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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
CO CC, TO
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1229/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2102/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- SILENZ RIFIUT n. 0259551 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: conferma sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti di Resistente_1
, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 30 settembre 2024, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego espresso su istanza di rimborso da lei avanzato.
La Commissione, in effetti, considerando i presupposti della controversia, attinenti a emolumenti erogati dalla Regione Puglia alla RI nella sua qualità di avvocato dell'avvocatura regionale, riferentisi ad annualità precedenti a quelli della corresponsione, riteneva erronea la sottoposizione del reddito a tassazione ordinaria, dovendo invece riconoscersi il regime di imponibilità a tassazione separata.
Di tanto si doleva l'Agenzia, che richiamava i principi applicabili alla materia circa la tassazione degli emolumenti ricevuti dalla Resistente_1, ritenendo dovuta quella ordinaria, in ragione del criterio “del ritardo fisiologico”, come confermato dalla stessa Regione Puglia alla richiesta di chiarimento formulata da essa
Agenzia, e che ascriveva il ritardo alla complessità dell'iter procedimentale da seguire per la liquidazione degli importi stipendiali integrativi sulle cause esitate favorevolmente.
Aggiungeva che l'interpretazione dell'art. 17 Tuir, avallata dalla Corte Costituzionale, consentiva di escludere dalla tassazione separata i casi di ritardo dipendente da accordo delle parti, riservandola invece a quelli riconducibili a “circostanze oggettive di fatto o a impedimenti di carattere giuridico”.
L'Agenzia, da ultimo, si doleva dell'aggravio delle spese, rispetto a un tema controverso.
Si costituiva la Resistente_1 che contestava l'avversa ricostruzione di controparte e invocando la piana lettura della disposizioni di legge e la qualificazione quali arretrati, chiedeva il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni delle parti, la Corte, decideva la causa all'odierna udienza, riservando la pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Deve osservarsi che entrambe le parti, sia pur a diverso effetto, richiamano il medesimo criterio interpretativo che, nei casi come quello di specie, segna il discrimine di legittimità della tassazione ordinaria rispetto alla tassazione separata: e cioè il carattere “fisiologico” del ritardo.
La Corte di Cassazione ha individuato gli elementi oggettivi che consentono di definire “congruo” il ritardo dei pagamenti quando il tempo occorrente sia necessario al calcolo del compenso anche con riferimento alle previsioni contrattuali integrative che disciplinano le voci stipendiali aggiuntive (Cass. 29 maggio 2023,
n. 15071).
Affermando il principio di diritto nei suddetti termini, la Corte ha richiamato il proprio precedente in cui già aveva delimitato il margine di congruità del ritardo rispetto alle prestazioni delle pubbliche amministrazioni, ricavandolo, in assenza di previsioni specifiche, dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 in materia di esecuzione forzata contra la p.a., e quantificandolo, ex art. 1883 c.c., in 120 giorni (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3581)
Nel caso di specie, al di là della risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Agenzia, che la Regione Puglia ha formulato avendo riguardo meramente all'attività di liquidazione posta in essere e al tempo impiegato, deve considerarsi che la discrasia temporale fra l'annualità di riferimento per il calcolo dei compensi aggiuntivi, erogati con riferimento alla definizione di cause con compensazione delle spese legali o con condanna a favore della Regione, e l'effettiva erogazione, è stata davvero notevole e in alcun modo giustificata da impedimenti oggettivi o da determinate necessità di calcolo posticipato.
In particolare, la condizione dei compensi aggiuntivi si è verificata negli anni 2019 e 2020 e la loro effettiva erogazione è avvenuta nel 2022, a distanza di tre e due anni dall'insorgenza del presupposto e quindi ben oltre la congruità del tempo, individuati dall'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte.
D'altra parte, la natura pubblica del soggetto erogatore consente di escludere che il pagamento differito sia stato mero strumento di aggiramento della progressività dell'imposta personale, con abuso del diritto alla più favorevole tassazione separata dei redditi a formazione pluriennale, dovendo piuttosto imputarsi a un'inefficienza amministrativa che non può ridondare a danno del contribuente
La soccombenza dell'Agenzia determina la condanna alla refusione delle spese anche di questo grado, escludendo il ricorrere di una moderazione di responsabilità rispetto a una vicenda in cui la ritardata erogazione ha avuto tempi particolarmente dilatati, e questi dovevano far apprezzare immediatamente la fondatezza dell'istanza di rimborso.
