi e delle decisioni ivi assunte nella parte in cui lesive per la ricorrente, come rappresentato in atti;
7. Del DD Giunta Regionale della Campania direzione Generale n. 198 del 19.03.2014 “Impianti alimentati da fonte rinnovabile autorizzazione costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV) in località Setoleto, Serro La croce, Vallone Pescione, per una potenza di 12.5 MW, Proponente Alerion Tecnici e sviluppo srl”;
8. Nota UOD4 del 27.10.2016;
9. Nota UOD4 Energia e Carburanti del 14.03.2016; 10. Della nota prot. 0734272 del 10.11.2016 GR – Dipartimento della programmazione e dello sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Economico e attività produttive –riscontro nota prot. 1752/2016 del 12.10.2016;
11. Per quanto ancora d'interesse della nota prot. 0803449 del 9.12.2016 di preavviso di rigetto, della deliberazione delle Giunta Regionale n. 533 del 4 ottobre 2016 con previsione di un generale limite di “saturazione” del territorio regionale per tutti i Comuni con un rapporto Mega Watt/ mq pari a 5 volte il carico insediativo regionale e il successivo decreto n. 442 del 2016, con cui sono stati elencati i Comuni il cui rapporto è superiore al carico insediativo regionale;
12. nonché di ogni atto, presupposto, connesso e conseguente, quand'anche, per ogni ragione, non conosciuto;
nonché per la condanna
della GI Campania alla corresponsione in favore della CoBiMe srl della somma pari ad euro 69.864.028,00 (sessantanovemilioniottocentrosessantaquattromilaventotto,00) oltre interessi, legali e di mora, come per legge, sino al soddisfo, previa accertamento del diritto della CoBime srl al risarcimento dei danni da ritardo per le ragioni di fatto e diritto indicate in atti, ovvero in subordine e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda demolitoria presentata in atti, alla corresponsione della somma pari ad euro 371.153.632,941(trecentosettantunomilionicentocinquantramilaseicentrotrenatadue, 94 euro) , oltre interessi legale e di mora, sino al soddisfo , previo accertamento del diritto della CoBiMe srl al risarcimento dei danni subiti, a cagione degli atti e/o comportamenti illegittimi tenuti dalla GI Campania e meglio descritti in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della GI Campania e di Ecoenergia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IA NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Risulta dagli atti di causa che in data 20 maggio 2011 la s.r.l. CO.Bi.ME - Cooperativa Biomasse Meridionale (di seguito, “CO.Bi.ME”) ha chiesto alla GI Campania il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 d. lgs n. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 90 MW e n. 30 aerogeneratori da realizzare nel Comune di Bisaccia.
In data 5 agosto 2014, con D.D. n. 126, la UOD Valutazioni Ambientali della GI Campania ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per soli 28 generatori, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione e dell'Autorità di Bacino per la GI Puglia.
In data 27 febbraio 2015 si è tenuta la riunione della conferenza di servizi, poi rinviata al giorno 31 marzo 2015. La successiva seduta della conferenza di servizi del giorno 5 maggio 2015 si concludeva con esito positivo “ salvo diverso parere ARPAC ” (mai intervenuto).
Rimasta inerte l'amministrazione procedente, la ricorrente ha sollecitato l'emissione dell'autorizzazione unica regionale il 27 luglio 2015 e poi il 12 ottobre 2015.
Solo il 9 dicembre 2016 la GI Campania ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza motivandolo con riferimento alla DGR numero 533 del 2016 relativa all'indice di saturazione, nonché al successivo decreto dirigenziale 442 del 5 dicembre 2016 recante contenente l'elenco delle zone sature.
In data 26 febbraio 2021, in assenza di qualsiasi provvedimento definitivo, la CO.Bi.ME. ha sollecitato l'emissione dell'autorizzazione unica.
Con decreto dirigenziale numero 265/2021 la GI Campania ha emesso l’ “Avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno già proposto istanze di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 - “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021”, che la ricorrente ha riscontrato ripresentando lo stesso progetto. La ricorrente è stata, quindi, inserita nell'elenco A approvato dalla GI il 17 febbraio 2022.
