Sentenza 30 aprile 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2019, n. 17905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17905 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2019 |
Testo completo
ente v 41) SENTENZA sul ricorso proposto da: OR EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EN SIANI;
lette/~t le conclusioni del PG filL19tj Co j7-)L2,1moi Lfritc-Jo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, reso in data 16 - 23 gennaio 2018, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di affidamento in prova terapeutico formulata da EN RI, detenuto in espiazione della pena di anni due, mesi quattro di reclusione irrogatagli con la sentenza emessa il 14 dicembre 2016 dal G.i.p. del Tribunale di Pesaro, titolo per il quale RI era entrato in carcere il 28 luglio 2016, era stato ammesso agli arresti domiciliari il 12 novembre 2016 ed era rientrato in carcere il 13 settembre 2017. Il Tribunale ha osservato che, all'esito dell'esame dei dati caratterizzanti la personalità del reo, è emersa la sua elevata pericolosità desumibile, oltre che dal reato in espiazione, da altro reato precedente (furto con strappo) del 2013 e dalle informazioni rese in data 2 ottobre 2017 dalla Polizia di Afragola, dalle quali risultano una serie di dati convergenti nella definizione di RI come soggetto perturbatore della tranquillità sociale e pericoloso per la sicurezza pubblica, in un quadro di precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio commessi fin dalla giovane età, così da farlo ritenere incline alla commissione di delitti, essendosi — lo stesso condannato — reso responsabile di evasione dagli arresti donniciliari il 16 marzo 2017 quando era ristretto agli arresti domiciliari.
1.1. Avverso il provvedimento suindicato ha proposto ricorso il difensore di RI chiedendone l'annullamento e formulando un unico motivo con cui sono lamentate inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in relazione all'idoneità e adeguatezza del programma terapeutico volto a salvaguardare il diritto alla salute del condannato. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente rigettato l'istanza nonostante siano state rispettate tutte le condizioni richieste dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, come dimostrano le certificazioni sanitarie attestanti l'importanza e la necessità di non interrompere il percorso terapeutico, limitando il suo vaglio alla valutazione della pericolosità sociale di RI: al riguardo, non si è tenuto conto del fatto che, come ha chiarito la Corte costituzionale, l'istituto ha lo scopo di perseguire la cura del reo, sicché il programma di recupero assume un ruolo centrale nell'applicazione della misura in vista dell'affrancamento del soggetto dal mondo della devianza;
la valutazione di pericolosità basata soltanto sulla pregressa commissione di delitti ha obliterato il carattere necessario che riveste il suddetto trattamento a fronte di precedenti non tali da impedire il riconoscimento della misura alternativa.
1.2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto l'affidamento ex art. 94 cit., per la motivazione estrinsecata dal Tribunale, non avrebbe potuto essere accordato a RI, risultato socialmente pericoloso in grado tale da escludere la funzionalità della misura al fine riabilitativo.
2. E' stato acquisito il certificato aggiornato del D.A.P. da cui risulta che il condannato è stato liberato con effetto dal 27 settembre 2018 per espiazione della pena.
2.1. Tale novità impone, ex art. 591 cod. proc. pen., in relazione al generale disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe derivare per il ricorrente alcun concreto vantaggio. La nozione di interesse a impugnare deve individuarsi in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità, vale a dire di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (cfr., in generale, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; v. inoltre, con riguardo a fattispecie similare, Sez. 1, n. 18126 del 21/02/2017, Ghiloni, n. m.). Sono venuti meno, dunque, l'attualità e la concreta utilità della impugnazione.
2.2. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (sulla scia di Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166: Sez. 1, n. 47856 del 26/05/2017, Ortenzia, n. m.; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 22 mar