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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/09/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2104/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2017 l' proponeva opposizione all'atto di Pt_1 precetto notificato il 30.5.2016 dal sig. per l'importo di € CP_1
6.447,74, oltre spese, azionato in forza della sentenza n. 581/2015, con la quale l' CP_2 era stato condannato a corrispondere al medesimo una pensione di inabilità ex art. 12 l.
n. 118/1971, con decorrenza dall'1.5.2006.
1 Successivamente, in data 17.6.2016, il creditore procedente notificava atto di pignoramento avverso l' , definito con ordinanza di assegnazione del giudice Pt_1 dell'esecuzione in data 8.3.2017, con attribuzione in favore del sig. CP_1
della somma di € 6.447,74.
[...]
L' proponeva opposizione, assumendo di avere regolarmente adempiuto alla Pt_1 sentenza e di avere in sede esecutiva recuperato quanto indebitamente corrisposto al a titolo di assegno di invalidità civile, da questi già percepito per il periodo 2006- Pt_2
2012, in parziale compensazione con quanto riconosciuto in sede giudiziale a titolo di pensione di inabilità. L' deduceva, in particolare, di avere corrisposto in passato: CP_2
• € 15.521,86 per il periodo 2006-2010 a titolo di assegno di invalidità civile;
• € 6.065,80 per il periodo 2011-2012, sempre a titolo di assegno di invalidità civile.
L'opponente chiedeva, pertanto, la condanna del sig. alla CP_1 restituzione delle somme assegnategli con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, pari a € 6.447,74, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'opposto, eccependo l'inammissibilità dei motivi introdotti dall' in Pt_1 quanto non coincidenti con quelli dedotti avanti al giudice dell'esecuzione,
l'incompetenza del Tribunale adito e l'impossibilità di opporre in compensazione crediti privi dei requisiti di liquidità ed esigibilità. L'opposto sosteneva, inoltre, la irripetibilità delle somme già percepite a titolo di prestazioni assistenziali.
DIRITTO
1. Sulla corrispondenza dei motivi di opposizione
L'opposizione è stata ritualmente proposta nei termini di cui all'art. 617, comma 2,
c.p.c., a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegnava il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Contrariamente a quanto eccepito dall'opposto, non risultano introdotti nuovi motivi né domande ulteriori rispetto a quelli già dedotti in sede esecutiva, trattandosi della medesima questione relativa alla compensazione delle somme dovute a titolo di pensione di inabilità con quanto indebitamente percepito dall'avente diritto a titolo di assegno di invalidità civile.
2 2. Sulla competenza
L'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale sollevata dall'opposto non può trovare accoglimento. Competente a decidere è infatti il Tribunale adito, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. instaurata nei termini, secondo la disciplina vigente.
3. Sulla compensazione dei crediti
La questione centrale attiene alla possibilità per l' di opporre in compensazione, Pt_1 rispetto alla prestazione pensionistica riconosciuta dal titolo giudiziale, le somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali ritenute incompatibili (assegno di invalidità civile).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la compensazione presuppone crediti certi, liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.). Nella specie, l' ha documentato gli Pt_1 importi corrisposti a titolo di invalidità civile nel periodo 2006-2012, prestazione risultata incompatibile con la pensione di inabilità riconosciuta giudizialmente. La natura di indebito oggettivo di tali somme, in quanto percepite sine titulo, comporta l'obbligo di restituzione e rende tali crediti liquidi ed esigibili. È dunque ammissibile l'eccezione di compensazione formulata dall' . CP_2
4. Sulla ripetibilità delle somme
La tesi dell'irripetibilità delle prestazioni assistenziali già percepite dall'opposto non è condivisibile. In base ai principi generali, le somme corrisposte in difetto del relativo titolo sono ripetibili, salvo che sussistano ragioni di tutela dell'affidamento del percettore incolpevole (buona fede). Nel caso di specie, la compresenza di due prestazioni incompatibili e l'accertamento giudiziale della spettanza della sola pensione di inabilità giustificano la ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di invalidità civile.
5. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va accolta e va dichiarato che le somme corrisposte dall' all'opposto con l'ordinanza di assegnazione del giudice Pt_1 dell'esecuzione non erano dovute, con conseguente diritto dell'Istituto alla restituzione di € 6.447,74 oltre interessi.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' , così Pt_1 provvede:
1. Accoglie l'opposizione e dichiara non dovuta la somma di € 6.447,74 assegnata in favore del sig. con ordinanza del giudice dell'esecuzione CP_1 dell'8.3.2017.
