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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 55/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MARTEL ANNAROSA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to D'AGOSTINO ANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 marzo 2025 e cioè
per parte ricorrente “confermare integralmente quanto concordato dalle parti con negoziazione assistita di data 28/05/2021 e autorizzata dal Tribunale di
1 Pordenone in data 7/06/2021 le condizioni, per quanto attuali, che di seguito si
Per_ riportano: - affido condiviso della GL minorenne con collocazione prevalente presso la madre;
- ex casa coniugale di ZA EC, ove risiede
Per_ la IG.ra , alla stessa assegnata;
- le frequentazioni della GL , che CP_1
a breve diverrà maggiorenne e quindi autonoma nelle proprie decisioni, ad oggi come da calendario concordato in sede di separazione;
- entrambi i genitori manterranno piena autonomia nelle decisioni di ordinaria amministrazione relative alla minore per il tempo che la stessa trascorrerà
presso ciascuno di essi. -La GL , in quanto maggiorenne, sarà libera di Per_2
frequentare il padre quando vorrà. -Il padre corrisponderà alla IG.ra , CP_1
quale contributo al mantenimento per le figlie, la somma mensile di euro
350,00 per ciascuna (totale euro 700,00 mensili che ad oggi, rivalutata e corrisposta, ammonta a € 798,13). -Il IG. sosterrà per intero la spesa di Pt_1
€ 290,00 c.a. mensili per l'appartamento ove attualmente dimora in via prevalente la GL che frequenta l'Università di Trieste. -Le spese Per_2
straordinarie per le figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pordenone, a carico del padre al 100%. Tutte le spese straordinarie indicate in
Protocollo (ad eccezione di quelle mediche e scolastiche indicate nel medesimo Protocollo per le quali non è necessario il previo accordo), in deroga a quanto ivi stabilito, verranno previamente concordate a prescindere dall'importo. -Il diritto alla percezione degli assegni familiari per le figlie, se dovuti, spetteranno alla madre e le detrazioni fiscali al 100% al padre. -
Nessun contributo al mantenimento/assegno divorzile è dovuto dal IG.
alla IG.ra in quanto la stessa è Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficiente. * * * - A parziale modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, si chiede che l'assegno di mantenimento corrisposto dal IG. per la GL , dimorante a Trieste, venga in tutto o in Pt_1 Per_2
parte, secondo quanto ritenuto di giustizia, corrisposto direttamente alla
2 stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
per parte resistente “NEL MERITO 1) confermare l'affido condiviso della GL
Per_ minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) disporre che il padre possa tenere con sé la
Per_ GL secondo i desiderata espressi dalla stessa, tenuto conto della sua età
(il prossimo 14 giugno la ragazza compirà 18 anni) e delle sue eIGenze
scolastiche e personali/sociali; 3) confermare l'assegnazione della casa familiare – sita in ZA EC (PN), via Montessori n. 1/7, di proprietà
esclusiva della IGnora – alla madre, che vi continuerà a vivere CP_1
Per_ insieme alle figlie (minorenne) e (maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente); 4) porre a carico del IGnor quale Pt_1
Per_ contributo al mantenimento delle figlie e un assegno mensile non Per_2
inferiore ad € 798,13 come rivalutato ex indice ISTAT di giugno 2024
(l'importo aggiornato secondo l'indice ISTAT di giugno 2023 ammontava ad €
791,60; salvo migliore quantificazione anche in relazione alla misura del richiesto ed assegnando assegno divorzile a favore della resistente), con rivalutazione ISTAT annuale, se in aumento. Assegno da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese alla IGnora;
5) porre a carico del IGnor CP_1
il pagamento – ovvero l'onere di rimborso, in caso di pagamento Pt_1
effettuato da parte della IGnora – del 100% delle spese straordinarie CP_1
per le figlie secondo il Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di
Pordenone; 6) porre ad integrale favore della IGnora l'Assegno Unico CP_1
Per_ Universale erogato dall'INPS per la GL;
7) porre a carico del IGnor
ed a favore della IGnora un assegno mensile nella misura Pt_1 CP_1
ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad € 500,00, salvo migliore quantificazione, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, prima come assegno separativo, poi quale assegno divorzile, con rivalutazione ISTAT
annuale, a decorrere dalla domanda;
in via subordinata, porre a carico del
3 IGnor ed a favore della IGnora un assegno divorzile di Pt_1 CP_1
importo non inferiore ad € 400,00 con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio (dicembre 2023), con rivalutazione ISTAT