Il 17 giugno 2022 con nota prot. n. PG/2022/0317235, la GI ha comunicato che “ non si terrà conto della manifestazione di interesse alla prosecuzione del procedimento amministrativo alla procedura di cui al decreto dirigenziale 265/2021 in quanto la domanda presentata dalla CO.Bi.ME. era da ritenersi archiviata e non già pendente essendo intervenuto nell'anno 2016 un preavviso di rigetto per tali istanza non impugnato ”.
Sono seguite le osservazioni della ricorrente e in data 1 settembre 2022 l'emissione della nota regionale n. 429268 recante preavviso di diniego ai sensi dell'articolo 10 bis l. n. 241/90, con rilievi relativi al mancato rispetto delle distanze minime indicate al punto 3.2 lettera N dell’all. 4 al d.m. 10/9/2010.
CO.Bi.ME. ha presentato ulteriori osservazioni e da ultimo in data 22 settembre 2022 la GI ha emanato il D.D. numero 114 recante diniego definitivo dell'istanza.
1.1 Avverso tale provvedimento nonché avverso gli atti preliminari in epigrafi indicati è insorta la ricorrente formulando le censure di seguito sintetizzate:
Eccesso di potere, difetto di motivazione, motivazione illogica e/o insufficiente, violazione art. 3 L. 241/90 ss.mm.ii., per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90 ssmmii: il provvedimento finale di diniego non reca una motivazione chiara che dia conto dell'esame dell'osservazioni formulate dalla ricorrente nelle note del 17 giugno 2022 e 7 settembre 2022. Peraltro in ogni nota pre - provvedimentale l'amministrazione ha adottato una motivazione differente. Il diniego, inoltre, non spiega in maniera chiara quali siano le distanze minime violate ed aggiunge una ulteriore motivazione consistente nel fatto che il progetto comprende anche i due generatori che avevano avuto parere di via negativo;
Eccesso di potere, violazione di legge, violazione e falsa applicazione art. 2 L 241/90 ss.mm.ii., violazione e falsa applicazione art. 10 bis L. 241/90. Violazione Avviso pubblico DD 265/2021 GI Campania Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive: il provvedimento conclusivo e il preavviso di rigetto fanno riferimento alla precedente nota 317235 del 17 giugno 2022 in cui si dà atto del preavviso di diniego del 2016 mai impugnato: per tale parte la motivazione degli atti regionali è illegittima essendo il preavviso di diniego un atto endo-procedimentale non impugnabile autonomamente;
Violazione e falsa applicazione di legge, violazione artt. 2 e 10 bis L 241/90, violazione Avviso pubblico DD 265/2021, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione deliberazione G R 716/2017, violazione art. 7 d. lgs. n. 104/2017, violazione artt. 14 e ss L. 241/90 ss.mm.ii., violazione e falsa applicazione art. 12 comma 3 387/2003 e s.m.i., legittimo affidamento: nessuna valenza ostativa può essere assegnata all'istanza di proroga presentata da CO.Bi.ME. nel settembre 2019 limitatamente a 9 aerogeneratori, tenuto conto che il provvedimento di V.I.A. assunto era ancora efficace: la limitazione temporale dell'efficacia di tale atto è stata, infatti, introdotta solo con il decreto legislativo n. 104 del 2017. Il diniego regionale ravvisa criticità relative alle violazioni delle distanze solo per 9 aerogeneratori su 28; peraltro il progetto della CO.Bi.ME. è stato giudicato positivamente per 28 generatori fin dal 2015 quando si sono svolte varie sedute della conferenza di servizi; nel preavviso di rigetto del 2016 non si faceva questione di distanze minime, di talché è solo in ragione dell'inerzia dell'amministrazione che ha trovato applicazione lo ius superveniens più stringente; l'attività istruttoria era già conclusa e per rimetterla in discussione la GI avrebbe dovuto coinvolgere le amministrazioni interessate in una nuova conferenza di servizi; è altresì illegittima la parte del decreto in cui si contesta alla ricorrente di aver promosso un'istanza per 30 generatori invece che per i soli 28 aerogeneratori oggetto di parere V.I.A. favorevole, tenuto conto che il bando esclude la possibilità di apportare modifiche al progetto già presentato;
