CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2024, n. 43656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43656 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Luigi Falcone, anche in sostituzione dell'avv. RO Pitari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/6/2024 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 18/12/2018, rideterminava la pena irrogata a NN AS in anni diciannove di reclusione. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza della motivazione nella parte in cui la sentenza avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze difensive Penale Sent. Sez. 2 Num. 43656 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/10/2024 all'esito dell'annullamento ad opera della Suprema Corte, che aveva rilevato l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Evidenzia la difesa che la sentenza di annullamento con rinvio del 7/3/2024 imponeva ai giudici di appello una rivalutazione complessiva del trattamento sanzionatorio a seguito dell'assorbimento di due imputazioni in altrettante contestazioni e dell'assoluzione del AS da altri quattro reati ed una nuova valutazione dell'importante rivisitazione assolutoria operata in secondo grado;
che, in altri termini, il giudizio rescissorio avrebbe dovuto farsi carico della motivazione mancante in ordine alla dosimetria della pena in ragione della ampia rivisitazione operata in appello, senza ripetere i vizi di motivazione rilevati nella sentenza annullata;
che, dunque, la nuova valutazione del complessivo assetto sanzionatorio non avrebbe potuto ricalcare quello precedente, preoccupandosi solo di consegnare un risultato più favorevole semplicemente sfalciando gli aumenti pur di ottenere una pena inferiore;
che conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto ricostruire il trattamento sanzionatorio a partire dalla individuazione della pena base, che invece risulta meramente riproposta come dato su cui operare gli aumenti per la continuazione, contenendoli per non violare il divieto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Rileva ancora la difesa come erroneamente la sentenza impugnata richiami per relationem la decisione della Corte territoriale oggetto del primo annullamento con rinvio, con riferimento al disvalore dei fatti di cui ai capi 26) e 29) rispettivamente assorbiti sub 26 bis) e 29 bis), atteso che sul punto la sentenza si limitava a respingere la lamentata violazione del principio del contraddittorio, senza tuttavia prendere in considerazione la valenza offensiva delle condotte;
come siffatto modo di procedere non soddisfi le indicazioni della sentenza rescindente che richiedeva piuttosto una valutazione comparativa tra la complessiva condizione del AS contenuta nella sentenza di primo grado e quella poi risultante dalla sentenza con la quale la Corte di appello aveva riformato quella decisione con una significativa rivisitazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'odierno ricorrente;
come si sarebbe dovuto guardare al valore ponderale dei capi di imputazione dai quali il AS era stato assolto rispetto alla situazione complessiva del primo giudizio;
come non vi sia spazio per cercare di recuperare il disvalore delle condotte descritte nei capi di imputazione riqualificati o rispetto ai quali è intervenuta assoluzione per arginare la possibile caduta sanzionatoria conseguente a quella ampia ed importante decisione di riforma;
come, in definitiva, al maggior disvalore delle condotte indicate nei capi di imputazione riformati avrebbe dovuto corrispondere una maggiore riduzione di pena in forza della previsione di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. , Osserva conclusivamente la difesa che l'errore argomentativo della sentenza impugnata è reso evidente dalla scelta di assumere come intangibile sia la pena base inflitta dal primo giudice sia la pena finale di anni trenta;
che, invero, esclusa l'operatività del meccanismo di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., si sarebbe dovuto costruire una nuova pena che tenesse conto dell'alleggerimento delle condotte contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Per un compiuto approccio al caso oggetto di scrutinio appare opportuno ripercorrere, sia pure per sintesi, l'iter che ha condotto alla presente impugnazione. Con sentenza del 16/11/2020 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 18/12/2018, assolveva NN TR da alcuni dei reati ascrittigli, ma confermava l'entità del trattamento sanzionatorio. Detta decisione veniva annullata con rinvio da questa Corte di legittimità con sentenza n. 15560 del 9/3/2022, tenuto conto che «a fronte dell'ampia rivisitazione del compendio probatorio acquisito nei confronti dell'imputato NN AS, attestata dalla riqualificazione del reato di cui al capo 26) - che veniva unificato al reato di cui al capo 26-bis) ex art. 513-bis cod. pen. - e dall'assoluzione dai reati di cui ai capi 28), 30), 31) e 32), la scarna motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio irrogato a NN AS, esposta a pagina 569 della sentenza impugnata, appare inadeguata alla complessità del giudizio dosimetrico formulato nei suoi confronti» e che, nonostante l'intervenuta assoluzione per diversi reati, all'imputato «era stata irrogata la stessa pena applicatagli dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado, quantificata in venti anni di reclusione, in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.». La sentenza pronunciata in sede di rinvio in data 27/1/2023 dalla Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni diciannove di reclusione. Anche detta decisione veniva impugnata e questa Corte, in accoglimento del ricorso, con sentenza n. 12696 del 7/3/2024 annullava con rinvio la sentenza, evidenziando che «nel giudizio rescissorio la Corte di appello di Catanzaro, pur determinando una pena finale inferiore di un anno a quella che era stata irrogata dal giudice di primo grado, si è limitata a giustificare le sue scelte fissando in un mese di reclusione l'aumento, rispetto alla pena base del reato più grave, per 3 ciascuno dei ventidue reati satellite posti in continuazione (v. pagg.