2. Dispone la restituzione della medesima in favore dell' , oltre interessi legali Pt_1 dalla data dell'indebito al saldo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, 03/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Le peculiarità della vicenda, segnata dal contrasto tra titoli assistenziali e previdenziali e dall'esistenza di pronunce giudiziali, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2104/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2017 l' proponeva opposizione all'atto di Pt_1 precetto notificato il 30.5.2016 dal sig. per l'importo di € CP_1
6.447,74, oltre spese, azionato in forza della sentenza n. 581/2015, con la quale l' CP_2 era stato condannato a corrispondere al medesimo una pensione di inabilità ex art. 12 l.
n. 118/1971, con decorrenza dall'1.5.2006.
1 Successivamente, in data 17.6.2016, il creditore procedente notificava atto di pignoramento avverso l' , definito con ordinanza di assegnazione del giudice Pt_1 dell'esecuzione in data 8.3.2017, con attribuzione in favore del sig. CP_1
della somma di € 6.447,74.
[...]
L' proponeva opposizione, assumendo di avere regolarmente adempiuto alla Pt_1 sentenza e di avere in sede esecutiva recuperato quanto indebitamente corrisposto al a titolo di assegno di invalidità civile, da questi già percepito per il periodo 2006- Pt_2
2012, in parziale compensazione con quanto riconosciuto in sede giudiziale a titolo di pensione di inabilità. L' deduceva, in particolare, di avere corrisposto in passato: CP_2
• € 15.521,86 per il periodo 2006-2010 a titolo di assegno di invalidità civile;
• € 6.065,80 per il periodo 2011-2012, sempre a titolo di assegno di invalidità civile.
L'opponente chiedeva, pertanto, la condanna del sig. alla CP_1 restituzione delle somme assegnategli con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, pari a € 6.447,74, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'opposto, eccependo l'inammissibilità dei motivi introdotti dall' in Pt_1 quanto non coincidenti con quelli dedotti avanti al giudice dell'esecuzione,
l'incompetenza del Tribunale adito e l'impossibilità di opporre in compensazione crediti privi dei requisiti di liquidità ed esigibilità. L'opposto sosteneva, inoltre, la irripetibilità delle somme già percepite a titolo di prestazioni assistenziali.
DIRITTO
1. Sulla corrispondenza dei motivi di opposizione
L'opposizione è stata ritualmente proposta nei termini di cui all'art. 617, comma 2,
c.p.c., a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegnava il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Contrariamente a quanto eccepito dall'opposto, non risultano introdotti nuovi motivi né domande ulteriori rispetto a quelli già dedotti in sede esecutiva, trattandosi della medesima questione relativa alla compensazione delle somme dovute a titolo di pensione di inabilità con quanto indebitamente percepito dall'avente diritto a titolo di assegno di invalidità civile.
2 2. Sulla competenza
L'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale sollevata dall'opposto non può trovare accoglimento. Competente a decidere è infatti il Tribunale adito, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. instaurata nei termini, secondo la disciplina vigente.
3. Sulla compensazione dei crediti
La questione centrale attiene alla possibilità per l' di opporre in compensazione, Pt_1 rispetto alla prestazione pensionistica riconosciuta dal titolo giudiziale, le somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali ritenute incompatibili (assegno di invalidità civile).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la compensazione presuppone crediti certi, liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.). Nella specie, l' ha documentato gli Pt_1 importi corrisposti a titolo di invalidità civile nel periodo 2006-2012, prestazione risultata incompatibile con la pensione di inabilità riconosciuta giudizialmente. La natura di indebito oggettivo di tali somme, in quanto percepite sine titulo, comporta l'obbligo di restituzione e rende tali crediti liquidi ed esigibili. È dunque ammissibile l'eccezione di compensazione formulata dall' . CP_2
4. Sulla ripetibilità delle somme
La tesi dell'irripetibilità delle prestazioni assistenziali già percepite dall'opposto non è condivisibile. In base ai principi generali, le somme corrisposte in difetto del relativo titolo sono ripetibili, salvo che sussistano ragioni di tutela dell'affidamento del percettore incolpevole (buona fede). Nel caso di specie, la compresenza di due prestazioni incompatibili e l'accertamento giudiziale della spettanza della sola pensione di inabilità giustificano la ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di invalidità civile.
5. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va accolta e va dichiarato che le somme corrisposte dall' all'opposto con l'ordinanza di assegnazione del giudice Pt_1 dell'esecuzione non erano dovute, con conseguente diritto dell'Istituto alla restituzione di € 6.447,74 oltre interessi.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' , così Pt_1 provvede:
1. Accoglie l'opposizione e dichiara non dovuta la somma di € 6.447,74 assegnata in favore del sig. con ordinanza del giudice dell'esecuzione CP_1 dell'8.3.2017.
2. Dispone la restituzione della medesima in favore dell' , oltre interessi legali Pt_1 dalla data dell'indebito al saldo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, 03/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Le peculiarità della vicenda, segnata dal contrasto tra titoli assistenziali e previdenziali e dall'esistenza di pronunce giudiziali, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.