annuale; 8) spese di lite rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA - ordinarsi al ricorrente di produrre: • gli estratti conto completi di movimentazioni delle carte di credito, intestate/cointestate/con delega di firma al IGnor , dal Parte_1
2020 in poi;
• gli estratti ed i rendiconti dei conti titoli/deposito,
intestati/cointestati/con delega di firma al IGnor dal 2020 in Parte_1
poi; • la documentazione relativa alle polizze ed agli investimenti, in essere,
intestati al IGnor - ammettere prova per testimoni Parte_1
relativamente ai capitoli da n. 1 a n. 22 con i testimoni e _1
, ambedue residenti a [...]: Testimone_2
Sull'acquisto della casa familiare 1) Vero che la coppia si conobbe nel 1994 e,
dopo tre anni di fidanzamento, nel febbraio 1996 decise di acquistare un'abitazione sita in ZA EC (PN), via Montessori n. 1/7, adoperando i risparmi accumulati da entrambi e ricorrendo all'aiuto economico dei rispettivi genitori? 2) Vero che la casa familiare è stata acquistata anche con denaro della IGnora e del di lei padre, il quale le ha versato in conto CP_1
corrente l'importo di Lire 20.000.000 in data 27.11.1996 a tale scopo (come da doc. 01 che si rammostra al teste)? 3) Vero che l'assegno n. 0006437521 di Lire
22.600.000 datato 5.06.1996 e l'assegno di Lire 40.500.000 datato 30.11.1996
sono stati entrambi emessi a favore dell'impresa venditrice e addebitati sul conto corrente intestato a presso Banco di Credito Controparte_1
Cooperativo Pordenonese, filiale di VI (come da matrici del libretto degli assegni di cui doc. 02 che si rammostra al teste)? 4) Vero che la IGnora
ha acquistato i tappeti, il corredo ed i mobili per allestire la casa CP_1
familiare, pagando con assegni tratti dal proprio conto corrente personale
(come da doc. 03 che si rammostra al teste)? Sulle scelte dei ruoli all'interno
4 della coppia 5) Vero che, dopo la nascita di (il 2.10.2000), i coniugi si Per_2
confrontarono con le rispettive famiglie di origine per chiedere un supporto nella gestione quotidiana della neonata, anche per evitare i costi dell'asilo nido e della babysitter, ma ricevettero risposte negative dai neononni? 6) Vero che,
terminato il periodo della maternità, a giugno/luglio 2001, la IGnora CP_1
chiese al datore di lavoro una riduzione del suo orario, che tuttavia le venne negato? 7) Vero che di comune accordo con il marito, nel settembre 2001 la
IGnora rassegnò le dimissioni per poter dedicarsi alla primogenita? CP_1
8) Vero che, dopo aver dato le dimissioni, per evitare i costi di gestione bancaria nel 2008 la IGnora estinse il proprio conto corrente ove CP_1
erano confluite le somme del TFR e versò l'intera provvista sul conto del marito dal quale venivano attinte le somme necessarie per far fronte alle necessità della famiglia ? 9) Vero che alle necessità della famiglia i coniugi provvedevano tramite le provviste del conto corrente del IGnor 10) Pt_1
Vero che il IGnor accordò alla IGnora la delega sul proprio Pt_1 CP_1
conto corrente in luogo della cointestazione del medesimo conto corrente che la moglie aveva chiesto? 11) Vero che il IGnor revoco la delega di cui CP_1
al capitolo precedente nel marzo 2021 allorché le trasmise la richiesta di separazione tramite il difensore proprio fiduciario? 12) Vero che la IGnora
scoprì che le era stata revocata la delega nell'aprile 2021 allorché si CP_1
recò in Banca per eseguire alcune operazioni? 13) Vero che, dopo la nascita di
, il IGnor ottenne una promozione e divenne responsabile Per_2 Pt_1
dell'ufficio con mansioni di controllo e di gestione degli impiegati a lui sottoposti? 14) Vero che, mentre la moglie si occupava da sola della casa e della gestione della GL, egli riuscì a conseguire, il 6 ottobre 2005, la laurea in scienze dell'informazione, indirizzo tecnico (corso di studio di quattro anni
Per_ accademici) presso l'Università di Udine? 15) Vero che, dopo la nascita di
(il 14.06.2007), la suddivisione dei ruoli coniugali/genitoriali nell'ambito della
5 famiglia rimase invariata: la IGnora provvedeva alle faccende CP_1
domestiche personalmente, a fare la spesa, a cucinare e si occupava da sola delle figlie, curandone l'educazione, la salute, la formazione scolastica e sportiva, accompagnandole a scuola, allo sport ed al catechismo? 16) Vero che,
sino a maggio 2015, il IGnor ha lavorato presso la DIGI CORP S.r.l. Pt_1
con una retribuzione di circa € 2.300/2.400,00 mensili, oltre tredicesima e quattordicesima? 17) Vero che nel maggio/giugno 2015, il IGnor è Pt_1
stato assunto presso – ora – CP_2 Controparte_3
nella sede di Pordenone, corso Lino Zanussi n. 8/d, con qualifica di impiegato di secondo livello e mansioni di tecnico informatico specializzato, con tredicesima e quattordicesima;
poi trasferito nella sede di ZA EC?
Sulla situazione reddituale e patrimoniale della IGnora 18) Vero che, CP_1
già in costanza di matrimonio, la IGnora soffriva di dolori alla CP_1
schiena che richiedevano l'aiuto del marito o delle figlie per alzarsi dal letto ?
