Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05838/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12060 del 2025, proposto da
Orion s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B813E11DFC, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Santi Dario Tomaselli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in MA, alla Via Antonio Bertoloni, n. 26/B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- MA Servizi per la Mobilità s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Cornacchia e Maria Salucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
- MA LE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l’annullamento
- del bando, pubblicato sulla piattaforma ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 1° settembre 2025, con cui MA Servizi per la Mobilità S.r.l. ha indetto la gara per l’affidamento quinquennale della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, di regolazione e controllo del traffico e dei sistemi ITS, esistenti nel territorio di MA LE;
- del disciplinare di gara;
- del capitolato speciale del lotto 1 e del capitolato speciale del lotto 2;
- dello schema di contratto;
- della deliberazione n. 19 del 9 maggio 2025, con cui il Consiglio di Amministrazione di MA Servizi per la Mobilità ha approvato la procedura;
- di tutti gli ulteriori atti di gara;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA LE e di MA Servizi per la Mobilità s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RT OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente che, con bando pubblicato sul portale ANAC e sulla GUUE il 1° settembre 2025, MA Servizi per la Mobilità ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, di regolazione e controllo del traffico e dei sistemi ITS, esistenti nel territorio di MA LE, per un valore complessivo di € 49.586.860,18 e una durata pari a 60 mesi.
La gara veniva suddivisa in due lotti funzionali, aventi ad oggetto:
- la “manutenzione ordinaria” (individuata dal CPV “50232000-0 - Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori”), qualificata come attività “ principale ”
- e la “manutenzione straordinaria” (ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti (CPV “45316212-4 - Installazione di semafori stradali” e “45233140-2 - Lavori stradali”), qualificata come attività “ secondaria ”.
2. Queste le doglianze articolate con il presente mezzo di tutela avverso gli atti di indizione della suindicata procedura selettiva:
2.1) Violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione degli artt. 19 e 63 della Direttiva n. 24/2014, sotto il profilo della tutela delle piccole e medie imprese. Carenza di motivazione.
Sarebbe preclusa la partecipazione alle PMI perché la gara, suddivisa in due soli macro-lotti (funzionali), ognuno dei quali con un valore economico di oltre venti milioni di euro, richiede il possesso di un fatturato specifico molto alto, commisurato al valore dei lotti, e sostanzialmente identico al servizio posto a base d’asta.
Il combinato disposto di dette prescrizioni di gara ha impedito alle PMI, e segnatamente alla ricorrente, di concorrere, in qualsiasi forma e con qualunque strumento concorrenziale.
Secondo quanto stabilito dall’art. 58 del Codice dei contratti, non è sufficiente suddividere l’appalto in lotti (più di uno), ma è necessario che la suddivisione preveda un numero di lotti tale da consentire la partecipazione delle piccole e medie imprese.
La dimensione quantitativa o qualitativa dei lotti deve, quindi, effettivamente garantire l’ulteriore finalità di consentire la partecipazione delle piccole e medie imprese; e, a dimostrazione di ciò, le Stazioni appaltanti devono enunciare negli atti di gara quali criteri hanno seguito per far sì che le PMI partecipino alla gara suddivisa in lotti.
Soggiunge la ricorrente che:
- se in due soli lotti sono stati accorpati tutti gli impianti semaforici, e relativi annessi, di MA, “ sulla base di un criterio geografico-funzionale ”, per un importo di oltre venti milioni di euro, ovvero oltre il doppio del valore massimo di fatturato annuo massimo che qualifica una piccola impresa,
- il costo della manodopera è stato quantificato in misura pari al 48,50% dell’importo della commessa per il lotto 1 e nel 48,70% per il lotto 2 (circa 12 milioni di euro di manodopera a lotto, dimensione e valore incompatibile con le dimensioni di una PMI).
La gara violerebbe anche il comma 3 dell’art. 58 del Codice, che, in caso di suddivisione della gara in lotti, impone comunque alla Stazione appaltante di indicare negli atti di indizione della gara i criteri che la stessa ha seguito per l’articolazione dei lotti.