Difetto di istruttoria, eccesso di potere, violazione del Decreto Dirigenziale n. 265 del 29/07/2021: nell'elenco delle imprese di cui al decreto n. 18/2022 si trovano società quali Ecoenergia s.r.l. ed Ecopower s.r.l. titolari di autorizzazioni già decadute ovvero proponenti domande improcedibili (circostanza già evidenziata dalla ricorrente nella conferenza di servizi del 26 settembre 2014);
Illegittimità verbali Conferenza dei servizi - Eccesso e sviamento di potere, violazione di legge, difetto d’istruttoria: sono illegittimi i verbali e le decisioni delle conferenze di servizi cui hanno partecipato soggetti terzi tra cui le predette società concorrenti non più “interessabili” dall'amministrazione;
Violazione di legge- eccesso di potere – abuso di potere: è illegittimo il preavviso di diniego basato sulla dGR n. 533 del 2016 che unitamente al decreto n. 442/2016 è stata caducata dal Tar Campania con le sentenze 7144/18, 7145/18, 7147/18 e n. 376/2019;
Comportamento illegittimo dell’Amministrazione, eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di legge, violazione art. 14.16 D.M. 10.09.2010, violazione art. 14 ter L 241/90 ssmmi , violazione termine di conclusione del procedimento , violazione art. 1 comma 2 L. 241/90: la domanda della ricorrente formulata nel 2011 ha avuto il suo definitivo riscontro solo nel settembre 2022 in spregio alle tempistiche di cui all'articolo 14.16 del DM 10 settembre 2010;
Comportamento illegittimo, danno da ritardo, violazione art. 14.16 DM 10.09.2010, violazione art. 14 ter L 241/90 ss.mm.ii., violazione termine di conclusione del procedimento, violazione art. 1 comma 2 L. 241/90, art. 2 bis L. 241/90, art. 2043: il comportamento illegittimo dell'Amministrazione ha fatto sorgere in capo alla ricorrente il diritto all'indennizzo per il mero ritardo quantificato in euro 128.835,00 a titolo di danno emergente ed euro 69.735.193,00 a titolo di lucro cessante;
Risarcimento danni. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione del principio di irretroattività degli atti: in caso di respingimento della domanda di annullamento andrà considerato che se l'Amministrazione avesse esitato l'istanza nel 2015 in ossequio alle risultanze della conferenza dei servizi l'autorizzazione sarebbe stata emessa; l'applicazione di una normativa sfavorevole è dipesa solo dall'inerzia dell'Amministrazione cui più volte la ricorrente ha inviato solleciti; il danno della CO.Bi.ME consistente nella impossibilità di realizzare l’impianto ammonta ad euro 371.153.632,94.
2 - Si è costituita in resistenza la GI Campania, chiedendo respingersi il gravame.
3 - Ha preso parte al giudizio anche Ecoenergia s.r.l. instando per il rigetto del ricorso.
4 – Rinunciata l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 18/12/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
5 – La domanda di annullamento è fondata, essendo condivisibile la censura incentrata sulla violazione della garanzia procedimentale costituita dall’art. 10 bis l. n. 241/90.
Nel diniego impugnato, infatti, la GI, pur dando atto del riscontro al preavviso di rigetto tempestivamente fornito dalla ricorrente, non ha neppure accennato alle ragioni per le quali le osservazioni della CO.Bi.ME. non abbiano inciso sull’esito procedimentale.
Come noto, “ la previsione di cui all'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa. Invero, l'art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che ‘qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni’ rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto” (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 3140 del 28 marzo 2023; idem n. 6378 del 22 ottobre 2020; Tar Reggio Calabria, sentenza n.272 del 9 aprile 2024).