19) Vero che, in costanza di matrimonio, in occasione degli attacchi di mal di schiena della moglie, il IGnor la accompagnava a casa dei genitori Pt_1
per farle somministrare dalla madre iniezioni di Muscoril e di Voltaren ? 20)
Vero che la madre della IGnora in occasione degli attacchi di mal di CP_1
schiena della GL la sostituiva nell'esecuzione dei lavori domestici e sovente portava con sé il bucato per lavarlo e stirarlo a casa propria? 21) Vero che in occasione degli attacchi di mal di schiena la IGnora chiedeva ai CP_1
genitori dei compagni di scuola delle proprie figlie di portarle a casa dopo le lezioni? 22) Vero che in occasione degli attacchi di mal di schiena la IGnora
chiedeva ai genitori degli amici delle figlie di accompagnarle presso i CP_1
luoghi dove costoro svolgevano le attività extrascolastiche?”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni
6 giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 738/2023, pubblicata il 14.12.2023, il
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
Per_ la coppia ha due figlie, , di anni 24, studentessa universitaria, ed , Per_2
che ha compito diciotto anni lo scorso 14 giugno;
pertanto, sono da ritenersi superate, dal raggiungimento della maggiore età, le domande e conclusioni relative all'affido della seconda GL;
è pacifica la collocazione prevalente delle figlie con la madre e non vi è contendere, pertanto, sull'assegnazione della casa familiare alla stessa;
non vi è neanche contendere sul contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie, individuato nella somma che,
rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 798,13; ancora, non vi è contendere sulle spese straordinarie (incluse quelle per l'appartamento di Trieste in cui alloggia la primogenita ), affinché le stesse siano sostenute al 100% dal Per_2
padre, individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale (sul punto, in assenza di accordo tra le parti e di altri elementi in senso contrario,
non specificati, non vi sono ragioni per derogare a quanto ivi previsto circa le spese che devono essere concordate).
Infine, non vi è contendere sulle detrazioni fiscali al 100% a favore del padre e sull'assegno unico universale al 100% a favore della madre (cfr. sul punto
Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672 “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso,
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
7 Rimangono questioni controverse:
1) se la quota corrispondente al mantenimento della GL studentessa universitaria debba essere versata direttamente alla stessa oppure no;
2) il diritto della moglie a percepire un assegno divorzile.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Insussistenza dei presupposti per il versamento diretto dell'assegno alla
GL maggiorenne . Per_2
Ai sensi dell'art. 337-septies c.c. l'assegno periodico in favore dei figli maggiorenni è versato direttamente all'avente diritto, salva diversa determinazione del giudice. Sul punto, già in sede di udienza presidenziale non si apprezzavano elementi sufficienti per valutare il pagamento diretto del mantenimento della GL maggiorenne, come, ad esempio, definitivo allontanamento dalla casa familiare o distrazione delle somme a lei destinate;
tale valutazione non muta in questa sede, in primo luogo, perché non è
intervenuta domanda della GL avente diritto (sul punto v. “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché,
sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno,
tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” Cass. Sez.
1, 12/11/2021, n. 34100) e, in secondo luogo, non essendo dimostrato un allontanamento definitivo della giovane dalla casa familiare.
2.2. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare
8 quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e
9 conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un
10 assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente eIGenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare che, al tempo dell'udienza presidenziale, il marito percepiva un reddito mensile netto medio pari ad euro
3.800,00 (inclusa tredicesima e quattordicesima mensilità, su base dodici),
quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
percepiva anche rimborsi spese per le trasferte;
era obbligato per la restituzione di somma ricevuta a titolo di mutuo, con rata mensile pari ad euro 700,00; l'obbligazione permane tutt'ora; era titolare di conto titoli circa 17.000,00 euro ed era, come è tutt'oggi,
proprietario dell'immobile ove vive. È titolare di autovettura. In corso di causa ha allegato dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, da cui si evince un reddito mensile netto medio pari ad euro 4.026,00, su base dodici;
dagli estratti di conto corrente si evincono, altresì, liquidazioni di polizze;
ha deposito dichiarazione di successione in morte del padre, da cui si rileva che egli è chiamato all'eredità, in relazione alla propria quota di 2/6, di un asse
11 dichiarato dal valore di euro 128.417,00. Non è stata specificatamente contestata la circostanza per cui il ricorrente conviva con una nuova compagna, dalla quale riceverà verosimilmente sostegno morale e materiale.
La moglie percepisce un reddito mensile netto medio pari ad euro 800,00 ed è
proprietaria della casa familiare. È nuda proprietaria al 50% di abitazione,
garage e terreno. In corso di causa ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 900,00 circa;
nell'anno di imposta 2024 ha percepito redditi da lavoro pari ad euro 800,00
mensili circa.
È evidente, pertanto, il divario economico-patrimoniale tra i coniugi, che è
aumentato rispetto al tempo della separazione (ove dichiaravano le medesime posizioni lavorative), in quanto per il ricorrente è sopravvenuta la chiamata all'eredità, per la propria quota, di un compendio dal valore apprezzabile.