In conseguenza della parametrazione dei requisiti al valore dei lotti, MA Mobilità ha chiesto di dimostrare di aver già eseguito attività di manutenzione su impianti semaforici afferenti a vari mezzi di trasporto per un valore di 7 milioni di euro (requisito ricongiunto ad attività perfettamente identica a quella oggetto dell’appalto, ovvero la manutenzione di impianti semaforici).
Nell’osservare come tale requisito concerna il pregresso svolgimento di un servizio perfettamente identico alla prestazione oggetto di gara, ritiene la ricorrente che si sia, di fatto, impedita la partecipazione alle PMI, in contrasto con quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, nella definizione dei requisiti di partecipazione, la Stazione appaltante deve tener “ presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.
2.2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36 del 2023, per omessa indicazione nella legge di gara dei CAM previsti al D.M. 28 marzo 2018 (“Criteri ambientali minimi per servizio di illuminazione pubblica”) ed obbligatoriamente da applicare alla attività “principale” della commessa
Nell’osservare come la gara abbia ad oggetto la “ manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, di regolazione e controllo del traffico e dei sistemi ITS, esistenti nel territorio di MA LE, ivi comprese le attività di soppressione e ristrutturazione di impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti ”, la prestazione “principale” viene ad essere rappresentata dalla “manutenzione ordinaria”, mentre quella “secondaria” è, invece, relativa ai lavori di “manutenzione straordinaria”.
Pur in presenza di due attività ben distinte, con riferimento ai Criteri ambientali minimi per servizio di illuminazione pubblica (CAM), il disciplinare “copre” la sola attività “secondaria” (i “lavori” necessari alla manutenzione straordinaria) e non anche l’attività principale (la manutenzione ordinaria” dei semafori).
La legge di gara avrebbe dovuto far propri i Criteri Ambientali Minimi adottati per la manutenzione dei semafori (attività principale dell’appalto in oggetto), mediante riferimento ai CAM disciplinati dal D.M. 28 marzo 2018, recante appunto i “Criteri ambientali minimi per servizio di illuminazione pubblica”.
Dal momento che MA Mobilità ha previsto le sole disposizioni dei CAM (“CAM Strade”) per le attività secondarie), mentre non ha previsto di assoggettare la procedura anche ai “CAM Illuminazione Pubblica”, che si applicano all’attività principale, il mancato richiamo al D.M. 28 marzo 2018 in materia di Illuminazione Pubblica configurerebbe una grave violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.
Né detta violazione può ritenersi “sanata” dal fatto che, nel disciplinare, trovano applicazione, oltre alle previsioni dei “CAM Strade”, anche gli “ ulteriori CAM applicabili alle prestazioni, vigenti ovvero in corso di adozione o di definizione se pubblicati in tempo utile alla loro applicazione ” e che ciascun concorrente “ dovrà espressamente impegnarsi, nella propria Domanda di partecipazione, a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta normativa ”, atteso che non sarebbe dato superare eventuali carenze della legge di gara in materia di CAM invocando l’applicazione del principio della eterointegrazione del bando ad opera di norme imperative.
2.3) In subordine. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 per omessa previsione, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti previsti dal D.M. 5 agosto 2024 (“Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)” ove ritenuto applicabile alla procedura
Ferma l’illegittima della gara nella parte in cui essa ignora i “CAM Illuminazione Pubblica”, la stessa sarebbe illegittima nella misura in cui richiama la disciplina dei “CAM Strade” solo nella previsione di cui al punto 3.1 del disciplinare.
Questo unico richiamo ai “CAM Strade”, infatti, rappresenta una violazione della disciplina sui CAM, in quanto MA Mobilità non ha applicato alcuno dei predetti criteri ambientali, non avendo previsto le “specifiche tecniche” (CAM Strade, punti 2.2., 2.3 e 2.4.), né le “clausole contrattuali” (CAM Strade, punti 2.1 e 3.1,), né i “criteri premiali” contenuti nei CAM adottati con il D.M. del 5 agosto 2024.