In assenza di tale motivato riscontro alle osservazioni presentate dalla società ricorrente, "il provvedimento negativo impugnato è effettivamente fondato su una simulata attività procedimentale in quanto il contraddittorio procedimentale, seppur formalmente attivato, è stato sostanzialmente eluso. L'amministrazione ha cioè omesso di valutare le osservazioni dell'odierno ricorrente la cui motivata considerazione non si rinviene nella decisione finale (...) Se è vero che la PA non ha l'obbligo di controdedurre specificamente ai rilievi del controinteressato, l'obbligo di valutazione imposto dalla legge neppure può risolversi, come avvenuto nella specie, in una mera formula di stile. Costante e condiviso è l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale 'ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, l'Amministrazione non solo deve enunciare compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma deve anche provvedere ad integrare le stesse nella determinazione conclusiva, se ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato' (Cons. di St., sez. III, 05/06/2018, n. 3396). Ed invero, 'l'assolvimento dell'obbligo di evidenziare nella motivazione le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, imposto dall'art. 10-bis della l. 241 del 90, non può consistere nel mero richiamo di esse o nell'uso di formule di stile relative alla non accoglibilità delle stesse, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate” (T.a.r. Campania Napoli, III, sentenza n. 1544 del 7 marzo 2022) ” – Tar Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 3045/2025.
La necessità che tale fase di confronto sia “reale” e che di essa l’Amministrazione dia debitamente conto non è revocabile in dubbio, tenuto conto dell’alto tasso di discrezionalità tecnica che connota le determinazioni nella materia in esame e dei molteplici profili (paesaggistici, ambientali, ecc.) coinvolti nell’azione amministrativa.
5.1 - Nella fattispecie, poi, con la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis sono state evidenziate criticità relative al perimetro di efficacia e alla durata della V.I.A. di cui al d.d. n. 126/2014, nonché al rispetto dei criteri distanziali fissati dalle Linee Guida Ministeriali (peraltro menzionati in termini imprecisi per quanto attiene ai requisiti delle unità abitative e delle strade prese in considerazione) cui parte ricorrente ha puntualmente replicato, senza poi essere messa in grado di comprendere le ragioni della non superabilità di dette criticità.
5.2 - Per completezza va poi osservato alla luce del “considerato b)”, che richiama la nota regionale PG/2022/0317235, che il diniego gravato non potrebbe legittimamente fondarsi sulla invocata precedente archiviazione “tacita” della pratica conseguita dalla omessa impugnazione del “preavviso” emesso nel 2016 che, come noto, è mero atto procedimentale che prelude all’adozione della determinazione amministrativa conclusiva che nella fattispecie (decorso il termine ivi concesso alla CO.Bi.ME per le osservazioni) è mancata.
Del tutto inconferenti si rivelano i precedenti di questo Tribunale richiamati in proposito sia nel provvedimento di rigetto che negli scritti difensivi della GI, in cui risultano impugnati atti nei quali il Tribunale ha riscontrato – per contro - un contenuto di decisione definitiva di rigetto.
In disparte il fatto che la GI Campania ha poi evidentemente smentito la posizione assunta con la nota PG/2022/0317235, riaprendo, infatti, l’istruttoria e pervenendo alla delibazione dell’istanza.
5.3 - A fini di completezza argomentativa e anche in chiave conformativa, il Tribunale ritiene utile evidenziare la fondatezza anche della censura sub III in ricorso, secondo cui la GI (conclusa l’istruttoria nel 2015) avrebbe dovuto “riportare” il progetto in conferenza di servizi ove intenzionata ad una nuova valutazione dello stesso alla luce delle sopravvenienze normative.
Di recente, la Sezione ha statuito in vicenda analoga: “ 6.1.2.2 - Nel caso in esame, la GI – nel rideterminarsi – ha correttamente applicato il principio tempus regit actum (in forza del quale le norme da applicare alla fattispecie sono quelle in vigore, non già al momento di avvio del procedimento, bensì, alla data della valutazione tecnica finale che precede il rilascio del titolo e sulla base delle quali deve essere accertata la conformità del progetto alla disciplina in quel momento vigente) e rinnovato l’istruttoria mossa dalla necessità di considerare i fattori sopravvenuti, ma proprio in ragione dell’emersione di questi ultimi avrebbe dovuto “riportare” l’affare in conferenza di servizi.