Vi è da notare, inoltre, che in sede di accordo di separazione è stata trasferita,
da parte del marito in favore della moglie, la sua quota di proprietà della casa familiare;
a fronte di tale trasferimento, i coniugi concordavano che il marito trattenesse a suo favore tutte le somme sino a quel giorno risparmiate dai coniugi e depositate in banca, ritenendo tale scambio/compensazione equo,
tenuto conto del valore di mercato dell'immobile. Parte convenuta ha documentato (doc. n. 7 allegato alla comparsa) che il controvalore degli investimenti caduti in comunione e rimasti nella disponibilità, oltre che nella titolarità, del ricorrente è stato pari a circa 143.000,00; il ricorrente ha meglio specificato in comparsa conclusionali che trattavasi in realtà 147.000,00,
somma che – indipendentemente dal reimpiego che il marito ne abbia fatto – è
certamente superiore al 50% del valore di un immobile che ha una rendita catastale di circa 900,00 euro (il marito ha dichiarato in comparsa conclusionale che il valore della casa era stato stimato in euro 168.000,00, con la conseguenza che la metà è pari a circa 84.000,00).
12 Ne deriva, dunque, che non può ritenersi che la moglie sia stata compensata per il contributo dato in costanza di matrimonio, in quanto l'acquisto della quota della casa familiare è avvenuto a fronte della sostanziale rinuncia alla propria quota di risparmi e investimenti, caduti nella comunione legale e che avrebbero dovuto essere oggetto di scioglimento.
E che la moglie abbia contribuito in costanza di matrimonio ai bisogni della famiglia, consentendo così al marito di incrementare la propria posizione economica, è pacifico, posto che emerge da entrambe le linee difensive che i coniugi convenivano, in costanza di matrimonio, sulle dimissioni della moglie dal lavoro per dedicarsi alla GL primogenita;
anche se rimane controverso se i coniugi si fossero accordati che tale astensione lavorativa dovesse essere limitata sino ai tre anni della GL oppure no, resta, in ogni caso, pacifico che,
per un periodo, la moglie si è dedicata alla famiglia, versando i propri accantonamenti sul conto del marito, consentendo così al coniuge di laurearsi;
quand'anche fosse dimostrato che la volontà del marito era quella che la moglie riprendesse a lavorare, è agevolmente presumibile che la scelta comune di sospendere l'attività lavorativa abbia implicato maggiori difficoltà
di reintrodursi nel mercato lavorativo;
infatti, nonostante il titolo di Perito
Aziendale corrispondente in lingue estere, la convenuta svolge attualmente l'attività di operaia-addetta alle pulizie. Inoltre, è stato contestato solo genericamente che la moglie abbia contribuito ad alcune delle spese della casa familiare;
se è vero che il ricorrente ha contestato la copia delle matrici degli assegni asseritamente emessi dalla convenuta a favore di impresa edile (quale dimostrazione del contributo dato per la casa familiare), è altrettanto vero che non è stato dimostrato che l'acquisto della casa familiare derivi esclusivamente da donazione indiretta da parte dei genitori del marito
(quest'ultimo ha sostenuto di aver ricevuto la somma di lire 100.000.000 per l'acquisto della casa familiare, ma non è provato il versamento dei di lui
13 genitori e nulla si dice in proposito nell'accordo di negoziazione assistita); il ricorrente prova soltanto di aver bonificato ai suoi genitori la somma di euro
50.000,00 nel 2022, somma che, se non consumata, potrebbe essere rientrata –
in quota parte ovviamente, non già per l'intero – nel suo patrimonio per via della successione in morte del padre.
Da tutto quanto sinora esposto, ne deriva che sussiste il diritto all'assegno divorzile in capo alla moglie, sia nella componente assistenziale, sia nella componente perequativo-compensativa e che appare equo che lo stesso sia determinato in euro 450,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza divorzile, in quanto con la pronuncia costitutiva del divorzio sorge il diritto all'assegno, fermi restando sino a tale data i provvedimenti della separazione.
3. Spese di lite.
Il venir meno del contendere sull'affido e il mantenimento della prole giustifica la compensazione delle spese di lite per ½, mentre per la restante metà le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del ricorrente sull'assegno divorzile e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
55/14 e successivi aggiornamenti (valore indeterminabile-complessità bassa,
tutte le fasi, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dispone la casa coniugale sita in ZA EC (PN), via Montessori n. 1/7,
sia assegnata a , quale genitore convivente con le figlie Controparte_1
maggiorenni ma non economicamente autonome;
determina in euro 450,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 20 di ogni mese, in forma tracciabile,
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status,
14 fermi restando i provvedimenti della separazione sino a tale data;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 798,13 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento delle figlie, da corrispondere a Controparte_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile entro il giorno 20 di ogni mese,
con decorrenza da giugno 2024, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che contribuisca nella misura del 100% alle spese Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, e che le detrazioni fiscali siano a favore del padre al 100%.
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna
[...]
al pagamento in favore di di euro 3.800,00, Pt_1 Controparte_1
oltre accessori.