3. Conclude la ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso sottoposti a censura.
4. Si sono costituiti in giudizio MA LE (17 ottobre 2025) e MA Servizi per la mobilità s.r.l. (20 ottobre 2025).
Quest’ultima, con memoria depositata il 5 marzo 206, ha analiticamente controdedotto alle censure articolate con l’atto introduttivo del giudizio, chiedendone la reiezione.
5. Il ricorso viene trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 25 marzo 2026.
6. Con il primo motivo, la ricorrente si duole della suddivisione dell’appalto in soli due lotti; i quali, riguardati:
- sotto il profilo dimensionale,
- con riferimento al valore economico di ciascuno di essi (oltre venti milioni di euro: quindi, oltre il doppio del valore massimo di fatturato annuo massimo che qualifica una piccola impresa)
- e con riguardo al costo della manodopera (48,50% dell’importo della commessa per il lotto 1 e nel 48,70% per il lotto 2 (circa 12 milioni di euro di manodopera a lotto, con un valore asseritamente incompatibile con le dimensioni di una piccola o media impresa)
sarebbero tali, da precludere di fatto la partecipazione ad operatori economici sussumibili nel novero delle P.M.I., con riveniente vulnerazione del principio del massimo concorso partecipativo alle pubbliche gare e della garanzia di ammissione alle stesse (anche) degli operatori di non rilevanti dimensioni e capacità economica.
6.1 Va, in primo luogo, rammentato che l’art. 58 del Codice contratti dispone che: “ 1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese ”.
Dalla trascritta norma si ricava che il principio della suddivisione in lotti, previsto in un’ottica pro-concorrenziale, può essere derogato attraverso una decisione, espressione di discrezionalità tecnica, che deve essere adeguatamente motivata.
La giurisprudenza ha puntualizzato che il concreto esercizio di siffatto potere dev’essere funzionalmente coerente con il complessivo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento selettivo; e che il potere medesimo trova un limite, oltre che in specifiche norme del codice dei contratti, anche nei principi di proporzionalità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10160 e 6 dicembre 2024, n. 9814; Sez. III, 29 luglio 2025, n. 6717).
Lo stesso Giudice d’appello ha affermato che: “ l’istituto della suddivisione in lotti di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 50 del 2016, rispetto al quale l'art. 58 del D.Lgs. n. 36 del 2023 si pone in linea di sostanziale continuità, chiarisce che rispetto all'interesse al risultato che l'amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, la suddivisione in lotti ha una funzione meramente proconcorrenziale: non soltanto estranea all'interesse predetto, ma anzi con esso potenzialmente confliggente. Il valore o interesse antagonista, rispetto al favor per le piccole e medie imprese che induce alla suddivisione, è dato sia dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa (e, in genere, alla funzionalità della prestazione contrattuale rispetto all'interesse pubblico ad essa sotteso), sia dalla convenienza economica per la stazione appaltante, normalmente favorita dalla soluzione "aggregante" ( ex multis: Cons. Stato, 11 ottobre 2024, n. 8171).
In questo senso, il “ considerando ” 2 della direttiva 2014/24/UE pone fra gli obiettivi della disciplina europea dell’appalto pubblico un “ uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici ” e l’accrescimento dell’“ efficienza della spesa pubblica ”.
In altre parole, la scelta di suddividere in lotti, funzionale a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle gare, non è – rispetto all’interesse portato dall’Amministrazione nella vicenda negoziale – “naturale”, ma al contrario artificiale, e può confliggere con l’interesse pubblico al raggiungimento del risultato avuto di mira dalla stazione appaltante.
