Ordinanza cautelare 9 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 23 luglio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/01/2026, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11842/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso incidentale incardinato nell’ambito del ricorso principale numero di registro generale 11842 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Civi Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale proponente e mandatario del programma denominato “Sviluppo Qualità Vivaistica Frutti-Viticola” (SQV.FRU.VIT), rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 63;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL Società Cooperativa Agricola - anche quale ricorrente incidentale - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gfg S.A.C. a r.l., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Italia Ortofrutta - Società Consortile a r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane - Società Cooperativa, Croce del Vento S.r.l., Monini S.p.A., Terramadre Società Cooperativa Agricola, Le Macine Società Agricola Semplice, O.P. Altamura Società Agricola Consortile a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano e Maria Dones, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell'avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, come modificato dall'avviso n. 324752 del 21 luglio 2022, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell'art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame;
- della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione;
- del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria;
- del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 157 con attribuzione di un punteggio di 83,93;
- delle schede di valutazione relative al programma presentato dal ricorrente trasmesse in data 1 agosto 2023 all''esito dell''istanza di accesso agli atti formulata in data 4 luglio 2023;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Consorzio ricorrente il 23 novembre 2023:
per l’annullamento
- della Circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il M.A.S.A.F. ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all''art. 10 dell''Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Consorzio ricorrente il 13 gennaio 2024:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell''ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 datato 15 novembre 2023;
- del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale notificato da EL Società Cooperativa Agricola il 30 ottobre 2023:
per l’annullamento
- dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, come modificato dall’Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell’art. 9 recante i criteri di valutazione delle istanze di riesame;
- della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della Commissione;
- del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria;
- del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, nella parte in cui il Ministero non ha riconosciuto, a favore di EL, un punteggio superiore;
- delle schede di valutazione relative al programma presentato da EL e trasmesse in data 4 settembre 2023 all’esito dell’istanza di accesso agli atti;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale notificati da EL Società Cooperativa Agricola il 4 marzo 2024:
per l’annullamento
- del Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 pubblicato in data 12 gennaio 2024;
- del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato;
- dell’esito implicito e/o esplicito di rigetto della propria istanza di rettifica del punteggio presentata da EL, non noto alla ricorrente;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di EL Società Cooperativa Agricola e della Società La Cesenate Conserve Alimentari;
Vista l’istanza depositata il 19 dicembre 2025, con la quale la parte ricorrente incidentale ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c ) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti e documenti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Marco ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso che, con ricorso principale, notificato il 23 agosto 2023, come poi integrato da motivi aggiunti, il Consorzio Civi Italia, quale proponente e mandatario del programma denominato “Sviluppo Qualità Vivaistica Frutti-Viticola” (SQV.FRU.VIT), impugnava il Decreto n. 0633056/2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (M.A.S.A.F.), di Pubblicazione della graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, datato 15 novembre 2023, relativa all’erogazione dei benefici connessi alla stipula dei contratti di filiera di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio al fine di ottenere un miglior posizionamento della graduatoria ed il conseguimento dei benefici suddetti.
2. Con ricorso incidentale notificato il 30 ottobre 2023, tempestivamente depositato, la EL Società Cooperativa Agricola, nel contestare le doglianze contenute nel gravame interposto dal Consorzio ricorrente principale, ha, a sua volta, impugnato i medesimi provvedimenti suindicati, nella parte in cui il M.A.S.A.F. non ha attribuito un punteggio maggiore in proprio favore.
In particolare, la ricorrente incidentale, classificatasi in 16esima posizione (già utile al conseguimento dei benefici de quibus ), con il punteggio pari a 88,40, deducendo che la Commissione avrebbe erroneamente valutato il proprio programma, ha chiesto l’attribuzione del punteggio finale di 93,40 punti in modo da raggiungere la prima posizione.
3. Il presente giudizio, a seguito di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, è stato poi istruito da questa Sezione con ordinanza n. 14638/2025, pubblicata il 23 luglio 2025, all’esito della pubblica udienza del 16 luglio 2025, con la quale è stato disposto il riesame della domanda della parte ricorrente e fissato, per il prosieguo, la pubblica udienza del 21 gennaio 2026.
4. In data 15 settembre 2025 l’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio il riesame disposto dalla Commissione, con la quale è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 0,20, confermando, per il resto, le precedenti statuizioni, per cui il punteggio definitivo (che era di 83,93 punti) maggiorato di 0,20 punti porterebbe il punteggio definitivo a 84,13 punti, collocando il programma della parte ricorrente in posizione n. 159.
5. Con apposita istanza depositata il 19 dicembre 2025, la ricorrente incidentale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti.
6. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, all’esito di ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Ritiene il Collegio di pronunciare sentenza parziale con riguardo al ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti, proposto da EL Società Cooperativa Agricola, il quale è divenuto improcedibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
Sul punto, questa Sezione richiama il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso cioè che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso. ” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza del 4 giugno 2025 n. 10913).
7.1. Ebbene, con l’istanza, contenuta nella memoria depositata il 19 dicembre 2025, la parte ricorrente incidentale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti, per cui questo Collegio non può che dichiararlo improcedibile.
7.2. Questo Collegio provvede, inoltre, all’ulteriore corso della causa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, c.p.a., con riguardo al ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, fissando l’udienza pubblica indicata in dispositivo, sollecitando l’Avvocatura dello Stato a prendere espressa posizione a riguardo delle censure articolate dalla difesa della parte ricorrente con la memoria depositata il 19 dicembre 2025 sul riesame disposto dalla Commissione.
8. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio con riguardo alle domande contenute nel ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti, e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 14 ottobre 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco ON | AR Caminiti |
IL SEGRETARIO