Così deciso in Pordenone, in data 17/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 55/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MARTEL ANNAROSA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to D'AGOSTINO ANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 marzo 2025 e cioè
per parte ricorrente “confermare integralmente quanto concordato dalle parti con negoziazione assistita di data 28/05/2021 e autorizzata dal Tribunale di
1 Pordenone in data 7/06/2021 le condizioni, per quanto attuali, che di seguito si
Per_ riportano: - affido condiviso della GL minorenne con collocazione prevalente presso la madre;
- ex casa coniugale di ZA EC, ove risiede
Per_ la IG.ra , alla stessa assegnata;
- le frequentazioni della GL , che CP_1
a breve diverrà maggiorenne e quindi autonoma nelle proprie decisioni, ad oggi come da calendario concordato in sede di separazione;
- entrambi i genitori manterranno piena autonomia nelle decisioni di ordinaria amministrazione relative alla minore per il tempo che la stessa trascorrerà
presso ciascuno di essi. -La GL , in quanto maggiorenne, sarà libera di Per_2
frequentare il padre quando vorrà. -Il padre corrisponderà alla IG.ra , CP_1
quale contributo al mantenimento per le figlie, la somma mensile di euro
350,00 per ciascuna (totale euro 700,00 mensili che ad oggi, rivalutata e corrisposta, ammonta a € 798,13). -Il IG. sosterrà per intero la spesa di Pt_1
€ 290,00 c.a. mensili per l'appartamento ove attualmente dimora in via prevalente la GL che frequenta l'Università di Trieste. -Le spese Per_2
straordinarie per le figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pordenone, a carico del padre al 100%. Tutte le spese straordinarie indicate in
Protocollo (ad eccezione di quelle mediche e scolastiche indicate nel medesimo Protocollo per le quali non è necessario il previo accordo), in deroga a quanto ivi stabilito, verranno previamente concordate a prescindere dall'importo. -Il diritto alla percezione degli assegni familiari per le figlie, se dovuti, spetteranno alla madre e le detrazioni fiscali al 100% al padre. -
Nessun contributo al mantenimento/assegno divorzile è dovuto dal IG.
alla IG.ra in quanto la stessa è Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficiente. * * * - A parziale modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, si chiede che l'assegno di mantenimento corrisposto dal IG. per la GL , dimorante a Trieste, venga in tutto o in Pt_1 Per_2
parte, secondo quanto ritenuto di giustizia, corrisposto direttamente alla
2 stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
per parte resistente “NEL MERITO 1) confermare l'affido condiviso della GL
Per_ minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) disporre che il padre possa tenere con sé la
Per_ GL secondo i desiderata espressi dalla stessa, tenuto conto della sua età
(il prossimo 14 giugno la ragazza compirà 18 anni) e delle sue eIGenze
scolastiche e personali/sociali; 3) confermare l'assegnazione della casa familiare – sita in ZA EC (PN), via Montessori n. 1/7, di proprietà
esclusiva della IGnora – alla madre, che vi continuerà a vivere CP_1
Per_ insieme alle figlie (minorenne) e (maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente); 4) porre a carico del IGnor quale Pt_1
Per_ contributo al mantenimento delle figlie e un assegno mensile non Per_2
inferiore ad € 798,13 come rivalutato ex indice ISTAT di giugno 2024
(l'importo aggiornato secondo l'indice ISTAT di giugno 2023 ammontava ad €
791,60; salvo migliore quantificazione anche in relazione alla misura del richiesto ed assegnando assegno divorzile a favore della resistente), con rivalutazione ISTAT annuale, se in aumento. Assegno da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese alla IGnora;
5) porre a carico del IGnor CP_1
il pagamento – ovvero l'onere di rimborso, in caso di pagamento Pt_1
effettuato da parte della IGnora – del 100% delle spese straordinarie CP_1
per le figlie secondo il Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di
Pordenone; 6) porre ad integrale favore della IGnora l'Assegno Unico CP_1
Per_ Universale erogato dall'INPS per la GL;
7) porre a carico del IGnor
ed a favore della IGnora un assegno mensile nella misura Pt_1 CP_1
ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad € 500,00, salvo migliore quantificazione, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, prima come assegno separativo, poi quale assegno divorzile, con rivalutazione ISTAT
annuale, a decorrere dalla domanda;
in via subordinata, porre a carico del
3 IGnor ed a favore della IGnora un assegno divorzile di Pt_1 CP_1
importo non inferiore ad € 400,00 con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio (dicembre 2023), con rivalutazione ISTAT