Ancora, è stato precisato che:
- se la regola della suddivisione in lotti “assolve ad una funzione proconcorrenziale e, in specie, di favor partecipationis per l'accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese” (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2023, n.10057);
- “la suddivisione in lotti dell'appalto è solo tendenzialmente obbligatoria, potendo essere disattesa previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante; si tratta, in sostanza, di un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata » (Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2024, n. 2113);
- di talché, l’eventuale articolazione dell'appalto in un lotto unico trova riscontro di legittimità, laddove “una eventuale suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione della prestazione più complessa dal punto di vista realizzativo per la necessità di coordinare più operatori economici e di conseguenza anche economicamente più onerosa; inoltre, l'esigenza di coordinare diversi operatori economici per più lotti rischierebbe di pregiudicare la corretta e puntuale esecuzione del contratto e renderebbe anche più gravosa la fase di contabilizzazione da parte della committente » (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2024, n. 7399 e Sez. V, 14 aprile 2023, n. 3819).
6.2 Quanto alla vicenda in esame, con deliberazione n. 19 del 9 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione di MA Servizi per la Mobilità ha autorizzato l’indizione di “ una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. e ii., per l’affidamento, in due Lotti, del servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, di regolazione e controllo del traffico e dei sistemi ITS, esistenti nel territorio di MA LE, ivi comprese le attività di soppressione e ristrutturazione di impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti ”, da aggiudicare applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto degli elementi di valutazione riportati negli atti di gara.
L’importo complessivo dell’appalto, pari ad € 49.963.855,85, è stato articolato nei due Lotti omogenei; l’importo di ciascun Lotto (Lotto 1 - € 23.918.034,67 e Lotto 2 - € 26.045.821,18) risultando composto da:
- un importo complessivo a base di gara per le attività di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria di ripristino,
- e da un importo complessivo non soggetto a ribasso di gara relativo ai costi per la sicurezza connessi alle predette attività e da ulteriori somme non soggette a ribasso di gara a copertura di eventuali costi per la sicurezza relativi all’offerta tecnica, per rimborsi a fattura relativamente alla manutenzione straordinaria, nonché per modifiche del contratto, in caso eventuali ulteriori interventi ex art. 120, comma 1, lett. a) del Codice.
Nella suindicata delibera n. 19/2025 viene, altresì, precisato che i due Lotti sono stati individuati sulla base di un criterio geografico-funzionale in continuità con il precedente Bando del 2020, oggetto di aggiudicazione nel 2021 e quindi di affidamento mediante due contratti di appalto sottoscritti in data 20 aprile 2021 per una durata complessiva di 60 mesi con possibilità di proroga tecnica.
Rispetto a tali contratti, è stato ritenuto “ necessario garantire una continuità operativa e gestionale … attesi il carattere indifferibile e urgente e la cruciale valenza precauzionale delle attività di presidio – ordinario e straordinario – della funzionalità degli impianti semaforici, di segnaletica luminosa e di regolazione e controllo del traffico, per l’evidente impatto diretto che essi producono sulla sicurezza veicolare e pedonale nel territorio capitolino ”.
Come esplicitato nella scheda tecnica n. 41853 del 5 maggio 2025, cui rinvia espressamente la suddetta delibera, il criterio adottato per l’individuazione dei due lotti “ è stato quello di individuare due diversi ambiti di applicazione attraverso una suddivisione geografico-funzionale degli impianti, cercando di concentrare, in ciascuno dei due lotti, attività manutentive di medesimo tipo ”, tenendo presente che “ l’esigenza di coordinare e controllare diversi operatori economici per più di due lotti potrebbe rischiare di pregiudicare il corretto e tempestivo controllo dell’esecuzione dell’appalto ”.