Come noto, “la conferenza di servizi costituisce la sede esclusiva dove le amministrazioni interessate e convocate manifestano, con le forme prescritte, l'assenso o il dissenso rispetto al rilascio del richiesto titolo abilitativo, nell'ambito di un modulo procedimentale che conduce all'adozione del provvedimento da parte dell'autorità procedente, rispetto al quale la conferenza costituisce un passaggio prodromico, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 09/04/2018, n. 197) – Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 181/2023.
D’altronde, la regola operativa di cui all'art. 14 ter, comma 7, l. n. 241/1990, secondo cui la decisione si forma “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”, non si ispira ad un criterio di carattere meramente quantitativo, ma è intesa a fissare l'esigenza, tipica del modulo decisorio de quo incentrato sulla valutazione contestuale e condivisa degli interessi pubblici coinvolti, di superare un metodo di gestione "solitaria" e "frammentaria" del procedimento (o dei procedimenti connessi o collegati) e degli interessi pubblici sottesi, sulla scorta di un apprezzamento congiunto degli stessi, indipendentemente dalla relativa imputazione soggettiva, la cui sintesi viene demandata, sulla base appunto delle "posizioni prevalenti" emerse in seno alla Conferenza, al Responsabile Unico del Procedimento” - Consiglio di Stato, sez. III, sent. 23/03/2022, n. 2127.
Aver negato l’autorizzazione sulla base di valutazioni assunte al di fuori della conferenza (benché oggetto della competenza tecnica specifica rivendicata in memoria dalla GI) ha determinato uno sviamento dal modulo procedimentale previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387/2013, in merito al quale si è notato come “la conferenza di servizi è il luogo, fisico e giuridico, dove devono confluire, per le evidenziate finalità di concentrazione perseguite dal legislatore nella materia, tutte le manifestazioni di volontà delle autorità coinvolte nel procedimento funzionale all’adozione (…) dell’autorizzazione unica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144); e ciò, del resto, in linea con la previsione di cui all’art. 14.1 delle linee guida di cui al DM 10.9.2010 (“il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi preliminare”).
6.1.2.3 - Se ed in che termini, poi, la nuova “regolamentazione” applicata incida sull’accoglibilità dell’istanza, è questione tecnica (oggetto di allegazioni negli scritti difensivi delle parti in causa) da approfondire proprio in sede di conferenza di servizi (con il doveroso coinvolgimento, ex aliis, delle Autorità preposte alla tutela degli specifici interessi “incisi” dai risultati delle nuove valutazioni) ” - sent. n. 7142/2025.
6 - Per le suesposte assorbenti ragioni, il d.d. n. 114/22 deve essere annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione dovrà assumere in merito all’istanza presentata dalla ricorrente.
7 – La domanda volta al riconoscimento dell’indennizzo da mero ritardo va respinta.
“ Sulla risarcibilità del danno da mero ritardo va fatta applicazione dell’orientamento imposto dalla Adunanza plenaria (cfr. sentenza n. 7 del 2021), secondo cui tale voce il danno è risarcibile solo quando risulti fondata l’istanza sulla quale l’amministrazione sia rimasta inerte. Il Supremo consesso, nel riaffermare (proprio in una fattispecie risarcitoria per danno da ritardo) la natura extracontrattuale della responsabilità della p.a., ha evidenziato la centralità dell’elemento costituito dall’ingiustizia del danno che in caso di ritardata conclusione del procedimento amministrativo esige la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole per il quale aveva presentato l’istanza: “la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. –da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento- i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 cod. civ.”.
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal "mancato esercizio di quella obbligatoria", ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., non può in alcun modo prescindere dalla spettanza di un bene della vita (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 7797 del 2023). Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse ” - Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 6129/24.
8 – Non vi è luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria, siccome formulata subordinatamente al respingimento della domanda caducatoria.
9 - La peculiarità e complessità della vicenda procedimentale induce a compensare le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il d.d. n. 114/22.
Respinge la domanda ex art- 2 bis l. n. 241/90;
dichiara non doversi provvedere sulla domanda di risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA MA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
IA NZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NZ | RI LA MA |
IL SEGRETARIO