annuale; 8) spese di lite rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA - ordinarsi al ricorrente di produrre: • gli estratti conto completi di movimentazioni delle carte di credito, intestate/cointestate/con delega di firma al IGnor , dal Parte_1
2020 in poi;
• gli estratti ed i rendiconti dei conti titoli/deposito,
intestati/cointestati/con delega di firma al IGnor dal 2020 in Parte_1
poi; • la documentazione relativa alle polizze ed agli investimenti, in essere,
intestati al IGnor - ammettere prova per testimoni Parte_1
relativamente ai capitoli da n. 1 a n. 22 con i testimoni e _1
, ambedue residenti a [...]: Testimone_2
Sull'acquisto della casa familiare 1) Vero che la coppia si conobbe nel 1994 e,
dopo tre anni di fidanzamento, nel febbraio 1996 decise di acquistare un'abitazione sita in ZA EC (PN), via Montessori n. 1/7, adoperando i risparmi accumulati da entrambi e ricorrendo all'aiuto economico dei rispettivi genitori? 2) Vero che la casa familiare è stata acquistata anche con denaro della IGnora e del di lei padre, il quale le ha versato in conto CP_1
corrente l'importo di Lire 20.000.000 in data 27.11.1996 a tale scopo (come da doc. 01 che si rammostra al teste)? 3) Vero che l'assegno n. 0006437521 di Lire
22.600.000 datato 5.06.1996 e l'assegno di Lire 40.500.000 datato 30.11.1996
sono stati entrambi emessi a favore dell'impresa venditrice e addebitati sul conto corrente intestato a presso Banco di Credito Controparte_1
Cooperativo Pordenonese, filiale di VI (come da matrici del libretto degli assegni di cui doc. 02 che si rammostra al teste)? 4) Vero che la IGnora
ha acquistato i tappeti, il corredo ed i mobili per allestire la casa CP_1
familiare, pagando con assegni tratti dal proprio conto corrente personale
(come da doc. 03 che si rammostra al teste)? Sulle scelte dei ruoli all'interno
4 della coppia 5) Vero che, dopo la nascita di (il 2.10.2000), i coniugi si Per_2
confrontarono con le rispettive famiglie di origine per chiedere un supporto nella gestione quotidiana della neonata, anche per evitare i costi dell'asilo nido e della babysitter, ma ricevettero risposte negative dai neononni? 6) Vero che,
terminato il periodo della maternità, a giugno/luglio 2001, la IGnora CP_1
chiese al datore di lavoro una riduzione del suo orario, che tuttavia le venne negato? 7) Vero che di comune accordo con il marito, nel settembre 2001 la
IGnora rassegnò le dimissioni per poter dedicarsi alla primogenita? CP_1
8) Vero che, dopo aver dato le dimissioni, per evitare i costi di gestione bancaria nel 2008 la IGnora estinse il proprio conto corrente ove CP_1
erano confluite le somme del TFR e versò l'intera provvista sul conto del marito dal quale venivano attinte le somme necessarie per far fronte alle necessità della famiglia ? 9) Vero che alle necessità della famiglia i coniugi provvedevano tramite le provviste del conto corrente del IGnor 10) Pt_1
Vero che il IGnor accordò alla IGnora la delega sul proprio Pt_1 CP_1
conto corrente in luogo della cointestazione del medesimo conto corrente che la moglie aveva chiesto? 11) Vero che il IGnor revoco la delega di cui CP_1
al capitolo precedente nel marzo 2021 allorché le trasmise la richiesta di separazione tramite il difensore proprio fiduciario? 12) Vero che la IGnora
scoprì che le era stata revocata la delega nell'aprile 2021 allorché si CP_1
recò in Banca per eseguire alcune operazioni? 13) Vero che, dopo la nascita di
, il IGnor ottenne una promozione e divenne responsabile Per_2 Pt_1
dell'ufficio con mansioni di controllo e di gestione degli impiegati a lui sottoposti? 14) Vero che, mentre la moglie si occupava da sola della casa e della gestione della GL, egli riuscì a conseguire, il 6 ottobre 2005, la laurea in scienze dell'informazione, indirizzo tecnico (corso di studio di quattro anni
Per_ accademici) presso l'Università di Udine? 15) Vero che, dopo la nascita di
(il 14.06.2007), la suddivisione dei ruoli coniugali/genitoriali nell'ambito della
5 famiglia rimase invariata: la IGnora provvedeva alle faccende CP_1
domestiche personalmente, a fare la spesa, a cucinare e si occupava da sola delle figlie, curandone l'educazione, la salute, la formazione scolastica e sportiva, accompagnandole a scuola, allo sport ed al catechismo? 16) Vero che,
sino a maggio 2015, il IGnor ha lavorato presso la DIGI CORP S.r.l. Pt_1
con una retribuzione di circa € 2.300/2.400,00 mensili, oltre tredicesima e quattordicesima? 17) Vero che nel maggio/giugno 2015, il IGnor è Pt_1
stato assunto presso – ora – CP_2 Controparte_3
nella sede di Pordenone, corso Lino Zanussi n. 8/d, con qualifica di impiegato di secondo livello e mansioni di tecnico informatico specializzato, con tredicesima e quattordicesima;
poi trasferito nella sede di ZA EC?
Sulla situazione reddituale e patrimoniale della IGnora 18) Vero che, CP_1
già in costanza di matrimonio, la IGnora soffriva di dolori alla CP_1
schiena che richiedevano l'aiuto del marito o delle figlie per alzarsi dal letto ?