9-10 sant. impugn.): omettendo, però, di effettuare quella valutazione comparativa - che era stata espressamente richiesta dalla Cassazione - tra il "disvalore delle condotte illecite per le quali veniva formulato un giudizio di responsabilità (...) e di quelle per le quali l'imputato era stato assolto", valutazioni i cui esiti avrebbero potuto giustificare le scelte in ordine alla determinazione della misura della necessaria "corrispondente diminuzione della pena complessiva", richiesta in applicazione del citato art. 597 del codice di rito». 1.2. Tanto premesso e precisato che la affermazione di penale responsabilità era già definitiva, in quanto entrambi gli annullamenti riguardavano solo il trattamento sanzionatorio, osserva il Collegio che la doglianza è infondata. Invero, la sentenza impugnata ha motivato per relationem con riferimento ai reati assorbiti sub 26bis) e 29bis), richiamando la sentenza del 27/1/2023 (che ha evidenziato come il AS fosse stato il mandante di un brutale pestaggio ai danni degli imprenditori DO PA e AN FA, per ostacolarne l'attività di distribuzione di bombole di gas e come, tramite altro sodale, SA CA, avesse esercitato pressioni su alcuni venditori ambulanti operanti sulle spiagge di Steccato di Cutro al fine di impedir loro di esercitare la propria attività in quei luoghi) e ha dato conto delle ragioni per le quali, a seguito della comparazione tra il disvalore delle condotte per le quali è intervenuta condanna e quello dei fatti per cui vi è stata pronuncia assolutoria, ha ritenuto di dover confermare la pena nella misura di anni diciannove di reclusione. In particolare, la Corte territoriale - recuperando i passaggi motivazionali su cui è stata fondata l'assoluzione del AS - ha operato la complessiva valutazione comparativa sollecitata dalla sentenza di annullamento con rinvio del 7/3/2024 (e prima ancora da quella del 9/3/2022), sottolineando come, pur in presenza dell'assoluzione, i fatti ascritti all'odierno ricorrente assumono significativo rilievo in funzione associativa, essendosi comunque concretizzati in condotte opache [le pressioni per indurre l'imprenditore Giuseppe Gallelli ad estinguere celermente il preteso debito di cui al capo 28); i prestiti elargiti, sia pure in maniera non professionale, di cui al capo 30); l'esistenza di ambigui rapporti di debito-credito intercorsi con AN AI e le minacce per ottenere la restituzione delle somme di cui al capo 31)] o vessatorie [le minacce poste in essere nei confronti di AR AN ZZ TR e del di lui padre ZO per ottenere la restituzione del prestito di cui al capo 32)]. In altri termini, secondo i giudici di appello, si tratta di vicende (quelle oggetto di assorbimento e quelle per cui è intervenuta assoluzione) che, comunque, anche se ridimensionate, continuano «a mantenere un disvalore o comunque una valenza sintomatica ed evocativa di talune metodologie 4 comportamentali tipiche degli ambienti 'ndranghetistici» finalizzate al controllo del territorio e delle attività economiche. Orbene, all'esito di una siffatta valutazione, la Corte territoriale ha ritenuto che, qualora fosse stata riconosciuta la penale responsabilità del AS in ordine ai sei capi di imputazione di cui sopra, l'aumento per la continuazione non sarebbe stato inferiore a tre mesi di reclusione per ognuno dei reati, con la conseguenza che ha detratto dalla ipotetica pena finale di trenta anni di reclusione un anno e sei mesi, pervenendo così alla pena di ventotto anni e sei mesi di reclusione, ridotta per il rito alla pena di diciannove anni di reclusione. Quanto alla misura della pena base, i giudici di appello l'hanno ritenuta intangibile. Orbene, se è vero che la sentenza rescindente imponeva una rivalutazione anche della misura della pena base, che avrebbe dovuto considerare le intervenute assoluzioni e dunque l'eventuale alleggerimento della responsabilità del AS, è altrettanto vero che alla luce delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, nonostante la predetta erronea premessa in diritto, la conclusione non sarebbe stata diversa, tenuto conto che le condotte per le quali è intervenuta assoluzione sono state ritenute comunque espressive di logiche mafiose. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Luigi Falcone, anche in sostituzione dell'avv. RO Pitari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/6/2024 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 18/12/2018, rideterminava la pena irrogata a NN AS in anni diciannove di reclusione. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza della motivazione nella parte in cui la sentenza avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze difensive Penale Sent. Sez. 2 Num. 43656 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/10/2024 all'esito dell'annullamento ad opera della Suprema Corte, che aveva rilevato l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Evidenzia la difesa che la sentenza di annullamento con rinvio del 7/3/2024 imponeva ai giudici di appello una rivalutazione complessiva del trattamento sanzionatorio a seguito dell'assorbimento di due imputazioni in altrettante contestazioni e dell'assoluzione del AS da altri quattro reati ed una nuova valutazione dell'importante rivisitazione assolutoria operata in secondo grado;
