Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 539
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tassazione ordinaria degli emolumenti erogati dalla Regione Puglia

    La Corte ha ritenuto che la discrasia temporale tra l'annualità di riferimento per i compensi aggiuntivi e la loro effettiva erogazione sia stata notevole e non giustificata da impedimenti oggettivi o necessità di calcolo posticipato. Ha inoltre escluso che il pagamento differito sia stato un mero strumento di aggiramento della progressività dell'imposta, imputandolo piuttosto a inefficienza amministrativa che non può ridondare a danno del contribuente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che individua elementi oggettivi per definire "congruo" il ritardo dei pagamenti e quantifica in 120 giorni il margine di congruità per le prestazioni delle pubbliche amministrazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 539
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 539
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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