19) Vero che, in costanza di matrimonio, in occasione degli attacchi di mal di schiena della moglie, il IGnor la accompagnava a casa dei genitori Pt_1
per farle somministrare dalla madre iniezioni di Muscoril e di Voltaren ? 20)
Vero che la madre della IGnora in occasione degli attacchi di mal di CP_1
schiena della GL la sostituiva nell'esecuzione dei lavori domestici e sovente portava con sé il bucato per lavarlo e stirarlo a casa propria? 21) Vero che in occasione degli attacchi di mal di schiena la IGnora chiedeva ai CP_1
genitori dei compagni di scuola delle proprie figlie di portarle a casa dopo le lezioni? 22) Vero che in occasione degli attacchi di mal di schiena la IGnora
chiedeva ai genitori degli amici delle figlie di accompagnarle presso i CP_1
luoghi dove costoro svolgevano le attività extrascolastiche?”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni
6 giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 738/2023, pubblicata il 14.12.2023, il
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
Per_ la coppia ha due figlie, , di anni 24, studentessa universitaria, ed , Per_2
che ha compito diciotto anni lo scorso 14 giugno;
pertanto, sono da ritenersi superate, dal raggiungimento della maggiore età, le domande e conclusioni relative all'affido della seconda GL;
è pacifica la collocazione prevalente delle figlie con la madre e non vi è contendere, pertanto, sull'assegnazione della casa familiare alla stessa;
non vi è neanche contendere sul contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie, individuato nella somma che,
rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 798,13; ancora, non vi è contendere sulle spese straordinarie (incluse quelle per l'appartamento di Trieste in cui alloggia la primogenita ), affinché le stesse siano sostenute al 100% dal Per_2
padre, individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale (sul punto, in assenza di accordo tra le parti e di altri elementi in senso contrario,
non specificati, non vi sono ragioni per derogare a quanto ivi previsto circa le spese che devono essere concordate).
Infine, non vi è contendere sulle detrazioni fiscali al 100% a favore del padre e sull'assegno unico universale al 100% a favore della madre (cfr. sul punto
Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672 “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso,
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
7 Rimangono questioni controverse:
1) se la quota corrispondente al mantenimento della GL studentessa universitaria debba essere versata direttamente alla stessa oppure no;
2) il diritto della moglie a percepire un assegno divorzile.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Insussistenza dei presupposti per il versamento diretto dell'assegno alla
GL maggiorenne . Per_2
Ai sensi dell'art. 337-septies c.c. l'assegno periodico in favore dei figli maggiorenni è versato direttamente all'avente diritto, salva diversa determinazione del giudice. Sul punto, già in sede di udienza presidenziale non si apprezzavano elementi sufficienti per valutare il pagamento diretto del mantenimento della GL maggiorenne, come, ad esempio, definitivo allontanamento dalla casa familiare o distrazione delle somme a lei destinate;
tale valutazione non muta in questa sede, in primo luogo, perché non è
intervenuta domanda della GL avente diritto (sul punto v. “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché,
sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno,
tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” Cass. Sez.
1, 12/11/2021, n. 34100) e, in secondo luogo, non essendo dimostrato un allontanamento definitivo della giovane dalla casa familiare.
2.2. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare
8 quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e
9 conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un
10 assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente eIGenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare che, al tempo dell'udienza presidenziale, il marito percepiva un reddito mensile netto medio pari ad euro
3.800,00 (inclusa tredicesima e quattordicesima mensilità, su base dodici),
quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
percepiva anche rimborsi spese per le trasferte;
era obbligato per la restituzione di somma ricevuta a titolo di mutuo, con rata mensile pari ad euro 700,00; l'obbligazione permane tutt'ora; era titolare di conto titoli circa 17.000,00 euro ed era, come è tutt'oggi,
proprietario dell'immobile ove vive. È titolare di autovettura. In corso di causa ha allegato dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, da cui si evince un reddito mensile netto medio pari ad euro 4.026,00, su base dodici;
dagli estratti di conto corrente si evincono, altresì, liquidazioni di polizze;
ha deposito dichiarazione di successione in morte del padre, da cui si rileva che egli è chiamato all'eredità, in relazione alla propria quota di 2/6, di un asse
11 dichiarato dal valore di euro 128.417,00. Non è stata specificatamente contestata la circostanza per cui il ricorrente conviva con una nuova compagna, dalla quale riceverà verosimilmente sostegno morale e materiale.
La moglie percepisce un reddito mensile netto medio pari ad euro 800,00 ed è
proprietaria della casa familiare. È nuda proprietaria al 50% di abitazione,
garage e terreno. In corso di causa ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto medio pari ad euro 900,00 circa;
nell'anno di imposta 2024 ha percepito redditi da lavoro pari ad euro 800,00
mensili circa.
È evidente, pertanto, il divario economico-patrimoniale tra i coniugi, che è
aumentato rispetto al tempo della separazione (ove dichiaravano le medesime posizioni lavorative), in quanto per il ricorrente è sopravvenuta la chiamata all'eredità, per la propria quota, di un compendio dal valore apprezzabile.