che, in altri termini, il giudizio rescissorio avrebbe dovuto farsi carico della motivazione mancante in ordine alla dosimetria della pena in ragione della ampia rivisitazione operata in appello, senza ripetere i vizi di motivazione rilevati nella sentenza annullata;
che, dunque, la nuova valutazione del complessivo assetto sanzionatorio non avrebbe potuto ricalcare quello precedente, preoccupandosi solo di consegnare un risultato più favorevole semplicemente sfalciando gli aumenti pur di ottenere una pena inferiore;
che conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto ricostruire il trattamento sanzionatorio a partire dalla individuazione della pena base, che invece risulta meramente riproposta come dato su cui operare gli aumenti per la continuazione, contenendoli per non violare il divieto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Rileva ancora la difesa come erroneamente la sentenza impugnata richiami per relationem la decisione della Corte territoriale oggetto del primo annullamento con rinvio, con riferimento al disvalore dei fatti di cui ai capi 26) e 29) rispettivamente assorbiti sub 26 bis) e 29 bis), atteso che sul punto la sentenza si limitava a respingere la lamentata violazione del principio del contraddittorio, senza tuttavia prendere in considerazione la valenza offensiva delle condotte;
come siffatto modo di procedere non soddisfi le indicazioni della sentenza rescindente che richiedeva piuttosto una valutazione comparativa tra la complessiva condizione del AS contenuta nella sentenza di primo grado e quella poi risultante dalla sentenza con la quale la Corte di appello aveva riformato quella decisione con una significativa rivisitazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'odierno ricorrente;
come si sarebbe dovuto guardare al valore ponderale dei capi di imputazione dai quali il AS era stato assolto rispetto alla situazione complessiva del primo giudizio;
come non vi sia spazio per cercare di recuperare il disvalore delle condotte descritte nei capi di imputazione riqualificati o rispetto ai quali è intervenuta assoluzione per arginare la possibile caduta sanzionatoria conseguente a quella ampia ed importante decisione di riforma;
come, in definitiva, al maggior disvalore delle condotte indicate nei capi di imputazione riformati avrebbe dovuto corrispondere una maggiore riduzione di pena in forza della previsione di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. , Osserva conclusivamente la difesa che l'errore argomentativo della sentenza impugnata è reso evidente dalla scelta di assumere come intangibile sia la pena base inflitta dal primo giudice sia la pena finale di anni trenta;
che, invero, esclusa l'operatività del meccanismo di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., si sarebbe dovuto costruire una nuova pena che tenesse conto dell'alleggerimento delle condotte contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Per un compiuto approccio al caso oggetto di scrutinio appare opportuno ripercorrere, sia pure per sintesi, l'iter che ha condotto alla presente impugnazione. Con sentenza del 16/11/2020 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 18/12/2018, assolveva NN TR da alcuni dei reati ascrittigli, ma confermava l'entità del trattamento sanzionatorio. Detta decisione veniva annullata con rinvio da questa Corte di legittimità con sentenza n. 15560 del 9/3/2022, tenuto conto che «a fronte dell'ampia rivisitazione del compendio probatorio acquisito nei confronti dell'imputato NN AS, attestata dalla riqualificazione del reato di cui al capo 26) - che veniva unificato al reato di cui al capo 26-bis) ex art. 513-bis cod. pen. - e dall'assoluzione dai reati di cui ai capi 28), 30), 31) e 32), la scarna motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio irrogato a NN AS, esposta a pagina 569 della sentenza impugnata, appare inadeguata alla complessità del giudizio dosimetrico formulato nei suoi confronti» e che, nonostante l'intervenuta assoluzione per diversi reati, all'imputato «era stata irrogata la stessa pena applicatagli dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado, quantificata in venti anni di reclusione, in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.». La sentenza pronunciata in sede di rinvio in data 27/1/2023 dalla Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni diciannove di reclusione. Anche detta decisione veniva impugnata e questa Corte, in accoglimento del ricorso, con sentenza n. 12696 del 7/3/2024 annullava con rinvio la sentenza, evidenziando che «nel giudizio rescissorio la Corte di appello di Catanzaro, pur determinando una pena finale inferiore di un anno a quella che era stata irrogata dal giudice di primo grado, si è limitata a giustificare le sue scelte fissando in un mese di reclusione l'aumento, rispetto alla pena base del reato più grave, per 3 ciascuno dei ventidue reati satellite posti in continuazione (v. pagg.