La loro quantificazione, come da dispositivo, è da ascriversi al valore della controversia e alla semplicità della trattazione con i minimi di tariffa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Agenzia appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.594,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali e degli altri accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Michele Ancona
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
CO CC, TO
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1229/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2102/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- SILENZ RIFIUT n. 0259551 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: conferma sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti di Resistente_1
, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 30 settembre 2024, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego espresso su istanza di rimborso da lei avanzato.
La Commissione, in effetti, considerando i presupposti della controversia, attinenti a emolumenti erogati dalla Regione Puglia alla RI nella sua qualità di avvocato dell'avvocatura regionale, riferentisi ad annualità precedenti a quelli della corresponsione, riteneva erronea la sottoposizione del reddito a tassazione ordinaria, dovendo invece riconoscersi il regime di imponibilità a tassazione separata.
Di tanto si doleva l'Agenzia, che richiamava i principi applicabili alla materia circa la tassazione degli emolumenti ricevuti dalla Resistente_1, ritenendo dovuta quella ordinaria, in ragione del criterio “del ritardo fisiologico”, come confermato dalla stessa Regione Puglia alla richiesta di chiarimento formulata da essa
Agenzia, e che ascriveva il ritardo alla complessità dell'iter procedimentale da seguire per la liquidazione degli importi stipendiali integrativi sulle cause esitate favorevolmente.
Aggiungeva che l'interpretazione dell'art. 17 Tuir, avallata dalla Corte Costituzionale, consentiva di escludere dalla tassazione separata i casi di ritardo dipendente da accordo delle parti, riservandola invece a quelli riconducibili a “circostanze oggettive di fatto o a impedimenti di carattere giuridico”.
L'Agenzia, da ultimo, si doleva dell'aggravio delle spese, rispetto a un tema controverso.
Si costituiva la Resistente_1 che contestava l'avversa ricostruzione di controparte e invocando la piana lettura della disposizioni di legge e la qualificazione quali arretrati, chiedeva il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni delle parti, la Corte, decideva la causa all'odierna udienza, riservando la pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Deve osservarsi che entrambe le parti, sia pur a diverso effetto, richiamano il medesimo criterio interpretativo che, nei casi come quello di specie, segna il discrimine di legittimità della tassazione ordinaria rispetto alla tassazione separata: e cioè il carattere “fisiologico” del ritardo.
La Corte di Cassazione ha individuato gli elementi oggettivi che consentono di definire “congruo” il ritardo dei pagamenti quando il tempo occorrente sia necessario al calcolo del compenso anche con riferimento alle previsioni contrattuali integrative che disciplinano le voci stipendiali aggiuntive (Cass. 29 maggio 2023,
n. 15071).
Affermando il principio di diritto nei suddetti termini, la Corte ha richiamato il proprio precedente in cui già aveva delimitato il margine di congruità del ritardo rispetto alle prestazioni delle pubbliche amministrazioni, ricavandolo, in assenza di previsioni specifiche, dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 in materia di esecuzione forzata contra la p.a., e quantificandolo, ex art. 1883 c.c., in 120 giorni (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3581)
Nel caso di specie, al di là della risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Agenzia, che la Regione Puglia ha formulato avendo riguardo meramente all'attività di liquidazione posta in essere e al tempo impiegato, deve considerarsi che la discrasia temporale fra l'annualità di riferimento per il calcolo dei compensi aggiuntivi, erogati con riferimento alla definizione di cause con compensazione delle spese legali o con condanna a favore della Regione, e l'effettiva erogazione, è stata davvero notevole e in alcun modo giustificata da impedimenti oggettivi o da determinate necessità di calcolo posticipato.
In particolare, la condizione dei compensi aggiuntivi si è verificata negli anni 2019 e 2020 e la loro effettiva erogazione è avvenuta nel 2022, a distanza di tre e due anni dall'insorgenza del presupposto e quindi ben oltre la congruità del tempo, individuati dall'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte.
D'altra parte, la natura pubblica del soggetto erogatore consente di escludere che il pagamento differito sia stato mero strumento di aggiramento della progressività dell'imposta personale, con abuso del diritto alla più favorevole tassazione separata dei redditi a formazione pluriennale, dovendo piuttosto imputarsi a un'inefficienza amministrativa che non può ridondare a danno del contribuente
La soccombenza dell'Agenzia determina la condanna alla refusione delle spese anche di questo grado, escludendo il ricorrere di una moderazione di responsabilità rispetto a una vicenda in cui la ritardata erogazione ha avuto tempi particolarmente dilatati, e questi dovevano far apprezzare immediatamente la fondatezza dell'istanza di rimborso.
La loro quantificazione, come da dispositivo, è da ascriversi al valore della controversia e alla semplicità della trattazione con i minimi di tariffa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Agenzia appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.594,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali e degli altri accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Michele Ancona