Con bando di gara n. 569145-2025, pubblicato il 1° settembre 2025, MA Servizi per la Mobilità ha indetto procedura selettiva per l’aggiudicazione dei due lotti di cui sopra; in particolare, prevedendo i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti in caso di offerta presentata sia per uno che per entrambi i Lotti:
- “ aver regolarmente eseguito, nell’ultimo decennio antecedente alla data di indizione della procedura di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, eseguiti su impianti semaforici e di controllo del traffico stradale esistenti in aree urbane, per un importo complessivamente non inferiore ad € 7.000.000,00, intendendosi per analoghi, tutti i servizi svolti su impianti automatici (sia non centralizzati che centralizzati) per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano e/o tranviario ”;
- “ essere in possesso della certificazione SOA Categoria OS9, Classifica VI, e della certificazione SOA Categoria OG3, Classifica V”.
6.3 In applicazione delle norme e dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, è dato affermare che:
- se, come visto, la regola della suddivisione in lotti non è assoluta e inderogabile;
- le motivazioni addotte dall’Amministrazione negli atti impugnati, oltre ad apparire logiche e ragionevoli, giustificano pienamente la scelta di indire la gara con suddivisione della stessa in due soli lotti.
Nel rammentare che, come emerge dall’effettuata ricognizione dei principi in materia elaborati dalla giurisprudenza, “la suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D.Lgs 50/2016 è prevista a tutela delle piccole e medie imprese al fine di consentire la loro partecipazione e, dunque, è posta a tutela della libera concorrenza” e rappresenta, quindi , “uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisce un precetto inviolabile idoneo a comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie ” (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2025, n. 6882).
Tali principi hanno, come visto, formato oggetto di espressa codificazione da parte dell’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, al comma 2, ha espressamente indicato, come parametri legali dell’esercizio del potere di accorpamento dei lotti, le esigenze di funzionalità, anche di natura organizzativa, connesse al contratto.
Nel caso in esame, la censurata suddivisione in (due) lotti è espressione di un ragionevole bilanciamento fra le esigenze di tutela della concorrenza e quelle correlate alla organizzazione sul territorio della prestazione oggetto dell’appalto, puntualmente- e ragionevolmente – evidenziato dalla stazione appaltante; la quale, nell’individuazione dei lotti, ha inteso garantire sia la continuità con le attività in corso al momento del subentro dei nuovi affidatari, sia l’efficace e puntuale coordinamento e controllo di questi ultimi; scongiurando, nel caso di affidamento per un numero di lotti superiore, ogni eventuale pregiudizio per il corretto e tempestivo controllo dell’esecuzione dell’appalto e conseguentemente la sicurezza delle persone.
6.4 Né, altrimenti, il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la c.d. “quota servizi” [aver regolarmente eseguito, servizi analoghi “per un importo complessivamente non inferiore ad € 7.000.000,00, oltre IVA, intendendosi per analoghi, tutti i servizi svolti su impianti automatici (sia non centralizzati che centralizzati) per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano e/o tranviario” nell’arco dell’ultimo decennio antecedente alla data di indizione della procedura di gara], rileva, ex se, quale condizione di partecipazione anti-competitiva, quand’anche riguardato nell’ottica di una micro, piccola o media impresa.
La disciplina in ordine ai requisiti di partecipazione, omogeneamente rispetto a quanto previsto in combinato disposto dagli artt. 68 e 100 del Codice, consente infatti alle PMI, che non posseggano i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, di partecipare dando vita (o aderendo) ad un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI), posto che è sufficiente che i predetti requisiti siano posseduti dal RTI complessivamente riguardato.
E, d’altro canto, la stessa lex specialis espressamente contempla la possibilità di far ricorso all’istituto dell’avvalimento (art. 7 del disciplinare di gara), in virtù del quale “ Il concorrente, in relazione a ciascun Lotto per il quale presenta offerta, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 6.3 ”.
6.5 Per le ragioni appena esposte, la prima censura non può trovare accoglimento.
7. Assume poi parte ricorrente che la gara sarebbe viziata, con riferimento “ all’omesso (o comunque parziale/incompleto) inserimento dei Criteri Minimi Ambientali, che l’art. 57 del d.lgs. 36/2023 impone di inserire in maniera dettagliata e completa ”.
7.1 L’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti statuisce, in materia, che “ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti inconsiderazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”.