9-10 sant. impugn.): omettendo, però, di effettuare quella valutazione comparativa - che era stata espressamente richiesta dalla Cassazione - tra il "disvalore delle condotte illecite per le quali veniva formulato un giudizio di responsabilità (...) e di quelle per le quali l'imputato era stato assolto", valutazioni i cui esiti avrebbero potuto giustificare le scelte in ordine alla determinazione della misura della necessaria "corrispondente diminuzione della pena complessiva", richiesta in applicazione del citato art. 597 del codice di rito». 1.2. Tanto premesso e precisato che la affermazione di penale responsabilità era già definitiva, in quanto entrambi gli annullamenti riguardavano solo il trattamento sanzionatorio, osserva il Collegio che la doglianza è infondata. Invero, la sentenza impugnata ha motivato per relationem con riferimento ai reati assorbiti sub 26bis) e 29bis), richiamando la sentenza del 27/1/2023 (che ha evidenziato come il AS fosse stato il mandante di un brutale pestaggio ai danni degli imprenditori DO PA e AN FA, per ostacolarne l'attività di distribuzione di bombole di gas e come, tramite altro sodale, SA CA, avesse esercitato pressioni su alcuni venditori ambulanti operanti sulle spiagge di Steccato di Cutro al fine di impedir loro di esercitare la propria attività in quei luoghi) e ha dato conto delle ragioni per le quali, a seguito della comparazione tra il disvalore delle condotte per le quali è intervenuta condanna e quello dei fatti per cui vi è stata pronuncia assolutoria, ha ritenuto di dover confermare la pena nella misura di anni diciannove di reclusione. In particolare, la Corte territoriale - recuperando i passaggi motivazionali su cui è stata fondata l'assoluzione del AS - ha operato la complessiva valutazione comparativa sollecitata dalla sentenza di annullamento con rinvio del 7/3/2024 (e prima ancora da quella del 9/3/2022), sottolineando come, pur in presenza dell'assoluzione, i fatti ascritti all'odierno ricorrente assumono significativo rilievo in funzione associativa, essendosi comunque concretizzati in condotte opache [le pressioni per indurre l'imprenditore Giuseppe Gallelli ad estinguere celermente il preteso debito di cui al capo 28); i prestiti elargiti, sia pure in maniera non professionale, di cui al capo 30); l'esistenza di ambigui rapporti di debito-credito intercorsi con AN AI e le minacce per ottenere la restituzione delle somme di cui al capo 31)] o vessatorie [le minacce poste in essere nei confronti di AR AN ZZ TR e del di lui padre ZO per ottenere la restituzione del prestito di cui al capo 32)]. In altri termini, secondo i giudici di appello, si tratta di vicende (quelle oggetto di assorbimento e quelle per cui è intervenuta assoluzione) che, comunque, anche se ridimensionate, continuano «a mantenere un disvalore o comunque una valenza sintomatica ed evocativa di talune metodologie 4 comportamentali tipiche degli ambienti 'ndranghetistici» finalizzate al controllo del territorio e delle attività economiche. Orbene, all'esito di una siffatta valutazione, la Corte territoriale ha ritenuto che, qualora fosse stata riconosciuta la penale responsabilità del AS in ordine ai sei capi di imputazione di cui sopra, l'aumento per la continuazione non sarebbe stato inferiore a tre mesi di reclusione per ognuno dei reati, con la conseguenza che ha detratto dalla ipotetica pena finale di trenta anni di reclusione un anno e sei mesi, pervenendo così alla pena di ventotto anni e sei mesi di reclusione, ridotta per il rito alla pena di diciannove anni di reclusione. Quanto alla misura della pena base, i giudici di appello l'hanno ritenuta intangibile. Orbene, se è vero che la sentenza rescindente imponeva una rivalutazione anche della misura della pena base, che avrebbe dovuto considerare le intervenute assoluzioni e dunque l'eventuale alleggerimento della responsabilità del AS, è altrettanto vero che alla luce delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, nonostante la predetta erronea premessa in diritto, la conclusione non sarebbe stata diversa, tenuto conto che le condotte per le quali è intervenuta assoluzione sono state ritenute comunque espressive di logiche mafiose. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2023.