Vi è da notare, inoltre, che in sede di accordo di separazione è stata trasferita,
da parte del marito in favore della moglie, la sua quota di proprietà della casa familiare;
a fronte di tale trasferimento, i coniugi concordavano che il marito trattenesse a suo favore tutte le somme sino a quel giorno risparmiate dai coniugi e depositate in banca, ritenendo tale scambio/compensazione equo,
tenuto conto del valore di mercato dell'immobile. Parte convenuta ha documentato (doc. n. 7 allegato alla comparsa) che il controvalore degli investimenti caduti in comunione e rimasti nella disponibilità, oltre che nella titolarità, del ricorrente è stato pari a circa 143.000,00; il ricorrente ha meglio specificato in comparsa conclusionali che trattavasi in realtà 147.000,00,
somma che – indipendentemente dal reimpiego che il marito ne abbia fatto – è
certamente superiore al 50% del valore di un immobile che ha una rendita catastale di circa 900,00 euro (il marito ha dichiarato in comparsa conclusionale che il valore della casa era stato stimato in euro 168.000,00, con la conseguenza che la metà è pari a circa 84.000,00).
12 Ne deriva, dunque, che non può ritenersi che la moglie sia stata compensata per il contributo dato in costanza di matrimonio, in quanto l'acquisto della quota della casa familiare è avvenuto a fronte della sostanziale rinuncia alla propria quota di risparmi e investimenti, caduti nella comunione legale e che avrebbero dovuto essere oggetto di scioglimento.
E che la moglie abbia contribuito in costanza di matrimonio ai bisogni della famiglia, consentendo così al marito di incrementare la propria posizione economica, è pacifico, posto che emerge da entrambe le linee difensive che i coniugi convenivano, in costanza di matrimonio, sulle dimissioni della moglie dal lavoro per dedicarsi alla GL primogenita;
anche se rimane controverso se i coniugi si fossero accordati che tale astensione lavorativa dovesse essere limitata sino ai tre anni della GL oppure no, resta, in ogni caso, pacifico che,
per un periodo, la moglie si è dedicata alla famiglia, versando i propri accantonamenti sul conto del marito, consentendo così al coniuge di laurearsi;
quand'anche fosse dimostrato che la volontà del marito era quella che la moglie riprendesse a lavorare, è agevolmente presumibile che la scelta comune di sospendere l'attività lavorativa abbia implicato maggiori difficoltà
di reintrodursi nel mercato lavorativo;
infatti, nonostante il titolo di Perito
Aziendale corrispondente in lingue estere, la convenuta svolge attualmente l'attività di operaia-addetta alle pulizie. Inoltre, è stato contestato solo genericamente che la moglie abbia contribuito ad alcune delle spese della casa familiare;
se è vero che il ricorrente ha contestato la copia delle matrici degli assegni asseritamente emessi dalla convenuta a favore di impresa edile (quale dimostrazione del contributo dato per la casa familiare), è altrettanto vero che non è stato dimostrato che l'acquisto della casa familiare derivi esclusivamente da donazione indiretta da parte dei genitori del marito
(quest'ultimo ha sostenuto di aver ricevuto la somma di lire 100.000.000 per l'acquisto della casa familiare, ma non è provato il versamento dei di lui
13 genitori e nulla si dice in proposito nell'accordo di negoziazione assistita); il ricorrente prova soltanto di aver bonificato ai suoi genitori la somma di euro
50.000,00 nel 2022, somma che, se non consumata, potrebbe essere rientrata –
in quota parte ovviamente, non già per l'intero – nel suo patrimonio per via della successione in morte del padre.
Da tutto quanto sinora esposto, ne deriva che sussiste il diritto all'assegno divorzile in capo alla moglie, sia nella componente assistenziale, sia nella componente perequativo-compensativa e che appare equo che lo stesso sia determinato in euro 450,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza divorzile, in quanto con la pronuncia costitutiva del divorzio sorge il diritto all'assegno, fermi restando sino a tale data i provvedimenti della separazione.
3. Spese di lite.
Il venir meno del contendere sull'affido e il mantenimento della prole giustifica la compensazione delle spese di lite per ½, mentre per la restante metà le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del ricorrente sull'assegno divorzile e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
55/14 e successivi aggiornamenti (valore indeterminabile-complessità bassa,
tutte le fasi, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dispone la casa coniugale sita in ZA EC (PN), via Montessori n. 1/7,
sia assegnata a , quale genitore convivente con le figlie Controparte_1
maggiorenni ma non economicamente autonome;
determina in euro 450,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 20 di ogni mese, in forma tracciabile,
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status,
14 fermi restando i provvedimenti della separazione sino a tale data;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 798,13 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento delle figlie, da corrispondere a Controparte_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile entro il giorno 20 di ogni mese,
con decorrenza da giugno 2024, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che contribuisca nella misura del 100% alle spese Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, e che le detrazioni fiscali siano a favore del padre al 100%.
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna
[...]
al pagamento in favore di di euro 3.800,00, Pt_1 Controparte_1
oltre accessori.
Così deciso in Pordenone, in data 17/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
15