7.2 La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2025,) avuto modo di affermare che, in linea generale, “I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’intervento pubblico. La regolazione dei CAM va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis dato che essi sono, di volta in volta, elementi essenziali dell'offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale. Nel redigere la lex specialis devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi. L’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto”.
Quanto al momento in cui l’onere di impugnazione acquisisce carattere di attualità, la stessa pronunzia (cfr., in termini, anche Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2026, n. 919) ha precisato che:
“a) la totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara” ;
in quanto “b) il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta” ;
mentre “c) l’indicazione dei CAM suscettibile di censura perché non conforme al relativo decreto di adozione va, invece, indagata caso per caso e determina l’obbligo di immediata impugnazione del bando solo se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile”.
In estrema sintesi, occorre distinguere tra:
- totale pretermissione dei CAM all’interno del bando di gara. In questo caso si tratta di offerta impossibile da formulare e dunque grava l’onere di immediata impugnazione del bando;
- inserimento dei CAM ma in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione. In questo caso si deve attendere l’aggiudicazione onde poter impugnare il bando di gara (salva, ovviamente, la dimostrazione che la formulazione dell’offerta sarebbe comunque impossibile). Dunque in queste ipotesi, in linea generale, non vi sarebbe onere di immediata impugnativa.
7.3 Nel caso in esame, ricorre la seconda delle indicate tipologie.
Infatti, la lex specialis (art. 15.1 n. 19 del Disciplinare di gara) richiamava espressamente i CAM “Strade” adottati con D.M. del 5 agosto 2024, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (ora, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), statuendo l’impegno da parte dei concorrenti “ a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del “Servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali” .
I CAM “ Strade ” hanno, altresì, trovato applicazione anche nella previsione dei criteri premiali relativamente ai criteri:
“ B-Sistema di cantierizzazione e misure per la salvaguardia dell’ambiente ”
e “ D-Offerta per l’ottimizzazione di itinerari semaforici ”
al punto 1.6.2.“ Offerta tecnica ” dei Capitolati Speciali e nella disciplina delle modalità di esecuzione dell’appalto, sia al punto 6.3.2 “ Occupazione ed apertura cavi su suoli pubblici o privati ” dei Capitolati Speciali, sia in ordine alle “Caratteristiche dei materiali” di cui all’Allegato F dei Capitolati stessi.
Se, quindi, va in linea di principio esclusa la concludenza della censura con la quale parte ricorrente lamenta che MA Mobilità abbia introdotto nella lex specialis le sole disposizioni dei CAM (“CAM Strade”), escludendo di assoggettare la procedura anche ai “CAM Illuminazione Pubblica” (attesa la coerenza rilevabile dai primi rispetto all’attività dedotta in appalto, che concerne la sola manutenzione semaforica, e non gli impianti di pubblica illuminazione), va parimenti confutata la configurabilità delle relative previsioni in termini di attuale lesività, quale – in ipotesi – accessiva alla dimostrata impossibilità di formulare un’offerta consapevole.
Se, conseguentemente, non è dato rinvenire l’esistenza delle condizioni suscettibili di determinare una immediata impugnazione del bando (non risultando dimostrata, per effetto della indicata precisazione dei CAM applicabili alla vicenda in esame, l’esistenza di alcuna preclusione alla partecipazione alla gara, quale conseguente alla imposizione di oneri manifestamente incomprensibili, ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura; o, ancora, suscettibili di rendere la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile), deve – corrispondentemente – escludersi, in capo alla parte ricorrente (la quale, giova rammentare, non ha preso parte alla procedura selettiva) l’attuale immanenza di un interesse alla proposizione di siffatta censura.
8. La constatata infondatezza delle doglianze articolate con il presente mezzo di tutela ne impone la reiezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Orion s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore di MA Servizi per la Mobilità s.r.l., delle spese di lite, in ragione di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate, quanto alla posizione di MA LE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT OL |
IL SEGRETARIO