Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1723/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1723/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
1.10.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Marsciano (PG), Via Orvietana n. 26/E,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonia Merlino ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia, Via Trinità n. 1/A, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 8.09.2007 in Marsciano (atto n. 23, parte II, Serie A, anno 2007) in regime di comunione legale;
con i figli: , in data 10.05.2011 e , in data 19.11.2014, Persona_1 Persona_2
minorenni;
pagina 1 di 4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) i coniugi vivranno separati portandosi il mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale sita in Marsciano, Via Orvietana, 26/E di proprietà dei ricorrenti, sul quale grava un contratto di mutuo, che continuerà ad essere onorato da entrambe le parti nella misura annuale di
€ 4.300,00 ciascuna, viene assegnata alla moglie, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo durativi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) I minori restano collocati presso la madre nella casa coniugale sita in Marsciano (PG), Via
Orvietana, 26/E con facoltà per il padre di vederli ogni qualvolta vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
5) entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per un tempo equo al fine di non turbare l'equilibrio psico-fisico dei medesimi e le loro abitudini quotidiane. I giorni infrasettimanali saranno divisi con la mamma in modo alternato, lunedi e mercoledi con la mamma e martedi e giovedi con il padre.
I fine settimana saranno alternati dal venerdi e sino alla domenica alle 20.30. Questi giorni saranno fissi così da creare una giusta routine e stabilità in modo tale da garantire la piena presenza genitoriale. Nei giorni di riferimento, ciascun genitore mantiene la propria libertà di spostamento con i figli per motivi ludici e/o di svago.
Quanto sopra avverrà compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, e qualora si presentassero imprevisti tali da non consentire al genitore la propria presenza, tale periodo verrà recuperato, previo accordo con l'altro genitore.
5A) I figli e , trascorreranno con il papà, ad anni alterni le festività natalizie, per un Per_1 Per_2
periodo di 7 giorni consecutivi per il Natale e 3 giorni per la Pasqua, per le vacanze estive, previo pagina 2 di 4 accordo sul periodo da trascorrere insieme, i figli trascorreranno con il padre un periodo ininterrotto di tre settimane, anche non consecutive;
6) le parti concordemente stabiliscono che il Sig. corrisponderà la somma mensile di € Parte_1
280,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento da versarsi entro il 5 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
7A) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, ove previsto, senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
7B) le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle specialistiche e quelle dentistiche, quelle per le attività ludiche, ricreative e per le vacanze, con il preventivo consenso dell'altro genitore.
8) le parti concordemente dichiarano di rimanere proprietari ciascuno delle automobili oggi in uso ed ai medesimi intestate, in particolare la Sig. ra rimarrà proprietaria dell'autoveicolo Parte_2
Nissan Note ed il Sig. dell'autovettura Fiat Panda 1000. Parte_1
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni contributo in proprio favore;
10) la restituzione dei beni personali, già individuati tra i coniugi, avverrà nei modi e nei termini che hanno concordato.
11) le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
7.10.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in data 8.09.2007 in Marsciano (atto n. 23, parte II,
Serie A, anno 2007);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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