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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2732/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240056082666000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5629/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugna la cartella di pagamento n. 10020240056082666000 notificata in data 22.03.2025 per la riscossione della somma complessiva di €. 394,46 dovuta per tassa automobilistica anno 2017, deducendo la prescrizione del credito.
Si costituisce l'AdER, contrastando l'eccezione di prescrizione perchè infondata alla luce della sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa emergenziale COVID-19.
Risultano agli atti memorie illustrative del ricorrente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Come risulta dalla documentazione in atti, in mancanza di pagamento della tassa auto per l'anno 2017, in data 16.12.2020 la Regione Campania ha notificato al contribuente l'avviso di accertamento n.
734295162420 che ha interrotto un primo termine triennale di prescrizione. Successivamente, in data
22.03.2025, è stata notificata la cartella di pagamento impugnata.
Al riguardo, la Corte osserva che la lettura sistematica delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015 - esplicitamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - evidenzia che non risulta non risulta maturato il termine prescrizionale triennale. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 sancisce che: “1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 D.Lgs.
159/2015, richiamato dal predetto art. 68 DL n. 18/2020 dispone invece espressamente che: “1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”. 2) I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ". Sulla base di tali richiami normativi, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha espresso l'orientamento in base al quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1notificatoria e riscuotitiva dell'ADER si accompagna alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In concreto, per stabilire la durata di tale sospensione, occorre verificare se il termine di prescrizione/ decadenza scada naturalmente nel biennio 2020-2021, per cui se il termine naturale di prescrizione scade nel 2020 o nel 2021, i termini slittano rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023, se invece il termine naturale di prescrizione è successivo al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella controversia in esame, considerato che per effetto della notifica in data 16.12.2020 dell'avviso di accertamento n. 734295162420, il termine "naturale" di prescrizione triennale cadeva in data 16.12.2023, deve quindi rideterminarsi il termine di prescrizione per effetto della normativa COVID-19 incrementando lo stesso di 542 giorni, venendo quindi a rideterminarsi il termine prescrizionale alla data del 14.06.2025.
Essendo la notifica della cartella impugnata stata effettuata in data 22.03.2025, deve essere dichiarata non prescritta la pretesa tributaria per la tassa auto 2017.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, compensando le spese per il riferimento ad aspetti interpretativi correlati ad orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2732/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240056082666000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5629/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugna la cartella di pagamento n. 10020240056082666000 notificata in data 22.03.2025 per la riscossione della somma complessiva di €. 394,46 dovuta per tassa automobilistica anno 2017, deducendo la prescrizione del credito.
Si costituisce l'AdER, contrastando l'eccezione di prescrizione perchè infondata alla luce della sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa emergenziale COVID-19.
Risultano agli atti memorie illustrative del ricorrente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Come risulta dalla documentazione in atti, in mancanza di pagamento della tassa auto per l'anno 2017, in data 16.12.2020 la Regione Campania ha notificato al contribuente l'avviso di accertamento n.
734295162420 che ha interrotto un primo termine triennale di prescrizione. Successivamente, in data
22.03.2025, è stata notificata la cartella di pagamento impugnata.
Al riguardo, la Corte osserva che la lettura sistematica delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015 - esplicitamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - evidenzia che non risulta non risulta maturato il termine prescrizionale triennale. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 sancisce che: “1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 D.Lgs.
159/2015, richiamato dal predetto art. 68 DL n. 18/2020 dispone invece espressamente che: “1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”. 2) I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ". Sulla base di tali richiami normativi, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha espresso l'orientamento in base al quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1notificatoria e riscuotitiva dell'ADER si accompagna alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In concreto, per stabilire la durata di tale sospensione, occorre verificare se il termine di prescrizione/ decadenza scada naturalmente nel biennio 2020-2021, per cui se il termine naturale di prescrizione scade nel 2020 o nel 2021, i termini slittano rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023, se invece il termine naturale di prescrizione è successivo al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella controversia in esame, considerato che per effetto della notifica in data 16.12.2020 dell'avviso di accertamento n. 734295162420, il termine "naturale" di prescrizione triennale cadeva in data 16.12.2023, deve quindi rideterminarsi il termine di prescrizione per effetto della normativa COVID-19 incrementando lo stesso di 542 giorni, venendo quindi a rideterminarsi il termine prescrizionale alla data del 14.06.2025.
Essendo la notifica della cartella impugnata stata effettuata in data 22.03.2025, deve essere dichiarata non prescritta la pretesa tributaria per la tassa auto 2017.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, compensando le spese per il riferimento ad aspetti interpretativi correlati ad orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.